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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 06066/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA (9- dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta, anche sotto il versante del difetto di motivazione, la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato quella sent50. di primo grado in punto di recidiva quando siffatta censura non risultava specificatamente prospettata con il gravame di merito, che conteneva una generica contestazione inerente la misura del trattamento irrogato dal primo giudice, sì che il relativo punto della decisione non può essere tardivamente contestato solo in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] uolo [OSCURATO:PERSONA] CANnr-! n.,FRA 2 2 F 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA (9- dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta, anche sotto il versante del difetto di motivazione, la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato quella sent50. di primo grado in punto di recidiva quando siffatta censura non risultava specificatamente prospettata con il gravame di merito, che conteneva una generica contestazione inerente la misura del trattamento irrogato dal primo giudice, sì che il relativo punto della decisione non può essere tardivamente contestato solo in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] uolo [OSCURATO:PERSONA] CANnr-! n.,FRA 2 2 F 2022
Sentenza Cassazione n. 06066/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris