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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19823/2026

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rentino– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, Sezione Staccata di Salerno, n. 2145/2017, depositata il09/03/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate emetteva, nei confronti della Di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, quattro atti, precisamenteavviso di accertamento n.

TF9070804981/2013 (per omesse ritenute atitolo d'imposta su utili extracontabili distribuiti, per l’anno 2007), avvisodi accertamento n.

TF9070805012/2013 (per omesse ritenute a titolod'imposta su utili extracontabili distribuiti, per l’anno 2008), atto diNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026contestazione n.

TF9CO0803203/2013 (in relazione alle sanzioni peromessa ritenuta a titolo d'imposta per l’anno 2007) e atto di contestazionen.

TF9CO0803206/2013 (in relazione alle sanzioni per omessa ritenuta atitolo d'imposta per l’anno 2008).Poiché la società era già stata cancellata dal registro delle imprese indata 21/01/2013, gli atti impositivi venivano notificati al liquidatorecessato dalla carica ed alle ex socie della stessa, ossia [OSCURATO:PERSONA],socia per il 98%, e [OSCURATO:PERSONA], socia per il 2%.Quest’ultima, con separati ricorsi, impugnava gli atti predetti dinanzialla Commissione tributaria provinciale di Salerno, lamentando di essereinconsapevolmente socia della predetta società, dalla quale non aveva maipercepito utili ed alla cui gestione non aveva mai partecipato.

La quota del2% le era stata, invero, assegnata quale garanzia, unitamente ad unassegno bancario tratto sul [OSCURATO:PERSONA], di un prestito concesso aLuigi [OSCURATO:PERSONA] (responsabile di fatto e di diritto della società) dal coniugedella contribuente.

Solo all'atto della notifica degli accertamenti predettiera venuta a conoscenza del fatto che la sede della società era statastabilita con un raggiro presso la sua abitazione.

Affermava, inoltre, chel'accesso presso la società, da cui erano scaturite le rettifiche reddituali,era avvenuto quando la stessa era già stata dichiarata estinta e chenessun atto poteva essere emesso nei confronti di una società estintapena la sua inesistenza.

Eccepiva infine: il difetto di motivazione degliaccertamenti; l'infondatezza della presunzione di distribuzione di utili alsocio; la non applicabilità delle sanzioni e, in via generale, la suaestraneità, sia a livello impositivo che sanzionatorio, rispetto agliaccertamenti operati ed emessi a carico della società partecipata, ed a leinotificati.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva e annullava gli atti impugnati.

LaCTP, in particolare, assumeva la nullità degli avvisi sia perché notificati aduna società già estinta, sia in quanto la contribuente, non avendo riscossoNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026somme in base al bilancio finale di liquidazione, non poteva esseresubentrata nei debiti tributari della società, ai sensi dell’art. 2495 c.c.2.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata diSalerno, deducendo che la società era stata cancellata durante la verificadella Guardia di Finanza che aveva dato origine agli accertamenti e che lacancellazione di una società non operava qualora non fossero ancoraesauriti i rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

Inoltre, l’art. 2495 c.c.non era applicabile, vertendosi in una fattispecie di distribuzione didividendi occulti.La CTR accoglieva il gravame, assumendo la legittimità degliaccertamenti impugnati in quanto «quando una società è cancellata dalRegistro delle Imprese e quindi estinta, l'Agenzia delle Entrate conserva ildiritto di accertare un maggior reddito fino a quando non siano decorsi itermini per l'accertamento; evidentemente per le annualità in cui lasocietà era ancora in vita».

In ordine all'inconsapevolezza della ricorrentedi essere socia, la CTR affermava che le motivazioni addotte daquest’ultima non erano idonee a superare il dato certo della titolarità diuna quota di partecipazione del 2%.3.

Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi adotto motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 51 e 16 deld.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., peraver la CTR erroneamente ritenuto che la notifica della sentenza di primogrado effettuata in busta chiusa, anziché in plico raccomandato, non fossevalida e, conseguentemente, non fosse idonea a far decorrere il terminebreve per l'impugnazione.Numero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026L’Ufficio, infatti, non aveva contestato di aver ricevuto la sentenzainserita nella busta chiusa, sicché il mancato rispetto delle formalitàpreviste dall’art. 16 predetto costituiva una mera irregolarità, che nonincideva sulla decorrenza del termine breve di impugnazione.

Nella specie,in particolare, la sentenza della CTP n. 4712/2014 era stata notificata amezzo posta e spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, sullaquale era stato apposto, in data 25/11/2014, il timbro da parte dell'Ufficiopostale ricevente e la firma dell'impiegato addetto.

L’appello, invece, erastato notificato in data 02/02/2015, quando cioè il termine breve diimpugnazione di sessanta giorni, di cui all’art. 51 d.lgs. n. 546/1992,risultava già spirato.1.1 Il motivo è fondato.1.2 La CTR, nel rigettare l’eccezione di inammissibilità dell’appelloproposto dall’Ufficio, ha sostenuto che «La notificazione degli atti giudiziariva compiuta infatti in plico chiuso (se effettuata, come nella specie),tramite il servizio postale, sul cui dorso deve esser indicato - al fine didare certezza alla data di spedizione e di ricevimento e dell'effettivocontenuto dell'atto inviato.

Ciò non è avvenuto nella specie (la stessaSansone afferma - ma non dimostra peraltro con la documentazioneallegata - di aver inviato in busta chiusa le due sentenze di cui avrebbecurato la notifica all'Ufficio), sicché, ai fini del riscontro della tempestivitàdell'appello, deve esser considerato il termine lungo di proposizione delgravame».Tale statuizione non è conforme all’orientamento espresso da questaCorte in tema di notificazione a mezzo posta della sentenza ai fini delladecorrenza del termine breve di impugnazione.Occorre premettere che, ai fini del decorso del termine breve perimpugnare, previsto dall’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, lasentenza può essere notificata anche mediante il servizio postale, in plicoraccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento, come previstoNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che, a seguito dellamodifica apportata dal d.l. n. 40/2010, art. 3, comma 1, lett. a), conv.dalla legge n. 73/2010, non rinvia più all'art. 137 c.p.c. e segg., bensì ald.lgs. n. 546/1992, art. 16, il cui comma 3 prevede che «le notificazionipossono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postalemediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato conavviso di ricevimento» (Cass. 22/04/2015, n. 8151; Cass. 13/04/2012, n.5871).Nel caso di specie, non è contestato che la notifica della sentenzadella CTP sia avvenuta non in plico raccomandato, bensì in busta chiusaLa CTR ha ritenuto che tale modalità notificatoria fosse, di per sé,inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, ma, cosìstatuendo, non ha tenuto conto del principio secondo cui, nel processotributario, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, laspedizione del ricorso o dell'atto d'appello a mezzo posta in busta chiusa,pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso,anziché in plico senza busta come previsto dall'art. 20 del d.lgs. n.546/1992, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e lariferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere delricorrente o dell'appellante dare la prova dell'infondatezza dellacontestazione formulata (Cass. 05/12/2024, n. 31196; Cass. 05/10/2016,n. 19864; Cass. 04/07/2014, n. 15309; Cass. 12/06/2009, n. 13666;Cass. 02/09/2004, n. 17702).Tale principio può senz'altro trovare applicazione anche nel caso dispecie, in relazione alla notifica della sentenza ai fini del decorso deltermine breve di impugnazione, avvenuta a mezzo posta in busta chiusa enon, come prescritto, in plico raccomandato, senza busta e con avviso diricevimento (in tal senso, Cass. 11/02/2020, n. 3234, in motivazione),ragion per cui la CTR, anziché limitarsi a sostenere l’inidoneità dellaNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026notifica della sentenza di primo grado così eseguita, avrebbe dovutoaccertare se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte fossero staticontestati dall’Ufficio, dovendo altrimenti ritenersi il mancato rispetto dellapredetta formalità, di cui all’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992,come una mera irregolarità, non incidente sulla decorrenza del terminebreve di impugnazione.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 27, comma1, del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per aver la CTR confermato l’efficacia, nei confronti della ricorrente,degli accertamenti relativi al recupero delle ritenute a titolo d'impostasugli utili alla stessa presuntivamente corrisposti.Invero, i quattro accertamenti impugnati, pur essendo stati notificatialla ricorrente quale socia della s.r.l., non contengono alcuna pretesadiretta nei confronti della stessa, ad eccezione dei due avvisi relativi alrecupero delle ritenute a titolo d'imposta che la società, nella sua veste disostituto d'imposta, avrebbe dovuto applicare nei confronti della ricorrentein relazione ai maggiori utili accertati a carico della medesima società epresuntivamente distribuiti alla socia: con queste due rettifiche, invero,l'Ufficio ha ritenuto la ricorrente quale soggetto solidalmente responsabile.Questa pretesa impositiva è, però, illegittima in quanto il sociotitolare di una partecipazione non qualificata (nella specie, del 2%) non èresponsabile della mancata ritenuta operata dalla società sull'utile a luicorrisposto, né in via diretta né in via solidale.

L'art. 27, comma 1, deld.P.R. n. 600/1973 impone esclusivamente a carico del sostitutod'imposta, ossia la società partecipata, di operare la ritenuta a titolod'imposta quando essa riguarda utili relativi ad una partecipazione nonqualificata; questa disposizione non prevede alcuna ulteriore obbligazionea carico del sostituito d'imposta, ossia il socio percettore dell'utile, a titolodi solidarietà paritetica o dipendente.2.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/20262.2 Come si evince dal contenuto degli impugnati avvisi diaccertamento, allegati al ricorso per cassazione, la pretesa impositiva neiconfronti della ricorrente è fondata sul disposto dell’art. 35 del d.P.R. n.602/1973, ai sensi del quale, nella formulazione ratione temporis vigente,«Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse einteressi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolodi imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido».Tale disposizione configura una forma di responsabilità solidale trasostituto e sostituito d’imposta, a condizione che il primo non abbiaeffettuato le ritenute, e non anche nel caso in cui le abbia operate senzapoi versare le somme trattenute a tale titolo (Cass., Sez.

U., 12/04/2019,n. 10378).

Pertanto, il mancato adempimento dell'obbligazione posta acarico del sostituto di versamento della ritenuta, in uno con la mancataeffettuazione della medesima, giustifica l'attribuzione al soggetto passivod'imposta, ossia al sostituito, dell'obbligo solidale di provvedere al suopagamento, con conseguente esposizione dello stesso al potere diaccertamento dell'Amministrazione finanziaria e a tutti i conseguenti oneri(Cass. 31/03/2021, n. 8903).3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 42, comma 2,del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per aver la CTR erroneamente confermato l'efficacia nei confrontidella ricorrente degli accertamenti emessi a carico della società e ad essanotificati, sebbene gli atti impugnati fossero privi di motivazione in ordineai profili di responsabilità gravanti sulla contribuente.3.1 Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente censura ilcontenuto degli atti impugnati, anziché la motivazione della sentenzad’appello, e non indica né come le contestazioni riportate nel motivo sianostate sollevate nei giudizi di merito, né come la sentenza della CTR abbiaaffrontato tale questione.Numero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/20264.

Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 2495 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTRerroneamente affermato che l'Agenzia delle Entrate poteva esercitare ilpotere accertativo nei confronti di una società cancellata dal registroimprese, e dunque estinta, fino a quando non fosse decorso il termine didecadenza.Invero, se la società si è estinta, essa non può essere destinataria diun atto di accertamento, che, se notificato, va considerato inesistente, eciò almeno fino all’entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n.175/2014, non applicabile ratione temporis, ai sensi del quale, ai soli finitributari, la società estinta rimane in vita per altri cinque anni dalla datadella richiesta della cancellazione dal registro delle imprese.4.1 Il motivo è infondato.4.2 Deve premettersi che, nel caso di specie, non viene in rilievo ladisposizione di cui all’art. 28, comma 4, della legge n. 175/2014, attesoche la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione è statacancellata dal registro delle imprese prima dell’entrata in vigore di dettadisposizione, la quale non ha efficacia retroattiva (Cass. 21/02/2020, n.4536; Cass. 02/04/2015, n. 6743).4.3 Ebbene, in relazione alle questioni rilevanti nel presente giudizio,inerenti all’estinzione della società a seguito della sua cancellazione dalregistro delle imprese, alla successione dei soci nei debiti della società edalla legittimazione sostanziale e processuale degli stessi, si sonorecentemente espresse le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenzadel 12/02/2025, n. 3625, in cui il Supremo consesso, muovendodall’esame della disposizione di cui all’art. 2495, secondo comma (oraterzo comma), c.c., dettato in materia di responsabilità dei soci dopo lacancellazione della società, ha dato continuità all’interpretazione fornitadalle medesime Sezioni Unite nelle sentenze del 12/03/2013, nn. 6070,6071 e 6072, ribadendo gli effetti sostanziali e processuali dell’estinzioneNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026che in tali sentenze si affermava essere originati dalla disposizione inesame.4.4 In particolare, sul piano sostanziale, affermano le Sezioni Uniteche, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali,conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrispondail venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, sidetermina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbeingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, iquali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito dellaliquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fosserolimitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti ei beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta sitrasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, conesclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, edei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancioavrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cuimancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che lasocietà vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione delprocedimento estintivo.In sostanza, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitorigià facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito dellaliquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbianogoduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione(in tal senso, recentemente, anche Cass. 15/11/2025, n. 30166, nonchéCass. 06/07/2025, n. 18387), sicché i soci rispondono in virtù delfenomeno successorio e non in proprio, e senza alcun onere da partedell’Amministrazione finanziaria di dimostrare l’effettiva percezione disomme da parte dei soci in base al bilancio finale di liquidazione.Numero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/20264.5 Pertanto, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente,a cui il Collegio intende dare continuità, i soci, per il solo fatto dipossedere tale qualità, rispondono delle obbligazioni tributarie facenti capoalla società cancellata, non definite al momento della liquidazione,indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di unqualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. 28/10/2021,n. 30536; Cass. 12/09/2022, n. 26758; Cass. 26/07/2023, n. 22692;Cass. 02/0/2024, n. 8633; Cass., Sez.

U., n. 3625/2025, cit.).L'Amministrazione finanziaria ha, infatti, interesse a procurarsi un titolonei confronti dei soci, potendovi essere la possibilità di sopravvenienzeaggressione da parte di tale creditore (Cass. n. 18387/2025, cit.; Cass.04/01/2022, n. 2; Cass., Sez.

U., 15/01/2021, n. 619; Cass. 19/11/2020,n. 26402; Cass. 07/04/2017, n. 9094).E ciò è stato ribadito dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n.3625/2025, essendosi affermato che, a seguito dell’estinzione dellasocietà, il socio (ex socio) è successore per il solo fatto di essere tale, nonperché abbia ricevuto quote di liquidazione, e il carattere universale dellasua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponda solo neilimiti di quanto percepito; invero, la legittimazione dell’ex socio qualesoggetto responsabile per i debiti societari residui discende «se nonproprio dall’adempimento, quantomeno in conseguenza del rapportosociale al quale egli diede volontariamente corso».4.6 Come correttamente si afferma nelle citata pronuncia n.18387/2025, emessa sulla scorta di Cass., Sez.

U., n. 3625/2025, diversaè l’ipotesi di responsabilità prevista, per i soci della società estinta,dall’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973, che riguarda i soci cheabbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedentialla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali ovvero abbiano avutoin assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo dellaNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026liquidazione.

Si tratta di un titolo di responsabilità “sussidiaria” (così inCass., Sez.

U., n. 3625/2025, cit.) che non è di tipo successorio, comequella contemplata dall’art. 2495 c.c., ma che si aggiunge ad essa.4.7 Questa Corte ha poi, anche recentemente, precisato che, unavolta estintasi la società prima della notifica dell’atto impositivo nei suoiconfronti, correttamente l’Agenzia delle entrate provvede alla notificadell’avviso di accertamento nei riguardi dei suoi (ex) soci, che, qualisuccessori della società a responsabilità limitata, sono tenuti a risponderedei debiti sociali, sicché nei loro confronti la creditrice Amministrazionefinanziaria deve indirizzare l’atto impositivo relativo agli anni d’imposta incui la società era ancora in vita.In proposito, non gioverebbe al socio, al fine di essere esonerato daresponsabilità, contestare la propria legittimazione passiva assumendo dinon dover rispondere degli utili sociali in quanto non distribuiti, sulla basedell’ultimo bilancio della società, atteso che: a) solo nella fase esecutiva sirende necessario accertare se e cosa risulti effettivamente distribuito alsocio (Cass. 01/09/2023, n. 25579), anche in considerazione disopravvenienze comunque legate alle vicende economiche della società(avendo la citata Cass., Sez.

U., n. 3625/2025, ribadito che l'interesse adagire del Fisco non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione disomme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesseradicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, perquanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovverol’escussione di garanzie); b) se la rideterminazione dell’imponibile dellasocietà estinta viene ricondotta dall’Ufficio alla contestazione di ricavioccultati, trattandosi non già di creditori che reclamano creditiregolarmente riportati in bilancio, ma dell’Erario, che contesta un maggiorimponibile per ricavi occultati e dunque utili extrabilancio, i principiriportati dall’art. 2495, secondo comma, c.c., vanno adattati allaspecificità dei crediti di cui il fisco pretende il pagamento dalla società eNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026per essa, qualora estinta, dai soci (in tal senso, Cass. 04/09/2025, n.24532 e Cass. 17/03/2026, n. 6112).4.8 Nel caso in esame, gli avvisi di accertamento e gli atti dicontestazione impugnati dalla contribuente sono stati emessi nei confrontidella società già estinta, e dal contenuto degli stessi, desumibile daquanto riportato nel ricorso per cassazione e dalla documentazione aquesto allegata, emerge che la pretesa dell’Amministrazione finanziarianon è stata, però, azionata nei confronti dei soci né ai sensi dell’art. 2495c.c. - difettando qualsivoglia riferimento a tale norma e, in genere, allasuccessione dei soci nella posizione debitoria della società -, né ai sensidel predetto art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973, norma, anch’essa,mai richiamata negli atti oggetto di causa.La CTR, pertanto, correttamente interpretando il contenuto degli attiimpugnati dalla contribuente, ha sostenuto che «quando una società ècancellata dal Registro delle Imprese e quindi estinta, l'Agenzia delleEntrate conserva il diritto di accertare un maggior reddito fino a quandonon siano decorsi i termini per l'accertamento; evidentemente per leannualità in cui la società era ancora in vita. […] L'accertamento intestatoalla società (emesso proprio in virtù di quanto sopra si è detto sulpresupposto dell'accertamento condotto nei confronti della società estinta,tuttavia ancora in vita in relazione alle annualità oggetto di riscontro) fa,dunque, sostanzialmente da necessario presupposto alle correlativepretese impositive rivolte al socio per gli utili non contabilizzati e percepitiin quelle annualità.

Fondatamente, infatti, l'Agenzia delle Entratesottolinea nell'atto di appello che la contestazione mossa nei confronti deisoci riguardava redditi derivanti dai ricavi occulti dalla società (chenell’anno in questione, infatti, non aveva presentato dichiarazione) e noninvece quanto dagli stessi ottenuti in base al bilancio di liquidazione; nonvale quindi nella fattispecie l'argomento relativo alla mancata prova delNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026fatto che dalla liquidazione della società i soci non abbiano ottenutoniente».Da ciò emerge che risulta inconferente la doglianza, sollevata dallaricorrente, inerente alla violazione dell’art. 2495 c.c.5.

Con il quinto motivo si assume la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 in combinato con il dispostodell'art. 44 t.u.i.r., alla luce dell'art. 2495 c.c., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR illegittimamente ritenuto validigli avvisi di accertamento impugnati in costanza di declaratoria di nullitàdegli avvisi di accertamento del presunto maggior reddito/utile dadistribuire, emessi a carico della società, essendo venuto meno ilpresupposto per l’esercizio di una pretesa fiscale nei confronti dei soci.Inoltre, se non vi è un bilancio di liquidazione, l'Amministrazionefinanziaria non può rivolgersi ai soci, se non indica nella motivazione degliparticolare, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili accertati incapo alla società deve essere dotata dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, a pena di illegittimità della pretesa fiscale estesa ai socimedesimi.5.1 Il motivo, articolato in due distinte doglianze, è infondato.5.2 In particolare, per quanto attiene al primo profilo di censura, lanullità dell’avviso di accertamento notificato alla società già estinta non siripercuote automaticamente sulla validità degli avvisi di accertamentoemessi nei confronti dei soci.È senz’altro vero che l’accertamento a carico della società in ordineai ricavi non contabilizzati costituisce il presupposto necessario perl’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi giacché, inmancanza, non sussiste la prova dello stesso fatto costitutivo della pretesatributaria, con l’effetto che deve essere dichiarato illegittimo l’avviso diaccertamento che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari in capo alNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026socio, quando non sia stata preventivamente accertata la posizione dellasocietà di capitali, evidenziando in capo alla stessa un maggior reddito nondichiarato (Cass. 20/12/2021 n. 40844).Tuttavia, questa Corte ha anche precisato che solo l’annullamentoper motivi attinenti al merito della pretesa tributaria dell’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società sancito con sentenzapassata in giudicato, avendo carattere pregiudicante, spiega i suoi effetti afavore di tutti i soci e, quindi, anche nel connesso giudizio avente adoggetto l’avviso di accertamento notificato al singolo socio e relativo alsuo reddito da partecipazione scaturente a seguito di rettifica operato neiconfronti della società, in quanto detto accertamento negativo rimuove ilpresupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguitodal soci (Cass. 27/12/2024, n. 34549).Diverso è il caso in cui l’accertamento operato nei confronti dellasocietà sia stato annullato per motivi di rito (ad esempio, come nel casoaffrontato da Cass. 22/04/2021 n. 10723, per l’estinzione della società indata antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento nei suoiconfronti), poiché in questo caso non viene compiuta alcuna verifica circal’inesistenza dell’imponibile da essa non dichiarato, sicché tale pronuncianon può fare stato nei confronti dei soci, dovendosi ritenere che proprio lamancanza di un accertamento irrefutabile sull’inesistenza nel merito dellapretesa correlata ai ricavi non contabilizzati, impregiudicata la sortedell’accertamento notificato alla società, possa essere posto a base dellapretesa nei confronti del socio e costituire, se dimostrato dall’Ufficio,condizione legittimante della richiesta fiscale correlata al maggior redditodi partecipazione a carico del socio (nello stesso senso, già Cass.07/06/2016, n. 11680).Per la giurisprudenza di questa Corte, in altre parole, l’invalidità, permotivi di rito, dell’accertamento emesso nei confronti di una società aristretta base, non determina necessariamente l’illegittimità degli attiNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026impositivi nei confronti dei suoi soci per i redditi costituiti dagli utili extrabilancio percepiti pro quota, neppure se la formale illegittimitàdell’accertamento societario sia stata dichiarata con un precedente edirrevocabile annullamento giurisdizionale (così, ancora, Cass. n.10723/2021 cit.).I medesimi principi sono stati ribaditi anche nel caso, come quelloqui affrontato, in cui il socio di una società di capitali a ristretta base,destinatario di un avviso di accertamento fondato sulla presunzione didistribuzione in suo favore di utili non dichiarati dalla società, lamenti(anche) l’illegittimità dell’atto che costituisce il presupposto da cui dipendeil maggior utile da partecipazione a lui contestato, ossia dell’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società, in quanto notificato aquest’ultima dopo la sua estinzione.Si è ribadito, infatti, che solo l’annullamento dell’avviso emesso neiconfronti della società, con sentenza passata in giudicato per vizi attinential merito della pretesa tributaria, riveste carattere pregiudicante edetermina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolosocio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari (Cass.13/09/2024, n. 24621).

Tale carattere pregiudicante non si rinviene,invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento, le qualidanno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando unapronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale(Cass. 19/01/2021, n. 752).In conclusione, se è vero che l’avviso di accertamento emesso neiconfronti della società a ristretta base e non validamente notificato aquest’ultima non è opponibile al socio, e quindi non riveste rilievo“pregiudicante” rispetto alla sussistenza dell’obbligazione tributaria dellasocietà (e, di conseguenza, rispetto al presupposto dell’operatività dellapresunzione semplice di distribuzione degli utili non dichiarati in favore deisoci), è altrettanto vero che ciò si traduce soltanto nella possibilità, per ilNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026socio stesso, di contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutividell’obbligazione tributaria (così sostanzialmente, già Cass. 07/03/2019, n.6626), evidenziati nell’atto di accertamento emesso nei confronti dellasocietà.

E ciò anche al di là di quanto normalmente consentito dallagiurisprudenza di legittimità, per la quale il socio, come già detto, puòunicamente eccepire che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, maaccantonati o reinvestiti dalla società, nonché dimostrare la propriaassoluta estraneità alla gestione e conduzione societaria.5.3 Per quanto attiene, invece, al secondo profilo di doglianza, laCTR si è attenuta al costante orientamento di questa Corte, secondo cui,nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione dimaggiori componenti positive di reddito accertate, che alle componentinegative disconosciute (Cass. 09/06/2025, n. 15274) - in ragione dellasola suddetta ristrettezza, ferma restando la possibilità per i soci di fornirela prova contraria, mediante la dimostrazione, tra l’altro, che i maggioriricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti dalla società, maaccantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altrosoggetto, non rilevando, invece, a tal fine, la circostanza che icorrispondenti accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci,trattandosi di evenienza coerente con la loro natura di utili non registratinella contabilità (ex multis: Cass. 09/09/2025, n. 24907; Cass.16/04/2025, n. 10004; Cass. 10/10/2024, n. 26473; Cass. 20/12/2018,n. 32959; Cass. 09/07/2018, n. 18042; Cass. 22/11/2017, n. 27778;Cass. 02/03/2011, n. 5076).6.

Con il sesto motivo si deduce l’omessa motivazione sul fattorelativo alla prova della buona fede della ricorrente circa la suainconsapevolezza di essere socia, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c.

Invero, la mancanza di documenti sociali da cui possa evincersila partecipazione - anche soltanto indiretta – della ricorrente e il fatto cheNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026il rappresentante legale si sia "autonominato" liquidatore della societàsono elementi indicativi della buona fede della contribuente, che, con“leggerezza”, ha versato somme alla società ritrovandosi poi titolare diuna quota partecipativa.6.1 Il motivo è infondato.6.2 Giova rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, il viziodi omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice omettacompletamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta alsuo esame (Cass. 23/10/2024, n. 27551; Cass. 05/03/2021, n. 6150).Nella specie, tale vizio è insussistente, in quanto la CTR haespressamente esaminato la questione ed escluso la buona fede dellaricorrente, avendo sostenuto che «le motivazioni sviluppate dalla sociaSansone Lucia circa la sua dedotta inconsapevolezza della partecipazionealla compagine sociale non sono idonee a superare il dato certo della suatitolarità del 2% di quota societaria; in ogni caso, dalla lettura delcontenuto della denuncia fatta al riguardo dalla appellata ai Carabinieri diScafati non potrebbe escludersi una contitolarità della società in capo algià detto [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] (coniuge della Sansone ecugino di [OSCURATO:PERSONA]), che aveva effettuato un prestito in favore di DiMassa Luigi (e, deve intendersi, della società, che quest'ultimo gestiva);dal che comunque discese l'attribuzione alla Sansone della quota del 2%(unitamente al rilascio di un assegno a garanzia del prestito suddetto),che la stessa afferma essersi rivelata un raggiro, dal che deve intendersiche l'attribuzione della stessa quota fu quanto meno concessa a fini digaranzia della restituzione, essendo quindi difficile ritenere che di taleElementi di valutazione, questi ultimi, che non consentono di riconoscereNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026fondamento alle deduzioni della Sansone in ordine alla sua pretesacompleta estraneità dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.».6.3 Né potrebbe inquadrarsi la doglianza sollevata dalla ricorrentenella previsione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., posto che, in disparte lamancata esplicita invocazione degli elementi costitutivi di tale motivo,deve rammentarsi che, come ripetutamente affermato da questa Corte, inseguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n.134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure– sollevate invece dalla ricorrente - di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598).Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulatonel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (Cass., Sez.

U.,07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione chepropone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,Numero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022 n. 19049).Nella specie, le predette indicazioni sono del tutto carentinell’articolazione del motivo in esame.7.

Con il settimo motivo si deduce l’omesso esame circa un puntodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,relativamente all'omessa notifica alla socia ricorrente del p.v.c. a caricodella società, con consequenziale violazione dell'art. 42 del d.P.R. n.600/1973, nonché dell'art. 7 della legge n. 212/2000, stante il rinvio perrelationem ad un documento istruttorio non conosciuto né conoscibile, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.7.1 Il motivo è infondato.7.2 Premesso che il p.v.c. andava notificato alla società, e non aisoci, comunque non sussiste il lamentato vizio di motivazione degli avvisidi accertamento.Questa Corte ha da tempo affermato che, nel regime introdottodall'art. 7 della legge n. 212/2000, l'obbligo di motivazione degli attitributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia medianteil riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, chesiano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca ilcontenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto edestinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti persostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazioneconsente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacatogiurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato neiquali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi dellamotivazione del provvedimento (Cass. 11/09/2017, n. 21066; Cass.11/04/2017, n. 9323; Cass. 15/04/2013, n. 131109; Cass. 25/02/2025,n. 4907), con la conseguenza che la riproduzione del contenuto essenzialeNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’atto richiamato dall’avviso di accertamento non si realizza,necessariamente, con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevantinel contesto dell’atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, informa riassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato evalutato dall’Amministrazione finanziaria e, quindi, posto a sostegno dellapretesa impositiva.Nel caso in esame, la ricorrente si limita a dolersi della mancataconoscenza del p.v.c. in quanto alla stessa non notificato, ma non alleganeppure che il contenuto essenziale dello stesso non sia stato riportatonella motivazione degli impugnati atti impositivi.8.

Con l’ottavo motivo si deduce l’omessa pronuncia, sia in primoche in secondo grado, sulla eccepita erroneità della pretesa fiscale.In particolare, l'importo dei ricavi per euro 6.058.004,00 è statopreso dal bilancio d'esercizio depositato, mentre i costi della produzionerisultano pari ad euro 4.714.151,00 e sono rilevati invece da altrodocumento, importo dunque che non trova rispondenza nel predettodocumento.

Invece, dalla lettura della comunicazione Iva emerge che leoperazioni attive risultano pari a euro 6.054.063,00 mentre quelle passivead euro 4.274.252,00.

Se si considerano, poi, le operazioni imponibili ed iricavi indicati nell'elenco fornitori, possono essere rilevati altri valori, chedeterminano, quindi, varie inconcludenze rispetto al risultato dellagestione.

In particolare, l’Ufficio ha tenuto un comportamento arbitrarionel considerare i ricavi più alti fra le cifre considerate e rilevate daidocumenti rinvenuti in azienda, mentre ha considerato i costi più bassi,evidentemente per altri errori o per la mancata contabilizzazione dei costidel personale, degli ammortamenti, dei ratei e dei risconti,dell’imputazione delle rimanenze, delle minusvalenze e plusvalenze,nonché di interessi e canoni di locazione riportati in bilancio.8.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto laricorrente, nell’articolazione dello stesso, non indica minimamente come eNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026con quale atto difensivo abbia sollevato le predette doglianze nei giudizi dimerito.9.

In definitiva, va accolto il primo motivo, rigettati il secondo, ilquarto, il quinto, il sesto ed il settimo, inammissibili il terzo e l’ottavo; lasentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, alla quale si demanda anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, rigettati o inammissibili gli altri neisensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/04/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rentino– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, Sezione Staccata di Salerno, n. 2145/2017, depositata il09/03/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate emetteva, nei confronti della Di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, quattro atti, precisamenteavviso di accertamento n. TF9070804981/2013 (per omesse ritenute atitolo d'imposta su utili extracontabili distribuiti, per l’anno 2007), avvisodi accertamento n. TF9070805012/2013 (per omesse ritenute a titolod'imposta su utili extracontabili distribuiti, per l’anno 2008), atto diNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026contestazione n. TF9CO0803203/2013 (in relazione alle sanzioni peromessa ritenuta a titolo d'imposta per l’anno 2007) e atto di contestazionen. TF9CO0803206/2013 (in relazione alle sanzioni per omessa ritenuta atitolo d'imposta per l’anno 2008).Poiché la società era già stata cancellata dal registro delle imprese indata 21/01/2013, gli atti impositivi venivano notificati al liquidatorecessato dalla carica ed alle ex socie della stessa, ossia [OSCURATO:PERSONA],socia per il 98%, e [OSCURATO:PERSONA], socia per il 2%.Quest’ultima, con separati ricorsi, impugnava gli atti predetti dinanzialla Commissione tributaria provinciale di Salerno, lamentando di essereinconsapevolmente socia della predetta società, dalla quale non aveva maipercepito utili ed alla cui gestione non aveva mai partecipato. La quota del2% le era stata, invero, assegnata quale garanzia, unitamente ad unassegno bancario tratto sul [OSCURATO:PERSONA], di un prestito concesso aLuigi [OSCURATO:PERSONA] (responsabile di fatto e di diritto della società) dal coniugedella contribuente. Solo all'atto della notifica degli accertamenti predettiera venuta a conoscenza del fatto che la sede della società era statastabilita con un raggiro presso la sua abitazione. Affermava, inoltre, chel'accesso presso la società, da cui erano scaturite le rettifiche reddituali,era avvenuto quando la stessa era già stata dichiarata estinta e chenessun atto poteva essere emesso nei confronti di una società estintapena la sua inesistenza. Eccepiva infine: il difetto di motivazione degliaccertamenti; l'infondatezza della presunzione di distribuzione di utili alsocio; la non applicabilità delle sanzioni e, in via generale, la suaestraneità, sia a livello impositivo che sanzionatorio, rispetto agliaccertamenti operati ed emessi a carico della società partecipata, ed a leinotificati.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva e annullava gli atti impugnati. LaCTP, in particolare, assumeva la nullità degli avvisi sia perché notificati aduna società già estinta, sia in quanto la contribuente, non avendo riscossoNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026somme in base al bilancio finale di liquidazione, non poteva esseresubentrata nei debiti tributari della società, ai sensi dell’art. 2495 c.c.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata diSalerno, deducendo che la società era stata cancellata durante la verificadella Guardia di Finanza che aveva dato origine agli accertamenti e che lacancellazione di una società non operava qualora non fossero ancoraesauriti i rapporti giuridici facenti capo alla stessa. Inoltre, l’art. 2495 c.c.non era applicabile, vertendosi in una fattispecie di distribuzione didividendi occulti.La CTR accoglieva il gravame, assumendo la legittimità degliaccertamenti impugnati in quanto «quando una società è cancellata dalRegistro delle Imprese e quindi estinta, l'Agenzia delle Entrate conserva ildiritto di accertare un maggior reddito fino a quando non siano decorsi itermini per l'accertamento; evidentemente per le annualità in cui lasocietà era ancora in vita». In ordine all'inconsapevolezza della ricorrentedi essere socia, la CTR affermava che le motivazioni addotte daquest’ultima non erano idonee a superare il dato certo della titolarità diuna quota di partecipazione del 2%.3. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi adotto motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 51 e 16 deld.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., peraver la CTR erroneamente ritenuto che la notifica della sentenza di primogrado effettuata in busta chiusa, anziché in plico raccomandato, non fossevalida e, conseguentemente, non fosse idonea a far decorrere il terminebreve per l'impugnazione.Numero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026L’Ufficio, infatti, non aveva contestato di aver ricevuto la sentenzainserita nella busta chiusa, sicché il mancato rispetto delle formalitàpreviste dall’art. 16 predetto costituiva una mera irregolarità, che nonincideva sulla decorrenza del termine breve di impugnazione. Nella specie,in particolare, la sentenza della CTP n. 4712/2014 era stata notificata amezzo posta e spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, sullaquale era stato apposto, in data 25/11/2014, il timbro da parte dell'Ufficiopostale ricevente e la firma dell'impiegato addetto. L’appello, invece, erastato notificato in data 02/02/2015, quando cioè il termine breve diimpugnazione di sessanta giorni, di cui all’art. 51 d.lgs. n. 546/1992,risultava già spirato.1.1 Il motivo è fondato.1.2 La CTR, nel rigettare l’eccezione di inammissibilità dell’appelloproposto dall’Ufficio, ha sostenuto che «La notificazione degli atti giudiziariva compiuta infatti in plico chiuso (se effettuata, come nella specie),tramite il servizio postale, sul cui dorso deve esser indicato - al fine didare certezza alla data di spedizione e di ricevimento e dell'effettivocontenuto dell'atto inviato. Ciò non è avvenuto nella specie (la stessaSansone afferma - ma non dimostra peraltro con la documentazioneallegata - di aver inviato in busta chiusa le due sentenze di cui avrebbecurato la notifica all'Ufficio), sicché, ai fini del riscontro della tempestivitàdell'appello, deve esser considerato il termine lungo di proposizione delgravame».Tale statuizione non è conforme all’orientamento espresso da questaCorte in tema di notificazione a mezzo posta della sentenza ai fini delladecorrenza del termine breve di impugnazione.Occorre premettere che, ai fini del decorso del termine breve perimpugnare, previsto dall’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, lasentenza può essere notificata anche mediante il servizio postale, in plicoraccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento, come previstoNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che, a seguito dellamodifica apportata dal d.l. n. 40/2010, art. 3, comma 1, lett. a), conv.dalla legge n. 73/2010, non rinvia più all'art. 137 c.p.c. e segg., bensì ald.lgs. n. 546/1992, art. 16, il cui comma 3 prevede che «le notificazionipossono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postalemediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato conavviso di ricevimento» (Cass. 22/04/2015, n. 8151; Cass. 13/04/2012, n.5871).Nel caso di specie, non è contestato che la notifica della sentenzadella CTP sia avvenuta non in plico raccomandato, bensì in busta chiusaLa CTR ha ritenuto che tale modalità notificatoria fosse, di per sé,inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, ma, cosìstatuendo, non ha tenuto conto del principio secondo cui, nel processotributario, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, laspedizione del ricorso o dell'atto d'appello a mezzo posta in busta chiusa,pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso,anziché in plico senza busta come previsto dall'art. 20 del d.lgs. n.546/1992, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e lariferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere delricorrente o dell'appellante dare la prova dell'infondatezza dellacontestazione formulata (Cass. 05/12/2024, n. 31196; Cass. 05/10/2016,n. 19864; Cass. 04/07/2014, n. 15309; Cass. 12/06/2009, n. 13666;Cass. 02/09/2004, n. 17702).Tale principio può senz'altro trovare applicazione anche nel caso dispecie, in relazione alla notifica della sentenza ai fini del decorso deltermine breve di impugnazione, avvenuta a mezzo posta in busta chiusa enon, come prescritto, in plico raccomandato, senza busta e con avviso diricevimento (in tal senso, Cass. 11/02/2020, n. 3234, in motivazione),ragion per cui la CTR, anziché limitarsi a sostenere l’inidoneità dellaNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026notifica della sentenza di primo grado così eseguita, avrebbe dovutoaccertare se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte fossero staticontestati dall’Ufficio, dovendo altrimenti ritenersi il mancato rispetto dellapredetta formalità, di cui all’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992,come una mera irregolarità, non incidente sulla decorrenza del terminebreve di impugnazione.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 27, comma1, del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per aver la CTR confermato l’efficacia, nei confronti della ricorrente,degli accertamenti relativi al recupero delle ritenute a titolo d'impostasugli utili alla stessa presuntivamente corrisposti.Invero, i quattro accertamenti impugnati, pur essendo stati notificatialla ricorrente quale socia della s.r.l., non contengono alcuna pretesadiretta nei confronti della stessa, ad eccezione dei due avvisi relativi alrecupero delle ritenute a titolo d'imposta che la società, nella sua veste disostituto d'imposta, avrebbe dovuto applicare nei confronti della ricorrentein relazione ai maggiori utili accertati a carico della medesima società epresuntivamente distribuiti alla socia: con queste due rettifiche, invero,l'Ufficio ha ritenuto la ricorrente quale soggetto solidalmente responsabile.Questa pretesa impositiva è, però, illegittima in quanto il sociotitolare di una partecipazione non qualificata (nella specie, del 2%) non èresponsabile della mancata ritenuta operata dalla società sull'utile a luicorrisposto, né in via diretta né in via solidale. L'art. 27, comma 1, deld.P.R. n. 600/1973 impone esclusivamente a carico del sostitutod'imposta, ossia la società partecipata, di operare la ritenuta a titolod'imposta quando essa riguarda utili relativi ad una partecipazione nonqualificata; questa disposizione non prevede alcuna ulteriore obbligazionea carico del sostituito d'imposta, ossia il socio percettore dell'utile, a titolodi solidarietà paritetica o dipendente.2.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/20262.2 Come si evince dal contenuto degli impugnati avvisi diaccertamento, allegati al ricorso per cassazione, la pretesa impositiva neiconfronti della ricorrente è fondata sul disposto dell’art. 35 del d.P.R. n.602/1973, ai sensi del quale, nella formulazione ratione temporis vigente,«Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse einteressi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolodi imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido».Tale disposizione configura una forma di responsabilità solidale trasostituto e sostituito d’imposta, a condizione che il primo non abbiaeffettuato le ritenute, e non anche nel caso in cui le abbia operate senzapoi versare le somme trattenute a tale titolo (Cass., Sez. U., 12/04/2019,n. 10378). Pertanto, il mancato adempimento dell'obbligazione posta acarico del sostituto di versamento della ritenuta, in uno con la mancataeffettuazione della medesima, giustifica l'attribuzione al soggetto passivod'imposta, ossia al sostituito, dell'obbligo solidale di provvedere al suopagamento, con conseguente esposizione dello stesso al potere diaccertamento dell'Amministrazione finanziaria e a tutti i conseguenti oneri(Cass. 31/03/2021, n. 8903).3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 42, comma 2,del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per aver la CTR erroneamente confermato l'efficacia nei confrontidella ricorrente degli accertamenti emessi a carico della società e ad essanotificati, sebbene gli atti impugnati fossero privi di motivazione in ordineai profili di responsabilità gravanti sulla contribuente.3.1 Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente censura ilcontenuto degli atti impugnati, anziché la motivazione della sentenzad’appello, e non indica né come le contestazioni riportate nel motivo sianostate sollevate nei giudizi di merito, né come la sentenza della CTR abbiaaffrontato tale questione.Numero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/20264. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 2495 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTRerroneamente affermato che l'Agenzia delle Entrate poteva esercitare ilpotere accertativo nei confronti di una società cancellata dal registroimprese, e dunque estinta, fino a quando non fosse decorso il termine didecadenza.Invero, se la società si è estinta, essa non può essere destinataria diun atto di accertamento, che, se notificato, va considerato inesistente, eciò almeno fino all’entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n.175/2014, non applicabile ratione temporis, ai sensi del quale, ai soli finitributari, la società estinta rimane in vita per altri cinque anni dalla datadella richiesta della cancellazione dal registro delle imprese.4.1 Il motivo è infondato.4.2 Deve premettersi che, nel caso di specie, non viene in rilievo ladisposizione di cui all’art. 28, comma 4, della legge n. 175/2014, attesoche la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione è statacancellata dal registro delle imprese prima dell’entrata in vigore di dettadisposizione, la quale non ha efficacia retroattiva (Cass. 21/02/2020, n.4536; Cass. 02/04/2015, n. 6743).4.3 Ebbene, in relazione alle questioni rilevanti nel presente giudizio,inerenti all’estinzione della società a seguito della sua cancellazione dalregistro delle imprese, alla successione dei soci nei debiti della società edalla legittimazione sostanziale e processuale degli stessi, si sonorecentemente espresse le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenzadel 12/02/2025, n. 3625, in cui il Supremo consesso, muovendodall’esame della disposizione di cui all’art. 2495, secondo comma (oraterzo comma), c.c., dettato in materia di responsabilità dei soci dopo lacancellazione della società, ha dato continuità all’interpretazione fornitadalle medesime Sezioni Unite nelle sentenze del 12/03/2013, nn. 6070,6071 e 6072, ribadendo gli effetti sostanziali e processuali dell’estinzioneNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026che in tali sentenze si affermava essere originati dalla disposizione inesame.4.4 In particolare, sul piano sostanziale, affermano le Sezioni Uniteche, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali,conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrispondail venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, sidetermina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbeingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, iquali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito dellaliquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fosserolimitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti ei beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta sitrasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, conesclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, edei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancioavrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cuimancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che lasocietà vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione delprocedimento estintivo.In sostanza, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitorigià facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito dellaliquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbianogoduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione(in tal senso, recentemente, anche Cass. 15/11/2025, n. 30166, nonchéCass. 06/07/2025, n. 18387), sicché i soci rispondono in virtù delfenomeno successorio e non in proprio, e senza alcun onere da partedell’Amministrazione finanziaria di dimostrare l’effettiva percezione disomme da parte dei soci in base al bilancio finale di liquidazione.Numero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/20264.5 Pertanto, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente,a cui il Collegio intende dare continuità, i soci, per il solo fatto dipossedere tale qualità, rispondono delle obbligazioni tributarie facenti capoalla società cancellata, non definite al momento della liquidazione,indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di unqualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. 28/10/2021,n. 30536; Cass. 12/09/2022, n. 26758; Cass. 26/07/2023, n. 22692;Cass. 02/0/2024, n. 8633; Cass., Sez. U., n. 3625/2025, cit.).L'Amministrazione finanziaria ha, infatti, interesse a procurarsi un titolonei confronti dei soci, potendovi essere la possibilità di sopravvenienzeaggressione da parte di tale creditore (Cass. n. 18387/2025, cit.; Cass.04/01/2022, n. 2; Cass., Sez. U., 15/01/2021, n. 619; Cass. 19/11/2020,n. 26402; Cass. 07/04/2017, n. 9094).E ciò è stato ribadito dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n.3625/2025, essendosi affermato che, a seguito dell’estinzione dellasocietà, il socio (ex socio) è successore per il solo fatto di essere tale, nonperché abbia ricevuto quote di liquidazione, e il carattere universale dellasua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponda solo neilimiti di quanto percepito; invero, la legittimazione dell’ex socio qualesoggetto responsabile per i debiti societari residui discende «se nonproprio dall’adempimento, quantomeno in conseguenza del rapportosociale al quale egli diede volontariamente corso».4.6 Come correttamente si afferma nelle citata pronuncia n.18387/2025, emessa sulla scorta di Cass., Sez. U., n. 3625/2025, diversaè l’ipotesi di responsabilità prevista, per i soci della società estinta,dall’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973, che riguarda i soci cheabbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedentialla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali ovvero abbiano avutoin assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo dellaNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026liquidazione. Si tratta di un titolo di responsabilità “sussidiaria” (così inCass., Sez. U., n. 3625/2025, cit.) che non è di tipo successorio, comequella contemplata dall’art. 2495 c.c., ma che si aggiunge ad essa.4.7 Questa Corte ha poi, anche recentemente, precisato che, unavolta estintasi la società prima della notifica dell’atto impositivo nei suoiconfronti, correttamente l’Agenzia delle entrate provvede alla notificadell’avviso di accertamento nei riguardi dei suoi (ex) soci, che, qualisuccessori della società a responsabilità limitata, sono tenuti a risponderedei debiti sociali, sicché nei loro confronti la creditrice Amministrazionefinanziaria deve indirizzare l’atto impositivo relativo agli anni d’imposta incui la società era ancora in vita.In proposito, non gioverebbe al socio, al fine di essere esonerato daresponsabilità, contestare la propria legittimazione passiva assumendo dinon dover rispondere degli utili sociali in quanto non distribuiti, sulla basedell’ultimo bilancio della società, atteso che: a) solo nella fase esecutiva sirende necessario accertare se e cosa risulti effettivamente distribuito alsocio (Cass. 01/09/2023, n. 25579), anche in considerazione disopravvenienze comunque legate alle vicende economiche della società(avendo la citata Cass., Sez. U., n. 3625/2025, ribadito che l'interesse adagire del Fisco non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione disomme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesseradicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, perquanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovverol’escussione di garanzie); b) se la rideterminazione dell’imponibile dellasocietà estinta viene ricondotta dall’Ufficio alla contestazione di ricavioccultati, trattandosi non già di creditori che reclamano creditiregolarmente riportati in bilancio, ma dell’Erario, che contesta un maggiorimponibile per ricavi occultati e dunque utili extrabilancio, i principiriportati dall’art. 2495, secondo comma, c.c., vanno adattati allaspecificità dei crediti di cui il fisco pretende il pagamento dalla società eNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026per essa, qualora estinta, dai soci (in tal senso, Cass. 04/09/2025, n.24532 e Cass. 17/03/2026, n. 6112).4.8 Nel caso in esame, gli avvisi di accertamento e gli atti dicontestazione impugnati dalla contribuente sono stati emessi nei confrontidella società già estinta, e dal contenuto degli stessi, desumibile daquanto riportato nel ricorso per cassazione e dalla documentazione aquesto allegata, emerge che la pretesa dell’Amministrazione finanziarianon è stata, però, azionata nei confronti dei soci né ai sensi dell’art. 2495c.c. - difettando qualsivoglia riferimento a tale norma e, in genere, allasuccessione dei soci nella posizione debitoria della società -, né ai sensidel predetto art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973, norma, anch’essa,mai richiamata negli atti oggetto di causa.La CTR, pertanto, correttamente interpretando il contenuto degli attiimpugnati dalla contribuente, ha sostenuto che «quando una società ècancellata dal Registro delle Imprese e quindi estinta, l'Agenzia delleEntrate conserva il diritto di accertare un maggior reddito fino a quandonon siano decorsi i termini per l'accertamento; evidentemente per leannualità in cui la società era ancora in vita. […] L'accertamento intestatoalla società (emesso proprio in virtù di quanto sopra si è detto sulpresupposto dell'accertamento condotto nei confronti della società estinta,tuttavia ancora in vita in relazione alle annualità oggetto di riscontro) fa,dunque, sostanzialmente da necessario presupposto alle correlativepretese impositive rivolte al socio per gli utili non contabilizzati e percepitiin quelle annualità. Fondatamente, infatti, l'Agenzia delle Entratesottolinea nell'atto di appello che la contestazione mossa nei confronti deisoci riguardava redditi derivanti dai ricavi occulti dalla società (chenell’anno in questione, infatti, non aveva presentato dichiarazione) e noninvece quanto dagli stessi ottenuti in base al bilancio di liquidazione; nonvale quindi nella fattispecie l'argomento relativo alla mancata prova delNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026fatto che dalla liquidazione della società i soci non abbiano ottenutoniente».Da ciò emerge che risulta inconferente la doglianza, sollevata dallaricorrente, inerente alla violazione dell’art. 2495 c.c.5. Con il quinto motivo si assume la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 in combinato con il dispostodell'art. 44 t.u.i.r., alla luce dell'art. 2495 c.c., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR illegittimamente ritenuto validigli avvisi di accertamento impugnati in costanza di declaratoria di nullitàdegli avvisi di accertamento del presunto maggior reddito/utile dadistribuire, emessi a carico della società, essendo venuto meno ilpresupposto per l’esercizio di una pretesa fiscale nei confronti dei soci.Inoltre, se non vi è un bilancio di liquidazione, l'Amministrazionefinanziaria non può rivolgersi ai soci, se non indica nella motivazione degliparticolare, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili accertati incapo alla società deve essere dotata dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, a pena di illegittimità della pretesa fiscale estesa ai socimedesimi.5.1 Il motivo, articolato in due distinte doglianze, è infondato.5.2 In particolare, per quanto attiene al primo profilo di censura, lanullità dell’avviso di accertamento notificato alla società già estinta non siripercuote automaticamente sulla validità degli avvisi di accertamentoemessi nei confronti dei soci.È senz’altro vero che l’accertamento a carico della società in ordineai ricavi non contabilizzati costituisce il presupposto necessario perl’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi giacché, inmancanza, non sussiste la prova dello stesso fatto costitutivo della pretesatributaria, con l’effetto che deve essere dichiarato illegittimo l’avviso diaccertamento che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari in capo alNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026socio, quando non sia stata preventivamente accertata la posizione dellasocietà di capitali, evidenziando in capo alla stessa un maggior reddito nondichiarato (Cass. 20/12/2021 n. 40844).Tuttavia, questa Corte ha anche precisato che solo l’annullamentoper motivi attinenti al merito della pretesa tributaria dell’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società sancito con sentenzapassata in giudicato, avendo carattere pregiudicante, spiega i suoi effetti afavore di tutti i soci e, quindi, anche nel connesso giudizio avente adoggetto l’avviso di accertamento notificato al singolo socio e relativo alsuo reddito da partecipazione scaturente a seguito di rettifica operato neiconfronti della società, in quanto detto accertamento negativo rimuove ilpresupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguitodal soci (Cass. 27/12/2024, n. 34549).Diverso è il caso in cui l’accertamento operato nei confronti dellasocietà sia stato annullato per motivi di rito (ad esempio, come nel casoaffrontato da Cass. 22/04/2021 n. 10723, per l’estinzione della società indata antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento nei suoiconfronti), poiché in questo caso non viene compiuta alcuna verifica circal’inesistenza dell’imponibile da essa non dichiarato, sicché tale pronuncianon può fare stato nei confronti dei soci, dovendosi ritenere che proprio lamancanza di un accertamento irrefutabile sull’inesistenza nel merito dellapretesa correlata ai ricavi non contabilizzati, impregiudicata la sortedell’accertamento notificato alla società, possa essere posto a base dellapretesa nei confronti del socio e costituire, se dimostrato dall’Ufficio,condizione legittimante della richiesta fiscale correlata al maggior redditodi partecipazione a carico del socio (nello stesso senso, già Cass.07/06/2016, n. 11680).Per la giurisprudenza di questa Corte, in altre parole, l’invalidità, permotivi di rito, dell’accertamento emesso nei confronti di una società aristretta base, non determina necessariamente l’illegittimità degli attiNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026impositivi nei confronti dei suoi soci per i redditi costituiti dagli utili extrabilancio percepiti pro quota, neppure se la formale illegittimitàdell’accertamento societario sia stata dichiarata con un precedente edirrevocabile annullamento giurisdizionale (così, ancora, Cass. n.10723/2021 cit.).I medesimi principi sono stati ribaditi anche nel caso, come quelloqui affrontato, in cui il socio di una società di capitali a ristretta base,destinatario di un avviso di accertamento fondato sulla presunzione didistribuzione in suo favore di utili non dichiarati dalla società, lamenti(anche) l’illegittimità dell’atto che costituisce il presupposto da cui dipendeil maggior utile da partecipazione a lui contestato, ossia dell’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società, in quanto notificato aquest’ultima dopo la sua estinzione.Si è ribadito, infatti, che solo l’annullamento dell’avviso emesso neiconfronti della società, con sentenza passata in giudicato per vizi attinential merito della pretesa tributaria, riveste carattere pregiudicante edetermina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolosocio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari (Cass.13/09/2024, n. 24621). Tale carattere pregiudicante non si rinviene,invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento, le qualidanno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando unapronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale(Cass. 19/01/2021, n. 752).In conclusione, se è vero che l’avviso di accertamento emesso neiconfronti della società a ristretta base e non validamente notificato aquest’ultima non è opponibile al socio, e quindi non riveste rilievo“pregiudicante” rispetto alla sussistenza dell’obbligazione tributaria dellasocietà (e, di conseguenza, rispetto al presupposto dell’operatività dellapresunzione semplice di distribuzione degli utili non dichiarati in favore deisoci), è altrettanto vero che ciò si traduce soltanto nella possibilità, per ilNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026socio stesso, di contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutividell’obbligazione tributaria (così sostanzialmente, già Cass. 07/03/2019, n.6626), evidenziati nell’atto di accertamento emesso nei confronti dellasocietà. E ciò anche al di là di quanto normalmente consentito dallagiurisprudenza di legittimità, per la quale il socio, come già detto, puòunicamente eccepire che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, maaccantonati o reinvestiti dalla società, nonché dimostrare la propriaassoluta estraneità alla gestione e conduzione societaria.5.3 Per quanto attiene, invece, al secondo profilo di doglianza, laCTR si è attenuta al costante orientamento di questa Corte, secondo cui,nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione dimaggiori componenti positive di reddito accertate, che alle componentinegative disconosciute (Cass. 09/06/2025, n. 15274) - in ragione dellasola suddetta ristrettezza, ferma restando la possibilità per i soci di fornirela prova contraria, mediante la dimostrazione, tra l’altro, che i maggioriricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti dalla società, maaccantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altrosoggetto, non rilevando, invece, a tal fine, la circostanza che icorrispondenti accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci,trattandosi di evenienza coerente con la loro natura di utili non registratinella contabilità (ex multis: Cass. 09/09/2025, n. 24907; Cass.16/04/2025, n. 10004; Cass. 10/10/2024, n. 26473; Cass. 20/12/2018,n. 32959; Cass. 09/07/2018, n. 18042; Cass. 22/11/2017, n. 27778;Cass. 02/03/2011, n. 5076).6. Con il sesto motivo si deduce l’omessa motivazione sul fattorelativo alla prova della buona fede della ricorrente circa la suainconsapevolezza di essere socia, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c. Invero, la mancanza di documenti sociali da cui possa evincersila partecipazione - anche soltanto indiretta – della ricorrente e il fatto cheNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026il rappresentante legale si sia "autonominato" liquidatore della societàsono elementi indicativi della buona fede della contribuente, che, con“leggerezza”, ha versato somme alla società ritrovandosi poi titolare diuna quota partecipativa.6.1 Il motivo è infondato.6.2 Giova rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, il viziodi omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice omettacompletamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta alsuo esame (Cass. 23/10/2024, n. 27551; Cass. 05/03/2021, n. 6150).Nella specie, tale vizio è insussistente, in quanto la CTR haespressamente esaminato la questione ed escluso la buona fede dellaricorrente, avendo sostenuto che «le motivazioni sviluppate dalla sociaSansone Lucia circa la sua dedotta inconsapevolezza della partecipazionealla compagine sociale non sono idonee a superare il dato certo della suatitolarità del 2% di quota societaria; in ogni caso, dalla lettura delcontenuto della denuncia fatta al riguardo dalla appellata ai Carabinieri diScafati non potrebbe escludersi una contitolarità della società in capo algià detto [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] (coniuge della Sansone ecugino di [OSCURATO:PERSONA]), che aveva effettuato un prestito in favore di DiMassa Luigi (e, deve intendersi, della società, che quest'ultimo gestiva);dal che comunque discese l'attribuzione alla Sansone della quota del 2%(unitamente al rilascio di un assegno a garanzia del prestito suddetto),che la stessa afferma essersi rivelata un raggiro, dal che deve intendersiche l'attribuzione della stessa quota fu quanto meno concessa a fini digaranzia della restituzione, essendo quindi difficile ritenere che di taleElementi di valutazione, questi ultimi, che non consentono di riconoscereNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026fondamento alle deduzioni della Sansone in ordine alla sua pretesacompleta estraneità dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.».6.3 Né potrebbe inquadrarsi la doglianza sollevata dalla ricorrentenella previsione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., posto che, in disparte lamancata esplicita invocazione degli elementi costitutivi di tale motivo,deve rammentarsi che, come ripetutamente affermato da questa Corte, inseguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n.134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure– sollevate invece dalla ricorrente - di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598).Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulatonel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U.,07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione chepropone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,Numero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022 n. 19049).Nella specie, le predette indicazioni sono del tutto carentinell’articolazione del motivo in esame.7. Con il settimo motivo si deduce l’omesso esame circa un puntodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,relativamente all'omessa notifica alla socia ricorrente del p.v.c. a caricodella società, con consequenziale violazione dell'art. 42 del d.P.R. n.600/1973, nonché dell'art. 7 della legge n. 212/2000, stante il rinvio perrelationem ad un documento istruttorio non conosciuto né conoscibile, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.7.1 Il motivo è infondato.7.2 Premesso che il p.v.c. andava notificato alla società, e non aisoci, comunque non sussiste il lamentato vizio di motivazione degli avvisidi accertamento.Questa Corte ha da tempo affermato che, nel regime introdottodall'art. 7 della legge n. 212/2000, l'obbligo di motivazione degli attitributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia medianteil riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, chesiano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca ilcontenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto edestinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti persostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazioneconsente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacatogiurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato neiquali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi dellamotivazione del provvedimento (Cass. 11/09/2017, n. 21066; Cass.11/04/2017, n. 9323; Cass. 15/04/2013, n. 131109; Cass. 25/02/2025,n. 4907), con la conseguenza che la riproduzione del contenuto essenzialeNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’atto richiamato dall’avviso di accertamento non si realizza,necessariamente, con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevantinel contesto dell’atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, informa riassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato evalutato dall’Amministrazione finanziaria e, quindi, posto a sostegno dellapretesa impositiva.Nel caso in esame, la ricorrente si limita a dolersi della mancataconoscenza del p.v.c. in quanto alla stessa non notificato, ma non alleganeppure che il contenuto essenziale dello stesso non sia stato riportatonella motivazione degli impugnati atti impositivi.8. Con l’ottavo motivo si deduce l’omessa pronuncia, sia in primoche in secondo grado, sulla eccepita erroneità della pretesa fiscale.In particolare, l'importo dei ricavi per euro 6.058.004,00 è statopreso dal bilancio d'esercizio depositato, mentre i costi della produzionerisultano pari ad euro 4.714.151,00 e sono rilevati invece da altrodocumento, importo dunque che non trova rispondenza nel predettodocumento. Invece, dalla lettura della comunicazione Iva emerge che leoperazioni attive risultano pari a euro 6.054.063,00 mentre quelle passivead euro 4.274.252,00. Se si considerano, poi, le operazioni imponibili ed iricavi indicati nell'elenco fornitori, possono essere rilevati altri valori, chedeterminano, quindi, varie inconcludenze rispetto al risultato dellagestione. In particolare, l’Ufficio ha tenuto un comportamento arbitrarionel considerare i ricavi più alti fra le cifre considerate e rilevate daidocumenti rinvenuti in azienda, mentre ha considerato i costi più bassi,evidentemente per altri errori o per la mancata contabilizzazione dei costidel personale, degli ammortamenti, dei ratei e dei risconti,dell’imputazione delle rimanenze, delle minusvalenze e plusvalenze,nonché di interessi e canoni di locazione riportati in bilancio.8.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto laricorrente, nell’articolazione dello stesso, non indica minimamente come eNumero registro generale 22863/2017Numero sezionale 3052/2026Numero di raccolta generale 19823/2026Data pubblicazione 15/06/2026con quale atto difensivo abbia sollevato le predette doglianze nei giudizi dimerito.9. In definitiva, va accolto il primo motivo, rigettati il secondo, ilquarto, il quinto, il sesto ed il settimo, inammissibili il terzo e l’ottavo; lasentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, alla quale si demanda anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, rigettati o inammissibili gli altri neisensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/04/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19823/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris