CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08325/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 22891-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorre.nte -avverso la sentenza n. 926/23/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di LECCE, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia - Lecce che ha riformato la pronuncia della C11 di Lecce, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di cessione autoveicoli con aliquota agevolata (portatori handicap); che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che la causa è stata sospesa ex art. 6 del D.L. 119/2018 fino al 10.6.2019 e che la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione entro il 31.12.2020, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio; PQM La Corte di P.Q.M