Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00256/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame delle ordinanze di applicazione di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, avendolo ritenuto gravemente indiziato dei delitti di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo, ossia di un fucile [capi 83) e 84)].

Il Tribunale, rigettata l’eccezione di violazione dell’art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen., sul rilievo che la norma anzidetta esonera dall’obbligo di esperire l’interrogatorio preventivo del cautelando in caso di gravi delitti commessi con l’uso di armi, ipotesi nella quale rientrano i reati contestati, connessi inoltre a indagini sulle attività del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto sussistenti in capo a [OSCURATO:PERSONA] i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, utilizzata per commettere una condotta ritorsiva, ed ha ravvisato a suo carico le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen., atteso il concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desunto dalla gravità delle loro modalità esecutive e dai collegamenti dell’indagato con ambienti criminali di tipo mafioso.

Ha escluso, altresì, l’idoneità di misure meno afflittive a contenere il suddetto pericolo, in considerazione della spregiudicatezza dimostrata dall’indagato e dell’impossibilità di formulare prognosi positiva circa il rispetto da parte sua delle prescrizioni afferenti agli arresti domiciliari anche con il “braccialetto elettronico”.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi, di seguito enunciati nei limiti di quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Con il primo motivo ha eccepito la nullità dell’ordinanza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen., nonché per carenza di motivazione.

Ha lamentato che il Tribunale aveva giustificato l’omissione dell’interrogatorio preventivo previsto dalla norma evocata, richiamando la connessione con reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., ancorché tale connessione non emergesse dagli atti.

Infatti, nulla avrebbe comprovato che i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo, di cui alle contestazioni provvisorie, fossero collegati alle attività del sodalizio mafioso di Palermo, [OSCURATO:PERSONA], né, d’altro canto, sarebbero state ravvisate a carico di [OSCURATO:PERSONA] le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen., la cui sussistenza giustificherebbe la deroga all’espletamento dell’interrogatorio preventivo. -Con il secondo motivo ha eccepito la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione da travisamento della prova.

Si è doluto del fatto che il Tribunale avesse ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e adeguata la più afflittiva misura applicata a [OSCURATO:PERSONA], fondandone i relativi giudizi su una prognosi di recidiva assai elevata, basata, tuttavia, sulla sola considerazione della gravità in astratto delle condotte ascritte all’indagato.

L’apprezzamento censurato sarebbe, infatti, privo di riscontri concreti, dal momento che non sussisterebbero elementi probatori atti a dimostrare la disponibilità di armi da parte di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], e l’autorizzazione mafiosa a detenerle, né indizi di ulteriori condotte criminose.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato la possibilità di applicare al cautelato misure coercitive meno afflittive, violando, così, il principio di proporzionalità di cui all’art. 275, comma 2, cod. proc. pen. e l’onere di motivazione previsto dal comma 3-bis dello stesso articolo.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per iscritto in data 24 ottobre 2025 chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo è infondato.

1.1. Come già riportato nell’esposizione delle motivazioni sviluppate a sostegno dell’ordinanza impugnata, l’eccezione di violazione dell’art. 291, comma 1-quatercod. proc. pen., sollevata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], è stata respinta per un duplice ordine di ragioni: ossia, perché la norma predetta esonera dall’obbligo di esperire l’interrogatorio preventivo del cautelando in caso di gravi delitti commessi conuso di armi, ipotesi nella quale rientrano i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], e perché questi ultimi sarebbero connessi a indagini sulle attività del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA].

Le censure sviluppate al riguardo dal ricorrente si concentrano, invero, soltanto sulla seconda delle rationes decidendi poste a fondamento della statuizione impugnata, senza considerare la prima delle due, che, in quanto distinta e autonoma, vale a sorreggere, da sola, la statuizione impugnata.

1.2. Di tanto dato atto, si deve evidenziare che, con la disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) n. 2, della legge 9 agosto 2024, n. 114, sono stati inseriti nell’articolo 291 cod. pen. sei nuovi commi (da 1-quatera 1-nonies), nei quali è stato disciplinato l’istituto dell’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto all’eventuale applicazione della misura cautelare personale.

Sviluppando una soluzione normativa originariamente prevista solo per alcune ipotesi di applicazione della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289, comma 2, cod. proc. pen.), con le disposizioni richiamate si è introdotto il principio del contradditorio preventivo per tutti i casi in cui, nel corso delleindagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa” e si è esclusa la necessità dell’interrogatorio preventivo ove ricorrano le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell’inquinamento probatorio nonchédel pericolo di reiterazione in ipotesi di reati di rilevante gravità, nel cui novero sono stati espressamente ricompresi i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a)e quelli di cui all’art. 362, comma 1-ter) cod. proc. pen. nonché “gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale”.

Giova, altresì, sottolineare che tra i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. figurano «i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110» (n. 5 della disposizione indicata), di modo chein relazione ad essi, nell’ipotesi in cui in capo al soggetto che ne sia indiziato sia ravvisata l’esigenza di infrenarne il pericolo di reiterazione, non è necessario sottoporre questi ad interrogatorio preventivo

1.3. Ciò posto, nel caso di specie, è stato ravvisato il pericolo di reiterazione di «gravi delitti commessi con uso di armi», perché, come ben chiarito nell’ordinanza impugnata il ricorrente, con grande disinvoltura, aveva «fatto uso di armi detenute illegalmente e consegnate a lui ed al padre da esponenti mafiosi del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] con i quali era in contatto, al fine di vendicarsi per l’aggressione subita, non esitando a sparare e danneggiare delle autovetture in sosta sulla pubblica via, con grave pregiudizio per la pubblica incolumità» (cfr. pag. 7).

Uso di quelle armi talmente disinvolto da avere suscitato ira e preoccupazione in [OSCURATO:PERSONA], capo mandamento di [OSCURATO:PERSONA], che si era affrettato a imporre al nipote [OSCURATO:PERSONA] di togliere a [OSCURATO:PERSONA] e a suo padre [OSCURATO:PERSONA] "quelle cose", ossia, le armi.

Ordine cui [OSCURATO:PERSONA] aveva prontamente adempiuto, riferendo al nonno che «a [OSCURATO:PERSONA], per i "danni" fatti, i sodali di [OSCURATO:PERSONA] avevano tolto "tre cose" (armi) "rifatte" (modificate), simili a quelle che deteneva il medesimo [OSCURATO:PERSONA], tra cui c'era pure "quello lungo" ("no ... hanno fatto danni e gli hanno levato tre cose di queste ... omissis .... come quelle che avevi Tu ... quelle rifatte …. omissis ... e uno di quello lungo come quello che avevi tu")» (cfr. pag. 6 dell’ordinanza impugnata).

Dunque, nella fattispecie al vaglio, può ritenersi ricorrente anche il pericolo di reiterazione dei delitti di detenzione e porto di più armi comuni da sparo, di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 cod. proc. pen., emergendo dalla motivazione dell’ordinanza impugnata che le armi comuni da sparo detenute da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] erano almeno tre e, oltretutto, modificate.

2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile, perché affidato a censure generiche e interamente versate in fatto.

2.1. Il Tribunale ha ritenuto sussistente a carico di [OSCURATO:PERSONA] il pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie di quelli cui si procede, ai sensi dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., desumendolo dalle modalità della condotta e dalla personalità dell’indagato.

Nell’ordinanza impugnata, si è dato atto, infatti -come già sottolineato -, di come fosse stato accertato che il cautelato, dopo una lite, avesse fatto uso di un fucile detenuto illecitamente, esplodendo colpi in luogo pubblico a scopo ritorsivo, con grave pregiudizio per la pubblica incolumità.

La disponibilità di armi, ottenute dal padre, [OSCURATO:PERSONA] - con lui concorrente nel delitto di cui al capo 84) -tramite soggetti contigui alla criminalità organizzata (cfr. pag. 6 dell’ordinanza impugnata), e la spregiudicatezza dimostrata evidenziavano, inoltre, un’elevata attitudine criminosa da parte dell’indagato.

Tali indici di personalità, letti in sinergia con la vicinanza temporale dei fatti contestati, e l’assenza di elementi idonei a consentire di formulare una prognosi positiva circa il rispetto da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle prescrizioni connaturate a misure coercitive gradate, rendevano idonea a fronteggiare il ravvisato pericolo di recidiva la sola misuracautelare carceraria.

2.2. Tanto richiamato, in ordine all’aspetto della sussistenza del pericolo di recidiva deve rilevarsi che le censure di travisamento delle prove sono aspecifiche, in quanto affidate a deduzioni sviluppate senza l’indicazione di specifici ed inopinabili elementi di fatto atti a dimostrare come la detenzione del fucile da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di suo parte [OSCURATO:PERSONA] nulla avesse a che fare con le attività e gli interessi del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA].

Donde, le stesse si traducono in una mera sollecitazione, rivolta al giudice di legittimità, a rivalutare il materiale indiziario in atti, peraltro apprezzato dal Collegio di merito in maniera non palesemente illogica, e, quindi, ad effettuare un operazione di controllo non della motivazione ma della valutazione delle evidenze fattuali ad essa sottesi.

Quanto all’inidoneità degli arresti domiciliari ad infrenare il periculum libertatisravvisato in capo al ricorrente, si è spiegato nell’ordinanza impugnata come fosse impossibile effettuare una prognosi favorevole in ordine al rispetto da parte sua delle prescrizioni afferenti alla sottoposizione alla custodia domestica: ciò, in considerazione della spregiudicatezza dimostrata nello sparare all’impazzata sulla pubblica via per reagire ad un torto subito, comportamento, questo, sintomatico di una totale mancanza di capacità di contenimento degli impulsi delittuosi, incompatibile con la natura fiduciaria della misura domiciliare.

Si tratta di argomentazione congrua, che non può essere sindacata in questa sede riflettendo un accertamento in fatto.

Né la stessapuò essere censurata sotto il profilo della violazione del principio di diritto enunciate dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico» (Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 -01), posto che le stesse Sezioni Unite hanno precisato che il detto presidio non qualifica una diversa misura coercitiva rispetto a quelle già delineate dal sistema processuale, ma individua una modalità esecutiva degli arresti domiciliari, in relazione alla quale è, comunque, richiesto un giudizio di affidabilità del cautelato, che il Tribunale ha motivatamente escluso di poter formulare nei confronti del ricorrente.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione delricorrente, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., va dato mandato alla Cancelleria di trasmetterne copia al Direttore dell'istituto penitenziario in cui egli trovasi detenuto.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame delle ordinanze di applicazione di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, avendolo ritenuto gravemente indiziato dei delitti di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo, ossia di un fucile [capi 83) e 84)]. Il Tribunale, rigettata l’eccezione di violazione dell’art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen., sul rilievo che la norma anzidetta esonera dall’obbligo di esperire l’interrogatorio preventivo del cautelando in caso di gravi delitti commessi con l’uso di armi, ipotesi nella quale rientrano i reati contestati, connessi inoltre a indagini sulle attività del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto sussistenti in capo a [OSCURATO:PERSONA] i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, utilizzata per commettere una condotta ritorsiva, ed ha ravvisato a suo carico le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen., atteso il concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desunto dalla gravità delle loro modalità esecutive e dai collegamenti dell’indagato con ambienti criminali di tipo mafioso. Ha escluso, altresì, l’idoneità di misure meno afflittive a contenere il suddetto pericolo, in considerazione della spregiudicatezza dimostrata dall’indagato e dell’impossibilità di formulare prognosi positiva circa il rispetto da parte sua delle prescrizioni afferenti agli arresti domiciliari anche con il “braccialetto elettronico”. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi, di seguito enunciati nei limiti di quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Con il primo motivo ha eccepito la nullità dell’ordinanza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen., nonché per carenza di motivazione. Ha lamentato che il Tribunale aveva giustificato l’omissione dell’interrogatorio preventivo previsto dalla norma evocata, richiamando la connessione con reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., ancorché tale connessione non emergesse dagli atti. Infatti, nulla avrebbe comprovato che i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo, di cui alle contestazioni provvisorie, fossero collegati alle attività del sodalizio mafioso di Palermo, [OSCURATO:PERSONA], né, d’altro canto, sarebbero state ravvisate a carico di [OSCURATO:PERSONA] le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen., la cui sussistenza giustificherebbe la deroga all’espletamento dell’interrogatorio preventivo. -Con il secondo motivo ha eccepito la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione da travisamento della prova. Si è doluto del fatto che il Tribunale avesse ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e adeguata la più afflittiva misura applicata a [OSCURATO:PERSONA], fondandone i relativi giudizi su una prognosi di recidiva assai elevata, basata, tuttavia, sulla sola considerazione della gravità in astratto delle condotte ascritte all’indagato. L’apprezzamento censurato sarebbe, infatti, privo di riscontri concreti, dal momento che non sussisterebbero elementi probatori atti a dimostrare la disponibilità di armi da parte di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], e l’autorizzazione mafiosa a detenerle, né indizi di ulteriori condotte criminose. Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato la possibilità di applicare al cautelato misure coercitive meno afflittive, violando, così, il principio di proporzionalità di cui all’art. 275, comma 2, cod. proc. pen. e l’onere di motivazione previsto dal comma 3-bis dello stesso articolo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per iscritto in data 24 ottobre 2025 chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Come già riportato nell’esposizione delle motivazioni sviluppate a sostegno dell’ordinanza impugnata, l’eccezione di violazione dell’art. 291, comma 1-quatercod. proc. pen., sollevata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], è stata respinta per un duplice ordine di ragioni: ossia, perché la norma predetta esonera dall’obbligo di esperire l’interrogatorio preventivo del cautelando in caso di gravi delitti commessi conuso di armi, ipotesi nella quale rientrano i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], e perché questi ultimi sarebbero connessi a indagini sulle attività del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA]. Le censure sviluppate al riguardo dal ricorrente si concentrano, invero, soltanto sulla seconda delle rationes decidendi poste a fondamento della statuizione impugnata, senza considerare la prima delle due, che, in quanto distinta e autonoma, vale a sorreggere, da sola, la statuizione impugnata. 1.2. Di tanto dato atto, si deve evidenziare che, con la disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) n. 2, della legge 9 agosto 2024, n. 114, sono stati inseriti nell’articolo 291 cod. pen. sei nuovi commi (da 1-quatera 1-nonies), nei quali è stato disciplinato l’istituto dell’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto all’eventuale applicazione della misura cautelare personale. Sviluppando una soluzione normativa originariamente prevista solo per alcune ipotesi di applicazione della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289, comma 2, cod. proc. pen.), con le disposizioni richiamate si è introdotto il principio del contradditorio preventivo per tutti i casi in cui, nel corso delleindagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa” e si è esclusa la necessità dell’interrogatorio preventivo ove ricorrano le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell’inquinamento probatorio nonchédel pericolo di reiterazione in ipotesi di reati di rilevante gravità, nel cui novero sono stati espressamente ricompresi i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a)e quelli di cui all’art. 362, comma 1-ter) cod. proc. pen. nonché “gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale”. Giova, altresì, sottolineare che tra i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. figurano «i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110» (n. 5 della disposizione indicata), di modo chein relazione ad essi, nell’ipotesi in cui in capo al soggetto che ne sia indiziato sia ravvisata l’esigenza di infrenarne il pericolo di reiterazione, non è necessario sottoporre questi ad interrogatorio preventivo 1.3. Ciò posto, nel caso di specie, è stato ravvisato il pericolo di reiterazione di «gravi delitti commessi con uso di armi», perché, come ben chiarito nell’ordinanza impugnata il ricorrente, con grande disinvoltura, aveva «fatto uso di armi detenute illegalmente e consegnate a lui ed al padre da esponenti mafiosi del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] con i quali era in contatto, al fine di vendicarsi per l’aggressione subita, non esitando a sparare e danneggiare delle autovetture in sosta sulla pubblica via, con grave pregiudizio per la pubblica incolumità» (cfr. pag. 7). Uso di quelle armi talmente disinvolto da avere suscitato ira e preoccupazione in [OSCURATO:PERSONA], capo mandamento di [OSCURATO:PERSONA], che si era affrettato a imporre al nipote [OSCURATO:PERSONA] di togliere a [OSCURATO:PERSONA] e a suo padre [OSCURATO:PERSONA] "quelle cose", ossia, le armi. Ordine cui [OSCURATO:PERSONA] aveva prontamente adempiuto, riferendo al nonno che «a [OSCURATO:PERSONA], per i "danni" fatti, i sodali di [OSCURATO:PERSONA] avevano tolto "tre cose" (armi) "rifatte" (modificate), simili a quelle che deteneva il medesimo [OSCURATO:PERSONA], tra cui c'era pure "quello lungo" ("no ... hanno fatto danni e gli hanno levato tre cose di queste ... omissis .... come quelle che avevi Tu ... quelle rifatte …. omissis ... e uno di quello lungo come quello che avevi tu")» (cfr. pag. 6 dell’ordinanza impugnata). Dunque, nella fattispecie al vaglio, può ritenersi ricorrente anche il pericolo di reiterazione dei delitti di detenzione e porto di più armi comuni da sparo, di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 cod. proc. pen., emergendo dalla motivazione dell’ordinanza impugnata che le armi comuni da sparo detenute da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] erano almeno tre e, oltretutto, modificate. 2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile, perché affidato a censure generiche e interamente versate in fatto. 2.1. Il Tribunale ha ritenuto sussistente a carico di [OSCURATO:PERSONA] il pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie di quelli cui si procede, ai sensi dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., desumendolo dalle modalità della condotta e dalla personalità dell’indagato. Nell’ordinanza impugnata, si è dato atto, infatti -come già sottolineato -, di come fosse stato accertato che il cautelato, dopo una lite, avesse fatto uso di un fucile detenuto illecitamente, esplodendo colpi in luogo pubblico a scopo ritorsivo, con grave pregiudizio per la pubblica incolumità. La disponibilità di armi, ottenute dal padre, [OSCURATO:PERSONA] - con lui concorrente nel delitto di cui al capo 84) -tramite soggetti contigui alla criminalità organizzata (cfr. pag. 6 dell’ordinanza impugnata), e la spregiudicatezza dimostrata evidenziavano, inoltre, un’elevata attitudine criminosa da parte dell’indagato. Tali indici di personalità, letti in sinergia con la vicinanza temporale dei fatti contestati, e l’assenza di elementi idonei a consentire di formulare una prognosi positiva circa il rispetto da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle prescrizioni connaturate a misure coercitive gradate, rendevano idonea a fronteggiare il ravvisato pericolo di recidiva la sola misuracautelare carceraria. 2.2. Tanto richiamato, in ordine all’aspetto della sussistenza del pericolo di recidiva deve rilevarsi che le censure di travisamento delle prove sono aspecifiche, in quanto affidate a deduzioni sviluppate senza l’indicazione di specifici ed inopinabili elementi di fatto atti a dimostrare come la detenzione del fucile da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di suo parte [OSCURATO:PERSONA] nulla avesse a che fare con le attività e gli interessi del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA]. Donde, le stesse si traducono in una mera sollecitazione, rivolta al giudice di legittimità, a rivalutare il materiale indiziario in atti, peraltro apprezzato dal Collegio di merito in maniera non palesemente illogica, e, quindi, ad effettuare un operazione di controllo non della motivazione ma della valutazione delle evidenze fattuali ad essa sottesi. Quanto all’inidoneità degli arresti domiciliari ad infrenare il periculum libertatisravvisato in capo al ricorrente, si è spiegato nell’ordinanza impugnata come fosse impossibile effettuare una prognosi favorevole in ordine al rispetto da parte sua delle prescrizioni afferenti alla sottoposizione alla custodia domestica: ciò, in considerazione della spregiudicatezza dimostrata nello sparare all’impazzata sulla pubblica via per reagire ad un torto subito, comportamento, questo, sintomatico di una totale mancanza di capacità di contenimento degli impulsi delittuosi, incompatibile con la natura fiduciaria della misura domiciliare. Si tratta di argomentazione congrua, che non può essere sindacata in questa sede riflettendo un accertamento in fatto. Né la stessapuò essere censurata sotto il profilo della violazione del principio di diritto enunciate dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico» (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 -01), posto che le stesse Sezioni Unite hanno precisato che il detto presidio non qualifica una diversa misura coercitiva rispetto a quelle già delineate dal sistema processuale, ma individua una modalità esecutiva degli arresti domiciliari, in relazione alla quale è, comunque, richiesto un giudizio di affidabilità del cautelato, che il Tribunale ha motivatamente escluso di poter formulare nei confronti del ricorrente. 3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione delricorrente, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., va dato mandato alla Cancelleria di trasmetterne copia al Direttore dell'istituto penitenziario in cui egli trovasi detenuto. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
Sentenza Cassazione n. 00256/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris