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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19665/2026

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ne unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.4653/2017 depositata il 25/07/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio rigettaval’appello di AMA [OSCURATO:PERSONA] (di seguito piùbrevemente anche solo AMA), confermando la sentenza di primo gradoche, a sua volta, aveva accolto il ricorso, preliminarmente dichiaratoammissibile, con cui l’[OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] (di seguito piùbrevemente anche solo UNIVERSITA’) aveva impugnato la cartellaesattoriale con cui le erano state richieste somme per il mancatoNumero registro generale 7118/2018Numero sezionale 3662/2026Numero di raccolta generale 19665/2026Data pubblicazione 13/06/2026versamento TARSU/TIA 2012, ritenendo che all’UNIVERSITA’ dovessericonoscersi la riduzione tariffaria del 66,7% ex art.14 comma 5 delRegolamento Comunale in favore delle scuole di ogni ordine e grado, inragione dello svolgimento da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] di attività diinsegnamento, a prescindere dalla sua qualificazione di ente pubblicoautonomo, non assimilabile ad un organo dello Stato.2.

AMA ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenza di 2°grado, affidandosi a sei motivi.3.

L’UNIVERSITA’ ha depositato controricorso.4.

Il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen.

GiovanniBattista Nardecchia, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto ilrigetto del ricorso.5.

In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo AMA si duole della violazione e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360, primo comma , n. 3, c.p.c.,dell'art.19, D. lgs. n. 546/1992, e dell'art. 21 dello stesso decreto,sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere che la mancataimpugnazione degli atti presupposti alla cartella impugnata dall'intimataUniversità, a suo dire non rientranti nell'elenco di cui al citato art. 19, nonprecludesse l'impugnazione della detta cartella.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

La questione sottesa alla censura muove dall’interpretazione delD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, che al comma 1, elenca gli attiimpugnabili dinanzi al giudice tributario, e al comma 3, espressamentestabilisce: "Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabiliautonomamente.

Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puòessere impugnato solo per vizi propri.

La mancata impugnazione di attiNumero registro generale 7118/2018Numero sezionale 3662/2026Numero di raccolta generale 19665/2026Data pubblicazione 13/06/2026autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato,ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.1.3.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema dicontenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenutanell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, manon preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessil'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una benindividuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali egiuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delledisposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela delcontribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamentodell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazionedell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28dicembre 2001, n. 448 (tra le tante: Cass., Sez. 5, 28 maggio 2014, n.11929; Cass., Sez. 6-5, 5 giugno 2017, n. 13963; Cass., Sez. 5, 30gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass.,Sez. 6-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n.11481).

È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere algiudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che,esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono,porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuatapretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non siaraggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliterpreordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiaratiespressamente impugnabili dall'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momentodella ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., achiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, lasua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutelagiurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale dellaNumero registro generale 7118/2018Numero sezionale 3662/2026Numero di raccolta generale 19665/2026Data pubblicazione 13/06/2026pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico)(tra le tante: Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez.

Un.,18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6-5, 9 maggio 2017, n. 11397;Cass., Sez. 5, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020,n. 29501; Cass., Sez. 5, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6-5, 3febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n. 11481).1.4.

Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere,d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citatoart. 19 (come, per l'appunto, i meri inviti al pagamento), il cui mancatoesercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine allapossibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento.

Ciòcomporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di uncaso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa,che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previstidallo stesso art. 19 (tra le tante: Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2007, n. 21045;Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez.

Un., 11 maggio2009, n. 10672; Cas., Sez. 5, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5, 8maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass.,Sez. 5, 3 novembre 2021, n. 31259).1.5.

Nel caso di specie, la CTR ha fatto buon governo di tali principi,ritenendo, che la mancata impugnazione da parte dell’UNIVERSITA’ deipregressi inviti di pagamento non avesse cristallizzato la pretesaimpositiva oggetto della cartella esattoriale impugnata nel presentegiudizio, trattandosi di atti non espressamente indicati nel noverodell’elenco tassativo di cui all’art.19 del D.Lgs. 546/1992.

In virtù dellafacoltatività della loro impugnazione, essi non si identificano con gli attipresupposti della cartella esattoriale impugnata.

Il che, comecorrettamente ritenuto dal giudice di appello, consente alla contribuente dicontestare la pretesa impositiva portata dalla cartella impugnata, senzaNumero registro generale 7118/2018Numero sezionale 3662/2026Numero di raccolta generale 19665/2026Data pubblicazione 13/06/2026subire alcun pregiudizio per l’omessa impugnazione di tali inviti dipagamento.2.

Con il secondo motivo, AMA si duole della violazione e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., dell'art. 112c.p.c., sostenendo che la CTR, in violazione del principio dellacorrispondenza tra chiesto e pronunciato, avesse statuito che gli attipresupposti, pacificamente ricevuti dall'intimata, difettassero dellamotivazione, sebbene quest'ultima non li avesse impugnati.3.

Con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 7, comma 1, Leggen. 212/2000, assumendo che il giudice di appello avesse erroneamenteritenuto che gli atti presupposti alla cartella impugnata non fosseroadeguatamente motivati.4.

Con il quarto motivo, censura la sentenza per violazione e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 156c.p.c., sostenendo che, fermo restando quando dedotto circa la mancataimpugnazione degli atti prodromici, la Commissione regionale avesseerrato nel non applicare la norma di cui all'art. 156 c.p.c. che, ancorché dinatura processuale, troverebbe applicazione anche agli atti sostanziali(Cassazione S. U. n. 19584/2004), considerato che, in tesi di AMA, i detticompreso le ragioni della mancata proroga dell'agevolazione di cui sidiscute.4.1.

Il secondo motivo, il terzo e il quarto, da trattarsi congiuntamenteperché strettamente connessi, sono inammissibili atteso che essi siincentrano sulla pretesa natura di atti presupposti dei pregressi inviti dipagamento che, come, invece, correttamente accertato dalla CTR sirisolvono in atti a impugnazione facoltativa, inidonei, quindi, acristallizzare la pretesa impositiva in caso di omessa impugnazione deglistessi da parte della contribuente.Numero registro generale 7118/2018Numero sezionale 3662/2026Numero di raccolta generale 19665/2026Data pubblicazione 13/06/20264.2.

In tal modo essi non sfuggono alla censura di inammissibilità inquanto non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnatain punto qualificazione dei pregressi inviti di pagamento come atti adimpugnazione facoltativa, tenuto conto che è consolidato l’orientamento diquesta Corte secondo cui nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, imotivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilitàalla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive dispecifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione deimotivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determinal'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio(cfr. fra le tante Cass. n. 9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n.20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.

S.U. n. 14385/2007).4.3.

Oltre a ciò, tali motivi sono ulteriormente inammissibili in quantoessi, riproponendo surrettiziamente la tesi della qualificazione degli invitidi pagamento pregressi come atti presupposti, intendono rimettere indiscussione il ragionamento decisorio del giudice di merito in ordineall’accertamento compiuto circa l’esclusione di tali inviti tra quellicontemplati nell’elenco tassativo di cui all’art.19 cit., tenuto conto che èius receptum il principio alla stregua del quale il giudizio legittimità nonpuò essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado dimerito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisioneimpugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne lasostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. fra le tanteCass.

SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass.nn. 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 30878 e 35782 del 2023; Cass.nn. 19423 e 25495 del 2024).5.

Con il quinto motivo, AMA lamenta la violazione e falsa applicazione,in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., dell'art. 14 delle preleggi alcod. civ., nonché dell'art. 14, comma 5, reg. comunale n. 56/2010.Sostiene che la CTR, avendo applicato anche all'intimata universitàNumero registro generale 7118/2018Numero sezionale 3662/2026Numero di raccolta generale 19665/2026Data pubblicazione 13/06/2026l’agevolazione di cui alla norma dell'art. 14, comma 5, del regolamentocomunale della tariffa n. 56/2010, abbia erroneamente esteso in viaanalogica, in violazione dell’art.14 delle preleggi, il beneficio a casi diversida quelli in esse espressamente contemplati, considerato che taleagevolazione, cosi come tutte le norme che sanciscono esenzioni oriduzioni, si fonda su norme di stretta interpretazione, configurandosiquale eccezione rispetto alla regola generale del pagamento del tributo daparte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone delterritorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.6.

Con il sesto motivo, infine, la ricorrente si duole della violazione efalsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., dell'art.37, comma 1, c.p.c., e degli artt. 1, comma 2, e 2, D. lgs. n. 546/1992,assumendo che il giudice tributario si sia sostituito alla potestàregolamentare del Comune (già riconosciuta dal D.lgs. n. 507/93, agliartt. 66 e 67; nonché art. 52, comma 1 , D.lgs. n. 446/97) di introdurreagevolazioni in materia di tariffa rifiuti.6.1.

I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono infondati.6.2.

Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del [OSCURATO:PERSONA] del Comune diRoma, ratione temporis vigente, per le "scuole di ogni ordine e grado"trova applicazione una tariffa agevolata che prevede una riduzione dei dueterzi dell'imposta.6.3.

Tale riduzione opera anche a favore delle scuole private e paritarie,pur se inserite in strutture che hanno diversa destinazione, per le superficidestinate ad attività didattiche.

Il presupposto di tale agevolazione non èdunque la natura pubblica o privata del soggetto, quanto piuttosto ladestinazione delle superfici ad attività didattica, circostanza ritenutaevidentemente meritevole di un trattamento premiale.6.4.

La disposizione è poi completata dall'inserimento delle scuole nellacategoria 2, unitamente ad altre strutture quali musei, biblioteche,Numero registro generale 7118/2018Numero sezionale 3662/2026Numero di raccolta generale 19665/2026Data pubblicazione 13/06/2026associazioni, luoghi di culto, comunità religiose, da cui il [OSCURATO:PERSONA] poi le estrapola per inserirle nell'autonoma categoria 27, inquanto destinatarie del trattamento agevolato di cui all'art. 14, comma 5,del Regolamento.6.5.

Come già affermato da questa Corte (vedi Cass.3947/2021,cass.n.25524/2019) le [OSCURATO:PERSONA], ai fini del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], vanno correttamente collocate nella categoria 2 in quantoriconducibili alla tipologia scuole, data la destinazione delle superfici dallestesse occupate ad attività didattica per fini educativi e di istruzione, maanche che tale qualificazione ne comporti automaticamente la collocazionenella categoria 27, destinataria dell'agevolazione, non prevedendo lanorma alcuna differenziazione per tipologia di scuole.6.6.

Per lo sconto tariffario previsto dal regolamento romano, dunque, ilpresupposto della agevolazione non è la natura pubblica o privata delsoggetto, quanto piuttosto la destinazione delle superfici ad attivitàdidattica, circostanza ritenuta meritevole di un trattamento premiale(Cass. 25524/2019).6.7.

Il che porta ad escludere che la CTR abbia esteso la agevolazionetributaria a soggetti non contemplati dalla norma, con violazione dellaregola che le norme tributarie agevolative in quanto eccezionali non sonointerpretabili analogicamente, poiché correttamente la CTR ha ritenuto chela norma stessa includa le [OSCURATO:PERSONA] tra i soggetti agevolati.6.8.

Nè può condividersi la censura di cui al sesto motivo, tenuto che laCTR, nel ritenere che tra i soggetti beneficiari della tariffa agevolata sianocomprese le [OSCURATO:PERSONA], non ha esercitato una potestà regolamentare adessa preclusa, bensì quella prerogativa della funzione giurisdizionale che èl’interpretazione della norma, sia essa di fonte legislativa cheregolamentare.7.

In conclusione, il ricorso va rigettato.8.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.Numero registro generale 7118/2018Numero sezionale 3662/2026Numero di raccolta generale 19665/2026Data pubblicazione 13/06/20269.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in Euro 7.665,00 per compenso, Euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 29/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.4653/2017 depositata il 25/07/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio rigettaval’appello di AMA [OSCURATO:PERSONA] (di seguito piùbrevemente anche solo AMA), confermando la sentenza di primo gradoche, a sua volta, aveva accolto il ricorso, preliminarmente dichiaratoammissibile, con cui l’[OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] (di seguito piùbrevemente anche solo UNIVERSITA’) aveva impugnato la cartellaesattoriale con cui le erano state richieste somme per il mancatoNumero registro generale 7118/2018Numero sezionale 3662/2026Numero di raccolta generale 19665/2026Data pubblicazione 13/06/2026versamento TARSU/TIA 2012, ritenendo che all’UNIVERSITA’ dovessericonoscersi la riduzione tariffaria del 66,7% ex art.14 comma 5 delRegolamento Comunale in favore delle scuole di ogni ordine e grado, inragione dello svolgimento da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] di attività diinsegnamento, a prescindere dalla sua qualificazione di ente pubblicoautonomo, non assimilabile ad un organo dello Stato.2. AMA ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenza di 2°grado, affidandosi a sei motivi.3. L’UNIVERSITA’ ha depositato controricorso.4. Il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. GiovanniBattista Nardecchia, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto ilrigetto del ricorso.5. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo AMA si duole della violazione e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360, primo comma , n. 3, c.p.c.,dell'art.19, D. lgs. n. 546/1992, e dell'art. 21 dello stesso decreto,sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere che la mancataimpugnazione degli atti presupposti alla cartella impugnata dall'intimataUniversità, a suo dire non rientranti nell'elenco di cui al citato art. 19, nonprecludesse l'impugnazione della detta cartella.1.1. Il motivo è infondato.1.2. La questione sottesa alla censura muove dall’interpretazione delD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, che al comma 1, elenca gli attiimpugnabili dinanzi al giudice tributario, e al comma 3, espressamentestabilisce: "Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabiliautonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puòessere impugnato solo per vizi propri. La mancata impugnazione di attiNumero registro generale 7118/2018Numero sezionale 3662/2026Numero di raccolta generale 19665/2026Data pubblicazione 13/06/2026autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato,ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.1.3. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema dicontenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenutanell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, manon preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessil'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una benindividuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali egiuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delledisposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela delcontribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamentodell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazionedell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28dicembre 2001, n. 448 (tra le tante: Cass., Sez. 5, 28 maggio 2014, n.11929; Cass., Sez. 6-5, 5 giugno 2017, n. 13963; Cass., Sez. 5, 30gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass.,Sez. 6-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n.11481). È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere algiudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che,esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono,porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuatapretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non siaraggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliterpreordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiaratiespressamente impugnabili dall'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momentodella ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., achiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, lasua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutelagiurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale dellaNumero registro generale 7118/2018Numero sezionale 3662/2026Numero di raccolta generale 19665/2026Data pubblicazione 13/06/2026pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico)(tra le tante: Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un.,18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6-5, 9 maggio 2017, n. 11397;Cass., Sez. 5, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020,n. 29501; Cass., Sez. 5, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6-5, 3febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n. 11481).1.4. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere,d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citatoart. 19 (come, per l'appunto, i meri inviti al pagamento), il cui mancatoesercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine allapossibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento. Ciòcomporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di uncaso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa,che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previstidallo stesso art. 19 (tra le tante: Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2007, n. 21045;Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio2009, n. 10672; Cas., Sez. 5, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5, 8maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass.,Sez. 5, 3 novembre 2021, n. 31259).1.5. Nel caso di specie, la CTR ha fatto buon governo di tali principi,ritenendo, che la mancata impugnazione da parte dell’UNIVERSITA’ deipregressi inviti di pagamento non avesse cristallizzato la pretesaimpositiva oggetto della cartella esattoriale impugnata nel presentegiudizio, trattandosi di atti non espressamente indicati nel noverodell’elenco tassativo di cui all’art.19 del D.Lgs. 546/1992. In virtù dellafacoltatività della loro impugnazione, essi non si identificano con gli attipresupposti della cartella esattoriale impugnata. Il che, comecorrettamente ritenuto dal giudice di appello, consente alla contribuente dicontestare la pretesa impositiva portata dalla cartella impugnata, senzaNumero registro generale 7118/2018Numero sezionale 3662/2026Numero di raccolta generale 19665/2026Data pubblicazione 13/06/2026subire alcun pregiudizio per l’omessa impugnazione di tali inviti dipagamento.2. Con il secondo motivo, AMA si duole della violazione e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., dell'art. 112c.p.c., sostenendo che la CTR, in violazione del principio dellacorrispondenza tra chiesto e pronunciato, avesse statuito che gli attipresupposti, pacificamente ricevuti dall'intimata, difettassero dellamotivazione, sebbene quest'ultima non li avesse impugnati.3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 7, comma 1, Leggen. 212/2000, assumendo che il giudice di appello avesse erroneamenteritenuto che gli atti presupposti alla cartella impugnata non fosseroadeguatamente motivati.4. Con il quarto motivo, censura la sentenza per violazione e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 156c.p.c., sostenendo che, fermo restando quando dedotto circa la mancataimpugnazione degli atti prodromici, la Commissione regionale avesseerrato nel non applicare la norma di cui all'art. 156 c.p.c. che, ancorché dinatura processuale, troverebbe applicazione anche agli atti sostanziali(Cassazione S. U. n. 19584/2004), considerato che, in tesi di AMA, i detticompreso le ragioni della mancata proroga dell'agevolazione di cui sidiscute.4.1. Il secondo motivo, il terzo e il quarto, da trattarsi congiuntamenteperché strettamente connessi, sono inammissibili atteso che essi siincentrano sulla pretesa natura di atti presupposti dei pregressi inviti dipagamento che, come, invece, correttamente accertato dalla CTR sirisolvono in atti a impugnazione facoltativa, inidonei, quindi, acristallizzare la pretesa impositiva in caso di omessa impugnazione deglistessi da parte della contribuente.Numero registro generale 7118/2018Numero sezionale 3662/2026Numero di raccolta generale 19665/2026Data pubblicazione 13/06/20264.2. In tal modo essi non sfuggono alla censura di inammissibilità inquanto non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnatain punto qualificazione dei pregressi inviti di pagamento come atti adimpugnazione facoltativa, tenuto conto che è consolidato l’orientamento diquesta Corte secondo cui nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, imotivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilitàalla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive dispecifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione deimotivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determinal'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio(cfr. fra le tante Cass. n. 9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n.20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007).4.3. Oltre a ciò, tali motivi sono ulteriormente inammissibili in quantoessi, riproponendo surrettiziamente la tesi della qualificazione degli invitidi pagamento pregressi come atti presupposti, intendono rimettere indiscussione il ragionamento decisorio del giudice di merito in ordineall’accertamento compiuto circa l’esclusione di tali inviti tra quellicontemplati nell’elenco tassativo di cui all’art.19 cit., tenuto conto che èius receptum il principio alla stregua del quale il giudizio legittimità nonpuò essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado dimerito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisioneimpugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne lasostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. fra le tanteCass. SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass.nn. 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 30878 e 35782 del 2023; Cass.nn. 19423 e 25495 del 2024).5. Con il quinto motivo, AMA lamenta la violazione e falsa applicazione,in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., dell'art. 14 delle preleggi alcod. civ., nonché dell'art. 14, comma 5, reg. comunale n. 56/2010.Sostiene che la CTR, avendo applicato anche all'intimata universitàNumero registro generale 7118/2018Numero sezionale 3662/2026Numero di raccolta generale 19665/2026Data pubblicazione 13/06/2026l’agevolazione di cui alla norma dell'art. 14, comma 5, del regolamentocomunale della tariffa n. 56/2010, abbia erroneamente esteso in viaanalogica, in violazione dell’art.14 delle preleggi, il beneficio a casi diversida quelli in esse espressamente contemplati, considerato che taleagevolazione, cosi come tutte le norme che sanciscono esenzioni oriduzioni, si fonda su norme di stretta interpretazione, configurandosiquale eccezione rispetto alla regola generale del pagamento del tributo daparte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone delterritorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.6. Con il sesto motivo, infine, la ricorrente si duole della violazione efalsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., dell'art.37, comma 1, c.p.c., e degli artt. 1, comma 2, e 2, D. lgs. n. 546/1992,assumendo che il giudice tributario si sia sostituito alla potestàregolamentare del Comune (già riconosciuta dal D.lgs. n. 507/93, agliartt. 66 e 67; nonché art. 52, comma 1 , D.lgs. n. 446/97) di introdurreagevolazioni in materia di tariffa rifiuti.6.1. I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono infondati.6.2. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del [OSCURATO:PERSONA] del Comune diRoma, ratione temporis vigente, per le "scuole di ogni ordine e grado"trova applicazione una tariffa agevolata che prevede una riduzione dei dueterzi dell'imposta.6.3. Tale riduzione opera anche a favore delle scuole private e paritarie,pur se inserite in strutture che hanno diversa destinazione, per le superficidestinate ad attività didattiche. Il presupposto di tale agevolazione non èdunque la natura pubblica o privata del soggetto, quanto piuttosto ladestinazione delle superfici ad attività didattica, circostanza ritenutaevidentemente meritevole di un trattamento premiale.6.4. La disposizione è poi completata dall'inserimento delle scuole nellacategoria 2, unitamente ad altre strutture quali musei, biblioteche,Numero registro generale 7118/2018Numero sezionale 3662/2026Numero di raccolta generale 19665/2026Data pubblicazione 13/06/2026associazioni, luoghi di culto, comunità religiose, da cui il [OSCURATO:PERSONA] poi le estrapola per inserirle nell'autonoma categoria 27, inquanto destinatarie del trattamento agevolato di cui all'art. 14, comma 5,del Regolamento.6.5. Come già affermato da questa Corte (vedi Cass.3947/2021,cass.n.25524/2019) le [OSCURATO:PERSONA], ai fini del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], vanno correttamente collocate nella categoria 2 in quantoriconducibili alla tipologia scuole, data la destinazione delle superfici dallestesse occupate ad attività didattica per fini educativi e di istruzione, maanche che tale qualificazione ne comporti automaticamente la collocazionenella categoria 27, destinataria dell'agevolazione, non prevedendo lanorma alcuna differenziazione per tipologia di scuole.6.6. Per lo sconto tariffario previsto dal regolamento romano, dunque, ilpresupposto della agevolazione non è la natura pubblica o privata delsoggetto, quanto piuttosto la destinazione delle superfici ad attivitàdidattica, circostanza ritenuta meritevole di un trattamento premiale(Cass. 25524/2019).6.7. Il che porta ad escludere che la CTR abbia esteso la agevolazionetributaria a soggetti non contemplati dalla norma, con violazione dellaregola che le norme tributarie agevolative in quanto eccezionali non sonointerpretabili analogicamente, poiché correttamente la CTR ha ritenuto chela norma stessa includa le [OSCURATO:PERSONA] tra i soggetti agevolati.6.8. Nè può condividersi la censura di cui al sesto motivo, tenuto che laCTR, nel ritenere che tra i soggetti beneficiari della tariffa agevolata sianocomprese le [OSCURATO:PERSONA], non ha esercitato una potestà regolamentare adessa preclusa, bensì quella prerogativa della funzione giurisdizionale che èl’interpretazione della norma, sia essa di fonte legislativa cheregolamentare.7. In conclusione, il ricorso va rigettato.8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.Numero registro generale 7118/2018Numero sezionale 3662/2026Numero di raccolta generale 19665/2026Data pubblicazione 13/06/20269. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in Euro 7.665,00 per compenso, Euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 29/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19665/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris