CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 01105/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 72 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non solo il motivo di appello non poneva detta censura ma anche in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, in ordine alla quantificazione dell'aumento ai sensi delll'art. 81 cod. pen., su cui invece la sentenza impugnata non risulta illogica alla luce del fatto che è stato rispettato il limite legale e che vi è stato un contenuto aumento di pena tale da non richiedere obbligo di specifica motivazione (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 27977); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.