Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:151
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C-447/05 e C-448/05
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] des douanes et droits indirects
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla cour d'appel de Paris)
«Codice doganale comunitario — Disposizioni di applicazione — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Allegato 11 — Origine non preferenziale delle merci — Apparecchi riceventi per la televisione — Nozione di trasformazione o lavorazione sostanziale — Criterio del valore aggiunto — Validità»
Massime della sentenza
Origine delle merci — Determinazione — Trasformazione o lavorazione sostanziale — Operazione di montaggio
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 24 e 249; regolamento della Commissione n. 2454/93, allegato 11)
Un’operazione di montaggio di diversi elementi costituisce una trasformazione o una lavorazione sostanziale idonea ad essere
considerata come conferente l’origine allorché rappresenta, sotto un profilo tecnico e rispetto alla definizione della merce
in questione, lo stadio produttivo determinante durante il quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati
e nel corso del quale sono conferite alla merce in questione le sue proprietà qualitative specifiche.
Tuttavia, tenuto conto della varietà delle operazioni che rientrano nella nozione di montaggio, vi sono situazioni nelle quali
l’esame in base a criteri d’ordine tecnico può essere inconcludente per la determinazione dell’origine di una merce. In questi
casi è d’uopo prendere in considerazione come criterio sussidiario il valore aggiunto per effetto del montaggio.
Al riguardo, spetta alla Commissione, nell’ambito del margine di valutazione discrezionale di cui dispone per emanare i provvedimenti
necessari per l’applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario, in particolare di quelle relative all’origine
delle merci, adottare disposizioni a carattere generale che, per garantire la certezza del diritto, tengano conto, nel tempo,
della situazione complessiva di un settore industriale e sulle quali, di conseguenza, non influisca la situazione particolare,
in un determinato momento, di questa o quella impresa del settore.
Così, il fatto che la Commissione abbia preso in considerazione la grande varietà di operazioni che rientrano nella nozione
di montaggio nel complesso del settore industriale di cui trattasi può giustificare il ricorso al criterio del valore aggiunto.
(v. punti 26-27, 36-37 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
8 marzo 2007 (
*
)
«Codice doganale comunitario – Disposizioni di applicazione – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Allegato 11 – Origine non preferenziale delle merci – Apparecchi riceventi per la televisione – Nozione di trasformazione o lavorazione sostanziale – Criterio del valore aggiunto – Validità»
Nei procedimenti riuniti C‑447/05 e C‑448/05,
aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte di appello
di Parigi, con decisione 18 novembre 2005, pervenute in cancellaria il 16 dicembre 2005, nelle cause
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑447/05),
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑448/05)
contro
[OSCURATO:PERSONA] des douanes et droits indirects
,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. E. Juhász, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G.
Arestis e J. Malenovský (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 novembre 2006,
viste le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA], dal sig. F. Goguel, avocat;
– per la [OSCURATO:PERSONA], dal sig. F. Goguel, avocat, e dal sig. P. de Baere, advocaat;
– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e G. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra C. White e dal sig. K. Beal, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. X. Lewis e dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha emesso la seguente
Sentenza
1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sulla validità delle disposizioni di cui alla colonna 3, sottovoce 8528 della
nomenclatura combinata, menzionata nell’allegato 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa
talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario
(GU L 253, pag. 1; in prosieguo: le «disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93»).
2
Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie relative all’origine di apparecchi riceventi per la televisione
quale determinata dall’amministrazione francese delle dogane e delle imposte indirette (in prosieguo: l’«amministrazione delle
dogane») in informazioni vincolanti in materia di origine non preferenziale (in prosieguo: «IVO») emesse nel 2003 su domanda
della società [OSCURATO:PERSONA], ex [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e della società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
Ambito normativo
Il codice doganale comunitario
3
L’art. 24, rientrante sotto la sezione 1, intitolata «Origine non preferenziale delle merci» del capo 2 del titolo II del
regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1;
in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), così dispone:
«Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione
o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa
con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».
4
L’art. 249 del codice doganale comunitario prevede che la Commissione delle Comunità europee emani i provvedimenti necessari
per l’applicazione del detto codice.
Il regolamento n. 2454/93
5
A tenore dell’art. 39, primo comma, del regolamento n. 2454/93:
«Per i prodotti ottenuti, elencati nell’allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere
originario, ai sensi dell’articolo 24 del codice [doganale comunitario], le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella
colonna 3 di detto allegato».
6
L’allegato 11 del regolamento n. 2454/93 è così formulato:
Codici NC
Designazione dei prodotti
Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)
(2)
(3)
(…)
ex 8528
(…)
Apparecchi riceventi per la televisione (esclusi i videotuner, i teleproiettori e i videomonitor), anche combinati, in uno
stesso involucro, con apparecchi riceventi per la radiodiffusione o con apparecchi per la registrazione o la riproduzione
del suono
(…)
Fabbricazione in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio e, eventualmente, all’incorporazione di pezzi
originari del paese dove viene effettuato il montaggio rappresenta almeno il 45% del prezzo franco fabbrica degli apparecchi
Se non è raggiunta la percentuale del 45%, l’origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il
cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35% del prezzo franco fabbrica degli apparecchi
Se la regola del 35% è rispettata in due paesi, l’origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi
che costituiscono la percentuale più elevata
Controversie di cui alle cause principali e questioni pregiudiziali
Nel procedimento C‑447/05
7
[OSCURATO:PERSONA] commercializza in [OSCURATO:PERSONA] apparecchi riceventi per la televisione fabbricati in Polonia a partire da pezzi originari
della Polonia e di altri paesi. Il tubo catodico, originario della Corea, rappresenta il 42,43% del prezzo franco fabbrica
di un siffatto apparecchio. I componenti di tali apparecchi originari della Polonia e le operazioni di fabbricazione effettuate
in tale paese costituiscono il 31,49% del prezzo franco fabbrica.
8
Su domanda della [OSCURATO:PERSONA], l’amministrazione delle dogane, in forza dell’art. 24 del codice doganale comunitario nonché dell’art. 34
del regolamento n. 2454/93 e dell’allegato 11 di quest’ultimo, in data 11 luglio 2003 emetteva una IVO, nella quale designava
la Corea come paese di origine dei detti apparecchi riceventi per la televisione.
9
Contestando la validità delle disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93 con riferimento all’art. 24
del codice doganale comunitario, la [OSCURATO:PERSONA] adiva allora il Tribunal d’instance del 7° arrondissement di Parigi per sentire
annullare detta IVO e dichiarare che gli apparecchi riceventi per la televisione di cui trattasi hanno come paese di origine
la Polonia.
10
Tale domanda veniva respinta dal detto Tribunal d’instance con sentenza 8 giugno 2004 contro la quale la [OSCURATO:PERSONA] interponeva
appello dinanzi alla Cour d’appel di Parigi. Quest’ultima, avendo formulato dubbi circa la validità delle disposizioni controverse
dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se l’allegato 11 del regolamento n. 2454/93 non sia invalido in quanto in contrasto con l’art. 24 del codice doganale comunitario
nella misura in cui porta a considerare originario della Corea un apparecchio ricevente per la televisione fabbricato in Polonia
nelle condizioni descritte negli atti del procedimento».
Nel procedimento C‑448/05
11
[OSCURATO:PERSONA] commercializza in [OSCURATO:PERSONA] apparecchi riceventi per la televisione fabbricati in Turchia a partire da pezzi originari
della Turchia e di altri paesi. Il tubo catodico, originario della Cina, rappresenta il 43,1141% del prezzo franco fabbrica
di siffatto apparecchio. Le componenti di questi apparecchi riceventi per la televisione originari della Turchia e le operazioni
di fabbricazione effettuate in tale paese costituiscono il 38,47% del prezzo franco fabbrica.
12
Su domanda della [OSCURATO:PERSONA], l’amministrazione delle dogane, sulla base dell’art. 24 del codice doganale comunitario nonché dell’art. 34
del regolamento n. 2454/93 e dell’allegato 11 di quest’ultimo, in data 24 marzo 2003 emetteva una IVO, nella quale riteneva
la Cina paese di origine dei detti apparecchi riceventi per la televisione.
13
Contestando la validità delle disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93 con riferimento all’art. 24
del codice doganale comunitario, la [OSCURATO:PERSONA] adiva allora il Tribunal d’instance del 7° arrondissement di Parigi per sentire
annullare detta IVO e dichiarare che i televisori di cui trattasi sono originari della Turchia.
14
Il detto Tribunal d’instance respingeva tale domanda con sentenza 8 giugno 2004 avverso la quale la [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello
dinanzi alla Cour d’appel di Parigi. Avendo formulato dubbi circa la validità delle disposizioni controverse dell’allegato 11
del regolamento n. 2454/93, quest’ultimo giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se l’allegato 11 del regolamento n. 2454/93 non sia invalido in quanto in contrasto con l’art. 24 del codice doganale comunitario
nella misura in cui porta a considerare come originario della Cina un apparecchio ricevente per la televisione fabbricato
in Turchia nelle condizioni descritte negli atti del procedimento».
15
Con ordinanza del presidente della Corte 7 marzo 2006, i procedimenti C‑447/05 e C‑448/05 sono stati riuniti ai fini della
fase scritta e orale del procedimento come pure della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
16
Con le questioni sollevate il giudice a quo vuole in sostanza sapere se le disposizioni controverse di cui all’allegato 11
del regolamento n. 2454/93 siano invalide in quanto esigono che il valore acquisito in conseguenza delle operazioni di montaggio
e, se del caso, di incorporazione dei pezzi originari costituisca almeno il 45% del prezzo franco fabbrica degli apparecchi
riceventi per la televisione perché la loro fabbricazione conferisca ad essi l’origine del paese ove ha avuto luogo tale montaggio.
17
Le ricorrenti nelle cause principali sostengono, in sostanza, che facendo in tal modo ricorso a un criterio basato sul valore
aggiunto, che esse definiscono «quantitativo» e che sarebbe incompatibile con i criteri a loro parere «qualificativi» fatti
propri dall’art. 24 del codice doganale comunitario, la Commissione avrebbe ecceduto i poteri conferitile dal Consiglio dell’Unione
europea per l’applicazione delle norme da esso poste nel detto codice.
18
In limine, si deve osservare che la questione della validità delle disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento
n. 2454/93 è stata sollevata nell’ambito di controversie nelle cause principali intese a contestare la legittimità delle IVO
relative ad apparecchi riceventi per la televisione alcuni dei quali sono oggetto di operazioni di montaggio in Polonia e
altri in Turchia. Le domande che hanno dato luogo a tali IVO sono state presentate, nel 2003, da imprese con sede in [OSCURATO:PERSONA]
che volevano conoscere l’origine non preferenziale di tali apparecchi quale definita in applicazione delle norme enunciate
agli artt. 22‑26 del codice doganale comunitario.
19
Dette domande non erano intese a conoscere l’origine preferenziale delle merci, quale definita dall’art. 27 del codice doganale
comunitario e non erano pertanto intese a sapere se le dette merci beneficiavano di misure tariffarie preferenziali contenute
in accordi conclusi dalla Comunità europea con taluni paesi o gruppi di paesi.
20
Ciò considerato, anche se la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Turchia beneficiavano, alla data in cui le IVO di cui
trattasi venivano emesse, di uno status specifico nelle loro relazioni doganali con la Comunità europea, tale circostanza
non è di per sé atta a rimettere in discussione la pertinenza delle questioni sollevate dal giudice a quo.
21
Si deve a questo proposito innanzitutto ricordare che, ai sensi dell’art. 24 del codice doganale comunitario, una merce nella
cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese dove ha avuto luogo l’ultima trasformazione o lavorazione
sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione
di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
22
Questo articolo riprende la formulazione dell’art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo
alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU L 148, pag. 1), applicabile prima dell’entrata in vigore
del detto codice. Nell’interpretare questo regolamento, la Corte ha ritenuto che da detto art. 5 risulta che il criterio determinante
è quello dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (sentenza 13 dicembre 1989, causa C‑26/88, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 4253, punto 15).
23
In secondo luogo, va altresì ricordato che l’art. 249 del codice doganale comunitario rappresenta un fondamento sufficiente
per delegare alla Commissione l’adozione delle modalità di attuazione del detto codice (sentenza 11 novembre 1999, causa C‑48/98,
Söhl & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7877, punto 35).
24
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la Commissione è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari o utili
per l’attuazione della disciplina di base, purché non siano in contrasto con tale disciplina o con le norme d’attuazione stabilite
dal Consiglio (v., in particolare, sentenza Söhl & [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 36).
25
Inoltre, la Commissione, nell’esercizio del potere conferitole dal Consiglio per l’applicazione dell’art. 24 del codice doganale
comunitario, dispone di un margine discrezionale che le consente di precisare le nozioni astratte di questa disposizione in
considerazione di trasformazioni o di lavorazioni specifiche (v. sentenza 23 marzo 1983, causa 162/82, Cousin e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1101,
punto 17).
26
Per quanto riguarda la questione se un’operazione di montaggio di diversi elementi costituisca una trasformazione o una lavorazione
sostanziale, la Corte ha già giudicato che una siffatta operazione è idonea ad essere considerata come conferente l’origine
allorché rappresenta, sotto un profilo tecnico e rispetto alla definizione della merce in questione, lo stadio produttivo
determinante durante il quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati e nel corso del quale sono conferite
alla merce in questione le sue proprietà qualitative specifiche (sentenze 31 gennaio 1979, causa 114/78, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 151,
e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19).
27
La Corte ha tuttavia giudicato che, tenuto conto della varietà delle operazioni che rientrano nella nozione di montaggio,
vi sono situazioni nelle quali l’esame in base a criteri d’ordine tecnico può essere inconcludente per la determinazione dell’origine
di una merce. In questi casi è d’uopo prendere in considerazione come criterio sussidiario il valore aggiunto per effetto
del montaggio (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 20).
28
La Corte ha precisato che la pertinenza di questo criterio è d’altra parte confermata dalla Convenzione internazionale per
la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto) della quale sono stati accettati a nome della
Comunità più allegati con decisione del Consiglio 3 giugno 1977, 77/415/CEE (GU L 166, pagg. 1 e 3), e le cui note relative
alla norma 3 dell’allegato D.1 precisano che il criterio della trasformazione sostanziale può esprimersi in pratica nella
regola della percentuale ad valorem, allorché la percentuale del valore dei prodotti utilizzati o la percentuale del maggior
valore acquisito raggiunge un determinato livello (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 21).
29
D’altra parte, va altresì rilevato che, con decisione 22 dicembre 1994, 94/800/CEE, relativa alla conclusione a nome della
Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay round (1986-1994)
(GU L 336, pag.1), il Consiglio ha, tra l’altro, approvato l’accordo relativo alle regole in materia di origine allegato all’atto
finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 (GU L 336, pag. 144), secondo il quale, in occasione della elaborazione delle
dette regole può essere utilizzato il criterio della percentuale ad valorem.
30
Si deve a questo proposito ricordare che gli accordi internazionali, sin dalla loro entrata in vigore, costituiscono parte
integrante dell’ordinamento giuridico comunitario (v., tra l’altro, sentenza 10 febbraio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑403, punto 36). Secondo una costante giurisprudenza, le norme di diritto comunitario derivato devono essere interpretate,
per quanto possibile, alla luce di tali accordi (v., in particolare, sentenza 9 gennaio 2003, causa C‑76/00 P, Petrotub e
Republica/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑79, punto 57).
31
Da quanto sopra considerato consegue che la scelta del criterio del valore aggiunto non è di per sé incompatibile con l’art. 24
del codice doganale comunitario e che il ricorso a tale criterio non può, di per sé, dimostrare che la Commissione ha ecceduto
i poteri di applicazione che le derivavano dall’art. 249 del detto codice.
32
Si deve ritenere che le ricorrenti nelle cause principali sostengano altresì che la situazione nel settore industriale della
fabbricazione degli apparecchi riceventi per la televisione sia tale che l’esame delle operazioni di montaggio dei detti apparecchi
sulla base di criteri di ordine tecnico può essere determinante per stabilire l’origine di tale merce e osta pertanto a che
la Commissione prenda in considerazione, come ha fatto nelle disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93,
il criterio del valore aggiunto, che ha solo un carattere sussidiario.
33
A questo proposito, va ricordato che, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 802/68, la Commissione aveva adottato il
regolamento (CEE) 23 dicembre 1970, n. 2632, relativo alla determinazione dell’origine degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione
e la televisione (GU L 279, pag. 35), le cui disposizioni, che fanno riferimento al criterio del valore aggiunto, sono state
in sostanza riprese nelle disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93.
34
Dal secondo ‘considerando’ del regolamento n. 2632/70 si evince che il montaggio di apparecchi riceventi per la radiodiffusione
e la televisione può consistere in procedimenti più o meno complessi secondo il tipo dell’apparecchio e secondo i mezzi utilizzati
o il modo in cui è effettuato. Il terzo ‘considerando’ del detto regolamento rileva altresì che le operazioni di montaggio
«allo stato attuale della tecnica in questo ramo industriale» non costituiscono in genere da sole una fase di fabbricazione
importante ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 802/68, ma che in taluni casi la situazione può essere diversa, ad esempio,
quando dette operazioni riguardano apparecchi ad alto rendimento o che richiedano controlli rigorosi dei pezzi utilizzati
oppure quando comprendono anche il montaggio dei singoli elementi costitutivi dell’apparecchio. Il quarto ‘considerando’ del
regolamento n. 2632/70 aggiunge che la diversità delle operazioni attinenti alla nozione di montaggio non consente di determinare
secondo un criterio di carattere tecnico i casi in cui dette operazioni rappresentano una fase di fabbricazione importante
e che, per tale motivo, conviene tener presente il valore aggiunto per effetto di dette operazioni.
35
Orbene, siffatti motivi sono idonei a giustificare il mantenimento del criterio del valore aggiunto nelle disposizioni controverse
di cui all’allegato 11 del regolamento n. 2454/93.
36
Spetta infatti alla Commissione, nell’ambito del margine di valutazione discrezionale di cui dispone per emanare i provvedimenti
necessari per l’applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario, in particolare di quelle relative all’origine
delle merci, adottare disposizioni a carattere generale che, per garantire la certezza del diritto, tengano conto, nel tempo
della situazione complessiva di un settore industriale e sulle quali, di conseguenza, non influisca la situazione particolare,
in un determinato momento, di questa o quella impresa del settore.
37
Ciò considerato, il fatto che la Commissione abbia preso in considerazione la grande varietà di operazioni che rientrano nella
nozione di montaggio nel complesso del settore industriale di cui trattasi giustificava il ricorso al criterio del valore
aggiunto.
38
Si deve del resto rilevare che nelle osservazioni scritte le stesse ricorrenti nelle cause principali sottolineano che le
operazioni di assemblaggio dei vari componenti degli apparecchi di cui trattasi nelle cause principali fanno parte di un processo
industriale complesso. Del resto, gli atti sottoposti alla Corte non consentono di considerare che questo procedimento sia
identico per tutti i fabbricanti di apparecchi riceventi per la televisione. Da essi non è comunque dato di concludere che
manchi la grande varietà delle operazioni rientranti nella nozione di assemblaggio nel settore industriale di cui trattasi
considerato nel suo complesso.
39
In un siffatto contesto, la necessità di applicazione uniforme delle norme doganali nell’insieme del territorio doganale della
Comunità implicava che le nozioni astratte di ultima trasformazione o di lavorazione sostanziale alle quali l’art. 24 del
codice doganale comunitario fa riferimento per l’insieme delle merci fossero precisate, per prodotti specifici come gli apparecchi
riceventi per la televisione, da disposizioni particolari che potessero prendere in considerazione la diversità dei procedimenti
di fabbricazione di tali apparecchi. Di conseguenza, il ricorso a un criterio chiaro ed obiettivo quale quello del valore
aggiunto, che consente di definire, per tale tipo di merce dalla composizione complessa, in cosa consiste la trasformazione
sostanziale che le conferisce l’origine, non può essere frutto di un errore di diritto.
40
La circostanza che la Commissione sia stata indotta, per i sopramenzionati motivi, a precisare in tal modo le norme relative
alla determinazione dell’origine degli apparecchi riceventi per la televisione facendo ricorso al criterio del valore aggiunto
non implica assolutamente che tale criterio sia di per sé, e in linea generale, più severo dei criteri generali enunciati
dall’art. 24 del codice doganale comunitario e che collochi necessariamente tali prodotti in una situazione più sfavorevole
di quelli, anche di simile natura, cui vengono applicati tali criteri generali o altri criteri. Le ricorrenti nelle cause
principali non possono pertanto utilmente impugnare la validità delle disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento
n. 2454/93 avvalendosi della valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza citata Cousin e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1101), su disposizioni
di un regolamento il cui carattere discriminatorio derivava dal ricorso a criteri per la definizione dell’origine di un prodotto
notevolmente più severi che per quella di un altro prodotto simile.
41
Del resto, dai documenti versati agli atti non risulta che l’attuazione di tale criterio del valore aggiunto sarebbe, come
sostenuto dalle ricorrenti nelle cause principali, più difficile di quella risultante dall’applicazione delle nozioni di carattere
generale di cui all’art. 24 del codice doganale comunitario. Non viene fatta a questo proposito menzione alcuna di difficoltà
incontrate dall’amministrazione doganale incaricata dell’istruttoria delle domande di IVO presentate dalle interessate, in
occasione della messa in atto nel caso di specie da parte della detta amministrazione del criterio del valore aggiunto figurante
nelle disposizioni controverse di cui all’allegato 11 del regolamento n. 2454/93.
42
È vero che se, come sostenuto altresì dalle ricorrenti nelle cause principali, il tubo catodico costituisce ormai sempre almeno
il 35% del prezzo franco fabbrica degli apparecchi riceventi per la televisione, l’origine di tale pezzo rischia di conferire
il più delle volte ai detti apparecchi la loro origine. Tuttavia solo qualora il tubo catodico rappresentasse almeno il 55%
del prezzo franco fabbrica la menzionata condizione non potrebbe in alcun caso essere soddisfatta. I casi di specie evocati
dinanzi al giudice a quo, invece, non implicano che in tutti i casi tale condizione non sarà soddisfatta. L’applicazione delle
disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93 non può pertanto produrre l’effetto di assimilare l’origine
degli apparecchi riceventi per la televisione all’origine dei tubi catodici.
43
Le disposizioni qui in esame sono formulate in termini generali e non conferiscono alcuna importanza decisiva nella determinazione
dell’origine del prodotto di cui trattasi ad un suo specifico componente, come il tubo catodico. Le dette disposizioni, contrariamente
a quanto sostenuto dalle ricorrenti nelle cause principali, non sono pertanto comparabili a quelle oggetto della causa che
ha dato luogo alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], che attribuivano appunto una siffatta importanza ad uno dei componenti del prodotto
oggetto della detta causa.
44
Si deve inoltre osservare che, se è vero che la situazione invocata dalle ricorrenti nelle cause principali è frutto dell’evoluzione
delle tecniche di fabbricazione degli apparecchi riceventi per la televisione, non risulta che questa situazione in tali condizioni
avrebbe un carattere diverso da quello circostanziale, quando, come del resto risulta dalle osservazioni presentate all’udienza,
l’evoluzione delle attuali tecniche di fabbricazione come quelle degli schermi a plasma è tale da rimettere, se del caso,
sostanzialmente in discussione la situazione così dedotta. Da ciò consegue che questa non può essere fruttuosamente invocata
per contestare la fondatezza del ricorso al criterio del valore aggiunto.
45
Si deve infine constatare che le disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93, esigendo che il valore
acquisito in conseguenza delle operazioni di montaggio e, eventualmente, dell’incorporazione dei pezzi originari rappresenti
almeno il 45% del prezzo franco fabbrica degli apparecchi affinché la fabbricazione conferisca loro l’origine del paese ove
ha avuto luogo tale montaggio a partire da materiali provenienti da più paesi, fissano una percentuale sufficiente perché
tali operazioni siano considerate implicanti un notevole aumento del valore mercantile del prodotto finito (v., in tal senso,
sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. punto 22). Una siffatta percentuale non appare pertanto affetta da errore manifesto di
valutazione.
46
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, le questioni sollevate vanno risolte dichiarando che dal loro esame non sono
emersi elementi idonei ad inficiare la validità delle disposizioni controverse di cui all’allegato 11 del regolamento n. 2454/93.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Dall’esame delle questioni sottoposte non sono emersi elementi idonei ad inficiare la validità delle disposizioni figuranti
nella colonna 3 alla voce 8528 della nomenclatura combinata, menzionata nell’allegato 11 del regolamento (CEE) della Commissione
2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce
il codice doganale comunitario.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.