CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34300/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Potenza avverso la sentenza del 28/10/2022 della Corte d'appello di Potenza. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione sub C) perché estinta per prescrizione e ha ridotto a mesi 7 di reclusione la pena per i delitti di cui ai capi A) e B) ex artt. 337 e 582-585, 61 n. 2 cod. pen., escludendo fra l'altro che il fatto potesse qualificarsi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. "tenuto conto del precedente penale, uno dei quali specifico, e delle peculiari modalità esecutive del reato contestato". 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che non sarebbe preclusa dall'esistenza dell'unico precedente penale per i reati di lesioni personali e danneggiamento. Sono state successivamente depositate conclusioni scritte, con cui il difensore confuta le argomentazioni svolte dal P.G. nella requisitoria. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Priva di pregio si palesa la doglianza del ricorrente circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. La Corte territoriale ha argomentato circa il difetto del requisito dell'occasionalità e della particolare tenuità della condotta, con riferimento allo specifico precedente penale da cui l'imputato era gravato. Dato di segno negativo, questo, che, unitamente alle modalità violente della condotta contestata, è stato considerato ostativo alla configurabilità nel caso in esame della particolare tenuità del fatto. Si osserva tuttavia che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. con riguardo al reato sub A), non può in ogni caso essere accolta, a prescindere dai rilievi in ordine all'abitualità della condotta e alle peculiari modalità esecutive del reato contestato, dal momento che per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il "fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343" opera il divieto ex lege di applicabilità della causa di non punibilità. A fronte di tale rilievo non possono trovare accoglimento le prospettazioni enunciate dal difensore nelle conclusioni scritte, laddove, in modo peraltro del tutto generico, si limita a 2 et( contestare che il delitto in parola sia stato commesso in danno di ufficiali o agenti "nell'esercizio delle proprie funzioni". Quanto al reato di cui al capo B), la valutazione della Corte, siccome inerente agli indici di gravità oggettiva del fatto e al grado di colpevolezza dell'agente - peraltro recidivo - alla stregua dell'art. 133, primo comma, cod. pen., integra un motivato apprezzamento di merito (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635) che la generica doglianza difensiva, già disattesa in sede di gravame, non vale ad inficiare e che risulta insindacabile da parte del Giudice di legittimità. 6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del