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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 11688/2026

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PREDEN,1603GIUSEPPINA GIANNICO, [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 284/2021 della CORTE D’APPELLO diL’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 265/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24042/2021Numero sezionale 1603/20261.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila hDaat a pubblicazione 29/04/2026riformato la pronuncia di primo grado che, in parzialeaccoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] DeCinque nei confronti dell’Inps, aveva dichiarato irripetibilel’indebito pensionistico verificatosi per effetto della revoca inautotutela dei provvedimenti di costituzione di rendita vitaliziaex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 e di concessione dellapensione di anzianità in precedenza adottati dall’Istituto.2.

Il Tribunale di Lanciano aveva escluso la ripetibilità dellesomme ritenendo insussistente un’ipotesi di incompleta oomessa segnalazione di fatti rilevanti, in quanto [OSCURATO:PERSONA] allegato alla domanda di costituzione della renditavitalizia la documentazione valutata positivamente dall’Inpsche, all’esito dell’istruttoria, aveva accolto l’istanza.

Inoltre,aveva ritenuto nella specie non ravvisabile il dolo in capo alpensionato perché, pur non risultando da documentazioneavente data certa l’esistenza del rapporto di lavoro, non vi eraprova del mancato svolgimento di attività lavorativa da partedel medesimo, sicché doveva essere escluso che egli avesseindotto in errore l’Inps.3.

La Corte d’appello, premesso che nei giudizi in materia diindebito previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi deldiritto a trattenere la prestazione incombe sul pensionato, harilevato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato il proprio diritto afruire del trattamento pensionistico revocato dall’Inps.La Corte ha altresì affermato che nella specie sussiste il dolodell’assicurato, in quanto egli era in possesso didocumentazione non idonea a dimostrare l’esistenza di unrapporto di lavoro con la famiglia coltivatrice diretta, circostanza- 2 -da cui poteva desumersi la coscienza e volontà di ottenerNeu muenroa re gistro generale 24042/2021Numero sezionale 1603/2026prestazione non dovuta.

Numero di raccolta generale 11688/20264.

Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostDoat a pubblicazione 29/04/2026ricorso, affidato ad un unico motivo.

L’Inps ha resistito mediantecontroricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.5.

All’esito della camera di consiglio del 26 marzo 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 52 della l. n. 88 del 1989 e dell’art. 13 dellal. n. 412 del 1991, per avere la Corte d’appello erroneamenteinterpretato la fattispecie esaminata e aver ritenuto sussistenteil dolo del pensionato.Parte ricorrente deduce, innanzitutto, che la Corte territoriale èincorsa in errore laddove ha qualificato l’azione proposta comedi accertamento negativo dell’indebito, evidenziando che nellaspecie nessun provvedimento di indebito era mai statocomunicato dall’Inps.In secondo luogo, sostiene che nella specie, in applicazionedell’art. 52 della l. n. 88 del 1989 e dell’art. 13 della l. n. 412del 1991, le somme erogate a titolo di pensione non possonoessere recuperate perché non si è verificata alcuna ipotesi diincompleta o omessa segnalazione di fatti rilevanti.

Ciò inquanto la documentazione in suo possesso, diretta a dimostrarel’esistenza del rapporto di lavoro, era stata positivamentevalutata dall’Inps, che, a seguito di istruttoria, aveva accolto ladomanda finalizzata alla costituzione della rendita.- 3 -Numero registro generale 24042/2021Infine, rileva la contraddittorietà della motivazione dellaN umero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 11688/2026sentenza impugnata, secondo cui il dolo è dimostrato dallDaat a pubblicazione 29/04/2026inidoneità della documentazione prodotta a dimostrarel’esistenza del rapporto di lavoro, sottolineando che proprio taleinidoneità dimostra l’insussistenza di artifici o raggiri tali daindurre l’Inps in errore allo scopo di ottenere un ingiustovantaggio.2.

Il motivo è infondato.2.1.

Quanto alla prospettata erronea qualificazione delladomanda, è lo stesso ricorso ad attestare che la domandaproposta in via ulteriormente gradata, accolta dalla pronunciadi primo grado ma respinta in appello, aveva ad oggetto ladeclaratoria di irripetibilità delle somme erogate dall’Inps sinoalla data di sospensione del trattamento pensionistico (v. pag.13 del ricorso, ove sono riprodotte le conclusioni rassegnatenell’atto introduttivo del giudizio).

Ciò, del resto, è quantoemerge dalla lettura della sentenza impugnata, nella quale sispecifica che il Tribunale aveva accolto la domanda formulata inulteriore subordine volta a sentir dichiarare irripetibile l’indebitopensionistico (v. pag. 2).2.2.

Ai fini della qualificazione della domanda è ininfluente ilfatto che l’iniziativa giudiziaria assunta dal pensionato non siastata preceduta da una comunicazione dell’Inps diretta adottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.Il rilievo non considera che la domanda di accertamentonegativo della sussistenza dell’indebito implica la deduzione ingiudizio di una ragione di credito e, quindi, che l’oggetto delgiudizio non è l’atto con cui l’ente previdenziale comunical’esistenza dell’indebito e ne chiede la restituzione, ma il dirittoalla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al qualeassume carattere meramente strumentale il diritto di non- 4 -restituire quanto ricevuto (su quest’ultimo profilo cfr. perN utmuetrtoe re gistro generale 24042/2021Numero sezionale 1603/2026Cass., Sez.

Un., n. 18046 del 2010).

Numero di raccolta generale 11688/20262.3.

Non è fondata la censura nella parte in cui rimprovera alDlaat a pubblicazione 29/04/2026Corte territoriale di non aver fatto corretta applicazione degliartt. 52 della l. n. 88 del 1989 e 13 della l. n. 412 del 1991.Dalla lettura congiunta delle citate disposizioni (la secondainterpretativa della prima) questa Corte ha desunto la regolasecondo cui l’irripetibilità dell’indebito previdenziale èsubordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamentodelle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b)la comunicazione del provvedimento all’interessato; c) l’errore,di qualsiasi natura, imputabile all’ente erogatore; d) lainsussistenza del dolo dell’interessato, cui è parificata quoadeffectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidentisul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano giàconosciuti dall’ente competente, difettando anche una sola dellequali opera la regola della ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c. (v.Cass. n. 5984 del 2022 e Cass. n. 10337 del 2023; cfr. altresì,solo per citare alcuni fra gli arresti più recenti, Cass. n. 2492 del2025, Cass. n. 23508 del 2025 e Cass. n. 2169 del 2026).Il regime dell’indebito previdenziale, difatti, è connotato datratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria delsistema civilistico e dell’art. 2033 c.c., in ragionedell’affidamento dei pensionati nell’irripetibilità di trattamentiindebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazionipensionistiche, pur se non dovute, sono di norma destinate alsoddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia (v.Corte cost. n. 1 del 2006), con disciplina derogatoria cheindividua, alla luce dell’art. 38 Cost., un principio di settore cheesclude la ripetizione se l’erogazione non sia addebitabile al- 5 -percettore (cfr., da ultimo, Corte cost. n. 8 del 2023, ai puNnutmi e1ro0 re gistro generale 24042/2021Numero sezionale 1603/2026e seguenti della motivazione).

Numero di raccolta generale 11688/20262.4.

Nel caso in esame è in contestazione il requisito negativDoat a pubblicazione 29/04/2026sub d) del catalogo che precede e, per l’esattezza, quelloconcernente l’insussistenza del dolo del pensionato.La rilevanza dell’elemento soggettivo del percettore ai fini dellaripetibilità delle somme non dovute è data dal fatto che, inpresenza di dolo, per un verso la fonte dell’errore in cui è incorsol’ente previdenziale è provocato dall’assicurato e non èimputabile, quindi, all’ente medesimo (cfr. Cass. n. 19239 del2018), e, per altro verso, non è configurabile in capoall’interessato alcuna condizione di affidamento meritevole ditutela.2.5.

Nella fattispecie in scrutinio la controversia attiene ad uncomportamento commissivo del pensionato, il quale – secondoquanto affermato dalla Corte territoriale – ha agito con doloperché, allo scopo di ottenere la costituzione della renditavitalizia necessaria al fine di conseguire la pensione, ha prodottodocumentazione non idonea a dimostrare l’esistenza delrapporto di lavoro con la famiglia coltivatrice diretta e,mancando di fornire in giudizio la prova positiva dell’effettivaesistenza del rapporto lavorativo dedotto a base dell’istanza dicostituzione della rendita, non ha dimostrato i fatti costitutividel proprio diritto a fruire del trattamento pensionisticorevocatogli dall’Inps (v. pagg. 6, 7 e 8 della sentenzaimpugnata).2.6.

La decisione della Corte d’appello non si discosta daiprincipi interpretativi enunciati in termini generali dallagiurisprudenza di legittimità in tema di dolo del pensionato, néda quelli più specificamente riguardanti l’ipotesi del dolo- 6 -commissivo del percettore e la condotta dell’ente prevideNnuzmiearole re gistro generale 24042/2021Numero sezionale 1603/2026che ha erogato la prestazione.

Numero di raccolta generale 11688/2026In linea di principio, secondo questa Corte l’elementDoat a pubblicazione 29/04/2026intenzionale che condiziona la ripetibilità delle sommeindebitamente erogate dall’ente previdenziale si identifica conla semplice consapevolezza dell’effettiva insussistenza deldiritto, senza che sia richiesta la dimostrazione che il percettoreha tenuto comportamenti ingannevoli nei confronti dell’enteerogatore (cfr. Cass. n. 1098 del 2022, in motivazione).Tuttavia, questa Corte ha altresì chiarito cheil dolo dell’assicurato, che consente l’incondizionata ripetibilitàdelle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabilein presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti ecomportamenti dell’interessato positivamente indirizzati adindurre in errore l’ente erogatore, ingenerando unarappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulladeterminazione volitiva di esso e, quindi, sull’attribuzione dellaprestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l’enteprevidenziale abbia adottato provvedimenti che nepresuppongono l’assenza (v.

Cass. n. 22081 del 2021, con cuiè stata cassata la decisione di merito che aveva esclusoil dolo dell’assicurato per il solo fatto che l’Inps, nel contestarglil’indebito, aveva operato la decurtazione di un quarto, inapplicazione della sanatoria prevista dall’art. 38, comma 8, dellal. n. 448 del 2001; nello stesso senso cfr. altresì, più di recente,Cass. n. 27358 del 2025, Cass. n. 23034 del 2024 e Cass. n.10337 del 2023).2.7.

È in sintonia con tale indirizzo la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ravvisato il dolo del pensionato nellacondotta dal medesimo tenuta nel corso della faseamministrativa, avendo egli omesso di presentare all’ente una- 7 -documentazione di data certa attestante il rapporNtoum erod rie gistro generale 24042/2021Numero sezionale 1603/2026collaborazione con la famiglia coltivatrice diretta, la cuiN upmreorov dai r,a ccolta generale 11688/2026peraltro, non era stata fornita dall’interessato neppure in sedDeat a pubblicazione 29/04/2026giudiziale.Da ciò la Corte di merito ha tratto il convincimento dellairrilevanza del fatto che l’Inps, all’esito dell’istruttoria espletata,avesse in un primo momento ritenuto esistenti i presupposti perla costituzione della rendita vitalizia e, quindi, per ilriconoscimento della pensione.Sotto quest’ultimo profilo la valutazione operata dalla Corte nonsi espone alle critiche del ricorrente, posto che, agli effetti delladisciplina applicabile dell’indebito previdenziale e con particolareriguardo all’indagine sul dolo del percettore di trattamentiprevidenziali indebiti, non può sopperirsi con elementi digiudizio e valutazione esterni alla persona dell’interessato (cosìancora Cass. n. 22081 del 2021, al punto 10 della motivazione).2.8.

D’altra parte, la qualificazione dell’elemento soggettivo el’indagine sul dolo del percettore costituiscono attività tipichedel giudice di merito che rimangono insindacabili in sede dilegittimità (giurisprudenza costante; cfr., in tema di indebitoprevidenziale, Cass. n. 10337 del 2023, Cass. n. 15802 del 2024e Cass. n. 13194 del 2024).Ne deriva che gli argomenti spesi dal ricorrente allo scopo disostenere l’erroneità della valutazione circa la sussistenza deldolo (come, ad esempio, il fatto stesso che la documentazionepresentata all’Inps non fosse tale da poter indurre l’Inps inerrore) non possono trovare ingresso in questa sede.3.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.4.

Le spese del giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibilinei confronti di parte ricorrente, stante il deposito di rituale- 8 -dichiarazione per l’esonero dalla condanna al pagamentoN udmeerlole re gistro generale 24042/2021Numero sezionale 1603/2026stesse ex art. 152 disp. att. c.p.c.

Numero di raccolta generale 11688/20265.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti peDrat a pubblicazione 29/04/2026l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012.

Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez.

Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dichiara irripetibili nei confronti diparte ricorrente le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo2026La PresidenteGabriella Marchese- 9 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PREDEN,1603GIUSEPPINA GIANNICO, [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 284/2021 della CORTE D’APPELLO diL’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 265/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24042/2021Numero sezionale 1603/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila hDaat a pubblicazione 29/04/2026riformato la pronuncia di primo grado che, in parzialeaccoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] DeCinque nei confronti dell’Inps, aveva dichiarato irripetibilel’indebito pensionistico verificatosi per effetto della revoca inautotutela dei provvedimenti di costituzione di rendita vitaliziaex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 e di concessione dellapensione di anzianità in precedenza adottati dall’Istituto.2. Il Tribunale di Lanciano aveva escluso la ripetibilità dellesomme ritenendo insussistente un’ipotesi di incompleta oomessa segnalazione di fatti rilevanti, in quanto [OSCURATO:PERSONA] allegato alla domanda di costituzione della renditavitalizia la documentazione valutata positivamente dall’Inpsche, all’esito dell’istruttoria, aveva accolto l’istanza. Inoltre,aveva ritenuto nella specie non ravvisabile il dolo in capo alpensionato perché, pur non risultando da documentazioneavente data certa l’esistenza del rapporto di lavoro, non vi eraprova del mancato svolgimento di attività lavorativa da partedel medesimo, sicché doveva essere escluso che egli avesseindotto in errore l’Inps.3. La Corte d’appello, premesso che nei giudizi in materia diindebito previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi deldiritto a trattenere la prestazione incombe sul pensionato, harilevato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato il proprio diritto afruire del trattamento pensionistico revocato dall’Inps.La Corte ha altresì affermato che nella specie sussiste il dolodell’assicurato, in quanto egli era in possesso didocumentazione non idonea a dimostrare l’esistenza di unrapporto di lavoro con la famiglia coltivatrice diretta, circostanza- 2 -da cui poteva desumersi la coscienza e volontà di ottenerNeu muenroa re gistro generale 24042/2021Numero sezionale 1603/2026prestazione non dovuta. Numero di raccolta generale 11688/20264. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostDoat a pubblicazione 29/04/2026ricorso, affidato ad un unico motivo. L’Inps ha resistito mediantecontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.5. All’esito della camera di consiglio del 26 marzo 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 52 della l. n. 88 del 1989 e dell’art. 13 dellal. n. 412 del 1991, per avere la Corte d’appello erroneamenteinterpretato la fattispecie esaminata e aver ritenuto sussistenteil dolo del pensionato.Parte ricorrente deduce, innanzitutto, che la Corte territoriale èincorsa in errore laddove ha qualificato l’azione proposta comedi accertamento negativo dell’indebito, evidenziando che nellaspecie nessun provvedimento di indebito era mai statocomunicato dall’Inps.In secondo luogo, sostiene che nella specie, in applicazionedell’art. 52 della l. n. 88 del 1989 e dell’art. 13 della l. n. 412del 1991, le somme erogate a titolo di pensione non possonoessere recuperate perché non si è verificata alcuna ipotesi diincompleta o omessa segnalazione di fatti rilevanti. Ciò inquanto la documentazione in suo possesso, diretta a dimostrarel’esistenza del rapporto di lavoro, era stata positivamentevalutata dall’Inps, che, a seguito di istruttoria, aveva accolto ladomanda finalizzata alla costituzione della rendita.- 3 -Numero registro generale 24042/2021Infine, rileva la contraddittorietà della motivazione dellaN umero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 11688/2026sentenza impugnata, secondo cui il dolo è dimostrato dallDaat a pubblicazione 29/04/2026inidoneità della documentazione prodotta a dimostrarel’esistenza del rapporto di lavoro, sottolineando che proprio taleinidoneità dimostra l’insussistenza di artifici o raggiri tali daindurre l’Inps in errore allo scopo di ottenere un ingiustovantaggio.2. Il motivo è infondato.2.1. Quanto alla prospettata erronea qualificazione delladomanda, è lo stesso ricorso ad attestare che la domandaproposta in via ulteriormente gradata, accolta dalla pronunciadi primo grado ma respinta in appello, aveva ad oggetto ladeclaratoria di irripetibilità delle somme erogate dall’Inps sinoalla data di sospensione del trattamento pensionistico (v. pag.13 del ricorso, ove sono riprodotte le conclusioni rassegnatenell’atto introduttivo del giudizio). Ciò, del resto, è quantoemerge dalla lettura della sentenza impugnata, nella quale sispecifica che il Tribunale aveva accolto la domanda formulata inulteriore subordine volta a sentir dichiarare irripetibile l’indebitopensionistico (v. pag. 2).2.2. Ai fini della qualificazione della domanda è ininfluente ilfatto che l’iniziativa giudiziaria assunta dal pensionato non siastata preceduta da una comunicazione dell’Inps diretta adottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.Il rilievo non considera che la domanda di accertamentonegativo della sussistenza dell’indebito implica la deduzione ingiudizio di una ragione di credito e, quindi, che l’oggetto delgiudizio non è l’atto con cui l’ente previdenziale comunical’esistenza dell’indebito e ne chiede la restituzione, ma il dirittoalla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al qualeassume carattere meramente strumentale il diritto di non- 4 -restituire quanto ricevuto (su quest’ultimo profilo cfr. perN utmuetrtoe re gistro generale 24042/2021Numero sezionale 1603/2026Cass., Sez. Un., n. 18046 del 2010). Numero di raccolta generale 11688/20262.3. Non è fondata la censura nella parte in cui rimprovera alDlaat a pubblicazione 29/04/2026Corte territoriale di non aver fatto corretta applicazione degliartt. 52 della l. n. 88 del 1989 e 13 della l. n. 412 del 1991.Dalla lettura congiunta delle citate disposizioni (la secondainterpretativa della prima) questa Corte ha desunto la regolasecondo cui l’irripetibilità dell’indebito previdenziale èsubordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamentodelle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b)la comunicazione del provvedimento all’interessato; c) l’errore,di qualsiasi natura, imputabile all’ente erogatore; d) lainsussistenza del dolo dell’interessato, cui è parificata quoadeffectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidentisul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano giàconosciuti dall’ente competente, difettando anche una sola dellequali opera la regola della ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c. (v.Cass. n. 5984 del 2022 e Cass. n. 10337 del 2023; cfr. altresì,solo per citare alcuni fra gli arresti più recenti, Cass. n. 2492 del2025, Cass. n. 23508 del 2025 e Cass. n. 2169 del 2026).Il regime dell’indebito previdenziale, difatti, è connotato datratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria delsistema civilistico e dell’art. 2033 c.c., in ragionedell’affidamento dei pensionati nell’irripetibilità di trattamentiindebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazionipensionistiche, pur se non dovute, sono di norma destinate alsoddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia (v.Corte cost. n. 1 del 2006), con disciplina derogatoria cheindividua, alla luce dell’art. 38 Cost., un principio di settore cheesclude la ripetizione se l’erogazione non sia addebitabile al- 5 -percettore (cfr., da ultimo, Corte cost. n. 8 del 2023, ai puNnutmi e1ro0 re gistro generale 24042/2021Numero sezionale 1603/2026e seguenti della motivazione). Numero di raccolta generale 11688/20262.4. Nel caso in esame è in contestazione il requisito negativDoat a pubblicazione 29/04/2026sub d) del catalogo che precede e, per l’esattezza, quelloconcernente l’insussistenza del dolo del pensionato.La rilevanza dell’elemento soggettivo del percettore ai fini dellaripetibilità delle somme non dovute è data dal fatto che, inpresenza di dolo, per un verso la fonte dell’errore in cui è incorsol’ente previdenziale è provocato dall’assicurato e non èimputabile, quindi, all’ente medesimo (cfr. Cass. n. 19239 del2018), e, per altro verso, non è configurabile in capoall’interessato alcuna condizione di affidamento meritevole ditutela.2.5. Nella fattispecie in scrutinio la controversia attiene ad uncomportamento commissivo del pensionato, il quale – secondoquanto affermato dalla Corte territoriale – ha agito con doloperché, allo scopo di ottenere la costituzione della renditavitalizia necessaria al fine di conseguire la pensione, ha prodottodocumentazione non idonea a dimostrare l’esistenza delrapporto di lavoro con la famiglia coltivatrice diretta e,mancando di fornire in giudizio la prova positiva dell’effettivaesistenza del rapporto lavorativo dedotto a base dell’istanza dicostituzione della rendita, non ha dimostrato i fatti costitutividel proprio diritto a fruire del trattamento pensionisticorevocatogli dall’Inps (v. pagg. 6, 7 e 8 della sentenzaimpugnata).2.6. La decisione della Corte d’appello non si discosta daiprincipi interpretativi enunciati in termini generali dallagiurisprudenza di legittimità in tema di dolo del pensionato, néda quelli più specificamente riguardanti l’ipotesi del dolo- 6 -commissivo del percettore e la condotta dell’ente prevideNnuzmiearole re gistro generale 24042/2021Numero sezionale 1603/2026che ha erogato la prestazione. Numero di raccolta generale 11688/2026In linea di principio, secondo questa Corte l’elementDoat a pubblicazione 29/04/2026intenzionale che condiziona la ripetibilità delle sommeindebitamente erogate dall’ente previdenziale si identifica conla semplice consapevolezza dell’effettiva insussistenza deldiritto, senza che sia richiesta la dimostrazione che il percettoreha tenuto comportamenti ingannevoli nei confronti dell’enteerogatore (cfr. Cass. n. 1098 del 2022, in motivazione).Tuttavia, questa Corte ha altresì chiarito cheil dolo dell’assicurato, che consente l’incondizionata ripetibilitàdelle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabilein presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti ecomportamenti dell’interessato positivamente indirizzati adindurre in errore l’ente erogatore, ingenerando unarappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulladeterminazione volitiva di esso e, quindi, sull’attribuzione dellaprestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l’enteprevidenziale abbia adottato provvedimenti che nepresuppongono l’assenza (v. Cass. n. 22081 del 2021, con cuiè stata cassata la decisione di merito che aveva esclusoil dolo dell’assicurato per il solo fatto che l’Inps, nel contestarglil’indebito, aveva operato la decurtazione di un quarto, inapplicazione della sanatoria prevista dall’art. 38, comma 8, dellal. n. 448 del 2001; nello stesso senso cfr. altresì, più di recente,Cass. n. 27358 del 2025, Cass. n. 23034 del 2024 e Cass. n.10337 del 2023).2.7. È in sintonia con tale indirizzo la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ravvisato il dolo del pensionato nellacondotta dal medesimo tenuta nel corso della faseamministrativa, avendo egli omesso di presentare all’ente una- 7 -documentazione di data certa attestante il rapporNtoum erod rie gistro generale 24042/2021Numero sezionale 1603/2026collaborazione con la famiglia coltivatrice diretta, la cuiN upmreorov dai r,a ccolta generale 11688/2026peraltro, non era stata fornita dall’interessato neppure in sedDeat a pubblicazione 29/04/2026giudiziale.Da ciò la Corte di merito ha tratto il convincimento dellairrilevanza del fatto che l’Inps, all’esito dell’istruttoria espletata,avesse in un primo momento ritenuto esistenti i presupposti perla costituzione della rendita vitalizia e, quindi, per ilriconoscimento della pensione.Sotto quest’ultimo profilo la valutazione operata dalla Corte nonsi espone alle critiche del ricorrente, posto che, agli effetti delladisciplina applicabile dell’indebito previdenziale e con particolareriguardo all’indagine sul dolo del percettore di trattamentiprevidenziali indebiti, non può sopperirsi con elementi digiudizio e valutazione esterni alla persona dell’interessato (cosìancora Cass. n. 22081 del 2021, al punto 10 della motivazione).2.8. D’altra parte, la qualificazione dell’elemento soggettivo el’indagine sul dolo del percettore costituiscono attività tipichedel giudice di merito che rimangono insindacabili in sede dilegittimità (giurisprudenza costante; cfr., in tema di indebitoprevidenziale, Cass. n. 10337 del 2023, Cass. n. 15802 del 2024e Cass. n. 13194 del 2024).Ne deriva che gli argomenti spesi dal ricorrente allo scopo disostenere l’erroneità della valutazione circa la sussistenza deldolo (come, ad esempio, il fatto stesso che la documentazionepresentata all’Inps non fosse tale da poter indurre l’Inps inerrore) non possono trovare ingresso in questa sede.3. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibilinei confronti di parte ricorrente, stante il deposito di rituale- 8 -dichiarazione per l’esonero dalla condanna al pagamentoN udmeerlole re gistro generale 24042/2021Numero sezionale 1603/2026stesse ex art. 152 disp. att. c.p.c. Numero di raccolta generale 11688/20265. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti peDrat a pubblicazione 29/04/2026l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dichiara irripetibili nei confronti diparte ricorrente le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo2026La PresidenteGabriella Marchese- 9 -
Sentenza Cassazione n. 11688/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris