Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46186/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 agosto 1967 quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di risparmio di Cuneo parte civile costituita nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 novembre 1957 avverso la sentenza resa l' 11 maggio 2021 dalla CORTE di APPELLO [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] di risparmio di Cuneo avverso la sentenza resa il 25 maggio 2018 dal Tribunale di Cuneo, che aveva assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'addebito di truffa in danno della Fondazione bancaria, costituitasi parte civile, per insussistenza del fatto.

La Corte ha ritenuto che l'impugnazione fosse inammissibile poiché la procura speciale conferita all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non conteneva alcun riferimento alla facoltà di impugnazione. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso la parte civile costituita deducendo: 2.1Violazione degli articoli 100, 576 e 591 codice procedura penale in riferimento alla legittimazione del difensore della parte civile a proporre impugnazione poiché secondo la Corte di appello l'espressione utilizzata nella procura speciale conferita il 15 dicembre 2015 al difensore, "per ogni stato e grado del giudizio", non è stata ritenuta comprensiva del potere di proporre impugnazione, ma limitata al conferimento del potere di rappresentanza processuale.

Tale prospettazione si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, pronunziando a Sezioni unite con la sentenza numero 44712 del 2004, ha precisato che il terzo comma dell'articolo 100 prevede una presunzione semplice e quando vengono utilizzate formule generiche, quali "per tutti i gradi di giudizio" la presunzione deve ritenersi superata; ne consegue che è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale che non faccia espresso riferimento al potere di proporre impugnazione, purché la procura possa essere interpretata nel senso di un mandato difensivo che comprende anche questo potere.

Tale interpretazione ha trovato conferma nelle successive pronunzie di legittimità.

Deve pertanto ritenersi che la formula conferiva al legale il potere di proporre appello e la sentenza deve essere annullata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e impone l'annullamento della sentenza impugnata .

Con la pronuncia richiamata nella sentenza impugnata ed anche nel ricorso è stato affermato il principio che "è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale che non faccia espresso riferimento al potere del difensore di proporre appello, sempre che la procura rilasciata possa essere interpretata nel senso che il mandato difensivo comprenda anche un siffatto potere" (Cass. Sez.

Un. 27 ottobre 2004, n. 22, [OSCURATO:PERSONA]).

Nel caso in esame, la procura speciale è stata rilasciata "per ogni stato e grado del giudizio".

A dispetto di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'espressione non sembra potersi riferire al semplice mandato di rappresentare la parte civile nell'eventuale giudizio di appello intentato dalle altre parti processuali, poiché tale potere deve ritenersi implicito nella procura, atteso che "il procedimento" si articola in più gradi e deriva dal principio di immanenza della parte civile nel processo penale; una tale interpretazione della Procura svuoterebbe di significato l'espressione "in ogni stato e grado del giudizio" che sarebbe del tutto ultronea.

Risulta dunque logicamente più coerente ritenere che la manifestazione di volontà della parte di estendere l'efficacia e la validità della procura anche al secondo grado, ricomprenda anche il potere di proporre impugnazione.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, in quanto il difensore della parte civile era legittimato a proporre impugnazione e la corte di appello avrebbe potuto ribaltare le statuizioni del primo giudice in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile e quindi statuire l'eventuale responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili.

Ciò posto, trattandosi di annullamento della sentenza pronunziata sull'appello della sola parte civile e considerato che in assenza di appello del pubblico ministero la pronunzia penale assolutoria è passata in giudicato ed è intangibile , in forza dell'art. 622 cod.proc.pen. e alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. (v. in tal senso Sez.

U Sentenza n. 22065 del 28/01/2021 Ud. (dep. 04/06/2021 ) Rv. 281228 - 01).

La ratio della scelta del rinvio al giudice civile, operata dall'art. 622 cod. proc. pen., è da ravvisarsi nel principio di economia che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di un interesse penalistico alla Vicenda.

Con l'esaurimento della fase penale, essendo ormai intervenuto un giudicato agli effetti penali ed essendo venuta meno la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito della competenza del giudice penale, la domanda risarcitoria andrà esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano, dirette alla individuazione del soggetto responsabile ai fini civili su cui far gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima.

Né può condurre a diversa conclusione la considerazione che la disciplina che rinvia al giudice civile ogni questione superstite sulla responsabilità civile nascente da reato renda inevitabile l'applicazione delle regole e delle forme della procedura civile in quanto la giurisprudenza civile di legittimità, riconosce, infatti, al giudice civile, adito per il risarcimento del danno, l'onere del riesame dei fatti emersi nel procedimento penale, pure conclusosi con sentenza assolutoria.

Ne consegue il rinvio degli atti ai sensi dell'art. 622 cod. proc.pen. al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.

Roma 12 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Maria D [OSCURATO:PERSONA]:R [OSCURATO:PERSONA] "SECONDA SEZIONE PENALEL c 2022 CORTE DI CASSAZIONi.

U.R.P.

CENTRALE. _ k' ti,k.(2___ ;•• \ n ,L- - ": • n - ‘ »- ; • i ?-) ' .:/ • ! i L . n ' n • \ . :, .

A k''. ' '''‘'..„/"..;„5 . \ _ Y., L,,-, \ . l, .7-.- 1, 3 , (1 ' i - - i • I rì i -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 agosto 1967 quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di risparmio di Cuneo parte civile costituita nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 novembre 1957 avverso la sentenza resa l' 11 maggio 2021 dalla CORTE di APPELLO [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] di risparmio di Cuneo avverso la sentenza resa il 25 maggio 2018 dal Tribunale di Cuneo, che aveva assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'addebito di truffa in danno della Fondazione bancaria, costituitasi parte civile, per insussistenza del fatto. La Corte ha ritenuto che l'impugnazione fosse inammissibile poiché la procura speciale conferita all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non conteneva alcun riferimento alla facoltà di impugnazione. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso la parte civile costituita deducendo: 2.1Violazione degli articoli 100, 576 e 591 codice procedura penale in riferimento alla legittimazione del difensore della parte civile a proporre impugnazione poiché secondo la Corte di appello l'espressione utilizzata nella procura speciale conferita il 15 dicembre 2015 al difensore, "per ogni stato e grado del giudizio", non è stata ritenuta comprensiva del potere di proporre impugnazione, ma limitata al conferimento del potere di rappresentanza processuale. Tale prospettazione si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, pronunziando a Sezioni unite con la sentenza numero 44712 del 2004, ha precisato che il terzo comma dell'articolo 100 prevede una presunzione semplice e quando vengono utilizzate formule generiche, quali "per tutti i gradi di giudizio" la presunzione deve ritenersi superata; ne consegue che è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale che non faccia espresso riferimento al potere di proporre impugnazione, purché la procura possa essere interpretata nel senso di un mandato difensivo che comprende anche questo potere. Tale interpretazione ha trovato conferma nelle successive pronunzie di legittimità. Deve pertanto ritenersi che la formula conferiva al legale il potere di proporre appello e la sentenza deve essere annullata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e impone l'annullamento della sentenza impugnata . Con la pronuncia richiamata nella sentenza impugnata ed anche nel ricorso è stato affermato il principio che "è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale che non faccia espresso riferimento al potere del difensore di proporre appello, sempre che la procura rilasciata possa essere interpretata nel senso che il mandato difensivo comprenda anche un siffatto potere" (Cass. Sez. Un. 27 ottobre 2004, n. 22, [OSCURATO:PERSONA]). Nel caso in esame, la procura speciale è stata rilasciata "per ogni stato e grado del giudizio". A dispetto di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'espressione non sembra potersi riferire al semplice mandato di rappresentare la parte civile nell'eventuale giudizio di appello intentato dalle altre parti processuali, poiché tale potere deve ritenersi implicito nella procura, atteso che "il procedimento" si articola in più gradi e deriva dal principio di immanenza della parte civile nel processo penale; una tale interpretazione della Procura svuoterebbe di significato l'espressione "in ogni stato e grado del giudizio" che sarebbe del tutto ultronea. Risulta dunque logicamente più coerente ritenere che la manifestazione di volontà della parte di estendere l'efficacia e la validità della procura anche al secondo grado, ricomprenda anche il potere di proporre impugnazione. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, in quanto il difensore della parte civile era legittimato a proporre impugnazione e la corte di appello avrebbe potuto ribaltare le statuizioni del primo giudice in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile e quindi statuire l'eventuale responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili. Ciò posto, trattandosi di annullamento della sentenza pronunziata sull'appello della sola parte civile e considerato che in assenza di appello del pubblico ministero la pronunzia penale assolutoria è passata in giudicato ed è intangibile , in forza dell'art. 622 cod.proc.pen. e alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. (v. in tal senso Sez. U Sentenza n. 22065 del 28/01/2021 Ud. (dep. 04/06/2021 ) Rv. 281228 - 01). La ratio della scelta del rinvio al giudice civile, operata dall'art. 622 cod. proc. pen., è da ravvisarsi nel principio di economia che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di un interesse penalistico alla Vicenda. Con l'esaurimento della fase penale, essendo ormai intervenuto un giudicato agli effetti penali ed essendo venuta meno la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito della competenza del giudice penale, la domanda risarcitoria andrà esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano, dirette alla individuazione del soggetto responsabile ai fini civili su cui far gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima. Né può condurre a diversa conclusione la considerazione che la disciplina che rinvia al giudice civile ogni questione superstite sulla responsabilità civile nascente da reato renda inevitabile l'applicazione delle regole e delle forme della procedura civile in quanto la giurisprudenza civile di legittimità, riconosce, infatti, al giudice civile, adito per il risarcimento del danno, l'onere del riesame dei fatti emersi nel procedimento penale, pure conclusosi con sentenza assolutoria. Ne consegue il rinvio degli atti ai sensi dell'art. 622 cod. proc.pen. al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. Roma 12 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Maria D [OSCURATO:PERSONA]:R [OSCURATO:PERSONA] "SECONDA SEZIONE PENALEL c 2022 CORTE DI CASSAZIONi. U.R.P. CENTRALE. _ k' ti,k.(2___ ;•• \ n ,L- - ": • n - ‘ »- ; • i ?-) ' .:/ • ! i L . n ' n • \ . :, . A k''. ' '''‘'..„/"..;„5 . \ _ Y., L,,-, \ . l, .7-.- 1, 3 , (1 ' i - - i • I rì i -
Sentenza Cassazione n. 46186/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris