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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 41892/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 18926/21 Joseph [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che il fatto non poteva essere qualificato di lieve entità sia per la notevole quantità di sostanza rinvenuta, sia per le modalità del trasporto (ingestione della medesima da parte dell'imputato) che ne rendevano oltremodo difficoltosa la rintracciabilità; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice; che si tratta di motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Maria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 18926/21 Joseph [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che il fatto non poteva essere qualificato di lieve entità sia per la notevole quantità di sostanza rinvenuta, sia per le modalità del trasporto (ingestione della medesima da parte dell'imputato) che ne rendevano oltremodo difficoltosa la rintracciabilità; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice; che si tratta di motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Maria
Sentenza Cassazione n. 41892/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris