CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 aprile 2021
Cassazione n. 28726/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino, con sentenza del 28 gennaio 2022, confermava la condanna del ricorrente pronunciata il 2 aprile 2021 dal Tribunale di Vercelli. [OSCURATO:PERSONA] veniva considerato "assente" dalla Corte d'appello, mentre il Tribunale a lo aveva considerato "contumace". 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Solla che deduceva: 2.1. violazione di legge: la notifica del decreto di citazione a giudizio sarebbe nulla: l'imputato era stato dichiarato irreperibile con decreto del pubblico ministero del 20 giugno 2012 e, all'udienza dibattimentale del 27 maggio 2016, il giudice di primo grado disponeva l'effettuazione di nuove ricerche che non davano alcun esito; il giudice di primo grado procedeva in contumacia, nonostante l'irreperibilità del Solla imponesse la sospensione del processo ai sensi dell'art. 420 quater cod. proc. pen., nel frattempo entrato in vigore 3. Il difensore del Macaluso deduceva: (a) che l'esclusione della recidiva avrebbe imposto la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia di appello; (b) che il decorso del termine di prescrizione, tenuto conto che il giudice di primo aveva disposto il rinvio del processo in ragione dell'adesione dei difensori all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria, ma non aveva "espressamente" dichiarato la sospensione del termine, non la stessa non avrebbe resa operativa la medesima sospensione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso del Solla è fondato. Come rilevato anche dalla Corte territoriale, l'accertamento della irreperibilità del dell'imputato avrebbe dovuto condurre, in ossequio alla previsione contenuta nell'art. 420 quater cod. proc. pen, alla sospensione del processo, non essendo operativa la ultrattività della disciplina sulla contumacia prevista dalla disciplina transitoria. Si ribadisce infatti che in tema di sospensione del processo "in absentia", la deroga prevista dall'art. 15-bis legge n. 67 del 2014 non è operativa se nei confronti dell'imputato quando sia stato già emesso decreto di irreperibilità e, in tal caso, si applica l'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., con annullamento della sentenza di primo grado e restituzione degli atti al primo giudice (Sez. 5, Sentenza n. 37190 del 08/03/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270720 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19618 del 22/03/2017, Ussia, Rv. 270216; Sez. 5, Sentenza n. 54921 del 08/06/2016, Fatih, Rv. 268406 - 01).L'art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, comma 3, I. 28 aprile 2014, n. 67, prevede che "nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado". Il collegio rileva che l'art. 604 comma 5 bis cod. proc. pen. prevede la nullità della sentenza emessa nei confronti dell'imputato irreperibile quando il processo, nonostante l'emersione della condizione di irreperibilità non sia stato sospeso. Si ritiene che tale nullità abbia natura "assoluta" - e dunque sia rilevabile ex officio in ogni stato e grado - in quanto la applicazione della disciplina della contumacia nei confronti di irreperibile, rende inidonea la citazione "sostitutiva" al difensore, che deve considerarsi "sostanzialmente" omessa (art. 179 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.) Nel caso in esame il collegio rileva che l'irreperibilità del Sona è emersa nel 2016 , nel corso del giudizio di primo grado, quando gli artt. 420 quater e 604 comma 5 bis cod. proc. pen. erano già in vigore e che, ciononostante, il processo non è stato sospeso. A ciò consegue: (a) la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, "sostanzialmente" omessa, perché effettuata al difensore applicando illegittimamente la disciplina della contumacia che genera la nullità della sentenza di appello; (b) la nullità della sentenza di primo grado in applicazione dell'art. 604 comma 5 bis cod. proc. che tanto prevede, quando il processo viene celebrato nonostante l'irreperibilità dell'imputato. Si dispone pertanto l'annullamento sia della sentenza impugnata, che di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Vercelli per l'ulteriore corso. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati, il che implica la impossibilità di dichiarare la estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione. 2.1.Contrariamente a quanto dedotto il collegio ritiene che l'inverarsi di una causa di sospensione del decorso del termine di prescrizione, come l'adesione del difensore all'astensione di categoria determina gli effetti sospensivi a prescindere da una espressa dichiarazione in tal senso del giudice. Si riafferma infatti che il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non richiede un formale provvedimento di sospensione della prescrizione; infatti, la sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale, equiparabile, a tal fine, al rinvio, con la conseguenza che essa è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, cod. pen., e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli imputati, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., non necessita di un formale provvedimento di sospensione e comprende tutto il periodo durante il quale il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell'imputato o del difensore. (Sez. 5, Sentenza n. 12453 del 23/02/2005 Princiotta, Rv. 231694 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 12497 del 08/01/2010, Paoloni, Rv. 246724 - 01). Pertanto, essendo operativa la contestata sospensione (dal 20 marzo 2014 al 17 novembre 2014), il termine di prescrizione scadeva il 5 maggio 2022. Il collegio ricorda tuttavia che, secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'articolo 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi )non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen. (Sez. Un., n. 21 del 11.11.1994 dep. 1995, Cresci, rv 199903; Cass. Sez. Un., n. 32 del 22.11. 2000, D.L. rv 217266). 2.2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado relativamente a [OSCURATO:PERSONA] disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Vercelli per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa