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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 1967

Cassazione n. 41111/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3ERIDI [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/05/1967 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del 20 luglio 2025 depositata per il ricorrente; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'art. 69 cod. pen. e vizio della motivazione posta a base della rideterminazione della pena irrogata da parte dei giudici di appello, è manifestamente infondato e non consentito dalla legge in questa sede, per le ragioni di seguito esposte; che, preliminarmente, deve osservarsi come la Corte territoriale, ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'odierno ricorrente, ha provveduto a rideterminare la pena, assolvendo adeguatamente all'onere argomentativo sul punto (si veda pag. 4 della impugnata sentenza); che, infatti, la pena base, che in primo grado era stata determinata in misura pari ad anni due e mesi tre di reclusione, oltre la multa, nella sentenza di appello viene rideterminata in misura pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, oltre la multa, a seguito del giudizio di equivalenza delle suddette diminuenti rispetto alla recidiva contestata; che, infine, con specifico riguardo alla parte del motivo con cui si censura il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata, deve ribadirsi il principio secondo cui il bilanciamento fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità, qualora - come nel caso di specie - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 12 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3ERIDI [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/05/1967 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del 20 luglio 2025 depositata per il ricorrente; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'art. 69 cod. pen. e vizio della motivazione posta a base della rideterminazione della pena irrogata da parte dei giudici di appello, è manifestamente infondato e non consentito dalla legge in questa sede, per le ragioni di seguito esposte; che, preliminarmente, deve osservarsi come la Corte territoriale, ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'odierno ricorrente, ha provveduto a rideterminare la pena, assolvendo adeguatamente all'onere argomentativo sul punto (si veda pag. 4 della impugnata sentenza); che, infatti, la pena base, che in primo grado era stata determinata in misura pari ad anni due e mesi tre di reclusione, oltre la multa, nella sentenza di appello viene rideterminata in misura pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, oltre la multa, a seguito del giudizio di equivalenza delle suddette diminuenti rispetto alla recidiva contestata; che, infine, con specifico riguardo alla parte del motivo con cui si censura il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata, deve ribadirsi il principio secondo cui il bilanciamento fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità, qualora - come nel caso di specie - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settemb
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