CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 16833/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con sentenza del 26.01.2022, la Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Tivoli il 03.03.2014, con la quale Pichi era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011 (perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva violato la prescrizione di rincasare entro le ore 22.00 e non uscire prima delle ore). Rilevato che con il primo motivo denuncia manifesta illogicità e/o contraddittorietà della sentenza gravata in ordine alla configurabilità del delitto in addebito, con particolare riguardo alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della sorella del prevenuto da cui si evincerebbe la mancanza, nel caso di specie, ;•( di una consapevole ed intenzionale condotta violativa delle prescrizioni imposte; è manifestamente infondato, perché afferente ad asseriti vizi di contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere coerente e conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (laddove la Corte di appello evidenzia in maniera puntuale le palesi contraddizioni emergenti dai racconti forniti dall'imputato e dalla sorella di quest'ultimo; pag. 3 della sentenza impugnata). Ritenuto che le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione della pena nei minimi ed ittali, si fondano su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituti da mere doglianze di fatto afferenti al trattamento punitivo. Ed invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e, dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, sentenza n. 43952 del 13/04/2017 Ud. (dep. 22/09/2017) Rv. 271269 - 01). Parimenti, in ordine al quantum di pena inflitta, deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ud. (dep. 04/02/2014) Ferrario, Rv. 259142).Ritenuto che il provvedimento impugnato risulta quindi immune dai vizi denunciati, dal momento che la Corte ha argomentato, in modo esaustivo e privo di aporie logiche, in punto di negazione delle attenuanti generiche e di dosimetria della pena parametrata alla gravità del fatto, delle plurime condanne per il medesimo titolo di reato e della personalità dell'imputato incline alla violazione delle prescrizioni dell'Autorità, contenendola in misura assai prossima al minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]