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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42705/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/Stritite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 24 luglio 2020 del Tribunale di Vallo della Lucania che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 14 aprile 2006 in Acquavella, giudicato dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 7 marzo 2013, definitiva il 15 giugno 2013; 2) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 6 luglio 2006 in Lustra, giudicato dalla Corte di appello di Salerno con sentenza dell'8 marzo 2016, definitiva il 2 maggio 2017; 3) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 26 gennaio 2007 in Marina di [OSCURATO:PERSONA], giudicato dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 14 maggio 2013, definitiva il 25 novembre 2014; 4) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 21 luglio 2007 in Ascea, giudicato dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 13 dicembre 2016, definitiva il 18 marzo 2017; 5) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 12 settembre 2007 in Moio della Civitella, giudicato dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza del 25 novembre 2016, definitiva il 21 febbraio 2017; 6) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 10 ottobre 2008 in Vallo della Lucania, giudicato dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza emessa in data 1 giugno 2018, definitiva il 3 dicembre 2019.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, dalla lettura delle sentenze di condanna, non si evincevano elementi e dati positivi tali da ritenere configurata l'unicità del disegno criminoso e la riconducibilità dei fatti accertati dai giudici della cognizione ad un'unica, originaria e preventiva matrice ideativa; che, in particolare, i reati di ricettazione di autoveicoli avevano avuto genesi estemporanea e non preventivamente e unitariamente programmabile, non essendo inseriti in un contesto caratterizzato da professionalità nel riciclaggio o nel commercio dei veicoli rubati, anche perché avevano avuto ad oggetto beni che il condannato aveva utilizzato direttamente e personalmente (lo stesso era stato trovato alla guida di tutti gli autoveicoli in questione); che, pertanto, tali reati erano sintomatici della sua personale propensione alla soddisfazione di bisogni materiali; tali reati, inoltre, non presentavano alcun elemento in comune con le condotte di ricettazione degli assegni bancari di cui ai reati giudicati con le sentenze sopra indicate sub 1, 5 e 6; che, infatti, tali ultimi episodi risultavano distanti nel tempo tra loro e privi di alcuna connessione logica o fattuale con i primi reati; che, inoltre, non era possibile che il condannato avesse potuto ideare la commissione dei reati sub 5 e 6, posto che i carnet di assegni oggetto delle condotte non erano stati ancora rubati al momento della commissione del primo reato oggetto dell'istanza.

2. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che Galietta era soggetto dedito all'attività di ricettazione sistematica e metodica, organizzata nei minimi dettagli.

In particolare, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il giudice sub 3 aveva riconosciuto il vincolo interno della continuazione tra i reati da lui giudicati, evidenziando che l'oggetto materiale dei reati e le stesse circostanze temporali della loro consumazione avevano rilevato che tali condotte erano state poste in essere dall'imputato in esecuzione di un unico disegno criminoso, volto a conseguire un profitto dalla ricezione dei beni di provenienza delittuosa.

Nel caso di specie, pertanto, risulterebbero tutti gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali: l'omogeneità dei reati commessi; la medesima modalità esecutiva delle condotte; il medesimo contesto territoriale; l'unicità dello scopo.

Nel ricorso, inoltre, si contesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha affermato che l'unicità del programma criminoso non poteva essere riconosciuta in forza del fatto che il condannato non era un professionista nel riciclaggio o nel commercio di veicoli rubati, poiché trattasi di affermazione più vicina all'istituto dell'abitualità nel reato, che a quello della continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Giova premettere che la cognizione del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall'istante, gravato in tema di esecuzione - quando invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato - non da un onere probatorio, ma dall'onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356).

In tema di esecuzione, quindi, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Benvivenga, Rv. 275451).

Il c.d. onere di allegazione di elementi specifici a sostegno dell'istanza, pertanto, sottolinea la necessità che la prova dell'esistenza di un comune disegno criminoso sia effettiva, e non si limiti a registrare l'esistenza di elementi, come la prossimità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico leso che, di per sé, sono neutri, essendo anche compatibili con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno ben diverso dalla unitaria programmazione, anche generica di più reati.

Piuttosto, dunque, si deve affermare che, trattandosi di un'indagine che ha ad oggetto il momento ideativo e deliberativo del reato, spesso non rilevante e quindi trascurato nell'accertamento di merito, è interesse della parte rappresentare ed evidenziare al giudice gli elementi significativi dell'esistenza di un disegno criminoso comune a più reati, elementi che potrebbero non risultare dalle sentenze di merito.

1.2. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione in modo ineccepibile ha evidenziato che dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che le ricettazioni delle autovetture non potevano essere inserite in un unico programma delinquenziale, poiché non vi era alcun elemento dal quale evincere che il condannato avesse messo in atto una vera e propria attività delinquenziale avente a oggetto il commercio di autovetture rubate.

Dall'analisi delle condotte accertate dai giudici della cognizione, invece, si evinceva che Galietta aveva utilizzato personalmente tali autoveicoli, circostanza sintomatica del fatto che tali azioni delinquenziali erano state frutto di spinte estemporanee determinate dalla sua personale propensione alla soddisfazione di beni materiali.

Secondo il giudice di merito, inoltre, le ricettazioni degli assegni bancari, commesse a distanza di tempo tra loro, non avevano nulla in comune con gli altri reati oggetto dell'istanza ed erano privi di connessione tra loro.

Inoltre, al momento della commissione del primo reato oggetto dell'istanza, il carnet degli assegni utilizzati nei reati sub 5 e 6, non era ancora stato rubato al legittimo proprietario, circostanza che rendeva materialmente impossibile la predeterminazione di tali reati.

Da tali considerazioni, che trovano preciso riferimento nei fatti ricostruiti nelle sentenze di condanna, tramite un percorso motivazionale logico e coerente, il giudice dell'esecuzione ha raggiunto il convincimento che non vi fossero gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/Stritite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 24 luglio 2020 del Tribunale di Vallo della Lucania che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 14 aprile 2006 in Acquavella, giudicato dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 7 marzo 2013, definitiva il 15 giugno 2013; 2) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 6 luglio 2006 in Lustra, giudicato dalla Corte di appello di Salerno con sentenza dell'8 marzo 2016, definitiva il 2 maggio 2017; 3) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 26 gennaio 2007 in Marina di [OSCURATO:PERSONA], giudicato dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 14 maggio 2013, definitiva il 25 novembre 2014; 4) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 21 luglio 2007 in Ascea, giudicato dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 13 dicembre 2016, definitiva il 18 marzo 2017; 5) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 12 settembre 2007 in Moio della Civitella, giudicato dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza del 25 novembre 2016, definitiva il 21 febbraio 2017; 6) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 10 ottobre 2008 in Vallo della Lucania, giudicato dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza emessa in data 1 giugno 2018, definitiva il 3 dicembre 2019. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, dalla lettura delle sentenze di condanna, non si evincevano elementi e dati positivi tali da ritenere configurata l'unicità del disegno criminoso e la riconducibilità dei fatti accertati dai giudici della cognizione ad un'unica, originaria e preventiva matrice ideativa; che, in particolare, i reati di ricettazione di autoveicoli avevano avuto genesi estemporanea e non preventivamente e unitariamente programmabile, non essendo inseriti in un contesto caratterizzato da professionalità nel riciclaggio o nel commercio dei veicoli rubati, anche perché avevano avuto ad oggetto beni che il condannato aveva utilizzato direttamente e personalmente (lo stesso era stato trovato alla guida di tutti gli autoveicoli in questione); che, pertanto, tali reati erano sintomatici della sua personale propensione alla soddisfazione di bisogni materiali; tali reati, inoltre, non presentavano alcun elemento in comune con le condotte di ricettazione degli assegni bancari di cui ai reati giudicati con le sentenze sopra indicate sub 1, 5 e 6; che, infatti, tali ultimi episodi risultavano distanti nel tempo tra loro e privi di alcuna connessione logica o fattuale con i primi reati; che, inoltre, non era possibile che il condannato avesse potuto ideare la commissione dei reati sub 5 e 6, posto che i carnet di assegni oggetto delle condotte non erano stati ancora rubati al momento della commissione del primo reato oggetto dell'istanza. 2. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che Galietta era soggetto dedito all'attività di ricettazione sistematica e metodica, organizzata nei minimi dettagli. In particolare, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il giudice sub 3 aveva riconosciuto il vincolo interno della continuazione tra i reati da lui giudicati, evidenziando che l'oggetto materiale dei reati e le stesse circostanze temporali della loro consumazione avevano rilevato che tali condotte erano state poste in essere dall'imputato in esecuzione di un unico disegno criminoso, volto a conseguire un profitto dalla ricezione dei beni di provenienza delittuosa. Nel caso di specie, pertanto, risulterebbero tutti gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali: l'omogeneità dei reati commessi; la medesima modalità esecutiva delle condotte; il medesimo contesto territoriale; l'unicità dello scopo. Nel ricorso, inoltre, si contesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha affermato che l'unicità del programma criminoso non poteva essere riconosciuta in forza del fatto che il condannato non era un professionista nel riciclaggio o nel commercio di veicoli rubati, poiché trattasi di affermazione più vicina all'istituto dell'abitualità nel reato, che a quello della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere che la cognizione del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall'istante, gravato in tema di esecuzione - quando invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato - non da un onere probatorio, ma dall'onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356). In tema di esecuzione, quindi, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Benvivenga, Rv. 275451). Il c.d. onere di allegazione di elementi specifici a sostegno dell'istanza, pertanto, sottolinea la necessità che la prova dell'esistenza di un comune disegno criminoso sia effettiva, e non si limiti a registrare l'esistenza di elementi, come la prossimità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico leso che, di per sé, sono neutri, essendo anche compatibili con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno ben diverso dalla unitaria programmazione, anche generica di più reati. Piuttosto, dunque, si deve affermare che, trattandosi di un'indagine che ha ad oggetto il momento ideativo e deliberativo del reato, spesso non rilevante e quindi trascurato nell'accertamento di merito, è interesse della parte rappresentare ed evidenziare al giudice gli elementi significativi dell'esistenza di un disegno criminoso comune a più reati, elementi che potrebbero non risultare dalle sentenze di merito. 1.2. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione in modo ineccepibile ha evidenziato che dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che le ricettazioni delle autovetture non potevano essere inserite in un unico programma delinquenziale, poiché non vi era alcun elemento dal quale evincere che il condannato avesse messo in atto una vera e propria attività delinquenziale avente a oggetto il commercio di autovetture rubate. Dall'analisi delle condotte accertate dai giudici della cognizione, invece, si evinceva che Galietta aveva utilizzato personalmente tali autoveicoli, circostanza sintomatica del fatto che tali azioni delinquenziali erano state frutto di spinte estemporanee determinate dalla sua personale propensione alla soddisfazione di beni materiali. Secondo il giudice di merito, inoltre, le ricettazioni degli assegni bancari, commesse a distanza di tempo tra loro, non avevano nulla in comune con gli altri reati oggetto dell'istanza ed erano privi di connessione tra loro. Inoltre, al momento della commissione del primo reato oggetto dell'istanza, il carnet degli assegni utilizzati nei reati sub 5 e 6, non era ancora stato rubato al legittimo proprietario, circostanza che rendeva materialmente impossibile la predeterminazione di tali reati. Da tali considerazioni, che trovano preciso riferimento nei fatti ricostruiti nelle sentenze di condanna, tramite un percorso motivazionale logico e coerente, il giudice dell'esecuzione ha raggiunto il convincimento che non vi fossero gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm
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