CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 22815/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso la sentenza del 20/01/2026 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];ricorsi trattati de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del comune difensore difiducia, avverso la sentenza in epigrafe indicata che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.,ha rideterminato la pena loro inflitta dal Tribunale di Napoli in ordine ai reati rispettivamenteascritti.2. La difesa affida i ricorsi a quattro motivi, con i quali deduce:2.1. Violazione dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., in ordine alla mancataapplicazione ex officio delle pene sostitutive.2.2. Rilevabilità d’ufficio dell’art. 129 cod. proc. pen. anche nel concordato in appello.2.3. Inapplicabilità del regime associativo agli odierni ricorrenti.2.4. Violazione di legge ed illegittimità della pena per omessa motivazione sugliaumenti applicati a titolo di continuazione ex art. 81 cod. pen.2.5. Omessa specificazione degli aumenti applicati per ciascun reato satellite.2.6. Mancata applicazione dell’aumento minimo per la continuazione.2.7. Violazione del limite massimo edittale ex art. 81, comma 3, cod. pen.3. Tanto premesso, rileva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili poiché i motivi nonsono consentiti in sede di legittimità.4. Quanto al primo motivo, la Corte di legittimità, con orientamento consolidato, haaffermato che la richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva puòessere formulata anche nell'ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, purché facciaparte dell'accordo (Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579 – 01; Sez. 7,ordinanza n. 19559 del 09/04/2026, Esposito, non massimata; Sez. 7, ordinanza n. 14142del 24/03/2026, Della Fazia, non massimata; Sez. 5, n. 13122 del 24/03/2026, C., nonmassimata; Sez. 3, n. 12082 del 22/01/2026, D., non massimata; Sez. 4, n. 32015 del11/09/2025, D’Ambrosio, non massimata. Nello stesso senso Sez. 2, n. 13398 del05/03/2026, Gernone, Rv. 289734 – 01; Sez. 6, n. 23960 del 21/05/2025, Forte, Rv. 288295- 01; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 - 01).5. Quanto ai restanti motivi, va ribadito che, in tema di concordato in appello èammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme dellapronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì,a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità dellasanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella previstadalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01). Nessuna delleipotesi consentite ricorre nel caso in esame, appalesandosi anche come generico l’ultimomotivo di ricorso.6. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con procedura "de plano" (Sez. 2, ordinanza n. 40139 del 21/06/2018,Cantarella, Rv. 273920 – 01). Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché ciascuno – ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di €3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione deimotivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI