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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2020

Cassazione n. 05552/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17293/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore Avv.[OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: 8200 1470531 ), el ettiva men t e domiciliato in G rosse t o, alla [OSCURATO:PERSONA] t orr e di Santarosa n. 5, p resso lo studio dell' Avv.

A lessi a Carretta(C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rapp re s enta e d ifende in virtù di procura in calce al ricorso e di delibera della G.M. n. 147 del 05.06.2020; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, allaVia Gregorio VII n. 315 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,in forza di procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Grosseto (C.F.

MRTMHL 64T08 E 202 Z ) e domiciliato presso il suo studio legale inGrosseto, alla V ia Senese n. 72 ; [OSCURATO:PERSONA] – Occupazione area demaniale destinata ad ormeggio di natanti -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 144 8 / 20 1 9 emessa d a l la CTR Toscan a in data 18/10/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto avverso due avvisi di accertamento concernenti la Tarsu per gli anni 2011 e 2012 conseguenti alla omessa denuncia nei termini di cui all’art. 70 d.lgs. n. 507/1993, in relazione alla occupazione dell’area demaniale destinata ad ormeggio dei natanti in località [OSCURATO:PERSONA], che la ricorrente possedeva sulla base di una concessione demaniale.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, accogliendo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del Comune di Orbetello, ritenendo che l’attività di gestione dei rifiuti delle aree portuali rientrasse nelle competenze dell’autorità portuale e che il servizio nel porto commerciale di Talamone era svolto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. autorizzata dalla competente all’[OSCURATO:PERSONA].

3. Sull’appello del Comune, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, rilevando che, mentre per lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da imbarcazioni o navi era competente l’[OSCURATO:PERSONA] o quella Portuale, per il ritiro dei rifiuti solidi urbani depositati nei cassonetti esistenti sulle banchine utilizzate per l’attracco dei natanti sussisteva la competenza del Comune, che, però, l’avviso di accertamento era motivato insufficientemente (avendo nello stesso indicato unicamente l’ubicazione dell’area, l’uso cui era destinata, la tariffa e la tassa applicate, che l’amministrazione comunale per molti anni non aveva avanzato alcuna richiesta di pagamento (in tal guisa ingenerando un incolpevole affidamento nei contribuenti), che il regolamento Tarsu del Comune e le successive approvazioni delle tariffe non menzionavano le aree adibite ad ormeggio e che era stata applicata la tariffa prevista per i campeggi, nonostante questi ultimi fossero luoghi con un livello di produzione di rifiuti di molto superiore all’area in questione.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Orbetello sulla base di tre motivi.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata, in relazione all’art.360, comma 1, nn. 4) e 5), c.p.c., per omessa e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità e per non esporre e valutare fatti rilevanti ai fini del decidere, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..

1.1. Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di improcedibilità o inammissibillità del ricorso per cassazione per omessa allegazione dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.

Invero, la omessa menzione, nel ricorso per cassazione, dell’avvenuta richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio non determina l'improcedibilità del ricorso stesso, potendo questa conseguire soltanto ad una deficienza di carattere sostanziale consistente nella effettiva mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione nell'incarto processuale e nell'indispensabilità del loro esame ai fini della decisione (Sez. 3, Ordinanza n. 16605 del 11/06/2021).

In particolare, la mancata richiesta di trasmissione, da parte del ricorrente, del fascicolo d'ufficio del giudice a quo, ex art. 369 c.p.c., non determina l'improcedibilità dell'impugnazione ove l'esame di quel fascicolo non sia necessario per la soluzione delle questioni prospettate con quest'ultima (Sez. 5, Sentenza n. 7621 del 24/03/2017; cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 5108 del 03/03/2011, secondo cui il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio nel termine fissato per il deposito del ricorso per cassazione - cioè entro venti giorni dalla notificazione - determina l'improcedibilità del ricorso stesso soltanto se l'esame di quel fascicolo risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità).

Del resto, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., depositi il ricorso e formuli l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice a quo, la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma terzo della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito «insieme col ricorso» la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Sez. 5, Ordinanza n. 12844 del 13/05/2021).

1.2. Ciò debitamente premesso, il motivo è infondato.

La CTR, pur riconoscendo preliminarmente la legittimazione attiva in capo al Comune, ha rigettato l’appello da quest’ultimo proposto sulla base delle seguenti argomentazioni: a) per aver motivato insufficientemente l’avviso di accertamento, avendo nello stesso indicato unicamente l’ubicazione dell’area, l’uso cui era destinata, la tariffa e la tassa applicate; b) per non aver l’amministrazione comunale per molti anni avanzato alcuna richiesta di pagamento (fino al dicembre del 2013), in tal guisa ingenerando un incolpevole affidamento nei contribuenti; c) per non menzionare il regolamento Tarsu del Comune e le successive approvazioni delle tariffe le aree adibite ad ormeggio; d) per aver applicato la tariffa prevista per i campeggi, nonostante questi ultimi fossero luoghi con un livello di produzione di rifiuti di molto superiore all’area in questione.

E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (non assumendo più rilevanza la sola insufficienza o contraddittorietà della motivazione), in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione.

E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata(cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018).

Orbene, non è revocabile in dubbio che la motivazione della sentenza impugnata non si ponga al di sotto del minimo costituzionale.

Non senza tralasciare che, essendosi al cospetto di una cd. doppia conforme e non avendo il ricorrente neppure dedotto che le due sentenze di merito fossero fondate su ragioni in fatto differenti, il vizio motivazionale denunciato incorrerebbe nella violazione del divieto di cui all’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e 54 e 56 d.lgs. n. 546/1992, nonché il vizio di extra-petizione, per essersi la CTR pronunciata sull’eccezione di difetto di motivazione degli avvisi di accertamento formulata in primo grado dalla contribuente, nonostante la stessa non fosse stata riproposta con appello incidentale.

2.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.In primo luogo, il ricorrente, in violazionedel principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, le controdeduzioni depositate dal contribuente in sede di appello, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se effettivamente lo stesso avesse o meno riproposto la questione in quella sede.

In secondo luogo, in tema di processo tributario, se è vero che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte, relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo, sul punto, carente di interesse), è altrettanto vero, tuttavia, che essa ha l'onere di riproporle, in base alla disposizione normativa di cui all'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la quale riproduce la norma dell'art. 346 c.p.c., dettata per il processo ordinario (Sez. 5, Sentenza n. 1161 del 27/01/2003).

Pertanto, l'omessa riproposizione in appello di tali eccezioni preclude il ricorso per cassazione avverso detta sentenza, che legittimamente non le ha prese in esame (Sez. 5, Sentenza n. 15641 del 12/08/2004; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 14925 del 06/07/2011).

Tuttavia, nel processo tributario d'appello, come in quello civile, anche allorquando, essendo stata espressamente respinta in primo grado l’eccezione di merito formulata dalla parte comunque vittoriosa, la devoluzione al giudice del gravame della detta eccezione esige la proposizione dell'appello incidentale, se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente (Sez. 5, Ordinanza n. 18119 del 24/06/2021; conf.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2805 del 31/01/2022; in quest’ottica, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30444 del 19/12/2017 ha affermato che i motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio erano da intendersi rinunciati, essendosi la parte limitata nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di appello a richiamare i fatti e agli argomenti esposti nel suddetto ricorso).

Ragion per cui, avendo la CTP disatteso l’eccezione di insufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento impugnati (siccome rimasta assorbita nell’accoglimento di quella di carenza di legittimazione attiva in capo al Comune), essendo pertanto necessario, ma al contempo sufficiente, che la detta eccezione venisse riproposta in sede di gravame (senza la necessità di proporre a tal fine appello incidentale) ed essendo incontestato che la stessa sia stata riformulata dalla contribuente in appello con le controdeduzioni, il motivo in esame è infondato.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sui motivi di appello formulati, la violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507/1993 e l’eccesso di potere per mancato apprezzamento dei presupposti di fatto, per illogicità ed ingiustizia manifesta, per non aver la CTR considerato che sussiste la legittimazione e la competenza dell’ente comunale ad imporre la Tarsu nelle aree portuali, come quella di Talamone, in cui non sia stata istituita un’Autorità portuale.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, per quanto la sentenza qui impugnata non si distingua per chiarezza, considerato che la CTP aveva accolto, tra le doglianze formulate dalla contribuente, quella concernente la carenza di legittimazione attiva in capo al Comune e che quest’ultimo ha proposto appello su questo profilo, in tanto la CTR avrebbe potuto valutare le ulteriori doglianze disattese in primo grado (siccome ritenute assorbite nell’accoglimento del pregiudiziale profilo) in quanto avesse accolto il principale motivo di gravame.

Tanto è vero che, prima di analizzare le censure relative alla insufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento, ha affermato che, mentre per lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da imbarcazioni o navi era competente l’[OSCURATO:PERSONA] o quella Portuale, per il ritiro dei rifiuti solidi urbani depositati nei cassonetti esistenti sulle banchine utilizzate per l’attracco dei natanti sussisteva la competenza del Comune.

In quest’ottica, il motivo si rivela inammissibile per carenza di interesse, non risultando il ricorrente soccombente sul capo della sentenza impugnato.

3.1.1. In ogni caso, è a rilevarsi che, anche a voler accedere all’impostazione del ricorrente (secondo cui sul profilo in precedenza esaminato sarebbe rimasto soccombente anche all’esito del giudizio di secondo grado), la sentenza sarebbe fondata su una duplice ratio decidendi (quella sul difetto di legittimazione attiva in capo all’ente pubblico e quella sulla insufficienza di motivazione degli avvisi di accertamento), la seconda delle quali, attinta con il secondo motivo, si è rivelata infondata.

Orbene, è noto che, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni (o il rigetto della relativa doglianza) determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa.

Pertanto, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.

Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Sez.

U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte - rigetta i l ricorso ; - condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 de l 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17293/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore Avv.[OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: 8200 1470531 ), el ettiva men t e domiciliato in G rosse t o, alla [OSCURATO:PERSONA] t orr e di Santarosa n. 5, p resso lo studio dell' Avv. A lessi a Carretta(C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rapp re s enta e d ifende in virtù di procura in calce al ricorso e di delibera della G.M. n. 147 del 05.06.2020; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, allaVia Gregorio VII n. 315 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,in forza di procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Grosseto (C.F. MRTMHL 64T08 E 202 Z ) e domiciliato presso il suo studio legale inGrosseto, alla V ia Senese n. 72 ; [OSCURATO:PERSONA] – Occupazione area demaniale destinata ad ormeggio di natanti -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 144 8 / 20 1 9 emessa d a l la CTR Toscan a in data 18/10/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto avverso due avvisi di accertamento concernenti la Tarsu per gli anni 2011 e 2012 conseguenti alla omessa denuncia nei termini di cui all’art. 70 d.lgs. n. 507/1993, in relazione alla occupazione dell’area demaniale destinata ad ormeggio dei natanti in località [OSCURATO:PERSONA], che la ricorrente possedeva sulla base di una concessione demaniale. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, accogliendo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del Comune di Orbetello, ritenendo che l’attività di gestione dei rifiuti delle aree portuali rientrasse nelle competenze dell’autorità portuale e che il servizio nel porto commerciale di Talamone era svolto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. autorizzata dalla competente all’[OSCURATO:PERSONA]. 3. Sull’appello del Comune, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, rilevando che, mentre per lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da imbarcazioni o navi era competente l’[OSCURATO:PERSONA] o quella Portuale, per il ritiro dei rifiuti solidi urbani depositati nei cassonetti esistenti sulle banchine utilizzate per l’attracco dei natanti sussisteva la competenza del Comune, che, però, l’avviso di accertamento era motivato insufficientemente (avendo nello stesso indicato unicamente l’ubicazione dell’area, l’uso cui era destinata, la tariffa e la tassa applicate, che l’amministrazione comunale per molti anni non aveva avanzato alcuna richiesta di pagamento (in tal guisa ingenerando un incolpevole affidamento nei contribuenti), che il regolamento Tarsu del Comune e le successive approvazioni delle tariffe non menzionavano le aree adibite ad ormeggio e che era stata applicata la tariffa prevista per i campeggi, nonostante questi ultimi fossero luoghi con un livello di produzione di rifiuti di molto superiore all’area in questione. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Orbetello sulla base di tre motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata, in relazione all’art.360, comma 1, nn. 4) e 5), c.p.c., per omessa e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità e per non esporre e valutare fatti rilevanti ai fini del decidere, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. 1.1. Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di improcedibilità o inammissibillità del ricorso per cassazione per omessa allegazione dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Invero, la omessa menzione, nel ricorso per cassazione, dell’avvenuta richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio non determina l'improcedibilità del ricorso stesso, potendo questa conseguire soltanto ad una deficienza di carattere sostanziale consistente nella effettiva mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione nell'incarto processuale e nell'indispensabilità del loro esame ai fini della decisione (Sez. 3, Ordinanza n. 16605 del 11/06/2021). In particolare, la mancata richiesta di trasmissione, da parte del ricorrente, del fascicolo d'ufficio del giudice a quo, ex art. 369 c.p.c., non determina l'improcedibilità dell'impugnazione ove l'esame di quel fascicolo non sia necessario per la soluzione delle questioni prospettate con quest'ultima (Sez. 5, Sentenza n. 7621 del 24/03/2017; cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 5108 del 03/03/2011, secondo cui il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio nel termine fissato per il deposito del ricorso per cassazione - cioè entro venti giorni dalla notificazione - determina l'improcedibilità del ricorso stesso soltanto se l'esame di quel fascicolo risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità). Del resto, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., depositi il ricorso e formuli l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice a quo, la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma terzo della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito «insieme col ricorso» la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Sez. 5, Ordinanza n. 12844 del 13/05/2021). 1.2. Ciò debitamente premesso, il motivo è infondato. La CTR, pur riconoscendo preliminarmente la legittimazione attiva in capo al Comune, ha rigettato l’appello da quest’ultimo proposto sulla base delle seguenti argomentazioni: a) per aver motivato insufficientemente l’avviso di accertamento, avendo nello stesso indicato unicamente l’ubicazione dell’area, l’uso cui era destinata, la tariffa e la tassa applicate; b) per non aver l’amministrazione comunale per molti anni avanzato alcuna richiesta di pagamento (fino al dicembre del 2013), in tal guisa ingenerando un incolpevole affidamento nei contribuenti; c) per non menzionare il regolamento Tarsu del Comune e le successive approvazioni delle tariffe le aree adibite ad ormeggio; d) per aver applicato la tariffa prevista per i campeggi, nonostante questi ultimi fossero luoghi con un livello di produzione di rifiuti di molto superiore all’area in questione. E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (non assumendo più rilevanza la sola insufficienza o contraddittorietà della motivazione), in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata(cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018). Orbene, non è revocabile in dubbio che la motivazione della sentenza impugnata non si ponga al di sotto del minimo costituzionale. Non senza tralasciare che, essendosi al cospetto di una cd. doppia conforme e non avendo il ricorrente neppure dedotto che le due sentenze di merito fossero fondate su ragioni in fatto differenti, il vizio motivazionale denunciato incorrerebbe nella violazione del divieto di cui all’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e 54 e 56 d.lgs. n. 546/1992, nonché il vizio di extra-petizione, per essersi la CTR pronunciata sull’eccezione di difetto di motivazione degli avvisi di accertamento formulata in primo grado dalla contribuente, nonostante la stessa non fosse stata riproposta con appello incidentale. 2.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.In primo luogo, il ricorrente, in violazionedel principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, le controdeduzioni depositate dal contribuente in sede di appello, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se effettivamente lo stesso avesse o meno riproposto la questione in quella sede. In secondo luogo, in tema di processo tributario, se è vero che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte, relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo, sul punto, carente di interesse), è altrettanto vero, tuttavia, che essa ha l'onere di riproporle, in base alla disposizione normativa di cui all'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la quale riproduce la norma dell'art. 346 c.p.c., dettata per il processo ordinario (Sez. 5, Sentenza n. 1161 del 27/01/2003). Pertanto, l'omessa riproposizione in appello di tali eccezioni preclude il ricorso per cassazione avverso detta sentenza, che legittimamente non le ha prese in esame (Sez. 5, Sentenza n. 15641 del 12/08/2004; conf. Sez. 5, Sentenza n. 14925 del 06/07/2011). Tuttavia, nel processo tributario d'appello, come in quello civile, anche allorquando, essendo stata espressamente respinta in primo grado l’eccezione di merito formulata dalla parte comunque vittoriosa, la devoluzione al giudice del gravame della detta eccezione esige la proposizione dell'appello incidentale, se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente (Sez. 5, Ordinanza n. 18119 del 24/06/2021; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2805 del 31/01/2022; in quest’ottica, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30444 del 19/12/2017 ha affermato che i motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio erano da intendersi rinunciati, essendosi la parte limitata nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di appello a richiamare i fatti e agli argomenti esposti nel suddetto ricorso). Ragion per cui, avendo la CTP disatteso l’eccezione di insufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento impugnati (siccome rimasta assorbita nell’accoglimento di quella di carenza di legittimazione attiva in capo al Comune), essendo pertanto necessario, ma al contempo sufficiente, che la detta eccezione venisse riproposta in sede di gravame (senza la necessità di proporre a tal fine appello incidentale) ed essendo incontestato che la stessa sia stata riformulata dalla contribuente in appello con le controdeduzioni, il motivo in esame è infondato. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sui motivi di appello formulati, la violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507/1993 e l’eccesso di potere per mancato apprezzamento dei presupposti di fatto, per illogicità ed ingiustizia manifesta, per non aver la CTR considerato che sussiste la legittimazione e la competenza dell’ente comunale ad imporre la Tarsu nelle aree portuali, come quella di Talamone, in cui non sia stata istituita un’Autorità portuale. 3.1. Il motivo è inammissibile. Invero, per quanto la sentenza qui impugnata non si distingua per chiarezza, considerato che la CTP aveva accolto, tra le doglianze formulate dalla contribuente, quella concernente la carenza di legittimazione attiva in capo al Comune e che quest’ultimo ha proposto appello su questo profilo, in tanto la CTR avrebbe potuto valutare le ulteriori doglianze disattese in primo grado (siccome ritenute assorbite nell’accoglimento del pregiudiziale profilo) in quanto avesse accolto il principale motivo di gravame. Tanto è vero che, prima di analizzare le censure relative alla insufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento, ha affermato che, mentre per lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da imbarcazioni o navi era competente l’[OSCURATO:PERSONA] o quella Portuale, per il ritiro dei rifiuti solidi urbani depositati nei cassonetti esistenti sulle banchine utilizzate per l’attracco dei natanti sussisteva la competenza del Comune. In quest’ottica, il motivo si rivela inammissibile per carenza di interesse, non risultando il ricorrente soccombente sul capo della sentenza impugnato. 3.1.1. In ogni caso, è a rilevarsi che, anche a voler accedere all’impostazione del ricorrente (secondo cui sul profilo in precedenza esaminato sarebbe rimasto soccombente anche all’esito del giudizio di secondo grado), la sentenza sarebbe fondata su una duplice ratio decidendi (quella sul difetto di legittimazione attiva in capo all’ente pubblico e quella sulla insufficienza di motivazione degli avvisi di accertamento), la seconda delle quali, attinta con il secondo motivo, si è rivelata infondata. Orbene, è noto che, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni (o il rigetto della relativa doglianza) determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa. Pertanto, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte - rigetta i l ricorso ; - condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 de l 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorr
Sentenza Cassazione n. 05552/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris