CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27801/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, anzitutto, che il primo motivo (riguardante la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 5 1.895/67) è inammissibile trattandosi di questione che non era stata oggetto dei motivi di appello; Ritenuto, infatti, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravarne al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Considerato, altresì, che è manifestamente infondato il motivo di ricorso riguardante la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo; Rilevato, al riguardo, che in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De C:otiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi e soggettivi quali l' assenza di una qualsiasi attività collaborativa, la commissione del reato mentre l'imputato era in affidamento in prova per il delitto di tentato omicidio, i vari precedenti penali ed il suo allontanamento dagli arresti domiciliari a suo tempo concessigli per i fatti oggetto del presente procedimento; Considerato, altresì, che rispetto al trattamento sanzioriatorio la Corte di appello di Firenze ha osservato che esso era stato fissato dal primo giudice in misura inferiore alla media edittale e che la stessa, tenuto conto del tipo di reati e degli altri elementi sopra indicati, risultava adeguata, argomentando quindi in modo adeguato e non manifestamente illogico sul punto;Rilevato, quindi, che il ricorrente con i vizi da lui lamentati vorrebbe pervenire ad una differente (inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi processuali, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in R