Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 09062/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 17019/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25105/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (CINA) il 28/10/1976 avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine al reato ex art. 4 e 5 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile.

Riguardo al motivo proposto, si tratta di una mera richiesta di dichiarare, alla data dell'attuale decisione, la prescrizione del reato che, in tale quadro, ovvero di un ricorso inidoneo a instaurare un valido rapporto processuale per assenza di un sia pur solo infondato motivo, non può essere rivalutata all'attualità.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9062/2026 Roma, lì, 09/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 17019/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25105/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (CINA) il 28/10/1976 avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine al reato ex art. 4 e 5 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile. Riguardo al motivo proposto, si tratta di una mera richiesta di dichiarare, alla data dell'attuale decisione, la prescrizione del reato che, in tale quadro, ovvero di un ricorso inidoneo a instaurare un valido rapporto processuale per assenza di un sia pur solo infondato motivo, non può essere rivalutata all'attualità. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9062/2026 Roma, lì, 09/03/2026
Sentenza Cassazione n. 09062/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris