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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 09728/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31841-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso MORBINATI & LONGO, società tra avvocati spa, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2717/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d'appello di Roma in data 8 giugno 2020, non notificata, che ne ha respinto il gravame avverso la sentenza di rigetto della domanda di condanna avanzata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento di due assegni circolari da questa emessi in veste di terzo pignorato, in relazione a somme al medesimo Longo assegnate quale difensore antistatario in altrettante procedure esecutive; [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso; le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

I. - il ricorso è affidato a tre motivi; col primo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 83 e 84 della legge ass., in relazione all'obbligo di pagamento immediato dell'assegno circolare; col secondo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 116 e 132 cod. proc. civ. per errata affermazione di una circostanza mai verificatasi, e segnatamente perché la banca non avrebbe comunque dimostrato l'avvenuta estinzione del debito; col terzo è dedotto l'omesso esame di fatto decisivo e comunque il difetto di motivazione, per avere il giudice d'appello deciso la causa sulla base di una circostanza non provata dalla Ric. 2020 n. 31841 sez.

M1 - ud. 01-02-2022 -2- banca, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare il fatto impeditivo rappresentato dall'estinzione "del credito" (rectius, del debito) di cui all'assegno posto all'incasso;

II. - il ricorso, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati perché connessi, è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis cod. proc. civ.;

III. - la corte d'appello ha accertato che i titoli erano ;tati emessi in ottemperanza a due ordinanze di assegnazione di somme rese in altrettante procedure esecutive, le quali somme però erano state pagate dalla banca emittente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] direttamente a mani dell'ufficiale giudiziario; ha sottolineato che tale circostanza, specificamente risultante dalla sentenza di primo grado e riscontrata dagli atti, non era stata idoneamente confutata, dal momento che il Longo niente altro aveva dedotto, in appello, in ordine all'eventuale diverso rapporto fondamentale sulla base dei quali erano stati consegnati gli assegni;

IV. - codesta motivazione integra una questione di fatto, in rapporto alla quale le censure di vizio di motivazione o di omesso esame sono generiche (v.

Cass. Sez.

U n. 8053-14);

V. - la citata motivazione è peraltro dirimente nell'ottica della consolidata giurisprudenza di questa Corte, poiché in tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito, istituti ai quali è associabile la questione del pagamento dell'assegno, circolare o bancario (v.

Cass. n. 19929-11), da sempre si afferma che una volta che il debitore abbia fornito la Ric. 2020 n. 31841 sez.

M1 - ud. 01-02-2022 -3- prova dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore, spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito vantato (v.

Cass. n. 5245-06, Cass. n. 17713-16); e ciò perché - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988 cod. civ., esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ma non può intendersi nel senso che al debitore competa l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza;

VI. - giova pure rammentare che la ricognizione di debito, qualunque sia la genesi, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale (Cass. n. 2205-07, Cass. n. 27406-08, Cass. n. 11332-09, Cass. n. 2104-12, Cass. n. 20689-16); la corte d'appello ha fatto dunque corretta applicazione di tali insegnamenti e ha escluso che il prenditore, avendo già ricevuto il pagamento per la causale indicata, avesse mai finanche solo dedotto, a sostegno della domanda basata sul possesso degli assegni, un diverso rapporto fondamentale;

VII. - le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m.

Ric. 2020 n. 31841 sez.

M1 - ud. 01-02-2022 -4- La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 1.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] rEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31841-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso MORBINATI & LONGO, società tra avvocati spa, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2717/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d'appello di Roma in data 8 giugno 2020, non notificata, che ne ha respinto il gravame avverso la sentenza di rigetto della domanda di condanna avanzata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento di due assegni circolari da questa emessi in veste di terzo pignorato, in relazione a somme al medesimo Longo assegnate quale difensore antistatario in altrettante procedure esecutive; [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso; le parti hanno depositato memorie. Considerato che: I. - il ricorso è affidato a tre motivi; col primo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 83 e 84 della legge ass., in relazione all'obbligo di pagamento immediato dell'assegno circolare; col secondo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 116 e 132 cod. proc. civ. per errata affermazione di una circostanza mai verificatasi, e segnatamente perché la banca non avrebbe comunque dimostrato l'avvenuta estinzione del debito; col terzo è dedotto l'omesso esame di fatto decisivo e comunque il difetto di motivazione, per avere il giudice d'appello deciso la causa sulla base di una circostanza non provata dalla Ric. 2020 n. 31841 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -2- banca, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare il fatto impeditivo rappresentato dall'estinzione "del credito" (rectius, del debito) di cui all'assegno posto all'incasso; II. - il ricorso, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati perché connessi, è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis cod. proc. civ.; III. - la corte d'appello ha accertato che i titoli erano ;tati emessi in ottemperanza a due ordinanze di assegnazione di somme rese in altrettante procedure esecutive, le quali somme però erano state pagate dalla banca emittente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] direttamente a mani dell'ufficiale giudiziario; ha sottolineato che tale circostanza, specificamente risultante dalla sentenza di primo grado e riscontrata dagli atti, non era stata idoneamente confutata, dal momento che il Longo niente altro aveva dedotto, in appello, in ordine all'eventuale diverso rapporto fondamentale sulla base dei quali erano stati consegnati gli assegni; IV. - codesta motivazione integra una questione di fatto, in rapporto alla quale le censure di vizio di motivazione o di omesso esame sono generiche (v. Cass. Sez. U n. 8053-14); V. - la citata motivazione è peraltro dirimente nell'ottica della consolidata giurisprudenza di questa Corte, poiché in tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito, istituti ai quali è associabile la questione del pagamento dell'assegno, circolare o bancario (v. Cass. n. 19929-11), da sempre si afferma che una volta che il debitore abbia fornito la Ric. 2020 n. 31841 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -3- prova dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore, spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito vantato (v. Cass. n. 5245-06, Cass. n. 17713-16); e ciò perché - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988 cod. civ., esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ma non può intendersi nel senso che al debitore competa l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza; VI. - giova pure rammentare che la ricognizione di debito, qualunque sia la genesi, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale (Cass. n. 2205-07, Cass. n. 27406-08, Cass. n. 11332-09, Cass. n. 2104-12, Cass. n. 20689-16); la corte d'appello ha fatto dunque corretta applicazione di tali insegnamenti e ha escluso che il prenditore, avendo già ricevuto il pagamento per la causale indicata, avesse mai finanche solo dedotto, a sostegno della domanda basata sul possesso degli assegni, un diverso rapporto fondamentale; VII. - le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m. Ric. 2020 n. 31841 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -4- La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 1.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] rEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA]
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