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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024

Cassazione n. 39518/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie trasmesse dal ricorrente personalmente in data 27 e 30 settembre 2024.

OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. tende ad una preclusa rivalutazione ed alternativa lettura delle fonti di prova (tra l'altro sindacando la responsabilità in ordine ai fatti contestati non oggetto di specifico motivo di ricorso) ed è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta in quanto inserita in un contesto di sopraffazione reiterata nel tempo, motivazione in fatto che attinge dalle risultanze probatorie acquisite al procedimento che, in quanto costituente argomentazione completa e logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend.

Così deciso 2o422(t2c, 2-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie trasmesse dal ricorrente personalmente in data 27 e 30 settembre 2024. OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. tende ad una preclusa rivalutazione ed alternativa lettura delle fonti di prova (tra l'altro sindacando la responsabilità in ordine ai fatti contestati non oggetto di specifico motivo di ricorso) ed è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta in quanto inserita in un contesto di sopraffazione reiterata nel tempo, motivazione in fatto che attinge dalle risultanze probatorie acquisite al procedimento che, in quanto costituente argomentazione completa e logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend. Così deciso 2o422(t2c, 2-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39518/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris