CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04830/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1976 avverso la sentenza n. 6566/2021, emessa dalla Corte d'appello di Milano il 12 ottobre 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 6 dicembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 ottobre 2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 2 aprile 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 642 cod. pen.. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1) violazione degli artt. 172, comma 3, 585, commi 4 e 5, 591, lettera c), cod. proc. pen. con riferimento alla presunta tardività del deposito dei motivi nuovi d'appello ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. con conseguenti: 2.2) violazione di legge per la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di una nuova prova sopravvenuta, decisiva, richiesta con i motivi nuovi di appello, costituita dal verbale relativo all'esame dell'imputato, reso nell'ambito del procedimento penale n. 27480/2017 R.G.N.R., pendente dinanzi al Tribunale di Milano nei suoi confronti; 2.3) violazione di legge per la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di una nuova prova sopravvenuta, decisiva, richiesta con i motivi nuovi di appello, costituita dal verbale relativo alla deposizione testimoniale resa da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del menzionato procedimento penale n. 27480/2017 R.G.N.R.; 2.4) violazione di legge per la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di una nuova prova sopravvenuta, decisiva, richiesta con i motivi nuovi di appello, costituita dall'acquisizione di documenti; 2.5) violazione di legge per la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di una nuova prova sopravvenuta, decisiva, richiesta con i motivi nuovi di appello, costituita dal verbale relativo alle sommarie informazioni rese dall'imputato nell'ambito del suddetto procedimento penale n. 27480/2017 R.G.N.R.. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nel considerare tardivi i motivi nuovi, non avendo considerato che il termine di scadenza per il deposito degli stessi era il 26 settembre 2021, che era domenica e, quindi, il termine era prorogato al 27 settembre 2021, giorno in cui è avvenuto il deposito; 2.6 e 2.7) inosservanza dell'art. 642 cod. pen. e dell'art. 49 cod. pen. nonché vizi della motivazione con riguardo all'integrazione dell'elemento oggettivo del reato di frode assicurativa e all'impossibilità dell'integrazione del pericolo concreto di lesione del bene giuridico, protetto dall'art. 642 cod. pen., per inidoneità dell'azione. La Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che l'inoltro di una richiesta risarcitoria, in assenza di mandato, corredata da un invito alla negoziazione assistita, privo di sottoscrizione dell'interessato, e la successiva iscrizione della causa sul ruolo, allegando procura alle liti priva di sottoscrizione della parte, sarebbero circostanze del tutto inidonee a produrre la messa in pericolo del patrimonio della compagnia di assicurazione; 2.8 e 2.9) violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di frode assicurativa. La Corte d'appello avrebbe ritenuto esistente un rapporto tra l'imputato e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], pur sussistendo circostanze contrarie, quali: l'assenza di un mandato scritto, conferito dall'imputato al menzionato professionista; l'inoltro di una richiesta risarcitoria priva della sottoscrizione autografa dell'imputato; la presentazione di un atto di citazione con allegata una procura ad litem priva della sottoscrizione autografa dell'imputato; l'essere l'avv. [OSCURATO:PERSONA] stato indagato per associazione a delinquere, frode assicurativa e altro in relazione a plurimi presunti falsi sinistri stradali, definito con sentenza di patteggiamento e cancellazione dall'albo; 2.10 e 2.11) inosservanza di legge e vizi della motivazione in riferimento alla ritenuta falsità del sinistro denunciato, per non avere la Corte territoriale preso in considerazione le deduzioni difensive circa la compatibilità tra l'esistenza del sinistro e l'assenza di danni al ciclomotore del danneggiante, peraltro visionato - senza accertamenti tecnici - dal tecnico dell'assicurazione a distanza di molti giorni dal sinistro, e circa le contraddizioni dei testi dell'accusa e la mancanza della prova dell'alibi fornito dal danneggiante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte (Sez. 4, n. 10322 del 6/2/2009, Rv. 242774 - 01) ha già avuto modo di affermare che la proroga di diritto del termine stabilito a giorni, che scade in giorno festivo, non si applica ai termini dilatori, che si computano a giorni liberi, come il termine di comparizione in appello, previsto dall'art. 601 cod. proc. pen. (Cass. 23/1/2001 n. 12659). Pertanto, il termine di 15 giorni liberi previsti per il deposito dei motivi nuovi, coincidevano, nel caso in esame in cui l'udienza era fissata per il 12 ottobre 2021, con il 26 settembre 2021, a nulla rilevando che trattavasi di giorno festivo. 3. Ad ogni modo giova aggiungere che la Corte territoriale - con argomentazioni immuni da vizi - ha ritenuto che gli elementi probatori acquisiti erano dirimenti ed era, quindi, superflua la rinnovazione dibattimentale, con la conseguenza che, pur a prescindere dalla tardività dei motivi, non si sarebbe potuto dare sfogo alle richieste istruttorie, avanzate dal ricorrente. 4. I residui motivi, che possono essere trattati congiuntamente afferendo alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 646 cod. pen., non sono consentiti. La Corte d'appello, sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], asserito investitore, e del perito assicuratore, secondo cui il motoveicolo del Fischetti non presentava danni da urto diretto o indiretto né traccia di riparazioni di sorta, ha ritenuto accertata la falsità del sinistro, oggetto della richiesta risarcitoria, formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato, "il quale aveva conferito certamente mandato, anche se non formalizzato per iscritto, al predetto legale, che era risultato in possesso di copie dei documenti di circolazione e delle fotografie del motociclo, evidentemente consegnategli dallo stesso imputato e da utilizzare per predisporre la richiesta di risarcimento nell'interesse dell'Oliva: unica persona che avrebbe dunque potuto beneficiare dell'indennizzo richiesto alla compagnia di assicurazioni, non certo il suo legale che aveva provveduto a formalizzare la richiesta di indennizzo nel suo interesse né tantomeno soggetti terzi non identificati e non identificabili". Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio, in quanto del tutto congrue e prive di vizi di manifesta illogicità. Al riguardo va richiamato l'indirizzo, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il sindacato, demandato al giudice di legittimità, deve essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944). 5. Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle