CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024
Cassazione n. 44207/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 010TGC0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02Q13IK) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; letta altresì la memoria difensiva; ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - analogo alle doglianze oggetto del ricorso del Kahanavita - poi reiterato con la memoria che deduce violazione di legge in ordine alla configurabilità del delitto di rapina nella sua forma consumata in luogo di quella tentata, non potendo ritenersi configurato l'elemento dell'impossessamento atteso che gli imputati non avevano conseguito alcuna autonoma ed esclusiva signoria sul denaro sottratto, è reiterativo perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ritenuto infatti che l'impugnata sentenza appare avere fatto applicazione del costante principio stabilito da questa corte di legittimità e secondo cui ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021 Rv. 281117 - 01): che viceversa è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022 Rv. 283847 - 01); che i giudici di merito con doppia valutazione conforme hanno fatto applicazione del suddetto principio senza incorrere in alcuna delle violazioni denunciate e che il riferimento contenuto nel ricorso e nella memoria ad una diversa nozione di impossessamento ricavabile dall'art. 1140 cod.civ. non trova riscontro nella normativa penalistica in tema di rapina impropria testualmente ricavabile dall'espresso riferimento contenuto nel terzo comma dell'art. 628 cod.pen. alla sottrazione del bene altrui quale elemento distintivo della fattispecie; considerato che il giudizio sulla pena - oggetto del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024