CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03672/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 17 gennaio 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato: - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 585, 416-bis.1 cod. pen. (capo a), 110, 23 legge n. 110 del 1975, 61 n. 2, 416-bis.1 cod. pen. (capo b), 703 cod. pen. (capo c), per avere, in Napoli il 23 settembre 2018, nel mentre si trovava a bordo di una moto nel centro della città, esploso un colpo di arma da fuoco all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], colpendolo ad una gamba e cagionandogli lesioni giudicate guaribili in trenta giorni, usando una pistola 'Taurus' calibro 9x19 con matricola abrasa, detenuta e portata illegalmente in luogo pubblico; con l'aggravante di aver agito con metodo mafioso, in concorso con più persone travisate con caschi neri e con l'uso della menzionata arma, e al fine di avvantaggiare le attività del clan camorristico Elia operante nella zona del 'Pallonetto di [OSCURATO:PERSONA]' di Napoli; - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 23 legge n. 110 del 1975, 648 e 416.bis.1 cod. pen. (capo d), per avere, nello stesso contesto e con la medesima aggravante dell'agevolazione delle attività illecite del clan camorristico Elia, detenuto illegalmente la pistola con matricola abrasa consegnata al [OSCURATO:PERSONA] e poi dallo stesso ricevuta per l'occultamento; - il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen., 23 legge n. 110 del 1975, 648 e 416-bis.1 cod. pen. (capi e) e f); 110 e 81 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-6/5.1 cod. pen. (capo g), per avere in concorso tra loro, in Napoli con fatti accertati il 23 settembre 2018, sempre con l'aggravante dell'agevolazione di un'associazione di stampo camorristico, illegalmente detenuto, nascosta in uno zaino posto sulla terrazza condominiale dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], la pistola 'Taurus' sopra richiamata, con dodici munizioni calibro 9, nonché una pistola 'Beretta' calibro 7,65 con otto munizioni, anch'essa con matricola abrasa; per avere così acquistato ovvero ricevuto tali armi di provenienza delittuosa, perché con matricole abrase; ed ancora, per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto, nascoste nello stesso zaini più sostanze stupefacenti destinate alla cessione a terzi, in particolare marijuana suddivisa in 110 bustine del peso complessivo di 82 grammi; hashish suddivisa in nove involucri del peso complessivo di 11 grammi, oltre ad un unico pezzo del peso di 50,30 grammi; e cocaina divisa in due pezzi del peso complessivo di 46,90 grammi. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'Aldobrandi, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 416.6/5.1 cod. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale omesso di spiegare quali fossero gli elementi da cui poter desumere la prova della consapevolezza del prevenutoot449 di avere con la sua condotta agevolata l'indicata consorteria criminale, geronlo egli agito esclusivamente per aiutare un parente, concorrente nel reato contestato a suo carico.3. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto sei motivi. 3.1. Violazione di legge, in relazione alle norme di diritto penale contestate ai capi a), b) e c), e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale erroneamente confermato la condanna travisando il contenuto di alcune intercettazioni nel corso delle quali l'imputato aveva riferito un episodio del quale non era stato protagonista, non essendo rilevante che egli avesse inteso volersi cambiare d'abito dato che gli autori degli spari avevano agito con il viso travisato da un casco nero; e non essendo stato chiarito perché lo stesso avrebbe dovuto rivolgersi all'Aldobrandi per farsi consegnare il "kir, asseritannente contenente un'arma che lo il [OSCURATO:PERSONA] custodiva sulla terrazza del proprio condominio. 3.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito ingiustificatamente ritenuto, con riferimento ai reati dei capi a) e b), la sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale, benché il collegamento con il clan camorristico indicato nelle imputazioni sarebbe stato assicurato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] al quale, però, non è stato addebitato il concorso nel ferimento del Marzio; e nonostante non sia stato affatto dimostrato che le armi utilizzate appartenessero a quel sodalizio criminale; senza trascurare che l'episodio si era verificato di notte e non era, perciò, sintomatico di una metodologia di tipo mafioso. 3.3. Violazione di legge, in relazione alle norme di diritto penale contestate ai capi e), f) e g), e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di condanna del prevenuto nonostante non vi sia alcun elemento fattuale da cui poter desumere che le armi, le munizioni e gli stupefacenti, materiale trovato nascosto in uno zaino rinvenuto in un terrazzo condominiale, appartenessero proprio al ricorrente. 3.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte napoletana ingiustificatamente escluso che le condotte contestate al capo g) potessero integrare gli estremi di un fatto di lieve entità, considerato che non sono stati rinvenuti strumenti per confezionamento di singole dosi e che la detenzione di quelle droghe non era riferibile alla operatività di una 'piazza di spaccio' organizzata, ma attribuibile all'iniziativa di specifici soggetti.ié 3.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito ingiustificatamente ritenuto, con riferimento ai reati dei capi e), f) e g), la sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale, benché non fosse stato dimostrato il collegamento di tali delitti con il gruppo camorristico Elia, al quale, secondo i collaboratori di giustizia, il [OSCURATO:PERSONA] aveva aderito nel passato; e nonostante non sia stato affatto provata una 'dipendenza' del [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA], né un collegamento funzionale tra la detenzione di quel materiale e le attività del clan in argomento. 3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, pure omettendo di motivare le scelte in ordine alla misura degli aumenti operati per la continuazione con i reati satellite. 4. Contro la sentenza ha proposto ricorso anche il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto quattro motivi. 4.1. Violazione di legge, in relazione alle norme di diritto penale contestate ai capi e), f) e g), e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di condanna del prevenuto, ritenendolo apoditticamente responsabile 'morale' della detenzione del materiale nascosto in uno zaino rinvenuto sul terrazzo condominiale, tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA] era stato al più informato dell'attività di ricerca svolta dagli inquirenti (sicché egli era stato al più un mero connivente), mentre non vi è prova di un suo effettivo contributo nella detenzione di quei beni, né che egli avesse determinato o istigato altri nella commissione dei reati in contestazione. 4.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte napoletana ingiustificatamente escluso che le condotte contestate al capo g) potessero integrare gli estremi di un fatto di lieve entità, considerato che non sono stati rinvenuti strumenti per confezionamento di singole dosi e che la detenzione di quelle droghe non era riferibile alla operatività di una 'piazza di spaccio' organizzata, bensì attribuibile all'iniziativa di specifici soggetti. 4.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito ingiustificatamente ritenuto, con riferimento ai reati dei capi e), f) e g), la sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale, benché non fosse stato dimostrato il collegamento di tali delitti con il gruppo camorristico Elia, al quale, secondo i collaboratori di giustizia, il [OSCURATO:PERSONA] aveva aderito nel passato; e nonostante non sia stato affatto provata una 'dipendenza' del [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA], né un collegamento funzionale tra la detenzione di quel materiale e le attività del clan in argomento. 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, pure omettendo di motivare le scelte in ordine alla misura degli aumenti operati per la continuazione con i reati satellite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto. Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno chiarito che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Di tale principio di diritto la Corte di appello di Napoli non ha fatto corretta applicazione nel caso di specie nei confronti dell'Aldobrandi, al quale è stata addebitata l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo dell'agevolazione dell'attività di un clan camorristico, in relazione alla condotta - il cui specifico accertamento non è stato messo in discussione dal prevenuto - di detenzione, consegna e successivo aiuto all'occultamento di una pistola utilizzata da suo fratello, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], per l'azione di ferimento di un antagonista. La motivazione della sentenza gravata, infatti, risulta sul punto, sotto l'aspetto della tenuta logica, gravemente deficitaria, essendo stato esclusivamente sottolineato il contenuto di una conversazione intercettata, dal contenuto alquanto generico, nel corso della quale il coimputato [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a chiedergli "di chiamare il [OSCURATO:PERSONA] perché lo stava cercando". Né argomenti logicamente più stringenti paiono ricavabili dalla motivazione della conforme sentenza di condanna di primo grado, dalla cui lettura si evince come si fosse ritenuto di poter desumere la prova della consapevolezza dell'Aldobrandi delle ragioni dell'impiego che di quella pistola avrebbe fatto il [OSCURATO:PERSONA], dal mero rapporto di consanguineità e dal solo fatto che egli si fosse messo a disposizione del fratello per consegnargli l'arma.La sentenza impugnata va, dunque, annullata nei confronti dell'Aldobrandi limitatamente all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. 2.1. Il primo e il terzo motivo del ricorso sono inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Esclusa la ricorrenza di una erronea applicazione delle norme di diritto penale sostanziale contestate nei capi a), b) e c), il ricorrente solo formalmente ha indicato come motivi della sua impugnazione una serie di vizi della motivazione della decisione gravata, senza però prospettare alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; e senza lamentare una insufficiente descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, vale a dire una incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare - peraltro, in termini talora molto generici - il significato che la Corte di appello di Napoli aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite, senza proporre un reale 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione. L'impugnazione è stata avanzata per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente esauriente. E ciò vale anche con riferimento al significato dato al contenuto delle intercettazioni eseguite durante le indagini, rispetto alle quali è stato posto un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae a censure di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, dunque, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili lacune o vizi di contraddittorietà e di manifesta illogicità. In particolare, la Corte territoriale ha chiarito quali fossero le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] dovesse considerarsi uno degli autori dell'agguato e del ferimento attuato, nella notte del 23 settembre 2018, in una strada del centro di Napoli ai danni di tal [OSCURATO:PERSONA], colpito ad una gamba da un colpo esploso con una pistola: il fatto che la pistola usata nell'occasione fosse stata scoperta nascosta in uno zaino rinvenuto sulla terrazza del condominio dove abita il [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che l'intervento delle forze dell'ordine e il ritrovamento di quella pistola fossero stati commentati al telefono dal [OSCURATO:PERSONA] con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]; il fatto che, nella notte del ferimento, l'utenza cellulare del [OSCURATO:PERSONA] aveva 'agganciato' proprio le celle della zona dell'agguato; ed ancora, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato telefonicamente il fratello [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli, subito prima della sparatoria, di preparare il 'kit', mentre, qualche ora dopo l'esplosione del colpo, gli aveva domandato di pulire l'arma con uno "straccio bagnato", per poi verosimilmente nasconderla nuovamente in terrazza. Né dati informativi di segno contrario erano desumibili dal tenore di altro colloquio intercettato dagli inquirenti, nel corso del quale il [OSCURATO:PERSONA], temendo di essere stato riconosciuto dalla madre di un suo amico, presente nella zona dell'agguato, aveva riferito al suo interlocutore quella che sarebbe stata la versione che egli avrebbe riferito alla donna, attribuendo ad altri l'esplosione del colpo di pistola. Analoga 'incursione' sulla ricostruzione dei fatti è stata operata dal ricorrente con riferimento all'affermazione della sua colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli ai capi e), f) e g), poiché con l'impugnazione è stata messa in discussione - peraltro in maniera indeterminata - la tenuta logica di una motivazione con la quale erano state congruamente spiegate le ragioni per le quali anche l'altra pistola con matricola abrasa, le munizioni e le droghe trovate dalla polizia giudiziaria nello zaino innanzi richiamato, nel quale era stata pure nascosta la pistola usata per il ferimento al Marzio, fossero nella diretta disponibilità dell'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il secondo e il quinto motivo del ricorso - strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente - sono infondati. Quanto alla aggravante del metodo mafioso impiegato per la commissione dei reati contestati ai capi a) e b), la motivazione della sentenza impugnata si pone in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale ricorre la circostanza aggravante in parola quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (così, tra le tante, Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222): avendo la Corte di appello di Napoli adeguatamente puntualizzato come l'aggravante dovesse considerarsi configurabile nell'azione di "gambizzazione", posta in essere da soggetti che indossavano caschi neri e che viaggiavano a bordo di una moto (evocativa delle reiterate e ben note iniziative degli affiliati a clan camorristici della zona), attuata con l'esplosione di un colpo di pistola all'indirizzo di una persona ferma dinanzi ad un bar, in orario notturno ma in periodo estivo, posto in una strada centralissima di Napoli, alla presenza di numerosissimi passanti. Per ciò che concerne, invece, la connotazione soggettiva dell'aggravante ad effetto speciale, consistente nell'aver commesso tutti i delitti contestati per agevolare le attività del clan camorristico Elia, storicamente operante in uno specifico quartiere della città di Napoli (come accertato da sentenze passate in giudicato), resta esente da qualsivoglia censura di manifesta illogicità la decisione della Corte di merito di ritenere sussistente quella circostanza,: tenuto conto che più collaboratori di giustizia avevano riferito che di quell'associazione di stampo camorristico faceva parte [OSCURATO:PERSONA], che pure si occupava del traffico di stupefacente; e considerato che gli ulteriori elementi di conoscenza a disposizione avevano comprovato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito seguendo le direttive del [OSCURATO:PERSONA] (che aveva persino ordinato al compagno di rientrare nel quartiere di pertinenza dopo che lo stesso si era nascosto altrove, temendo di poter essere fermato dalle forze dell'ordine; e che, in altra occasione, era stato notiziato dal [OSCURATO:PERSONA] della presenza nella zona da loro controllata di un affiliato ad un gruppo delinquenziale contrapposto), verosimilmente realizzando il ferimento nel contesto del contrasto tra clan criminali rivali, tenendolo informato di quanto era accaduto, del nascondinnento della pistola e del ritrovamento di tale arma e di quant'altro costudito nello zaino scoperto dalle polizia. 2.3. Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto, considerando in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre alla qualità e quantità della sostanza, perché solo in questo modo è possibile formulare un concreto giudizio sulla lieve offensività del reato (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823). Di tale principio la Corte di appello di Napoli ha fatto buon governo, sottolineando - con argomenti che sono stati criticati dalla difesa in forma alquanto indeterminata - come non potesse considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, una condotta caratterizzata dalla contestuale detenzione di ben tre diversi tipi di sostanza stupefacente, di quantitativi tutt'altro che esigui, e soprattutto già suddivisi in numerosi pacchettini pronti per lo spaccio; nonché dall'accertata disponibilità di quegli stupefacenti in uno con la detenzione illegale di armi clandestine e munizioni, reati tutti collegabili alle iniziative di un gruppo camorristico, dati perciò sintomatici di condotte di certo non occasionali o episodiche. 2.4. Anche il sesto e ultimo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché avente ad oggetto un'asserita violazione di legge non dedotta con l'atto di appello, con il quale l'imputato si era doluto solamente della eccessività degli aumenti di pena operati per la continuazione tra i reati, rilievo al quale la Corte di appello ha dato risposta. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 3. Anche il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. 3.1. Il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché in parte presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, in altra parte perché manifestamente infondato. Le censure, nel lamentare la esistenza di vari vizi motivazionali, risultano invero avanzate per sollecitare un'inammissibile rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in questa sede di legittimità, avevano tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. In particolare, la Corte distrettuale ha analiticamente evidenziato come le carte del processo avessero dimostrato con chiarezza il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella illegale detenzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle armi clandestine e ricettate, delle munizioni e delle sostanze stupefacenti rinvenute dalle forze di polizia nello zaino scoperto sulla terrazza del condominio ove il [OSCURATO:PERSONA] risiedeva: e ciò non solo perché in quel borsone era stata trovata la pistola impiegata per il ferimento del Marzio, episodio al quale il [OSCURATO:PERSONA] era risultato direttamente interessato, e neppure perché il [OSCURATO:PERSONA] aveva informato il prevenuto che era in corso la perquisizione della sua abitazione e vi era il rischio che lo zaino potesse essere scoperto; ma soprattutto perché il [OSCURATO:PERSONA], oltre a ricevere quelle informazioni, aveva domandlgal [OSCURATO:PERSONA] rassicurazioni sulle modalità di nascondimento ([OSCURATO:PERSONA] "...stanno tutti da me... no sopra di me!" - [OSCURATO:PERSONA]: "giura! ...ma tu hai fatto bene? ...dai fammi sapere"), e, in seguito, aveva mostrato tutto il suo disappunto per il ritrovamento ([OSCURATO:PERSONA]: "ma tutt cose proprio?" - [OSCURATO:PERSONA]: "penso di sì... perché era una borsa" - [OSCURATO:PERSONA]: "ma pure la nera, no... az... hai detto che avevi..."), a conferma che la collocazione delle pistole e delle droghe in quel luogo condominiale era avvenuto su precisa richiesta e sollecitazione dell'odierno ricorrente 3.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso sono infondati ovvero inammissibili per le ragioni già esposte in occasione dell'esame delle analoghe doglianze formulate con il ricorso presentato nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nei punti 2.2., 2.3. e 2.4., al cui contenuto è sufficiente fare rinvio. 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitata