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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24076/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilita' per i ricorsi di entrambi gli imputati [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] DELLA MONICA, si riporta ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] DELLA MONICA, insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]URSO, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento. dato atto che, su istanza dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] DELLA MONICA, è stata disposta la trattazione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Salerno, con sentenza del 24 aprile 2019, nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - imputati ( unitamente al socio [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente), nelle rispettive qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. , dichiarata fallita in data 27 aprile 2011, dal 05/10/2010 al fallimento, e di amministratore formale dal 05/10/2010 al fallimento, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale per sottrazione delle scritture contabili - li aveva mandati assolti dal reato di bancarotta patrimoniale, per insussistenza del fatto, e, previa riqualificazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella fattispecie semplice di cui all'art. 217 L. F., li aveva condannati alle pene di giustizia, dichiarandole condizionalmente sospese.

1.1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, adita dal Procuratore della Repubblica e dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello di Della Monica, e ha parzialmente accolto quello del Procuratore della Repubblica, dichiarando i due ricorrenti colpevoli di bancarotta fraudolenta documentale, e condannandoli, rispettivamente, Della Monica alla pena di anni cinque di reclusione, e [OSCURATO:PERSONA] a quella di anni due di reclusione, condizionalmente sospesa, con le statuizioni accessorie.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero dei rispettivi difensori.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], assistito dagli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si affida a quattro motivi.

2.1.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione di norme di legge processuale, per avere la Corte di appello di Salerno erroneamente dichiarato inammissibile per tardività l'appello di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di valutarlo quale appello incidentale rispetto a quello principale del Pubblico Ministero, sussistendone i presupposti, alla luce del contenuto dei motivi declinati nell'atto di impugnazione.

Cita a supporto giurisprudenza favorevole.

2.1.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione degli artt. 216 - 223 L.F. anche in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc.pen., e correlati vizi della motivazione, omessa o comunque manifestamente illogica.

Sostiene, in sintesi, la Difesa ricorrente, che la Corte di appello di Salerno, nel riqualificare il fatto di bancarotta documentale semplice, come ritenuto dal Tribunale, nella corrispondente fattispecie fraudolenta, ha operato sulla base di inammissibili presunzioni, e illogicamente ancorando la sottrazione delle scritture alla finalità di rendere impossibile l'accertamento delle distrazioni, pur dopo avere condiviso il verdetto assolutorio in merito al delitto di bancarotta patrimoniale, appunto, per non essere stata ravvisata la natura distrattiva delle operazioni contestate dall'Accusa.

Si segnala che la Corte di appello ha ritenuto di individuare il momento della sottrazione delle scritture contabili in quello della dichiarazione di fallimento - quando Della Monica era ancora in stato di libertà- obliterando il dato, emergente dagli atti, che invece, successivamente a tale data, vi fu certamente un incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] , amministratore formale della società fallita, e il curatore fallimentare, in cui il primo tentò di consegnare le scritture contabili, rifiutate dall'organo della curatela perché disordinate e confuse, con l'impegno del [OSCURATO:PERSONA] a consegnarle in un momento successivo, cosa poi mai avvenuta.

In realtà, le scritture vennero sottratte durante il periodo in cui Della Monica era detenuto agli arresti domiciliari, da altri, egli essendone impossibilitato per lo status detentionis.

Né spiega la Corte di appello per quale ragione le scritture - certamente detenute dal [OSCURATO:PERSONA] - siano state sottratte dal Della Monica, che, tuttavia, diversi mesi prima del fallimento, aveva ceduto l'amministrazione della società.

In ogni caso, è del tutto illogica l'affermazione che le scritture vennero sottratte con la finalità di mascherare distrazioni che non risultano accertate.

Manca, inoltre, il danno per i creditori e, quindi, la condotta contestata si rivela del tutto inoffensiva.

Non ha assolto, infine, la Corte di appello, all'onere di motivazione rafforzata che, a fronte di un sostanziale ribaltamento del decisum del primo giudice, si impone al giudice del gravame, peraltro, al cospetto di una motivazione di primo grado che, fondatamente, esclude, non solo la sussistenza ma finanche le intenzioni distrattive, e che, nel disconoscere il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, rilevava l'insensatezza dell'inganno ai creditori sul piano contabile, senza recare loro alcun pregiudizio sul piano sostanziale, stante la strumentalità del primo aspetto rispetto al secondo; il fatto avrebbe dovuto essere qualificato, al più, come ha ritenuto il Tribunale, quale bancarotta semplice, atteso che le scritture contabili sono state regolarmente tenute nel triennio antecedente al fallimento.

2.1.3. Con il terzo motivo, ci si duole che la Corte di appello abbia ravvisato la finalità della sottrazione nell'intento di occultare attività distrattive non solo della [OSCURATO:SOCIETA]. - mai accertate - ma anche di altre società appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] o addirittura a esse esterne, mai contestate; da qui, la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.; né la sentenza impugnata ha individuato indici fattuali a fondamento del ragionamento inferenziale da cui desumere il dolo specifico del delitto contestato, in assenza di atti distrattivi, stante l'insufficienza del mero vantaggio a fronte di una indicazione normativa che richiede il fine di profitto.

2.1.4. L'ultimo motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio, e denuncia erronea applicazione degli artt. 62 - 99 - 133 cod. pen. e vizi della motivazione, omessa o illogica, nella individuazione della pena base, ingiustificatamente assestata in quota ben superiore al minimo edittale, con riferimenti alle entità delle condotte distrattive, tuttavia inesistenti.

Anche nella valutazione della recidiva, la Corte di appello sarebbe incorsa nei medesimi vizi.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], si affida a due motivi, con cui denuncia violazione di norme di legge penale e processuale, nonché vizi correlati della motivazione, dolendosi che la Corte di appello abbia ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] consapevole partecipe della condotta di bancarotta documentale, pur nell'evidenza del ruolo di mera 'testa di legno', carica formale da lui accettata solo nella prospettiva lavorativa promessa dal dominus [OSCURATO:PERSONA], per come indubitabilmente emerso dall'istruttoria e, in specie, dalla prova dichiarativa, avendo i testi riferito della presenza costante del Della Monica, pur dopo il suo formale allontanamento, e il curatore avendo dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] neppure aveva cognizione del luogo in cui si trovasse la sede sociale.

Invoca giurisprudenza a sostegno onde accreditare l'assenza sia della condotta materiale che dell'elemento soggettivo.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono entrambi fondati, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio. 2.La Corte di appello di Salerno ha premesso di condividere il verdetto pienamente liberatorio del Tribunale in merito al reato di bancarotta patrimoniale, contestata in relazione alla cessione di 89 unità immobiliari, in quanto la vendita era stata finalizzata, per quanto accertato, non alla distrazione dal patrimonio sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. ma al fine lecito di evitare il fallimento delle due società immobiliari del gruppo HDC/CAVAMARKET( avente quale attività principale la gestione di supermercati a marchio DESPAR in Campania) ovvero la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; inoltre, la vendita era stata rogata con atto notarile del 3 novembre 2010, a un prezzo congruo al reale valore di mercato e il pagamento era avvenuto, anche mediante compensazioni documentate, con modalità trasparenti e lecite.

D'altro canto, a sostegno del fine non fraudolento perseguito dagli imputati e dagli amministratori della società acquirente [OSCURATO:PERSONA] s. r.I., la Corte ha valorizzato il dato che, subito dopo il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la [OSCURATO:SOCIETA]. ha risolto con il curatore della prima, per mutuo consenso, il contratto di compravendita, con conseguente rientro degli 89 immobili nel patrimonio sociale della [OSCURATO:SOCIETA].

2.1. Ciò posto, la sentenza impugnata ha ritenuto, invece, fondato l'appello del Pubblico Ministero con riguardo al reato di bancarotta documentale, riportando la qualificazione a quella originaria, di cui all'imputazione, ritenendo l'attività contestata connotata da fraudolenza, e, dunque, dal dolo specifico proprio della bancarotta per sottrazione.

Premesso che le scritture erano state istituite e regolarmente tenute nel triennio antecedente al fallimento, la circostanza della mancata consegna da parte del [OSCURATO:PERSONA], che pure si era impegnato con il curatore a consegnarle in una versione ordinata e completa (rispetto a quella confusa e disordinata che aveva portato con sé, e per questo era stata rifiutata dalla curatela) è stata interpretata, quindi, quale sottrazione sostenuta dal "fine di avvantaggiare non solo gli amministratori ( di diritto e di fatto) della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1 ma anche gli amministratori delle altre società fallite del gruppo HDC/CAVAMARKET" ( sette società fallite con un passivo complessivo si svariati milioni di euro in parte pagato dagli organi fallimentari) "in modo tale che non fosse possibile per gli organi fallimentari ricostruire i rapporti commerciali intercorsi tra le varie società del gruppo fra loro.....oltre che con le società esterne al gruppo e quindi in modo tale che non fosse possibile accertare le distrazioni del patrimonio sociale effettuate dagli amministratori" ( pg. 8 e 9 della sentenza impugnata). 3.La motivazione resa dalla Corte di appello, per giustificare un sostanziale ribaltamento della decisione di primo grado, pervenendo a una riqualificazione in pejus del fatto contestato e all'inflizione di una pena ben più severa, si segnala, oltre che per la sua evidente inconsistenza, anche per la illogicità sulla quale si fonda.

4. Va, però, fatta una preliminare considerazione, che attiene alla declaratoria di inammissibilità dell'appello di [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Pur risultando corretta la declaratoria di tardività dell'impugnazione, per quanto emerge dall'incarto processuale - a cui il Giudice di legittimità può accedere in virtù del vizio denunciato ( error in procedendo) - ritiene, tuttavia il Collegio che il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere riqualificato come appello incidentale.

4.2. Va premesso che - rispetto all'appello depositato dal Pubblico Ministero in data 06 giugno 2019 -l'impugnazione nell'interesse di Della Monica venne depositato in data 13 giugno 2019, dunque, nel termine di cui all'art. 595 cod. proc. pen. ( quindici giorni dalla notifica dell'appello principale) previsto, appunto, per l'appello incidentale.

4.3. Una volta rilevata la tempestività dell'impugnazione, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare la possibilità di qualificare l'atto - dal punto di vista contenutistico - quale appello incidentale rispetto all'impugnazione principale del Pubblico Ministero. 4.4.E' opportuno, a tal proposito, richiamare l'orientamento di questa Corte secondo cui l'appello incidentale costituisce un tipo speciale di appello soggetto ad autonoma disciplina e non può, pertanto, assumere funzioni e scopi diversi da quelli tipici assegnatigli dalla legge ( Sez. 5 - , n. 2478 del 30/10/2019 (dep. 2020 ) Rv. 278137).

Si è sottolineato, infatti, che, se è vero - come emerge dalla stessa Relazione al progetto preliminare del codice di rito del 1988 (pag. 130) - che il legislatore, con la reintroduzione dell'appello incidentale disciplinato nell'art. 595 c.p.p., non ha risolto tutti i problemi dibattuti in dottrina e giurisprudenza sotto il vigore del precedente codice di rito, prima che la Corte costituzionale dichiarasse l'illegittimità dell'appello incidentale disciplinato dall'art. 515 c.p.p. del 1930, comma 4, come strumento di deterrenza del pubblico ministero contro gli appelli pretestuosi o puramente dilatori della formazione del giudicato (Corte cost. sent. n. 177 del 1971), è altrettanto certo che non si è mai dubitato che l'appello incidentale costituisca un'impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa (Sez. 1, n. 978 del 08/11/2011, dep. 2012, Rv. 251676).

L'istituto è stato, dunque, reintrodotto dal codice di rito sia per consentire al pubblico ministero di ottenere la reformatio in pejus della posizione dell'appellante, sia per favorire la parte che, pur avendo fatto acquiescenza alla sentenza, facendo scadere il termine per impugnare, intenda reagire al rischio di peggioramento della propria posizione, ossia alla reformatio in pejus, determinato dall'intervenuta altrui impugnazione della sentenza nei suoi confronti (Sez. 6, n. 14818 del 11/12/2013 - dep. 31/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259443).

Si tratta, dunque, di uno strumento a disposizione del pubblico ministero o della parte civile per reagire all'impugnazione dell'imputato ovvero a disposizione dell'imputato che, pur avendo ritenuto di non agire contro la sentenza con un suo autonomo atto d'impugnazione, voglia reagire all'appello del Pubblico Ministero o della parte civile.

Discende da quanto osservato che non è proponibile l'appello incidentale che non abbia valenza di contrapposizione all'appello principale ( Sez. 5 n. 2478 del 30/10/2019 (dep. 2020 ) Rv. 278137).

4.5. Al riguardo, va, tuttavia, anche richiamata la regola di cui all'art. 568, quinto comma cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datale dalla parte, con la precisazione che l'impugnazione erroneamente qualificata si sottrae alla sanzione della inammissibilità se ed in quanto rivesta i requisiti prescritti per il tipo di impugnazione in concreto consentita: ne consegue che l'impugnazione principale, in sè inammissibile perché tardiva o per altra causa, non potrebbe assumere la veste di impugnazione incidentale della quale non abbia i requisiti prescritti.(Sez. 3, n. 8318 del 10/06/1994 Rv. 198776). 4.6.Ai fini dell'esame di tale profilo, qui rilevante, occorre, dunque, prendere le mosse dall'orientamento della giurisprudenza prevalente di questa Corte Suprema, come premesso, orientata nel senso che lo "scopo" dell'appello incidentale, per quanto sul punto taccia l'art.595 c.p.p. che lo disciplina, è individuabile in una funzione antagonista rispetto all'appello principale, (Sez. 5, n. 7340 del 21/01/2015, Rv. 262442), ravvisando la sua ratio nell'esigenza di realizzare un sostanziale contraddittorio delle parti sul thema decidendum devoluto al giudice della impugnazione principale.

Discende da tanto che solo sui capi e i punti della sentenza attaccati dall'appello principale deve realizzarsi un completo confronto paritario tra le parti processuali.

In relazione alla tradizionale regola "tantum devolutum quantum appellatur" il giudizio di appello, come ogni altro giudizio di impugnazione, trae, infatti, origine dall'impulso e dalla disponibilità di parte, connessi alle questioni che si intendono devolvere al giudice superiore.

Tale regola, consistente nella preclusione processuale di cui all'art.597 comma 1 c.p.p. per i punti della sentenza non impugnati, definisce l'area attaccata dalla impugnazione e il perimetro del potere di cognizione del giudice di appello: "la norma contiene le linee portanti dei poteri cognitivi e decisori del giudice di secondo grado" (Sez.Un, 27.9.2005, [OSCURATO:PERSONA]), e, conseguentemente, si è affermato che l'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi (Sez.Un., n.10251 del 17.10.2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699).

4.7. Nel caso di specie, alla luce dei richiamati principi di diritto, la Corte di appello ha omesso di considerare se, al di là della formale intestazione, l'atto depositato in cancelleria il 13 giugno 2019, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], potesse essere considerato quale appello incidentale, valutando i contenuti delle doglianze formulate, se contenenti, cioè, riferimenti ai motivi dell' appello principale della controparte, così da consentire di considerare i rilievi difensivi contenuti nell'atto in questione come " antagonisti" rispetto al tema devoluto con l'appello principale( Sez. 5 - n. 2478/2020 cit.).

4.8. Osserva, dunque, il Collegio che, nel caso in esame, l'appello del Pubblico Ministero e quello di Della Monica vertevano entrambi sul medesimo capo della sentenza, quello relativo alla contestazione per il reato di bancarotta documentale.

Inoltre, il tema centrale dell'appello dell'imputato afferiva alla qualifica soggettiva di amministratore di fatto della società fallita, attribuita ad [OSCURATO:PERSONA], il quale poneva, appunto, in discussione tale ruolo, per conseguire l'effetto assolutorio anche dalla bancarotta documentale semplice, l'unico reato per il quale aveva subito condanna in primo grado.

Lo svolgimento del ruolo gestorio di fatto è un tema correlato a quello della qualificazione giuridica del fatto, su cui si incentrava l'appello del Pubblico Ministero, ed è comune sia alla bancarotta documentale fraudolenta (ipotesi sostenuta dal Pubblico Ministero appellante principale) che alla bancarotta semplice (reato da cui il Della Monica chiedeva di essere assolto con l'appello): presupposto di fatto per la declaratoria di responsabilità per l'una o l'altra fattispecie, per quanto attiene alla posizione del Della Monica, è, appunto, l'effettiva attribuibilità all'imputato di tale ruolo gestorio effettivo.

4.9. Il tema posto dalla Difesa del Della Monica si poneva, dunque, nell'alveo tracciato dall'appello del Pubblico Ministero, riferendosi al medesimo capo della sentenza impugnata, e, indubitabilmente, aveva un contenuto antagonista rispetto all'appello del Pubblico Ministero, laddove chiedeva di verificare, preliminarmente, il ruolo attribuito all'imputato.

Da qui, la natura incidentale dell'impugnazione, in quanto finalizzata a conseguire la riforma della sentenza di primo grado con riguardo alla responsabilità per il delitto oggetto dell'appello principale.

Cosicchè, lungi dal consentire l'estensione dell'appello incidentale anche a capi non oggetto di gravame, né di assegnare loro un ambito devolutivo indipendente e più ampio di quello dell'appello principale, così da vanificare i termini per proporre impugnazione, tassativamente fissati a pena di decadenza, si tratta, piuttosto, di effettuare una concreta valutazione del contenuto dell'atto impugnatorio, e, in applicazione del principio generale del favor impugnationis ( Sez. 2, n. 50099 del 15/09/2017 Rv. 271331), muovendosi l'appello dell'imputato nell'ambito devoluto dall'appello principale, di operare una ponderata valutazione dei contenuti del gravame, onde verificare se sia possibile salvarne gli effetti considerandolo quale appello incidentale, laddove esso si appalesi come contestativo della tesi avversa, una volta riconosciuto l'interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più svantaggioso ( Sez. 1 n. 8762 del 22 febbraio 2017).

Invero, I 'appello incidentale - come testualmente risulta dall'art. 595 e dalle norme da questo esplicitamente o implicitamente chiamate in causa - appare delineato, per un verso, dalla sua funzione accessoria rispetto all'impugnazione principale e, per un altro verso, da una specifica autonomia rilevante anche in relazione al requisito dell'interesse all'impugnazione, che si proietta non tanto sulla sentenza di primo grado, nei confronti della quale, anzi, la parte si era dimostrata acquiescente, quanto sulla futura, ipotetica decisione quale conseguenza dell'appello principale, che finisce per delimitare anche sul piano funzionale l'area di incidenza dell'appello incidentale. 5.Posto, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto alla valutazione del proprio gravame, si osserva, con riguardo al contenuto decisorio della sentenza impugnata, che, come premesso, lo scarno tessuto argomentativo che la connota, oltre a non consentire, per la sua assoluta genericità, di ravvisare un congruo discorso giustificativo della decisione, si regge su una evidente illogicità, laddove la Corte di appello ha ritenuto di desumere il dolo specifico, tipico della fattispecie contestata ( bancarotta documentale per sottrazione), dall'intento degli amministratori di schermare attività distrattive.5.1. e tanto perché la stessa Corte di appello ha escluso le, pure contestate, distrazioni nell'ambito del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., condividendo l'esito assolutorio del Tribunale, con gli argomenti in sintesi già riportati.

Quanto poi al riferimento, di cui si legge nella sentenza impugnata, all'intento di danneggiare creditori esterni alla fallita celando distrazioni che avrebbero interessato altre società del gruppo Cavamarket ( "in modo tale che non fosse possibile per gli organi fallimentari ricostruire i rapporti commerciali intercorsi tra le varie società del gruppo fra loro.....oltre che con le società esterne al gruppo e quindi in modo tale che non fosse possibile accertare le distrazioni del patrimonio sociale effettuate dagli amministratori" ), si tratta di argomentazione del tutto congetturale e sorprendente, in mancanza di qualsivoglia riferimento proveniente dalla imputazione, nella quale non è rinvenibile alcuna contestazione in tal senso, né - va da sé - è possibile trare elementi di giudizio dalla esile trama argomentativa della sentenza impugnata.

Legittimamente, dunque, la Difesa prospetta la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. 5.1.La sentenza impugnata, quindi, pur essendo pervenuta alla riqualificazione in termini di fraudolenza del delitto di bancarotta documentale, ha omesso - o lo ha fatto, come si è visto, in maniera talmente superficiale che la motivazione risulta apparente e illogica - di scrutinare l'elemento soggettivo del dolo.

6. Con riguardo a tale profilo - atteso che il Tribunale aveva ravvisato la bancarotta semplice di cui all'art. 217 L.F. considerando che "non potendosi affermare la sussistenza di atti, ed anzi nemmeno di intenzioni, distrattivi, non si può fondatamente affermare che il mancato deposito delle scritture contabili fu sorretto con certezza dall'elemento psicologico consistente nell'intenzione di recare pregiudizio ai creditori: non avrebbe infatti senso alcuno ingannare i creditori sul piano contabile, per poi non recare loro alcun pregiudizio sul piano sostanziale, il primo profilo essendo manifestamente strumentale rispetto al secondo " ( così la sentenza di primo grado), e che la Corte di appello ha riqualificato tale fatto quale bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili ( art. 216 co. 1 L.F.) - è bene ricordare che è sul versante psicologico del reato che viene tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale, riconducibile ad un mero disordine contabile piuttosto che a una cosciente e volontaria condotta omissiva e falsificatrice.

Secondo consolidato principio di questa Sezione ( Sez. 5 n. 2900 del 02/10/2018 (dep. 2019 ) Rv. 274630), infatti, "La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, Gomma primo, n. 2), legge fa/I., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore." In sostanza, si afferma, nella ipotesi di bancarotta generale, la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della fattispecie, ovvero alla impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa (Sez. 3, n. 46972 del 03/11/2004 Rv. 230482; conf.

Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006, Rv. 235006).

Il dolo generico della fattispecie "generale" deve essere, dunque, desunto, con metodo logico- inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall.( Sez. 5 - , n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910).

6.1. Altro è l'elemento psicologico che viene in rilievo nelle ipotesi di c.d. bancarotta documentale 'specifica', ( art. 217 co.l. n. 1 L.F.), quale è quella ravvisata dalla Corte di appello, in relazione alle quali si richiede, piuttosto, il dolo specifico, configurato dalla locuzione " con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori".

L'utilizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale specifica ha fatto ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (animus nocendi) sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto ( animus lucrandi), sicchè la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all'affermazione di responsabilità ( Sez. 5 n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5 n. 18634 del 01/12/2017, Rv. 269904; Sez. 5 n. 17084 del 09/12/2014 , dep. 2015, rv. 263242): pertanto, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma n. 2 prima parte della legge fallimentare, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre il reato si perfeziona indipendentemente dall'impossibilità di ricostruire la contabilità dell'impresa, non essendo tale evento riconducibile a detta ipotesi, ma soltanto alla quarta declinata dall'art. 216 co.1 n. 2 L.F., concernente la irregolare tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992, Rv 189813). 7.L'annullamento involge anche la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale risulta, pacificamente, dalla sentenza impugnata, ( pg. 10), essere stato ritenuto, per quanto emerso dall'attività istruttoria, una mera 'testa di legno', posta al vertice formale della società per evitare !I coinvolgimento nel fallimento dei diretti gestori della stessa e con il miraggio di non essere intaccato dal licenziamento. 7.1.Posto che la responsabilità dell'amministratore apparente nel caso di bancarotta documentale è tratta dalla posizione di garanzia della quale è investito rispetto al bene giuridico penalmente tutelato, nel senso che l'amministratore formale è ritenuto responsabile, a norma dell'art. 40 cpv. cod.pen., a titolo di concorso, per non essere intervenuto a impedire la realizzazione delle fattispecie criminose da parte di altri organi societari, nonostante l'art. 2392 c.c., assunto a principio di ordine generale, gli imponga di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli - va, tuttavia, evidenziato che, nella giurisprudenza più recente, si afferma - nel rispetto del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. - che la carica di amministratore formale non fonda automaticamente un giudizio di colpevolezza, e anzi che la responsabilità va esclusa quando emerga che la concreta gestione da parte dell'amministratore di fatto sia così complessiva e sostitutiva da ridurre l'amministratore legale a un mero atto formale, nominale, non potendosi, cioè, trattare di una responsabilità di posizione, derivante dalla sola assunzione della carica formale.

Al fine di determinare il contenuto del dolo della bancarotta fraudolenta documentale nell'ipotesi in cui il reato sia imputato all'amministratore formale, che si rivela in realtà essere un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita, può, sì, ritenersi pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754 ); da qui, il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133).

Ma, se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l'amministratore solo "formale", nemmeno può, però, altrettanto automaticamente, affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato.

E' questo il senso dell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte per cui è necessaria - anche per la bancarotta documentale - la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta, della consapevolezza, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (Sez. 5 n. 44666 del 04/11/2021 Rv. 282280 , che ha richiamato, ex multis Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata).

Cosicchè, mentre, con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd.

"generica" di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. , per la sussistenza del dolo - che è quello generico - non occorre che l'amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è necessario che l'abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita (che non è l'evento del reato, ma una connotazione modale della condotta incriminata) e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada, nelle ipotesi di bancarotta documentale a c.d. dolo specifico - quale è quella qui in rilievo - non basta, per affermare la responsabilità dell'amministratore "prestanome", richiamare l'insegnamento della Suprema Corte circa la presenza di un dolo quantomeno eventuale nell'accettazione della carica gestoria: è, invece, necessario che il giudice fornisca una qualche motivazione sulla possibilità, non soltanto astratta e presunta, ma reale, della conoscenza in capo al "prestanome" del programmato disegno dell'amministratore di fatto della condotta di sottrazione o distruzione, in guisa tale da cagionare l'effetto, quanto alle ipotesi di dolo specifico, di procurare ingiusto profitto a taluno (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816 01; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Rv. 228713; Sez. 5 n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, rv. 257950; Sez. 3 n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971; Sez. 5 n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754; Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166).

7.2. E' chiaro, allora, che tale ultimo profilo resta assolutamente evanescente nel ragionamento della Corte di appello, non essendo stato esplicitato il criterio logico-inferenziale dal quale il Giudice ha tratto la consapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], della programmata sottrazione da parte del gestore di fatto, consapevolezza che, nella sentenza impugnata, resta ancorata semplicemente alla circostanza che il ricorrente ha mancato di adempiere agli obblighi di amministratore, omettendo di consegnare le scritture contabili agli organi della curatela fallimentare, argomento che si rivela del tutto insufficiente a dimostrare la volontà consapevole della 'testa di legno' di concorrere nella condotta fraudolenta dei gestori di fatto.

8. Nel rinnovato giudizio, la Corte di appello di Napoli dovrà, allora, esaminare anche l'appello di [OSCURATO:PERSONA], quale appello incidentale rispetto a quello del Pubblico Ministero, e, in tale ottica valutare la posizione dell'imputato quale amministratore di fatto; una volta definita la qualificazione giuridica del fatto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilita' per i ricorsi di entrambi gli imputati [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] DELLA MONICA, si riporta ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] DELLA MONICA, insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]URSO, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento. dato atto che, su istanza dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] DELLA MONICA, è stata disposta la trattazione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Salerno, con sentenza del 24 aprile 2019, nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - imputati ( unitamente al socio [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente), nelle rispettive qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. , dichiarata fallita in data 27 aprile 2011, dal 05/10/2010 al fallimento, e di amministratore formale dal 05/10/2010 al fallimento, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale per sottrazione delle scritture contabili - li aveva mandati assolti dal reato di bancarotta patrimoniale, per insussistenza del fatto, e, previa riqualificazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella fattispecie semplice di cui all'art. 217 L. F., li aveva condannati alle pene di giustizia, dichiarandole condizionalmente sospese. 1.1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, adita dal Procuratore della Repubblica e dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello di Della Monica, e ha parzialmente accolto quello del Procuratore della Repubblica, dichiarando i due ricorrenti colpevoli di bancarotta fraudolenta documentale, e condannandoli, rispettivamente, Della Monica alla pena di anni cinque di reclusione, e [OSCURATO:PERSONA] a quella di anni due di reclusione, condizionalmente sospesa, con le statuizioni accessorie. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero dei rispettivi difensori. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], assistito dagli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si affida a quattro motivi. 2.1.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione di norme di legge processuale, per avere la Corte di appello di Salerno erroneamente dichiarato inammissibile per tardività l'appello di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di valutarlo quale appello incidentale rispetto a quello principale del Pubblico Ministero, sussistendone i presupposti, alla luce del contenuto dei motivi declinati nell'atto di impugnazione. Cita a supporto giurisprudenza favorevole. 2.1.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione degli artt. 216 - 223 L.F. anche in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc.pen., e correlati vizi della motivazione, omessa o comunque manifestamente illogica. Sostiene, in sintesi, la Difesa ricorrente, che la Corte di appello di Salerno, nel riqualificare il fatto di bancarotta documentale semplice, come ritenuto dal Tribunale, nella corrispondente fattispecie fraudolenta, ha operato sulla base di inammissibili presunzioni, e illogicamente ancorando la sottrazione delle scritture alla finalità di rendere impossibile l'accertamento delle distrazioni, pur dopo avere condiviso il verdetto assolutorio in merito al delitto di bancarotta patrimoniale, appunto, per non essere stata ravvisata la natura distrattiva delle operazioni contestate dall'Accusa. Si segnala che la Corte di appello ha ritenuto di individuare il momento della sottrazione delle scritture contabili in quello della dichiarazione di fallimento - quando Della Monica era ancora in stato di libertà- obliterando il dato, emergente dagli atti, che invece, successivamente a tale data, vi fu certamente un incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] , amministratore formale della società fallita, e il curatore fallimentare, in cui il primo tentò di consegnare le scritture contabili, rifiutate dall'organo della curatela perché disordinate e confuse, con l'impegno del [OSCURATO:PERSONA] a consegnarle in un momento successivo, cosa poi mai avvenuta. In realtà, le scritture vennero sottratte durante il periodo in cui Della Monica era detenuto agli arresti domiciliari, da altri, egli essendone impossibilitato per lo status detentionis. Né spiega la Corte di appello per quale ragione le scritture - certamente detenute dal [OSCURATO:PERSONA] - siano state sottratte dal Della Monica, che, tuttavia, diversi mesi prima del fallimento, aveva ceduto l'amministrazione della società. In ogni caso, è del tutto illogica l'affermazione che le scritture vennero sottratte con la finalità di mascherare distrazioni che non risultano accertate. Manca, inoltre, il danno per i creditori e, quindi, la condotta contestata si rivela del tutto inoffensiva. Non ha assolto, infine, la Corte di appello, all'onere di motivazione rafforzata che, a fronte di un sostanziale ribaltamento del decisum del primo giudice, si impone al giudice del gravame, peraltro, al cospetto di una motivazione di primo grado che, fondatamente, esclude, non solo la sussistenza ma finanche le intenzioni distrattive, e che, nel disconoscere il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, rilevava l'insensatezza dell'inganno ai creditori sul piano contabile, senza recare loro alcun pregiudizio sul piano sostanziale, stante la strumentalità del primo aspetto rispetto al secondo; il fatto avrebbe dovuto essere qualificato, al più, come ha ritenuto il Tribunale, quale bancarotta semplice, atteso che le scritture contabili sono state regolarmente tenute nel triennio antecedente al fallimento. 2.1.3. Con il terzo motivo, ci si duole che la Corte di appello abbia ravvisato la finalità della sottrazione nell'intento di occultare attività distrattive non solo della [OSCURATO:SOCIETA]. - mai accertate - ma anche di altre società appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] o addirittura a esse esterne, mai contestate; da qui, la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.; né la sentenza impugnata ha individuato indici fattuali a fondamento del ragionamento inferenziale da cui desumere il dolo specifico del delitto contestato, in assenza di atti distrattivi, stante l'insufficienza del mero vantaggio a fronte di una indicazione normativa che richiede il fine di profitto. 2.1.4. L'ultimo motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio, e denuncia erronea applicazione degli artt. 62 - 99 - 133 cod. pen. e vizi della motivazione, omessa o illogica, nella individuazione della pena base, ingiustificatamente assestata in quota ben superiore al minimo edittale, con riferimenti alle entità delle condotte distrattive, tuttavia inesistenti. Anche nella valutazione della recidiva, la Corte di appello sarebbe incorsa nei medesimi vizi. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], si affida a due motivi, con cui denuncia violazione di norme di legge penale e processuale, nonché vizi correlati della motivazione, dolendosi che la Corte di appello abbia ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] consapevole partecipe della condotta di bancarotta documentale, pur nell'evidenza del ruolo di mera 'testa di legno', carica formale da lui accettata solo nella prospettiva lavorativa promessa dal dominus [OSCURATO:PERSONA], per come indubitabilmente emerso dall'istruttoria e, in specie, dalla prova dichiarativa, avendo i testi riferito della presenza costante del Della Monica, pur dopo il suo formale allontanamento, e il curatore avendo dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] neppure aveva cognizione del luogo in cui si trovasse la sede sociale. Invoca giurisprudenza a sostegno onde accreditare l'assenza sia della condotta materiale che dell'elemento soggettivo.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono entrambi fondati, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio. 2.La Corte di appello di Salerno ha premesso di condividere il verdetto pienamente liberatorio del Tribunale in merito al reato di bancarotta patrimoniale, contestata in relazione alla cessione di 89 unità immobiliari, in quanto la vendita era stata finalizzata, per quanto accertato, non alla distrazione dal patrimonio sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. ma al fine lecito di evitare il fallimento delle due società immobiliari del gruppo HDC/CAVAMARKET( avente quale attività principale la gestione di supermercati a marchio DESPAR in Campania) ovvero la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; inoltre, la vendita era stata rogata con atto notarile del 3 novembre 2010, a un prezzo congruo al reale valore di mercato e il pagamento era avvenuto, anche mediante compensazioni documentate, con modalità trasparenti e lecite. D'altro canto, a sostegno del fine non fraudolento perseguito dagli imputati e dagli amministratori della società acquirente [OSCURATO:PERSONA] s. r.I., la Corte ha valorizzato il dato che, subito dopo il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la [OSCURATO:SOCIETA]. ha risolto con il curatore della prima, per mutuo consenso, il contratto di compravendita, con conseguente rientro degli 89 immobili nel patrimonio sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Ciò posto, la sentenza impugnata ha ritenuto, invece, fondato l'appello del Pubblico Ministero con riguardo al reato di bancarotta documentale, riportando la qualificazione a quella originaria, di cui all'imputazione, ritenendo l'attività contestata connotata da fraudolenza, e, dunque, dal dolo specifico proprio della bancarotta per sottrazione. Premesso che le scritture erano state istituite e regolarmente tenute nel triennio antecedente al fallimento, la circostanza della mancata consegna da parte del [OSCURATO:PERSONA], che pure si era impegnato con il curatore a consegnarle in una versione ordinata e completa (rispetto a quella confusa e disordinata che aveva portato con sé, e per questo era stata rifiutata dalla curatela) è stata interpretata, quindi, quale sottrazione sostenuta dal "fine di avvantaggiare non solo gli amministratori ( di diritto e di fatto) della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1 ma anche gli amministratori delle altre società fallite del gruppo HDC/CAVAMARKET" ( sette società fallite con un passivo complessivo si svariati milioni di euro in parte pagato dagli organi fallimentari) "in modo tale che non fosse possibile per gli organi fallimentari ricostruire i rapporti commerciali intercorsi tra le varie società del gruppo fra loro.....oltre che con le società esterne al gruppo e quindi in modo tale che non fosse possibile accertare le distrazioni del patrimonio sociale effettuate dagli amministratori" ( pg. 8 e 9 della sentenza impugnata). 3.La motivazione resa dalla Corte di appello, per giustificare un sostanziale ribaltamento della decisione di primo grado, pervenendo a una riqualificazione in pejus del fatto contestato e all'inflizione di una pena ben più severa, si segnala, oltre che per la sua evidente inconsistenza, anche per la illogicità sulla quale si fonda. 4. Va, però, fatta una preliminare considerazione, che attiene alla declaratoria di inammissibilità dell'appello di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Pur risultando corretta la declaratoria di tardività dell'impugnazione, per quanto emerge dall'incarto processuale - a cui il Giudice di legittimità può accedere in virtù del vizio denunciato ( error in procedendo) - ritiene, tuttavia il Collegio che il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere riqualificato come appello incidentale. 4.2. Va premesso che - rispetto all'appello depositato dal Pubblico Ministero in data 06 giugno 2019 -l'impugnazione nell'interesse di Della Monica venne depositato in data 13 giugno 2019, dunque, nel termine di cui all'art. 595 cod. proc. pen. ( quindici giorni dalla notifica dell'appello principale) previsto, appunto, per l'appello incidentale. 4.3. Una volta rilevata la tempestività dell'impugnazione, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare la possibilità di qualificare l'atto - dal punto di vista contenutistico - quale appello incidentale rispetto all'impugnazione principale del Pubblico Ministero. 4.4.E' opportuno, a tal proposito, richiamare l'orientamento di questa Corte secondo cui l'appello incidentale costituisce un tipo speciale di appello soggetto ad autonoma disciplina e non può, pertanto, assumere funzioni e scopi diversi da quelli tipici assegnatigli dalla legge ( Sez. 5 - , n. 2478 del 30/10/2019 (dep. 2020 ) Rv. 278137). Si è sottolineato, infatti, che, se è vero - come emerge dalla stessa Relazione al progetto preliminare del codice di rito del 1988 (pag. 130) - che il legislatore, con la reintroduzione dell'appello incidentale disciplinato nell'art. 595 c.p.p., non ha risolto tutti i problemi dibattuti in dottrina e giurisprudenza sotto il vigore del precedente codice di rito, prima che la Corte costituzionale dichiarasse l'illegittimità dell'appello incidentale disciplinato dall'art. 515 c.p.p. del 1930, comma 4, come strumento di deterrenza del pubblico ministero contro gli appelli pretestuosi o puramente dilatori della formazione del giudicato (Corte cost. sent. n. 177 del 1971), è altrettanto certo che non si è mai dubitato che l'appello incidentale costituisca un'impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa (Sez. 1, n. 978 del 08/11/2011, dep. 2012, Rv. 251676). L'istituto è stato, dunque, reintrodotto dal codice di rito sia per consentire al pubblico ministero di ottenere la reformatio in pejus della posizione dell'appellante, sia per favorire la parte che, pur avendo fatto acquiescenza alla sentenza, facendo scadere il termine per impugnare, intenda reagire al rischio di peggioramento della propria posizione, ossia alla reformatio in pejus, determinato dall'intervenuta altrui impugnazione della sentenza nei suoi confronti (Sez. 6, n. 14818 del 11/12/2013 - dep. 31/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259443). Si tratta, dunque, di uno strumento a disposizione del pubblico ministero o della parte civile per reagire all'impugnazione dell'imputato ovvero a disposizione dell'imputato che, pur avendo ritenuto di non agire contro la sentenza con un suo autonomo atto d'impugnazione, voglia reagire all'appello del Pubblico Ministero o della parte civile. Discende da quanto osservato che non è proponibile l'appello incidentale che non abbia valenza di contrapposizione all'appello principale ( Sez. 5 n. 2478 del 30/10/2019 (dep. 2020 ) Rv. 278137). 4.5. Al riguardo, va, tuttavia, anche richiamata la regola di cui all'art. 568, quinto comma cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datale dalla parte, con la precisazione che l'impugnazione erroneamente qualificata si sottrae alla sanzione della inammissibilità se ed in quanto rivesta i requisiti prescritti per il tipo di impugnazione in concreto consentita: ne consegue che l'impugnazione principale, in sè inammissibile perché tardiva o per altra causa, non potrebbe assumere la veste di impugnazione incidentale della quale non abbia i requisiti prescritti.(Sez. 3, n. 8318 del 10/06/1994 Rv. 198776). 4.6.Ai fini dell'esame di tale profilo, qui rilevante, occorre, dunque, prendere le mosse dall'orientamento della giurisprudenza prevalente di questa Corte Suprema, come premesso, orientata nel senso che lo "scopo" dell'appello incidentale, per quanto sul punto taccia l'art.595 c.p.p. che lo disciplina, è individuabile in una funzione antagonista rispetto all'appello principale, (Sez. 5, n. 7340 del 21/01/2015, Rv. 262442), ravvisando la sua ratio nell'esigenza di realizzare un sostanziale contraddittorio delle parti sul thema decidendum devoluto al giudice della impugnazione principale. Discende da tanto che solo sui capi e i punti della sentenza attaccati dall'appello principale deve realizzarsi un completo confronto paritario tra le parti processuali. In relazione alla tradizionale regola "tantum devolutum quantum appellatur" il giudizio di appello, come ogni altro giudizio di impugnazione, trae, infatti, origine dall'impulso e dalla disponibilità di parte, connessi alle questioni che si intendono devolvere al giudice superiore. Tale regola, consistente nella preclusione processuale di cui all'art.597 comma 1 c.p.p. per i punti della sentenza non impugnati, definisce l'area attaccata dalla impugnazione e il perimetro del potere di cognizione del giudice di appello: "la norma contiene le linee portanti dei poteri cognitivi e decisori del giudice di secondo grado" (Sez.Un, 27.9.2005, [OSCURATO:PERSONA]), e, conseguentemente, si è affermato che l'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi (Sez.Un., n.10251 del 17.10.2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699). 4.7. Nel caso di specie, alla luce dei richiamati principi di diritto, la Corte di appello ha omesso di considerare se, al di là della formale intestazione, l'atto depositato in cancelleria il 13 giugno 2019, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], potesse essere considerato quale appello incidentale, valutando i contenuti delle doglianze formulate, se contenenti, cioè, riferimenti ai motivi dell' appello principale della controparte, così da consentire di considerare i rilievi difensivi contenuti nell'atto in questione come " antagonisti" rispetto al tema devoluto con l'appello principale( Sez. 5 - n. 2478/2020 cit.). 4.8. Osserva, dunque, il Collegio che, nel caso in esame, l'appello del Pubblico Ministero e quello di Della Monica vertevano entrambi sul medesimo capo della sentenza, quello relativo alla contestazione per il reato di bancarotta documentale. Inoltre, il tema centrale dell'appello dell'imputato afferiva alla qualifica soggettiva di amministratore di fatto della società fallita, attribuita ad [OSCURATO:PERSONA], il quale poneva, appunto, in discussione tale ruolo, per conseguire l'effetto assolutorio anche dalla bancarotta documentale semplice, l'unico reato per il quale aveva subito condanna in primo grado. Lo svolgimento del ruolo gestorio di fatto è un tema correlato a quello della qualificazione giuridica del fatto, su cui si incentrava l'appello del Pubblico Ministero, ed è comune sia alla bancarotta documentale fraudolenta (ipotesi sostenuta dal Pubblico Ministero appellante principale) che alla bancarotta semplice (reato da cui il Della Monica chiedeva di essere assolto con l'appello): presupposto di fatto per la declaratoria di responsabilità per l'una o l'altra fattispecie, per quanto attiene alla posizione del Della Monica, è, appunto, l'effettiva attribuibilità all'imputato di tale ruolo gestorio effettivo. 4.9. Il tema posto dalla Difesa del Della Monica si poneva, dunque, nell'alveo tracciato dall'appello del Pubblico Ministero, riferendosi al medesimo capo della sentenza impugnata, e, indubitabilmente, aveva un contenuto antagonista rispetto all'appello del Pubblico Ministero, laddove chiedeva di verificare, preliminarmente, il ruolo attribuito all'imputato. Da qui, la natura incidentale dell'impugnazione, in quanto finalizzata a conseguire la riforma della sentenza di primo grado con riguardo alla responsabilità per il delitto oggetto dell'appello principale. Cosicchè, lungi dal consentire l'estensione dell'appello incidentale anche a capi non oggetto di gravame, né di assegnare loro un ambito devolutivo indipendente e più ampio di quello dell'appello principale, così da vanificare i termini per proporre impugnazione, tassativamente fissati a pena di decadenza, si tratta, piuttosto, di effettuare una concreta valutazione del contenuto dell'atto impugnatorio, e, in applicazione del principio generale del favor impugnationis ( Sez. 2, n. 50099 del 15/09/2017 Rv. 271331), muovendosi l'appello dell'imputato nell'ambito devoluto dall'appello principale, di operare una ponderata valutazione dei contenuti del gravame, onde verificare se sia possibile salvarne gli effetti considerandolo quale appello incidentale, laddove esso si appalesi come contestativo della tesi avversa, una volta riconosciuto l'interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più svantaggioso ( Sez. 1 n. 8762 del 22 febbraio 2017). Invero, I 'appello incidentale - come testualmente risulta dall'art. 595 e dalle norme da questo esplicitamente o implicitamente chiamate in causa - appare delineato, per un verso, dalla sua funzione accessoria rispetto all'impugnazione principale e, per un altro verso, da una specifica autonomia rilevante anche in relazione al requisito dell'interesse all'impugnazione, che si proietta non tanto sulla sentenza di primo grado, nei confronti della quale, anzi, la parte si era dimostrata acquiescente, quanto sulla futura, ipotetica decisione quale conseguenza dell'appello principale, che finisce per delimitare anche sul piano funzionale l'area di incidenza dell'appello incidentale. 5.Posto, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto alla valutazione del proprio gravame, si osserva, con riguardo al contenuto decisorio della sentenza impugnata, che, come premesso, lo scarno tessuto argomentativo che la connota, oltre a non consentire, per la sua assoluta genericità, di ravvisare un congruo discorso giustificativo della decisione, si regge su una evidente illogicità, laddove la Corte di appello ha ritenuto di desumere il dolo specifico, tipico della fattispecie contestata ( bancarotta documentale per sottrazione), dall'intento degli amministratori di schermare attività distrattive.5.1. e tanto perché la stessa Corte di appello ha escluso le, pure contestate, distrazioni nell'ambito del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., condividendo l'esito assolutorio del Tribunale, con gli argomenti in sintesi già riportati. Quanto poi al riferimento, di cui si legge nella sentenza impugnata, all'intento di danneggiare creditori esterni alla fallita celando distrazioni che avrebbero interessato altre società del gruppo Cavamarket ( "in modo tale che non fosse possibile per gli organi fallimentari ricostruire i rapporti commerciali intercorsi tra le varie società del gruppo fra loro.....oltre che con le società esterne al gruppo e quindi in modo tale che non fosse possibile accertare le distrazioni del patrimonio sociale effettuate dagli amministratori" ), si tratta di argomentazione del tutto congetturale e sorprendente, in mancanza di qualsivoglia riferimento proveniente dalla imputazione, nella quale non è rinvenibile alcuna contestazione in tal senso, né - va da sé - è possibile trare elementi di giudizio dalla esile trama argomentativa della sentenza impugnata. Legittimamente, dunque, la Difesa prospetta la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. 5.1.La sentenza impugnata, quindi, pur essendo pervenuta alla riqualificazione in termini di fraudolenza del delitto di bancarotta documentale, ha omesso - o lo ha fatto, come si è visto, in maniera talmente superficiale che la motivazione risulta apparente e illogica - di scrutinare l'elemento soggettivo del dolo. 6. Con riguardo a tale profilo - atteso che il Tribunale aveva ravvisato la bancarotta semplice di cui all'art. 217 L.F. considerando che "non potendosi affermare la sussistenza di atti, ed anzi nemmeno di intenzioni, distrattivi, non si può fondatamente affermare che il mancato deposito delle scritture contabili fu sorretto con certezza dall'elemento psicologico consistente nell'intenzione di recare pregiudizio ai creditori: non avrebbe infatti senso alcuno ingannare i creditori sul piano contabile, per poi non recare loro alcun pregiudizio sul piano sostanziale, il primo profilo essendo manifestamente strumentale rispetto al secondo " ( così la sentenza di primo grado), e che la Corte di appello ha riqualificato tale fatto quale bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili ( art. 216 co. 1 L.F.) - è bene ricordare che è sul versante psicologico del reato che viene tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale, riconducibile ad un mero disordine contabile piuttosto che a una cosciente e volontaria condotta omissiva e falsificatrice. Secondo consolidato principio di questa Sezione ( Sez. 5 n. 2900 del 02/10/2018 (dep. 2019 ) Rv. 274630), infatti, "La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, Gomma primo, n. 2), legge fa/I., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore." In sostanza, si afferma, nella ipotesi di bancarotta generale, la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della fattispecie, ovvero alla impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa (Sez. 3, n. 46972 del 03/11/2004 Rv. 230482; conf. Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006, Rv. 235006). Il dolo generico della fattispecie "generale" deve essere, dunque, desunto, con metodo logico- inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall.( Sez. 5 - , n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910). 6.1. Altro è l'elemento psicologico che viene in rilievo nelle ipotesi di c.d. bancarotta documentale 'specifica', ( art. 217 co.l. n. 1 L.F.), quale è quella ravvisata dalla Corte di appello, in relazione alle quali si richiede, piuttosto, il dolo specifico, configurato dalla locuzione " con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori". L'utilizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale specifica ha fatto ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (animus nocendi) sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto ( animus lucrandi), sicchè la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all'affermazione di responsabilità ( Sez. 5 n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5 n. 18634 del 01/12/2017, Rv. 269904; Sez. 5 n. 17084 del 09/12/2014 , dep. 2015, rv. 263242): pertanto, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma n. 2 prima parte della legge fallimentare, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre il reato si perfeziona indipendentemente dall'impossibilità di ricostruire la contabilità dell'impresa, non essendo tale evento riconducibile a detta ipotesi, ma soltanto alla quarta declinata dall'art. 216 co.1 n. 2 L.F., concernente la irregolare tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992, Rv 189813). 7.L'annullamento involge anche la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale risulta, pacificamente, dalla sentenza impugnata, ( pg. 10), essere stato ritenuto, per quanto emerso dall'attività istruttoria, una mera 'testa di legno', posta al vertice formale della società per evitare !I coinvolgimento nel fallimento dei diretti gestori della stessa e con il miraggio di non essere intaccato dal licenziamento. 7.1.Posto che la responsabilità dell'amministratore apparente nel caso di bancarotta documentale è tratta dalla posizione di garanzia della quale è investito rispetto al bene giuridico penalmente tutelato, nel senso che l'amministratore formale è ritenuto responsabile, a norma dell'art. 40 cpv. cod.pen., a titolo di concorso, per non essere intervenuto a impedire la realizzazione delle fattispecie criminose da parte di altri organi societari, nonostante l'art. 2392 c.c., assunto a principio di ordine generale, gli imponga di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli - va, tuttavia, evidenziato che, nella giurisprudenza più recente, si afferma - nel rispetto del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. - che la carica di amministratore formale non fonda automaticamente un giudizio di colpevolezza, e anzi che la responsabilità va esclusa quando emerga che la concreta gestione da parte dell'amministratore di fatto sia così complessiva e sostitutiva da ridurre l'amministratore legale a un mero atto formale, nominale, non potendosi, cioè, trattare di una responsabilità di posizione, derivante dalla sola assunzione della carica formale. Al fine di determinare il contenuto del dolo della bancarotta fraudolenta documentale nell'ipotesi in cui il reato sia imputato all'amministratore formale, che si rivela in realtà essere un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita, può, sì, ritenersi pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754 ); da qui, il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). Ma, se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l'amministratore solo "formale", nemmeno può, però, altrettanto automaticamente, affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato. E' questo il senso dell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte per cui è necessaria - anche per la bancarotta documentale - la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta, della consapevolezza, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (Sez. 5 n. 44666 del 04/11/2021 Rv. 282280 , che ha richiamato, ex multis Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata). Cosicchè, mentre, con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd. "generica" di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. , per la sussistenza del dolo - che è quello generico - non occorre che l'amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è necessario che l'abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita (che non è l'evento del reato, ma una connotazione modale della condotta incriminata) e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada, nelle ipotesi di bancarotta documentale a c.d. dolo specifico - quale è quella qui in rilievo - non basta, per affermare la responsabilità dell'amministratore "prestanome", richiamare l'insegnamento della Suprema Corte circa la presenza di un dolo quantomeno eventuale nell'accettazione della carica gestoria: è, invece, necessario che il giudice fornisca una qualche motivazione sulla possibilità, non soltanto astratta e presunta, ma reale, della conoscenza in capo al "prestanome" del programmato disegno dell'amministratore di fatto della condotta di sottrazione o distruzione, in guisa tale da cagionare l'effetto, quanto alle ipotesi di dolo specifico, di procurare ingiusto profitto a taluno (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816 01; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Rv. 228713; Sez. 5 n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, rv. 257950; Sez. 3 n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971; Sez. 5 n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754; Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166). 7.2. E' chiaro, allora, che tale ultimo profilo resta assolutamente evanescente nel ragionamento della Corte di appello, non essendo stato esplicitato il criterio logico-inferenziale dal quale il Giudice ha tratto la consapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], della programmata sottrazione da parte del gestore di fatto, consapevolezza che, nella sentenza impugnata, resta ancorata semplicemente alla circostanza che il ricorrente ha mancato di adempiere agli obblighi di amministratore, omettendo di consegnare le scritture contabili agli organi della curatela fallimentare, argomento che si rivela del tutto insufficiente a dimostrare la volontà consapevole della 'testa di legno' di concorrere nella condotta fraudolenta dei gestori di fatto. 8. Nel rinnovato giudizio, la Corte di appello di Napoli dovrà, allora, esaminare anche l'appello di [OSCURATO:PERSONA], quale appello incidentale rispetto a quello del Pubblico Ministero, e, in tale ottica valutare la posizione dell'imputato quale amministratore di fatto; una volta definita la qualificazione giuridica del fatto,
Sentenza Cassazione n. 24076/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris