CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 09194/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - R.G.n. 6219/2021 avversola sentenza n. 890 /2020 della C ORTE D'APPELLO di CATANZARO , depositata il 4.11.2020, R.G. n. 398/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. Rilevatoche: 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l ’ appello proposto da l [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino con tro la sentenza del Tribunale di Cosenza che l’aveva condannatoal pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 453,97 a titolo di differenze sull’indennità chilometrica computata ai sensi dell’art. 54 del c.c.n.l. idraulico –forestale 2010/2012, anziché ai sensi dell’art. 7 CIR 2008/ 20 11 . 2. La Corte territorialeha ritenuto : che ne lla fattispecie oggetto di causa trovasse applicazione l’art. 54 del c.c.n.l. idraulico – forestale 2010/ 20 12 , che regolaspecificamente la disciplina dei mezzi di trasporto degli operai ed il rimborso delle spese da questi sostenute in relazione all’utilizzo di mezzi propri per il r aggiungimento dei lu oghi di lavoro , rimborso commisurato ad 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro percorso; che la materia rimessa dal contratto nazionale alla contrattazione decentrata fosse altra e riguardasse,non l’utilizzo del mez zo p rop rio da parte de gli operai e il relativo rimborso, bensì il trattamento di “ missioni e trasferte ” di cui all’art. 16 del c.c.n.l.; che quest’ultima disposizione è infatti espressamente richiamata dall’art. 2, lett.f) del c.c.n.l. che individua le m ate r ie delegate alla contrattazione decentrata; che lo stesso contratto integrativo regionale fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento , rendendo li insensibili alle modifiche peggiorative (legittimamente) introdotte dalla contrattazione collettiva di secondo livello, tra cui deve ritenersi compresa l’indennità chilometrica che ha natura retributi va, in quanto erogata in misura fissa e continuativa. R.G.n. 6219/2021 3. Avverso tale sentenza il Consorzio di Bonifi ca ha p roposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui il lavoratore ha resistito con controricorso. Èstata depositata memoria, ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c. , nell ’interesse di [OSCURATO:PERSONA] dichiarazione di revoca della domiciliazione per il giudizio di cassazione presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4. C o n l ’unico motivo di ricorso è denunci a ta la violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 6, c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2010 – 2012 ; dell ’ art. 7, comm i 2 e 3 del [OSCURATO:PERSONA] per i lavoratori addet ti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 2008-2011; dell’art. 2, comma 9, lett. f) c.c.n.l. di settore 2010-2012; dell’art. 20 del C.I.R. Calabria 2008-2011; dei criteri ermeneuticidi cui agli artt. 1362 e ss. c.c. 5. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente sostiene : che la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente disatteso il dato letteraleinequivoco dell’art. 54, comma 6, del c.c.n.l. vigente , che qualifica espressamente come “ rimborso ” l’indennità chilometrica richiesta ; che in conseguenza dell ’ erronea qualificazione della citata voce come compenso di natura r etributiva , anzichérestitutoria, il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto la stessa ricompresa nella clausola di salvaguardia di cui all’art. 20 del C.I.R. vigente; che l’indirizzo giurisprudenziale richiam ato dalla Corte d i merito (Cass. n. 4603 del 2015) era riferito ad un diverso e risalente contratto collettivo (c.c.n.l. 1994 - 1997 , art. 52) , priv o della espressa pre cisa zi one secondo cui “ il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce una mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”, dichiarazioneco nferma ta da ll ’ art. 7 del C.I.R. ai sensi del qu ale il rimborso forfettario non si computa sulle mensilità aggiuntive e non è soggetto a tassazione; che l a voce in questione, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, non è sottratta alla contrattazione decentrata a cui l’art. 2, comma 9 lett. f) , demanda la mater ia d el le “ diverse modalità di rimborso spese”; che ugualmente errata è l’affermazione contenuta nella R.G.n. 6219/2021 sentenza d’appello, in base alla quale il contra t to integrativo sarebbe precedente rispetto al contratto collettivo nazionale , att eso che l’art. 7 , comma 2, d el C . I . R . è stat o oggetto di accordo sottoscritto dalle parti il 30.3.2011, qualche mese dopo la sottoscrizione del c.c.n.l., il che chiarisce quale sia stata la comune intenzione delle parti. 6. Secondo il Consorzio, l’interpretazione data dalla sent enza i mpugnata alle disposizioni sopra richiamateviolerebbe gli artt. 1362 e ss. c.c., avendo la Corte preferito all’interpretazione basata sulla lettera dei contratti e sulla comune intenzione delle parti, risultante anche dal comportamento successivo de lle stesse , una interpretazione sistematica fondata su presupposti errati e su disposizioni contrattuali non più vigenti. 7. In via prelimina re, deve respingersi perché infondata l ’ eccezione sollevata nel controricorso, di produzione tardiva, in quanto eff ettu ata solo nel giudizio di cassazione, d ei contratti colle ttivi su cui le c ens ure si fondano. 8. L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi è imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.con esclusivoriferimento al giudizio di cassazione (v. Cass. n. 4350 del 2015; n. 6255 del 2019)e detto onere può dirsi soddisfatto solo dalla produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Cort e di cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 c. c. (v. anche Cass. n. 10434 del 2006; n. 14461 del 2006; n. 8037 del 2007; n. 3027 del 2009; n. 16295 del 2010 in motivazione); un analogo onere non è imposto nel giudizio di meritonel quale, ove si ritenesse indispensabile l'acquisizione del testo integrale del contratto collettivo, si potrebbe fare ricorso all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (v. Cass. n. 14527 del 20 21 , in motivazione). 9. Il ricorso è infondato. 10. Occorre premettere che l a denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del R.G.n. 6219/2021 2006, è parificata sul piano pr ocessuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione(Cass. n. 6335 del 2014; n. 13860del 2019). 11. Deve inoltre ribadirsi che , sec ondo l ’ orientamento consolidato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti nazionalie derogarli, anche "in pejus" senza che osti il disposto di cui all'art. 2077 cod. civ., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello. (v. Cass. n. 19351 del 2007; Cass. n. 12098 del 2010; Cass. n. 5651 del 2021). 12. Si è precisato, su un pia no più generale, co me nella contrattazione collettiva la comu ne intenzione delle parti non sempre è ricostruibile attraverso il mero riferimento "al senso letterale delle parole", atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale etc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione dell'interdipendenza di molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private come preambolo, premesse, note a verbale etc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi che rendono indispensabile nella R.G.n. 6219/2021 materia una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto di detta specificità, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (v. Cass. n. 1 0434 del 2006; n. 14461 del 2006; n. 8037 del 2007; n. 3027 del 2009; n. 16295 del 2010 in motivazione). 13.Nel caso in esame, si discute dei rapporti tra il c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2010 – 2012 e il [OSCURATO:PERSONA] at iv o [OSCURATO:PERSONA] per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 2008-2011 (C.I.R.) , dovendosi individua re la disciplina applicabile per ilcomputo del rimborso spett ante ai lavoratori che utilizzino il proprio mezzo di trasporto allo scopo di raggiungere il posto di lavoro. 14. Al riguardo, l ’ art. 54 del c.c.n.l. vigente all ’ epoca dei fatti , prevede: “L'azienda è tenuta aprovvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro, ove la distanza siasuperiore a due chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilit a dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Il centro di raccolta èdi norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilit à pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità l'azienda. Qualora l'azienda non provveda a quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo,al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari a 1/5 del costo della benzinasuper per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Ovela distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto l'orario di lavoro ha inizio dalla fermat a dei mezzi medesimi. In virtù di quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce R.G.n. 6219/2021 mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”. 15. [OSCURATO:PERSONA] ha provvedutoal pagamento del rimbors o chilometrico n ei confronti dell’attuale controricorrente non secondo i criteri dettati dall’art.54 del c.c.n.l. bensì in base aquanto previsto dal C.I.R. che, all ’ art. 7 , ha introdotto un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza ( “ I l soggetto gestore di norma provvede ai mezzi di t rasporto per il raggiungimento del posto di lavoro. Qualora i lavoratori (compresi i capo operai e capisquadra ) utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro,hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sottoelencate fasce di percorrenza [ … ] . T ale rimborso forfettario viene corrisposto ai lavoratori per l'effettiva presenza sul posto di lavoro, indipendentemente dall'orario effettuato,non produce effetti sulle mensilità aggiuntive fatto salvo il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e ai sensi dell'art.48, comma 2, lettera D del testo unico dell'imposta sui redditi , non è soggetto a tassazione”). 16. Sul piano sistematico si rileva che il contratto collettivo nazi onale , all’art. 2,esclude dalla contrattazione decentrata le materie già disciplinate a livello nazionale ( “ resta esc lusa dalla co mpetenz a del secondo li vello la contrattazione di materie definite nel CCNL”) e , nella medesima disposizione, ele nc a in m o do tassativo le mat erie del egate alla contrattazione decentrata ( “ Le materie rinviate alla co mpetenza del Cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti”). L ’ e lenco di ta l i materie contenuto nell’art. 2, comma 9, comprende alla lettera f), “ il trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)”. 17. L’art. 16 del c.c.n.l., la cui rubrica è “Missioni e Trasferte”, stabilisce: “Le spese per viaggio, vitto e alloggio ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate, previa documentazione, entro 1 mese. I contratti integrati vi potran no stabilire diverse modalità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta […] Un diverso trattamento per missioni e trasfertedi lunga R.G.n. 6219/2021 durata potrà eve ntualmente essere concordato a livello regionale o aziendale”. 18. Dalla sequenza delle disposizioni appena riportate, ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e d a i rinvii sistem atici tra i diversi articoli del testo contrattu ale, emerge come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenga alle “missioni e trasferte” di cui all’art. 16 cit., cioè ad un se ttore di v erso rispetto a quel lo relativo ai “mezzi di trasporto” per il raggiungi ment o del posto di lavoro , oggetto dell’art. 15e dell’art. 54 del c.c.n.l., quest’ultimo dedicato agli operai . 19. L’art. 2, comma 9 lett. f) e l ’ art. 16 del c.c.n.l. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla contrattazione decentrata quella delle “Missioni e trasferte ” e l ’ art. 16 riconosce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di dettare una diversadisciplina su “Missioni e trasferte”. 20. Non solo quindi l’art. 2, comma9, non include tra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai“mezzi di trasporto ” per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all’art. 54 del c.c.n.l. , ma neppure è plausibile, dal punto di vista lette rale e logic o, oltre che sistematico,interpretare l’espressione “diverse modalità di rimborso spese” contenuta nell’art. 2, comma 9 lett. f), come riferita al rimborso per l’uso del mezzo di trasporto privato (come preteso dal Consorzio, v. ricorso pag. 9) in quanto quest ’ u ltima disp osizione r ichiama esplicit amente (tra parentesi) solo l’art. 16; inoltre, l’espressione “diverse modalità di rimborso spese”, che si ritrova nella lett. f), è identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo averdettato la propria disci plina delle missioni e trasferte, ha previsto la possib ilità per i contratti integrativi di stabilire “diverse modalità di rimb orso spese ” , cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a livell o nazionale . N é utili riferimenti si ritrovano nell’art. 7 del contratto integrativo. Quest’ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l’utilizzodel mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama alcuna delega da partedel contratto nazionale né reca alcun rife rimento all ’ art. 54 cit. R.G.n. 6219/2021 21. In tale contesto , l a precisazione contenuta nel com ma 6 dell ’ art. 54 c.c.n.l. per cui il “ rimborso chilometrico di cui al qu arto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”, nonbasta a far ritenere che la disciplina dettata dal com ma 4 , ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilom etrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero esser e deroga ti dalla contrattazione decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel c.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle m aterie su cui, a i sensi dell’art. 2 cit., può esercitarsi lacontrattazione di secondo livello. 22. Nonappare in alcun modo dirimente l ’ osse rvazion e del Consorzio su l la novità della clausola pattizia di cui all ’ art. 54, comma 6, c.c.n.l. e sul suo significato inequivoco ai fini della ricostruzion e della volontà delle parti stipulanti,con conseguente irrilevanza di quanto già statuito da questa S.C. nella sentenza n. 4603 del 2015, perché “riferito ad un altro risalente contratto collettivo (CCNL 1994-1997, art. 52) che non conteneva la espressa dichiarazione, presente ed oggetto di pattuizione invece nel CCNL vigente (all’art. 54, 6° comma) secondo cui “il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”(ricorso pag. 6). 23. Al riguardo, deve anzitutto rilevarsi un profilo di inammissibilità , sollevato anche nel controricorso (pag. 4),poiché la parte ricorrente non ha adempiuto all’onere imposto dall’art. 369, comma 2, n. 4 , c.p.c. di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, non risultandodepositato il c.c.n.l. previgente che si assume privo della clausola ora oggetto del comma 6, dell’art. 54 c.c.n.l. vigente e la cui novità sarebbe rilevante ai fini della ricostruzione della volontà delle partistipulanti. 24. Peraltro, l’assunto del Con sorzio ricorrente non trova c onferma nel precedente di legittimità richiamato anche nella sentenza di appello. La pronuncia di questa Corte, Cass. n. 4603 del 2015 , concerne i c.c.n.l. 1994/1997 e 1998/2002 e nel la fattispecie ivi esaminata il Consorzi o ricorrente aveva prospettato (col secondo motivo di ricorso) la “violazione e R.G.n. 6219/2021 falsa applicazione degliartt. 50, 52 CCNL 1994/1997, 52 e 54 CCNL 1998/2002, 11 CIR 1998/2002 e vizio di motivazione in relazione all ' art.360 c.p.c. nn. 3 e 5, per la natura di rimbor so di spesa dell'indenni tà chilometrica, in virtù della sua dipendenza causale dall'uso di mezzo proprio del lavoratore, in via alternativa e subordinata alla mancata fornitura di un mezzo di trasporto (per il raggiungimento del luogo di lavoro a distanza superiore a 2 km dal centro di raccolta) dal datore di lavoro, come sua obbligazione principale ai sensi degliartt. 52 CCNL 1994/1997 e 54 CCNL 1998/2002 e della corrispondenza tra le spese sostenute dal dipendente per l'esecuzione o in occasionede l lavoro e la somma corrispost ag li dal datore (pure variabile, a seconda del prezzo della benzina e dei km. percorsi): espressamente qualificata rimborso e mera restituzione di somme anticipate dal primo per conto del secondo dall'art. 54, u.c. CCNL 1998/2002”. 25. La dicitura contenu ta nel co mma 6 del citato art. 54 non è quindi nuova, ma era già presente nel c.c.n.l. 1998/2002, e non ha rappresentato un ostacolo, nella sentenza n. 4603 del 2015, al riconoscimento della natura retributiva della citata indennità chilometrica ( p ari a 1/ 5 de l costo della benzina super per ogni chilometro dal centro di raccolta al luogo di lavoro), motivato in base all’accertamento in fatto eseguito dai giudici di appello “i n ordine alla continuità di corresponsione, per la prestazione dell'attività lavorativa in zone di montagne o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, alla predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di lavoro, alla sua autonomia dall'effettiva entità dell'esborso del lavoratore, non tenuto a presentare documentazione di spesa, alla sua erogazione in egual misura e in ogni caso ad ogni singolo lavoratore”. Analogo accertamento è contenuto nella se ntenza oggi impugnata (che ha ribadito c he trattasi di “ compenso dl disagio di un lavoratore, esposto a prolungati e non occasionali spostamento fuori dalla sede lavorativa, con mezzo proprio – circostanza , que sta , non contestata – compensonon calcolato con rimborso a piè di lista, bensì con una somma fissa e con previsione, quindi, di un’utilità marginale per il lavoratore”)e ciò consente di confermare anche l’ulteriore argomento sistematico utilizzato R.G.n. 6219/2021 dalla Corte di merito ( v. pag. 5 della sentenza d ’ a ppello) e fondato s ulla previsione dell’art. 20 del C.I.R . che fa salv i i trattamenti e co no mici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione di secondo livello. 26. Non ricorre quindi la dedotta violazione delle disposizioni dei contratti collettivi e ciò comporta il rigetto del ricorso. 27. La regolazione delle spesedel giudizio segue il criterio di soccom benza, conliquidazione come in dispositivo e ra ddo ppio de l con tributo unificato , se dovuto, ricorrendonei presupposti processuali, ai sensi dell ’art. 13 , c omma 1 quater,del d.P.R. n. 11 5 d el 200 2 (v. Cass., S .U. , n. 23535 del 2019). P.Q.M. LaCorte rigetta il ric orso . Condannail ricorren t e alla rif u s i one del le s pese d el giudizio di l egittimità che liquida in € 5 00,00 per c ompens i prof essionali , € 20 0,00 per es borsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori comeper legge , con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Aisensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d. P. R . 3 0 ma ggio 2002, n. 11 5, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte delricorrente, d ell ’ulter iore importo a titol o di contrib uto un i fic ato,