CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 settembre 2019
Cassazione n. 06869/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 35758-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e F.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società incorporante la Top20 Sri, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa SAt29; dall'avvocato p5TIANQ CIPRIETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 549/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di L'Aquila rigettava il reclamo ex art. 1 c. 58 I. 2012 n. 92 confermando la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa intimatole dalla società datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Fili s.r.I., consistente nell'abuso nella fruizione di permessi ex I. 5 febbraio 1992 n. 104, avvenuto in quattro giorni del mese di luglio 2016; 2.rilevava la Corte che dalle risultanze dell'indagine investigativa era emerso che la lavoratrice aveva fruito dei permessi utilizzando la maggior parte del tempo per scopi estranei a quelli di assistenza dichiarati, dimostrando disinteresse per le esigenze aziendali, così da determinare grave violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, integrante giusta causa di licenziamento; 3.avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la lavoratrice sulla base di quattro motivi; 4.1a società resiste con controricorso; 5.1a proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo osservando che la Corte di appello aveva affermato che erano state contestate solo genericamente le risultanze degli accertamenti ispettivi, essendosi la lavoratrice Ric. 2019 n. 35758 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- limitata a sostenere l'inutilizzabilità dei medesimi, ancorché nel ricorso fossero stati allegati altri numerosi rilievi di contestazione; 2. la censura è inammissibile poiché non deduce un fatto decisivo nei termini indicati dall'art. 360 n. 5 c.p.c., in base all'interpretazione offerta da Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053, secondo cui, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente è tenuto a indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; 3. con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.2712 c.c. e omesso esame di fatti ed elementi processuali decisivi osservando che erroneamente era stata ritenuta la genericità della contestazione delle fotografie prodotte dalla controparte, poiché la ricorrente aveva, invece, rilevato l'errore tecnico del primo giudice di equiparare il disconoscimento di cui all'art. 2712 c.c. a quello previsto dagli artt. 214 e 215 c.p.c. e, inoltre, aveva provveduto ad effettuare il disconoscimento immediatamente, in conformità all'art.2712 c.c., né la Corte aveva tenuto conto del contenuto di quelle immagini, in relazione al fatto che dalle stesse non si poteva dedurre niente di concreto e riconoscere la figura della ricorrente, non esimendo il presunto omesso disconoscimento dalla valutazione di detto contenuto, che in concreto era mancata; 4. il motivo è inammissibile poiché, nella prima parte, non denuncia omessi fatti decisivi, intesi come fatti storici o naturalistici, ma "elementi processuali", quali il disconoscimento, così dall'esulare già nella prospettazione dalla formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'interpretazione di questa Corte di legittimità indicata sub 2, mentre nella seconda parte, in cui si discute della rilevanza Ric. 2019 n. 35758 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- probatoria delle immagini fotografiche, la censura sconfina nell'ambito della valutazione probatoria riservata al giudice del merito; 5.con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 259 RD 635/1940 e 26 D.Igs. 196/2003 - violazione del DM 269/2010 - omesso esame di fatti decisivi circa l'inutilizzabilità, per illegittimità, del rapporto investigativo, evidenziando la scarsa rilevanza delle testimonianze, acquisite irregolarmente e quindi inutilizzabili; 6.anche questa censura è inammissibile, poiché, sub specie violazione di legge, introduce elementi atti a proporre una nuova valutazione dei fatti, mentre i rilievi circa l'irregolarità dell'acquisizione probatoria relativa alle fotografie risultano del tutto generici e non si confrontano con l'ampia motivazione della sentenza riguardo alle ragioni poste a fondamento della ritenuta regolarità dell'accertamento investigativo e dei suoi esiti; 7. con l'ultimo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione dell'art. 33 I. 104/1992 - violazione del CCNL di categoria - violazione dell'art. 2119 c.c.- omesso esame di fatto decisivo, rilevando che la ricorrente aveva assistito la nonna inferma per molte più ore rispetto a quelle dei permessi di cui aveva goduto, non essendo richiesta la coincidenza perfetta tra le ore in cui la lavoratrice avrebbe dovuto prestare la propria opera in azienda e quelle in cui la stessa si sarebbe trovata fisicamente al capezzale dell'inferma, anche perché era sua cura provvedere all'approvvigionamento del necessario per quest'ultima, prospettandosi, al più, il fatto come di modesta gravità. 8.anche l'ultimo motivo è inammissibile, poiché finisce con il contestare la ricostruzione dei fatti prospettata dal giudice del merito, introducendo una critica assai generica alla valutazione di gravità del fatto e non confrontandosi con il tema centrale della compromissione, a causa del fatto, del rapporto fiduciario tra le parti; 9.in base alle svolte argomentazioni in ricorso va dichiarato inammissibile; Ric. 2019 n. 35758 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- 10.in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 4.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 24 novembre 202