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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27831/2026

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posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini della decisione, la gravità dei fatti e l'entità del danno cagionato alle persone offese (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), la ricostruzione operata dai giudici di merito si fonda su apprezzamenti di fatto sorretti da argomentazione completa, coerente e razionale, non connotata da profili di contraddittorietà o da manifesta illogicità; ne consegue che le relative valutazioni risultano insindacabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.MDott.ssa rIDIZIA. mente 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini della decisione, la gravità dei fatti e l'entità del danno cagionato alle persone offese (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), la ricostruzione operata dai giudici di merito si fonda su apprezzamenti di fatto sorretti da argomentazione completa, coerente e razionale, non connotata da profili di contraddittorietà o da manifesta illogicità; ne consegue che le relative valutazioni risultano insindacabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.MDott.ssa rIDIZIA. mente 2
Sentenza Cassazione n. 27831/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris