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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11143/2026

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ente-controS.[OSCURATO:SOCIETA].

Società abruzzese per il servizio idrico integrato,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 707/2023depositata il 15/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22245/2023Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11143/2026Data pubblicazione 25/04/20261.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivoavverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 707/2023depositata il 15 maggio 2023.Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

Società abruzzese per ilservizio idrico integrato.2.- La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1, c.p.c.3. – L’ARTA - Distretto di [OSCURATO:PERSONA] ha elevato nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. processo verbale di accertamento di illecitoamministrativo e contestazione in data 22 gennaio 2018, per laviolazione dell’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, in quanto ilreferto analitico del campione di acqua di scarico prelevato pressol’impianto di depurazione in località “[OSCURATO:PERSONA]” del Comune diRoccaspinalveti aveva evidenziato il superamento dei limiti di cui allaTab. 3, dell’All. 5, parte III, del medesimo d.lgs. n. 152/2006 per ilparametro Azoto nitroso. [OSCURATO:PERSONA] ha così irrogato conordinanza ingiunzione n.

DPC017/549 in data 25.06.2021 la sanzioneamministrativa pecuniaria prevista dall’art. 133, comma 1, d.lgs. n.152/2006 di Euro 3.000,00 per la violazione di cui al citato art. 101,comma 1.

Il Tribunale di Vasto ha accolto l’opposizione a ordinanzaingiunzione spiegata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte d’appello diL'Aquila ha rigettato l’appello della Regione Abruzzo.

La Corte diL’Aquila ha affermato la “inapplicabilità allo scarico che viene qui inconsiderazione dei limiti di emissione previsti dalla tabella 3 all. 5,parte III, d.lgs. 152/2006, cui hanno fatto riferimento il verbale dicontestazione (in relazione al solo parametro relativo all’azoto nitrico)e la ordinanza-ingiunzione opposta ed annullata dalla sentenzagravata (in relazione anche all’ulteriore parametro dell’escherichiaNumero registro generale 22245/2023Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11143/2026Data pubblicazione 25/04/2026coli)”.

Premesso il quadro normativo di riferimento, la Corte d’appelloha evidenziato che:“lo scarico cui si riferisce la ordinanza-ingiunzione opposta è statoritenuto dalla sentenza impugnata – conformemente a quantoespressamente allegato dalla opponente oggi appellata – provenienteda un “impianto per il trattamento di acque reflue urbanedomestiche” con carico inferiore a 2000 abitanti equivalenti.

Similequalificazione è stata messa in dubbio dall’appellante (che pure ha,all’esordio della esposizione dei motivi di appello, esposto che“l’impianto di cui si discute è finalizzato al trattamento di acque reflueurbane domestiche, è a servizio di un agglomerato inferiore ai 2.000abitanti”) esclusivamente in base alla argomentazione che nel verbaledi prelievo è stata barrata la casella “scarico urbano”, senza ulterioreprecisazione.

Siffatta qualificazione, come si è visto, è di per sé pocosignificativa, potendo gli scarichi urbani essere costituiti da soli refluidomestici o anche da reflui industriali o da dilavamento di acquemeteoriche.

Essa, dunque, è insufficiente perché possa pervenirsi, inriforma della sentenza, all’accertamento che nell’impianto diprovenienza dello scarico in questione fossero convogliati anche refluiindustriali (o, più in generale, diversi da quelli esclusivamentedomestici), circostanza di assoluta rilevanza ai fini della applicabilità,o meno, ad esso dei valori limite previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5parte III d.lgs. 152/2006 e della conseguente illiceità amministrativadel loro superamento quanto ai parametri azoto nitroso e escherichiacoli (quest’ultimo, peraltro, non indicato nel verbale di contestazionee caratterizzato da un limite non prescritto, ma solo consigliato, dallatabella 3 citata).6.1.

Non è rinvenibile, nel compendio istruttorio, alcun elemento checonsenta di accertare che nell’impianto di trattamento da cui furonoprelevati i campioni poi analizzati confluissero scarichi urbani misti,Numero registro generale 22245/2023Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11143/2026Data pubblicazione 25/04/2026comprendenti reflui industriali, e che pertanto il relativo scarico(recapitante in corpo idrico superficiale) dovesse rispettare i limitiprevisti dalla più volte ricordata tabella

3.6.4. Ne consegue che, in carenza di prova della natura (anche)industriale dello scarico de quo, deve escludersi che il superamentodel limite concernente il parametro azoto nitroso (previsto dalla solatabella 3 all. 5 parte III d.lgs. 152/2006, applicabile ai soli scarichi direflui industriali o urbani misti) concreti l’illecito amministrativosanzionato.7.

Quanto al paramento escherichia coli, la sentenza impugnatamerita conferma nella parte in cui ha ritenuto che il lasso temporale,pacificamente superiore a 18 ore, intercorso tra il prelievo e l’analisidei campioni delle acque di scarico, infici l’attendibilità del risultatoanalitico, che si rivela pertanto inidoneo a dimostrare l’effettivosuperamento del valore del parametro stesso (contemplato anchedalla tabella C della L.R. 31/2010)”.RAGIONI DELLA DECISIONE4. – L’unico motivo del ricorso della Regione Abruzzo, che si sviluppada pagina 11 a pagina 32, deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 101 e 133 d.lgs. 152/2006, dell’Allegato 5 alla parte terzadel d.lgs. medesimo (comprese le tabelle 1, 2 e 3, 4 e 5) cui fa rinvioil comma 1 dell’art. 101, dell’art. 74, co. 1, d.lgs. n. 152/06, dell’art.124 del D.lgs. n. 152/2006 (effetto della modifica apportata dal d.lgs.n. 4/2008), della L.R.

Abruzzo n. 31/2010, art. 6, commi 1, 2, 3, 4 e5 (e tabella C), dell’art. 101, co. 2 D.lgs. n. 152/2006, dell’art. 2, lett.i), del d.lgs. n. 152 del 1999, della nota 2 alla Tab. 3 dell’All. 5 deld.lgs. n. 152/06; dell’art. 3 della L. n. 689/1981.

La ricorrentesostiene che il “d.lgs. n. 152/2006, Allegato 5, parte III, nelle tabelle1 e 2, si riferisce ai limiti di emissione per impianti di ‘acque reflueNumero registro generale 22245/2023Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11143/2026Data pubblicazione 25/04/2026urbane’, per cui l’applicabilità dei limiti previsti nelle precitate tabellenon è circoscritta alle sole acque reflue domestiche, come invecesostenuto dalla Corte territoriale, ma comprende tutte le acque reflueurbane, così come definite all'art. 74, co. 1, lett. i), d.lgs. n.152/2006”.

Il ricorso si sofferma poi lungamente sulla precedentesentenza n. 1204/2022 della medesima Corte di L’Aquila del 2022,osserva che è pacifico che lo scarico oggetto di lite fosse privo diautorizzazione (con conseguente applicazione della normativa stataledi cui al d.lgs. n. 152/2006), evidenzia che la presenza di reflui anchedi tipo industriale nello scarico qualifica semplicemente la natura delleacque reflue scaricate come “urbane”, così come definite dall’art. 74,co. 1, lett. i), d.lgs. n. 152/2006 (non costituendo la linea didemarcazione per l’applicabilità delle disposizioni statali o regionali).Quanto al parametro dell’escherichia coli, la ricorrente adduce che lasentenza impugnata, quanto al limite orario di conservazione delcampione analizzato, sarebbe incorsa nell’errore di considerare comevere e proprie norme giuridiche delle “mere regole tecniche”contenute nel manuale tecnico operativo sui “metodi analitici per leacque”, essendo piuttosto obbligatorio per legge eseguire le analisinon oltre 24 ore di distanza dal prelevamento del campione.5. – Il complesso motivo di ricorso è infondato nei sensi di cui allamotivazione che segue.6. - L’art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che tuttigli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi diqualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limiteprevisti nell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto, potendoaltrimenti l'autorizzazione stabilire specifiche deroghe ai suddettilimiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto eper l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitorinecessari per il ritorno alle condizioni di regime.Numero registro generale 22245/2023Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11143/2026Data pubblicazione 25/04/2026Questa Corte ha già precisato che:a)ai fini della sussistenza della violazione di cui all'art. 101 del d.lgs.n. 152 del 2006, non è necessario il contestuale superamento diognuno dei parametri indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parteIII del medesimo decreto, sia come limiti in concentrazione, sia comelimiti in percentuale, essendo, invece, sufficiente la non conformitàanche di uno di essi, non soltanto perché nessuna norma escludeespressamente la violazione in caso di superamento di alcuni di taliparametri e non di tutti, ma pure in quanto l'allegato 1 prescrive, alpunto 4, che i valori limite fissati dalla tabella 1 siano rispettatisingolarmente (Cass. n. 28108 del 2018);l'illiceità dello scarico di acque, quale che sia la tipologia dell'impianto,discende dunque dalla previsione dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. n.152 del 2006, dovendo tutti gli scarichi comunque rispettare i valorilimite previsti nell'Allegato V, parte III, del medesimo decreto, senzaalcuna distinzione tra impianti o scarichi autorizzati ed impianti oscarichi non autorizzati, venendo l'autorizzazione in rilievo solo al finedi individuare eventuali deroghe, che peraltro devono esserecircoscritte, per le fasi di avvio, ai casi di arresto o di guastodell'impianto (Cass. n. 9962 del 2020).7. – Ora, la Corte d’appello di L’Aquila ha ritenuto fondatal’opposizione a ordinanza ingiunzione spiegata dalla [OSCURATO:SOCIETA]sull’assunto della “inapplicabilità allo scarico che viene qui inconsiderazione dei limiti di emissione previsti dalla tabella 3 all. 5,parte III, d.lgs. 152/2006”, trattandosi di impianto “finalizzato altrattamento di acque reflue urbane domestiche” con carico inferiore a2000 abitanti equivalenti e mancando la prova “che nell’impianto diprovenienza dello scarico in questione fossero convogliati anche refluiindustriali (o, più in generale, diversi da quelli esclusivamentedomestici), circostanza di assoluta rilevanza ai fini della applicabilità,Numero registro generale 22245/2023Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11143/2026Data pubblicazione 25/04/2026o meno, ad esso dei valori limite previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5parte III d.lgs. 152/2006 e della conseguente illiceità amministrativadel loro superamento quanto ai parametri azoto nitroso e escherichiacoli”.8. - La questione di diritto è stata così decisa nella sentenzaimpugnata in conformità all’orientamento di questa Corte, di cui alleordinanze n. 26158, n. 26162 e n. 26251 del 2024.

Con questepronunce, è stato chiarito che il rispetto dei valori-limite di emissionedi cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 al d.lgs. n. 152 del 1999 si riferisceprecipuamente alle acque industriali, trovando, peraltro, applicazionealtresì nel caso di fognature miste, assistite da un impianto didepurazione, che raccolgano non solo acque reflue domestiche, maanche, appunto, acque reflue industriali, provenienti da unagglomerato.

Tale interpretazione fa leva sulla distinzione normativatra “acque reflue urbane”, “acque reflue domestiche” e “acque reflueindustriali”, ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, eprecisa che i limiti di emissione da prendere in considerazione,qualora ci si trovi dinanzi a scarichi che convogliano “acque reflueurbane”, ovvero a un sistema fognario misto, sono quelli di cui allatabella 3 (pur riferita espressamente alle "acque reflue industriali"), oquelli definiti dalle Regioni, e non quelli di cui alle tabelle 1 e

2. Restaviceversa inapplicabile la tabella 3 all’Allegato 5, d.lgs. 152/2006qualora lo scarico - come nella specie accertato dai giudici del merito,con apprezzamento non sindacabile per cassazione ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. - non convogli acque reflue industriali, masolo reflui domestici e acque meteoriche di dilavamento.Stando, dunque, a quanto disposto al punto 1.1 “Acque reflueurbane” dell’Allegato 5, gli scarichi provenienti da impianti ditrattamento delle acque reflue urbane devono conformarsiunicamente alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2.Numero registro generale 22245/2023Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11143/2026Data pubblicazione 25/04/2026Devono invece essere rispettati, nel caso di fognature miste cheraccolgono scarichi di insediamenti industriali, i limiti di tabella 3ovvero quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell’articolo 28 comma 2.Tale interpretazione assorbe anche le censure in ordine al difetto divalore precettivo del metodo di campionamento ed analisi delle acqueai fini del parametro dell’escherichia coli, il cui valore limite“consigliato” è presente esclusivamente nella tabella

3.9. - Il ricorso va perciò rigettato.Segue la condanna della ricorrente a rimborsare alla controricorrentele spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltrespese generali e ad accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-controS.[OSCURATO:SOCIETA]. Società abruzzese per il servizio idrico integrato,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 707/2023depositata il 15/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22245/2023Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11143/2026Data pubblicazione 25/04/20261.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivoavverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 707/2023depositata il 15 maggio 2023.Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. Società abruzzese per ilservizio idrico integrato.2.- La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1, c.p.c.3. – L’ARTA - Distretto di [OSCURATO:PERSONA] ha elevato nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. processo verbale di accertamento di illecitoamministrativo e contestazione in data 22 gennaio 2018, per laviolazione dell’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, in quanto ilreferto analitico del campione di acqua di scarico prelevato pressol’impianto di depurazione in località “[OSCURATO:PERSONA]” del Comune diRoccaspinalveti aveva evidenziato il superamento dei limiti di cui allaTab. 3, dell’All. 5, parte III, del medesimo d.lgs. n. 152/2006 per ilparametro Azoto nitroso. [OSCURATO:PERSONA] ha così irrogato conordinanza ingiunzione n. DPC017/549 in data 25.06.2021 la sanzioneamministrativa pecuniaria prevista dall’art. 133, comma 1, d.lgs. n.152/2006 di Euro 3.000,00 per la violazione di cui al citato art. 101,comma 1. Il Tribunale di Vasto ha accolto l’opposizione a ordinanzaingiunzione spiegata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte d’appello diL'Aquila ha rigettato l’appello della Regione Abruzzo. La Corte diL’Aquila ha affermato la “inapplicabilità allo scarico che viene qui inconsiderazione dei limiti di emissione previsti dalla tabella 3 all. 5,parte III, d.lgs. 152/2006, cui hanno fatto riferimento il verbale dicontestazione (in relazione al solo parametro relativo all’azoto nitrico)e la ordinanza-ingiunzione opposta ed annullata dalla sentenzagravata (in relazione anche all’ulteriore parametro dell’escherichiaNumero registro generale 22245/2023Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11143/2026Data pubblicazione 25/04/2026coli)”. Premesso il quadro normativo di riferimento, la Corte d’appelloha evidenziato che:“lo scarico cui si riferisce la ordinanza-ingiunzione opposta è statoritenuto dalla sentenza impugnata – conformemente a quantoespressamente allegato dalla opponente oggi appellata – provenienteda un “impianto per il trattamento di acque reflue urbanedomestiche” con carico inferiore a 2000 abitanti equivalenti. Similequalificazione è stata messa in dubbio dall’appellante (che pure ha,all’esordio della esposizione dei motivi di appello, esposto che“l’impianto di cui si discute è finalizzato al trattamento di acque reflueurbane domestiche, è a servizio di un agglomerato inferiore ai 2.000abitanti”) esclusivamente in base alla argomentazione che nel verbaledi prelievo è stata barrata la casella “scarico urbano”, senza ulterioreprecisazione. Siffatta qualificazione, come si è visto, è di per sé pocosignificativa, potendo gli scarichi urbani essere costituiti da soli refluidomestici o anche da reflui industriali o da dilavamento di acquemeteoriche. Essa, dunque, è insufficiente perché possa pervenirsi, inriforma della sentenza, all’accertamento che nell’impianto diprovenienza dello scarico in questione fossero convogliati anche refluiindustriali (o, più in generale, diversi da quelli esclusivamentedomestici), circostanza di assoluta rilevanza ai fini della applicabilità,o meno, ad esso dei valori limite previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5parte III d.lgs. 152/2006 e della conseguente illiceità amministrativadel loro superamento quanto ai parametri azoto nitroso e escherichiacoli (quest’ultimo, peraltro, non indicato nel verbale di contestazionee caratterizzato da un limite non prescritto, ma solo consigliato, dallatabella 3 citata).6.1. Non è rinvenibile, nel compendio istruttorio, alcun elemento checonsenta di accertare che nell’impianto di trattamento da cui furonoprelevati i campioni poi analizzati confluissero scarichi urbani misti,Numero registro generale 22245/2023Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11143/2026Data pubblicazione 25/04/2026comprendenti reflui industriali, e che pertanto il relativo scarico(recapitante in corpo idrico superficiale) dovesse rispettare i limitiprevisti dalla più volte ricordata tabella 3.6.4. Ne consegue che, in carenza di prova della natura (anche)industriale dello scarico de quo, deve escludersi che il superamentodel limite concernente il parametro azoto nitroso (previsto dalla solatabella 3 all. 5 parte III d.lgs. 152/2006, applicabile ai soli scarichi direflui industriali o urbani misti) concreti l’illecito amministrativosanzionato.7. Quanto al paramento escherichia coli, la sentenza impugnatamerita conferma nella parte in cui ha ritenuto che il lasso temporale,pacificamente superiore a 18 ore, intercorso tra il prelievo e l’analisidei campioni delle acque di scarico, infici l’attendibilità del risultatoanalitico, che si rivela pertanto inidoneo a dimostrare l’effettivosuperamento del valore del parametro stesso (contemplato anchedalla tabella C della L.R. 31/2010)”.RAGIONI DELLA DECISIONE4. – L’unico motivo del ricorso della Regione Abruzzo, che si sviluppada pagina 11 a pagina 32, deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 101 e 133 d.lgs. 152/2006, dell’Allegato 5 alla parte terzadel d.lgs. medesimo (comprese le tabelle 1, 2 e 3, 4 e 5) cui fa rinvioil comma 1 dell’art. 101, dell’art. 74, co. 1, d.lgs. n. 152/06, dell’art.124 del D.lgs. n. 152/2006 (effetto della modifica apportata dal d.lgs.n. 4/2008), della L.R. Abruzzo n. 31/2010, art. 6, commi 1, 2, 3, 4 e5 (e tabella C), dell’art. 101, co. 2 D.lgs. n. 152/2006, dell’art. 2, lett.i), del d.lgs. n. 152 del 1999, della nota 2 alla Tab. 3 dell’All. 5 deld.lgs. n. 152/06; dell’art. 3 della L. n. 689/1981. La ricorrentesostiene che il “d.lgs. n. 152/2006, Allegato 5, parte III, nelle tabelle1 e 2, si riferisce ai limiti di emissione per impianti di ‘acque reflueNumero registro generale 22245/2023Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11143/2026Data pubblicazione 25/04/2026urbane’, per cui l’applicabilità dei limiti previsti nelle precitate tabellenon è circoscritta alle sole acque reflue domestiche, come invecesostenuto dalla Corte territoriale, ma comprende tutte le acque reflueurbane, così come definite all'art. 74, co. 1, lett. i), d.lgs. n.152/2006”. Il ricorso si sofferma poi lungamente sulla precedentesentenza n. 1204/2022 della medesima Corte di L’Aquila del 2022,osserva che è pacifico che lo scarico oggetto di lite fosse privo diautorizzazione (con conseguente applicazione della normativa stataledi cui al d.lgs. n. 152/2006), evidenzia che la presenza di reflui anchedi tipo industriale nello scarico qualifica semplicemente la natura delleacque reflue scaricate come “urbane”, così come definite dall’art. 74,co. 1, lett. i), d.lgs. n. 152/2006 (non costituendo la linea didemarcazione per l’applicabilità delle disposizioni statali o regionali).Quanto al parametro dell’escherichia coli, la ricorrente adduce che lasentenza impugnata, quanto al limite orario di conservazione delcampione analizzato, sarebbe incorsa nell’errore di considerare comevere e proprie norme giuridiche delle “mere regole tecniche”contenute nel manuale tecnico operativo sui “metodi analitici per leacque”, essendo piuttosto obbligatorio per legge eseguire le analisinon oltre 24 ore di distanza dal prelevamento del campione.5. – Il complesso motivo di ricorso è infondato nei sensi di cui allamotivazione che segue.6. - L’art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che tuttigli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi diqualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limiteprevisti nell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto, potendoaltrimenti l'autorizzazione stabilire specifiche deroghe ai suddettilimiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto eper l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitorinecessari per il ritorno alle condizioni di regime.Numero registro generale 22245/2023Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11143/2026Data pubblicazione 25/04/2026Questa Corte ha già precisato che:a)ai fini della sussistenza della violazione di cui all'art. 101 del d.lgs.n. 152 del 2006, non è necessario il contestuale superamento diognuno dei parametri indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parteIII del medesimo decreto, sia come limiti in concentrazione, sia comelimiti in percentuale, essendo, invece, sufficiente la non conformitàanche di uno di essi, non soltanto perché nessuna norma escludeespressamente la violazione in caso di superamento di alcuni di taliparametri e non di tutti, ma pure in quanto l'allegato 1 prescrive, alpunto 4, che i valori limite fissati dalla tabella 1 siano rispettatisingolarmente (Cass. n. 28108 del 2018);l'illiceità dello scarico di acque, quale che sia la tipologia dell'impianto,discende dunque dalla previsione dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. n.152 del 2006, dovendo tutti gli scarichi comunque rispettare i valorilimite previsti nell'Allegato V, parte III, del medesimo decreto, senzaalcuna distinzione tra impianti o scarichi autorizzati ed impianti oscarichi non autorizzati, venendo l'autorizzazione in rilievo solo al finedi individuare eventuali deroghe, che peraltro devono esserecircoscritte, per le fasi di avvio, ai casi di arresto o di guastodell'impianto (Cass. n. 9962 del 2020).7. – Ora, la Corte d’appello di L’Aquila ha ritenuto fondatal’opposizione a ordinanza ingiunzione spiegata dalla [OSCURATO:SOCIETA]sull’assunto della “inapplicabilità allo scarico che viene qui inconsiderazione dei limiti di emissione previsti dalla tabella 3 all. 5,parte III, d.lgs. 152/2006”, trattandosi di impianto “finalizzato altrattamento di acque reflue urbane domestiche” con carico inferiore a2000 abitanti equivalenti e mancando la prova “che nell’impianto diprovenienza dello scarico in questione fossero convogliati anche refluiindustriali (o, più in generale, diversi da quelli esclusivamentedomestici), circostanza di assoluta rilevanza ai fini della applicabilità,Numero registro generale 22245/2023Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11143/2026Data pubblicazione 25/04/2026o meno, ad esso dei valori limite previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5parte III d.lgs. 152/2006 e della conseguente illiceità amministrativadel loro superamento quanto ai parametri azoto nitroso e escherichiacoli”.8. - La questione di diritto è stata così decisa nella sentenzaimpugnata in conformità all’orientamento di questa Corte, di cui alleordinanze n. 26158, n. 26162 e n. 26251 del 2024. Con questepronunce, è stato chiarito che il rispetto dei valori-limite di emissionedi cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 al d.lgs. n. 152 del 1999 si riferisceprecipuamente alle acque industriali, trovando, peraltro, applicazionealtresì nel caso di fognature miste, assistite da un impianto didepurazione, che raccolgano non solo acque reflue domestiche, maanche, appunto, acque reflue industriali, provenienti da unagglomerato. Tale interpretazione fa leva sulla distinzione normativatra “acque reflue urbane”, “acque reflue domestiche” e “acque reflueindustriali”, ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, eprecisa che i limiti di emissione da prendere in considerazione,qualora ci si trovi dinanzi a scarichi che convogliano “acque reflueurbane”, ovvero a un sistema fognario misto, sono quelli di cui allatabella 3 (pur riferita espressamente alle "acque reflue industriali"), oquelli definiti dalle Regioni, e non quelli di cui alle tabelle 1 e 2. Restaviceversa inapplicabile la tabella 3 all’Allegato 5, d.lgs. 152/2006qualora lo scarico - come nella specie accertato dai giudici del merito,con apprezzamento non sindacabile per cassazione ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. - non convogli acque reflue industriali, masolo reflui domestici e acque meteoriche di dilavamento.Stando, dunque, a quanto disposto al punto 1.1 “Acque reflueurbane” dell’Allegato 5, gli scarichi provenienti da impianti ditrattamento delle acque reflue urbane devono conformarsiunicamente alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2.Numero registro generale 22245/2023Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11143/2026Data pubblicazione 25/04/2026Devono invece essere rispettati, nel caso di fognature miste cheraccolgono scarichi di insediamenti industriali, i limiti di tabella 3ovvero quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell’articolo 28 comma 2.Tale interpretazione assorbe anche le censure in ordine al difetto divalore precettivo del metodo di campionamento ed analisi delle acqueai fini del parametro dell’escherichia coli, il cui valore limite“consigliato” è presente esclusivamente nella tabella 3.9. - Il ricorso va perciò rigettato.Segue la condanna della ricorrente a rimborsare alla controricorrentele spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltrespese generali e ad accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 11143/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris