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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10748/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte d'appello di Brescia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Cremona • /11)-( 2.0 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, del 17 gennaio 2022, di applicazione della pena di 2 anni di reclusione ed € 5.334,00 di multa, con la sospensione condizionale della pena.

La pena sarebbe illegale, come trattamento sanzionatorio inteso nel suo complesso, in quanto il Giudice per le indagini preliminari, in violazione dell'art. 163, comma 1, cod. pen., ha applicato la sospensione condizionale della pena ad entrambe le pene detentiva e pecuniaria, nonostante il superamento dei limiti previsti dalla norma.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Dalla sentenza risulta che l'accordo tra le parti è intervenuto subordinando l'accoglimento alla concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163, comma 1, cod. pen. nei seguenti termini: "pena base per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anni quattro di reclusione e C 12.000,00 di multa, ridotto per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad anni tre di reclusione e C 8.000,00 di muta, ridotta per il rito ad anni due di reclusione e C 5334,00 di multa.

Pena sospesa".

Trattandosi di pena superiore al limite di cui all'art. 163 cod.pen., la sospensione condizionale della pena non poteva essere concessa, né, essendo l'imputato di età inferiore ad anni ventuno, valevano i limiti più ampi. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ha ratificato l'accordo delle parti che prevedeva una pena illegale per la violazione dell'art. 163 cod.pen.

La sentenza va, pertanto, annullata.

L'annullamento va disposto senza rinvio, in applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite Savin (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348), secondo cui l'annullamento senza rinvio della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. s'impone solo quando l'illegalità investa una delle componenti dell'accordo: in tal caso tutto l'accordo deve essere oggetto di annullamento.

Invece, quando con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., è inflitta una statuizione illegittima esterna all'accordo, non si applicano i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso per cassazione e l'annullamento non travolge l'intera sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., ma solo la statuizione illegittima (Sez. 3, n. 30621 del 08/06/2022, Rv. 283642 - 01; Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021, Tuci, Rv. 281263 - 01).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona per ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte d'appello di Brescia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Cremona • /11)-( 2.0 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, del 17 gennaio 2022, di applicazione della pena di 2 anni di reclusione ed € 5.334,00 di multa, con la sospensione condizionale della pena. La pena sarebbe illegale, come trattamento sanzionatorio inteso nel suo complesso, in quanto il Giudice per le indagini preliminari, in violazione dell'art. 163, comma 1, cod. pen., ha applicato la sospensione condizionale della pena ad entrambe le pene detentiva e pecuniaria, nonostante il superamento dei limiti previsti dalla norma. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dalla sentenza risulta che l'accordo tra le parti è intervenuto subordinando l'accoglimento alla concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163, comma 1, cod. pen. nei seguenti termini: "pena base per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anni quattro di reclusione e C 12.000,00 di multa, ridotto per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad anni tre di reclusione e C 8.000,00 di muta, ridotta per il rito ad anni due di reclusione e C 5334,00 di multa. Pena sospesa". Trattandosi di pena superiore al limite di cui all'art. 163 cod.pen., la sospensione condizionale della pena non poteva essere concessa, né, essendo l'imputato di età inferiore ad anni ventuno, valevano i limiti più ampi. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ha ratificato l'accordo delle parti che prevedeva una pena illegale per la violazione dell'art. 163 cod.pen. La sentenza va, pertanto, annullata. L'annullamento va disposto senza rinvio, in applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite Savin (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348), secondo cui l'annullamento senza rinvio della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. s'impone solo quando l'illegalità investa una delle componenti dell'accordo: in tal caso tutto l'accordo deve essere oggetto di annullamento. Invece, quando con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., è inflitta una statuizione illegittima esterna all'accordo, non si applicano i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso per cassazione e l'annullamento non travolge l'intera sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., ma solo la statuizione illegittima (Sez. 3, n. 30621 del 08/06/2022, Rv. 283642 - 01; Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021, Tuci, Rv. 281263 - 01). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona per ulteriore
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