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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32026/2023

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7655/2021 del ruolo generale, proposto DA l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO D I C OSTANZO M ARIA L UISA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67C58 A509 K) e F IORE S TEFANO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 96B09 F839 H), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale e nomine poste in calce alla memoria di costituzione del nuovo difensore del 6 settembre 2021, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69D17 E954 F). - CONTRORICORRENTI – CATASTO - [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 5393/19/2020 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 12 novembre 2020; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 6 luglio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1.con avviso di accertamento n.

NA04699202014 l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Napoli provvide a rettificare la categoria catastale di due unità immobiliari site nel Comune di Ischia, alla Via M. Mazzella n. 54, di proprietà dei contribuenti, derivate dal frazionamento dell’originario unico cespite, riattribuendo la categoria A/8 in luogo di quella proposta (A/7) con procedura docfa, così rideterminando la rendita catastale;

2. con sentenza n. 4797/14/2017 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettò il gravame proposto dai contribuenti contro la sentenza n. 27413/32/2015 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, reputando l’avviso correttamente motivato;

3. la Corte di cassazione, con ordinanza n. 4757 del 19 febbraio 2019, richiamando la giurisprudenza in tema di classamento di immobili, secondo cui «qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni», ritenne che Commissione tributaria regionale non si fosse attenuta a tali principi, avendo rigettato il ricorso dei contribuenti «senza precisare se l'eventuale discrasia tra la rendita proposta e quella attribuita derivasse da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni o da una diversa valutazione degli elementi di fatto», così rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione,perché verificasse «i suddetti aspetti e decida conseguentemente in relazione all'enunciato principio di diritto»;

4. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dai contribuenti contro la suindicata pronuncia (n. 27413/32/2015) della Commissione tributaria provinciale di Napoli, assumendo che l'avviso di accertamento«pur avendo ad oggetto elementi di fatto differenti tra l'originario immobile e classificato in A/8 e le due unità che sono derivate dalla scissione alle quali è stata attribuita alla medesima categoria A/8, piuttosto che quella A/7 richiesta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la procedura DOCFA, non contiene alcuna motivazione, né alcuna argomentazione sulla cui base è stata disattesa la richiesta dei contribuenti», osservando che «risulta evidente peraltro che nella fattispecie la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita non poteva derivare dall'applicazione di meri criteri tecnici, ma, trattandosi di unità immobiliari del tutto diverse dall'originario unico cespite, l'ufficio avrebbe dovuto valutare i mutati elementi di fatto e correlativamente motivare» (così nella sentenza impugnata);

5. con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 13 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando due motivi di censura;

6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso notificato il 14 aprile 2021, concludendo per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sostenendo che il Giudice dell’appello avrebbe disatteso il compito affidatogli dalla Corte con la citata ordinanza, che era quello di stabilire se la discrasia tra la rendita proposta e quella attribuita fosse derivata da una diversa valutazione tecnica sul valore economico del bene o da una diversa valutazione degli elementi di fatto secondo il principio ivi dettato, ribadendo che, ferma restando la divisione dell'immobile originario in due unità immobiliari e ferme restando le indicazioni degli elementi di fatto rappresentati con la docfa, l'ufficio aveva solo aumentato la rendita proposta secondo le pertinenti regulae iuris, per cui non era onerato di una particolare motivazione;

2. con la seconda censura l’Ufficio ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. prov. civ., l’omesso esame della circostanza di fatto risultante dall’atto secondo cui la somma delle due rendite non eguaglia quella originaria, ma attualizza le rendite del vecchio fabbricato;

3. il ricorso va accolto in relazione al suo primo ed assorbente motivo, subito avvertendo, a fronte dei rilievi avanzati dalla difesa dei controricorrenti, che esso è ammissibile, non difettando di autosufficienza, né di specificità, tenuto conto del contenuto essenziale della contestazione di cui al primo motivo, per come sopra riportata, che ha natura giuridica, essendo stato, al fondo, rimproverato al Giudice dell’appello di aver eluso i criteri dettati da questa Corte con la citata pronuncia di rinvio, volti a verificare se l’Ufficio avesse o meno disatteso gli elementi fattuali dichiarati dai contribuente con la procedura docfa;

4. come anticipato, il motivo di impugnazione coglie nel segno, giacchè la valutazione della Commissione regionale non ha dato seguito all’applicazione del principio di diritto affermato dalla predetta ordinanza, il cui nucleo concettuale va individuato nel rilievo secondo cui «qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni» (così nella citata ordinanza);

5. il Giudice regionale avrebbe dovuto, quindi, stabilire se gli elementi di fatto indicati dai contribuenti fossero stati o meno disattesi dall'Ufficio, e cioè se l’atto impugnato avesse posto o meno a base della rideterminazione catastale diversi elementi di fatto rispetto a quelli prospettati dai contribuenti;

6. la valutazione della Commissione, invece, risulta viziata da un errore di impostazione, avendo considerato come mutamento dei fatti prospettati la sussistenza delle due unità abitative derivate dall’originario, unico, cespite, circostanza questa che tuttavia costituiva proprio la rappresentazione fattuale dai medesimi contribuenti fornita con la procedura docfa e rispetto alla quale non è dato ancora sapere se l’Ufficio abbia o meno disatteso gli elementi fattuali rappresentati dai contribuenti o se, invece, a dati inalterati, abbia semplicemente valutato gli stessi come ancora riconducibili ad una abitazione in villa (di cui alla precedente categoria catastale A/8 del bene indiviso) e non alla categoria D/7 (abitazione in villino) proposta dai contribuenti dopo la divisione;

7. è, pertanto, conseguita da tale erronea prospettiva di indagine una sostanziale elusione del criterio interpretativo stabilito dalla citata ordinanza, il che impone, con la cassazione della sentenza impugnata, anche un nuovo rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un rinnovato esame della questione nei termini indicati dalla menzionata ordinanza di questa Corte, nonchè per regolare le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7655/2021 del ruolo generale, proposto DA l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO D I C OSTANZO M ARIA L UISA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67C58 A509 K) e F IORE S TEFANO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 96B09 F839 H), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale e nomine poste in calce alla memoria di costituzione del nuovo difensore del 6 settembre 2021, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69D17 E954 F). - CONTRORICORRENTI – CATASTO - [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 5393/19/2020 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 12 novembre 2020; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 6 luglio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1.con avviso di accertamento n. NA04699202014 l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Napoli provvide a rettificare la categoria catastale di due unità immobiliari site nel Comune di Ischia, alla Via M. Mazzella n. 54, di proprietà dei contribuenti, derivate dal frazionamento dell’originario unico cespite, riattribuendo la categoria A/8 in luogo di quella proposta (A/7) con procedura docfa, così rideterminando la rendita catastale; 2. con sentenza n. 4797/14/2017 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettò il gravame proposto dai contribuenti contro la sentenza n. 27413/32/2015 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, reputando l’avviso correttamente motivato; 3. la Corte di cassazione, con ordinanza n. 4757 del 19 febbraio 2019, richiamando la giurisprudenza in tema di classamento di immobili, secondo cui «qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni», ritenne che Commissione tributaria regionale non si fosse attenuta a tali principi, avendo rigettato il ricorso dei contribuenti «senza precisare se l'eventuale discrasia tra la rendita proposta e quella attribuita derivasse da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni o da una diversa valutazione degli elementi di fatto», così rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione,perché verificasse «i suddetti aspetti e decida conseguentemente in relazione all'enunciato principio di diritto»; 4. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dai contribuenti contro la suindicata pronuncia (n. 27413/32/2015) della Commissione tributaria provinciale di Napoli, assumendo che l'avviso di accertamento«pur avendo ad oggetto elementi di fatto differenti tra l'originario immobile e classificato in A/8 e le due unità che sono derivate dalla scissione alle quali è stata attribuita alla medesima categoria A/8, piuttosto che quella A/7 richiesta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la procedura DOCFA, non contiene alcuna motivazione, né alcuna argomentazione sulla cui base è stata disattesa la richiesta dei contribuenti», osservando che «risulta evidente peraltro che nella fattispecie la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita non poteva derivare dall'applicazione di meri criteri tecnici, ma, trattandosi di unità immobiliari del tutto diverse dall'originario unico cespite, l'ufficio avrebbe dovuto valutare i mutati elementi di fatto e correlativamente motivare» (così nella sentenza impugnata); 5. con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 13 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando due motivi di censura; 6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso notificato il 14 aprile 2021, concludendo per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sostenendo che il Giudice dell’appello avrebbe disatteso il compito affidatogli dalla Corte con la citata ordinanza, che era quello di stabilire se la discrasia tra la rendita proposta e quella attribuita fosse derivata da una diversa valutazione tecnica sul valore economico del bene o da una diversa valutazione degli elementi di fatto secondo il principio ivi dettato, ribadendo che, ferma restando la divisione dell'immobile originario in due unità immobiliari e ferme restando le indicazioni degli elementi di fatto rappresentati con la docfa, l'ufficio aveva solo aumentato la rendita proposta secondo le pertinenti regulae iuris, per cui non era onerato di una particolare motivazione; 2. con la seconda censura l’Ufficio ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. prov. civ., l’omesso esame della circostanza di fatto risultante dall’atto secondo cui la somma delle due rendite non eguaglia quella originaria, ma attualizza le rendite del vecchio fabbricato; 3. il ricorso va accolto in relazione al suo primo ed assorbente motivo, subito avvertendo, a fronte dei rilievi avanzati dalla difesa dei controricorrenti, che esso è ammissibile, non difettando di autosufficienza, né di specificità, tenuto conto del contenuto essenziale della contestazione di cui al primo motivo, per come sopra riportata, che ha natura giuridica, essendo stato, al fondo, rimproverato al Giudice dell’appello di aver eluso i criteri dettati da questa Corte con la citata pronuncia di rinvio, volti a verificare se l’Ufficio avesse o meno disatteso gli elementi fattuali dichiarati dai contribuente con la procedura docfa; 4. come anticipato, il motivo di impugnazione coglie nel segno, giacchè la valutazione della Commissione regionale non ha dato seguito all’applicazione del principio di diritto affermato dalla predetta ordinanza, il cui nucleo concettuale va individuato nel rilievo secondo cui «qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni» (così nella citata ordinanza); 5. il Giudice regionale avrebbe dovuto, quindi, stabilire se gli elementi di fatto indicati dai contribuenti fossero stati o meno disattesi dall'Ufficio, e cioè se l’atto impugnato avesse posto o meno a base della rideterminazione catastale diversi elementi di fatto rispetto a quelli prospettati dai contribuenti; 6. la valutazione della Commissione, invece, risulta viziata da un errore di impostazione, avendo considerato come mutamento dei fatti prospettati la sussistenza delle due unità abitative derivate dall’originario, unico, cespite, circostanza questa che tuttavia costituiva proprio la rappresentazione fattuale dai medesimi contribuenti fornita con la procedura docfa e rispetto alla quale non è dato ancora sapere se l’Ufficio abbia o meno disatteso gli elementi fattuali rappresentati dai contribuenti o se, invece, a dati inalterati, abbia semplicemente valutato gli stessi come ancora riconducibili ad una abitazione in villa (di cui alla precedente categoria catastale A/8 del bene indiviso) e non alla categoria D/7 (abitazione in villino) proposta dai contribuenti dopo la divisione; 7. è, pertanto, conseguita da tale erronea prospettiva di indagine una sostanziale elusione del criterio interpretativo stabilito dalla citata ordinanza, il che impone, con la cassazione della sentenza impugnata, anche un nuovo rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un rinnovato esame della questione nei termini indicati dalla menzionata ordinanza di questa Corte, nonchè per regolare le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e
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