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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05398/2025

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[OSCURATO:PERSONA] – c . f.

M RNSTN59T50H842V - [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliat i in B a rcellona Pozzo di Gotto , alla via S. Andrea, n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e cheli rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] – p . i . v.a. 001 58240838 – in persona del commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, alla via Carducci, n. 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’Appello di Messina, udita la relazione nella camera di consiglio del 19febbraio 202 5 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 54 d.P.R. n. 327/200 1 e 29 d.lgs. n. 150/2011 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari dei terreni in territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in catasto al foglio 3, particelle n. 350 e n. 1082, convenivano dinanzi alla Corte d’Appello di Messina il Comune di [OSCURATO:PERSONA], così proponendo opposizione avverso la determinazione dell’indennità di espropriazione di talune porzioni dei medesimi terreni.

Premettevano che sin dal 2002 i terreni di loro proprietà erano stati destinati all’esecuzione dei lavori di “riqualificazione area urbana a servizio del sito archeologico di località [OSCURATO:PERSONA]”;che con delibera della Giunta municipale n. 139 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica ed aveva dichiarato la pubblica utilità dell’opera(cfr. ricorso, pag. 2).

Premettevano che con provvedimento del 20.11.2017 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] determinato l’indennità da corrispondere ad essi opponenti e che con decreto n. 1 del 2018 il dirigente responsabile dell’area tecnica del Comune aveva disposto l’espropriazione definitiva di mq. 309,50,limitatamente alla particella n. 350,e di mq. 31,60, limitatamente alla particella n. 1082 (cfr. ricorso, pag. 2).

Indi esponevano che il valore venale a mq. offerto dall’ente espropriante doveva considerarsisenz’altro incongruo.

Chiedevanoquindi farsi luogo alla quantifica zione della giusta indennità di espropriazione. 2.Resisteva i l Comune di [OSCURATO:PERSONA] .

3. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Cort e d’Appello di Messina dichiarava cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse e compensava le spese di lite.

Premetteva la corte che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune aveva dichiarato che “con determina n. 482 del 30.9.19 era stata approvata una perizia di variante con la quale la strada, che interessava il terreno dei ricorrenti, era stata eliminata” (così ordinanza impugnata, pag. 2); altresì, che nelle note per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i ricorrenti avevano rappresentato che “il Comune aveva in corso la pratica di retrocessione” (così ordinanza impugnata, pag. 2).

Indi la corte evidenziava che le surriferite circostanze –ovvero la modifica del progetto dell’opera pubblica e l’eliminazione della strada – palesavano indubitabilmente che le porzioni espropriate sarebbero state retrocesse, benché l’iterdella retrocessione non fosse stato completato, e davano ragione, dunque, della cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse(cfr. ordinanza impugnata, pag. 2).4.

Avverso tale sentenza ha nno pro posto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ne hannochiesto sulla scorta di cinquemotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato contro ricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 5.I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo i ricorrent i denu ncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3e n. 4 , cod. proc. civ. la violazione de gli artt. 1 0 1, 183, 4 ° co., e 702 ter cod. proc. civ.

Premettono che avevano formalmente comunicato che avrebbero aderito alla retrocessione, unicamente qualora fosse stata modificata la destinazione urbanistica dei terreni (cfr. ricorso, pag. 5).

Premettono che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno chiesto un rinvio e parimenti ilComune di [OSCURATO:PERSONA] nelle note per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva chiesto un rinvio (cfr. ricorso, pag. 5).

Deduconoquindi che si è al cospetto di un’ordinanza “a sorpresa ”, siccome in alcun modo le parti avevano richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere (cfr. ricorso, pag. 5).

Deducono, ad ulteriore riscontro della natura “a sorpresa” dell’impugnata ordinanza, che nel verbale d’udienza del 19.10.2020 la corte d’appello aveva riservato il procedimento e non la decisione (cfr. ricorso, pag. 6).7.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 101, 112, 281 quinquies e 702 tercod. proc. civ.

Deducono che la Corte di Messina ha deciso il giudizio senza invitar e previamentele parti alla precisazione delle conclusioni ovvero alla discussione (cfr. ricorso, pag. 6)e che siffatta formalità si sarebbe imposta nonostante il carattere sommario del rito innanzi alla corte d’appello (cfr.ricorso, pag. 7).

Deducono chein sede di conclusioni avrebbero senz’altro rappresentato che il loro interesse non era stato soddisfatto(cfr. ricorso, pag. 7 ) . 8.Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ.

Deducono che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere postula un’esplicita concorde richiesta delle parti, che, viceversa, nella specie neppure implicitamente vi è stata (cfr. ricorso, pag. 7).

Deducono del resto che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato a verbale richiesto congiuntamente da ambedue le parti un rinvio, giacché il provvedimento di retrocessione, satisfattivo degli interessi di essi ricorrenti,non era stato – siccome avev a dato atto lo stesso Comune di [OSCURATO:PERSONA] - assunto(cfr. ricorso, pag. 7 ) .

Deducono che la corte d’appello non ha tenuto conto che unicamente il perfezionamento del procedimento di retrocessione avrebbe potuto comportare la cessazione della materia del contendere(cfr. ricorso, pag. 8 ) . 9.Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 47 d.P.R. n.327/2001.Deducono che la retrocessione costituisce un diritto dell’espropriato, ossia in caso di mancato utilizzo del terreno l’espropriato ha facoltà –può – chiedere la retrocessione (cfr. ricorso, pag. 9).

Deducono quindi che la Corte di Messina ha erroneamente assunto che la retrocessione si realizza automaticamente, “solo perché si è modificato il progetto dell’opera”(così ricorso, pag. 9 ) . 10.Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deducono che la Corte di Messina non ha tenuto conto delle risultanze dei verbali di causa, da cui emergeva che la retrocessione non si era verificata, siccome non risultava integrata la condizione da essi posta ai fini della retrocessione (cfr.ricorso, pag. 10).

11. Il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso, da disaminare contestualmente, siccome senza dubbio connessi, sono, nei termini che seguono,fondati e meritevoli di accoglimento.

Il loro buon esito assorbe e rende vana la disamina del primo motivo, del secondo motivo e del quinto motivo. 12.Vanno premessi i seguenti insegnamenti di questa Corte.

In primo luogo, l’insegnamento a tenor del quale, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il diritto allaretrocessione del bene presuppone la validità e laperdurante efficacia del decreto di espropriazione e c onsist e nel diritto potestativo attribuito al proprietario dell’immobile espropriato, manon utilizzato per larealizzazione dell ’ opera pubblica a causa di un fatto verificatosi “ ex post" [è il caso di cui alla presente controversia], dichiedere all ’ auto rità giudiziaria che gli sia ritrasferito il bene tramite la pronuncia diuna sentenza che non dà luogo allacaducazione del precedente acquisto avvenuto in base al decreto di espropriazione, maattua un nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto “ex nunc”(cfr. Cass. (ord.) 23.9.2021, n. 25825).

In secondo luogo, l’insegnamento a tenor del quale la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso;in mancanza di tale accordo, l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza; qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell’inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell’azione, dichiarandone l’infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (cfr. Cass. 8.7.2010, n. 16150; Cass. sez. lav. 30.1.2014, n. 2063). 13.In questo quadro non può che darsi atto che duplice è stato l’ “ error ” in cui è incorsa la Corte di Messina.

Da un canto, le parti in lite non si erano date reciprocamente e concordemente atto del sopravvenuto mutamentodella situazione sostanziale dedottain giudizio.Del resto, i ricorrenti con le note depositate per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevano riferito di aver “comunicato sin dal febbraio 2020 seppur informalmente all’ufficio tecnico [del Comune di [OSCURATO:PERSONA]] le condizioni alle quali accettavano la retrocessione”, tant’è che avevano formulato richiesta di un “ultimo rinvio affinché si possa completare la pratica di retrocessione” (cfr. ricorso, pag. 3).

Cosicché si delinea il denunciato – con il terzo mezzo - “vizio di attività” correlato alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., cui la Corte di Messina è incorsa, appunto, allorché ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

D’altro canto, la sopravvenuta eliminazione, con la determina n. 482 del 30.9.2019, della strada interessante i terreni di proprietà dei ricorrenti e la circostanza, rappresentata dai ricorrenti nelle note per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui“il Comune aveva in corso la pratica di retrocessione ” (cfr. ordinanza impugnata, pag. 2), non valevano e non valgono di per sé ad integrare la retrocessione dei terreni e dunque il sopravvenuto venir meno dell’interesse ad agire, ad opporsi alla stima.

La configurazione in guisa potestativa del diritto dell’espropriato alla retrocessione in ipotesi di mancata realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità rimette rigorosamente alla valutazione dell’espropriato la richiesta di restituzione del bene espropriato.

Cosicché l’affermazione della Corte di Messina secondo cui “i dati riportati evidenziano chiaramente che esso debba essere retrocesso”, rende manifesto l’ “error in iudicando”sub specie di “falsa applicazione” dell’art. 47 del d.P.R. n. 327/2001 in cui la medesima corte d’appello è incorsa.

14. I n accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’Appello di Messina va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 15.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso, cassa in relazione ai medesimi motivi l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’Appello di Messina e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara assorbiti il primo motivo, il secondo motivo ed il quinto motivo di ricorso.

Così deciso in Roma nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] – c . f. M RNSTN59T50H842V - [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliat i in B a rcellona Pozzo di Gotto , alla via S. Andrea, n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e cheli rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] – p . i . v.a. 001 58240838 – in persona del commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, alla via Carducci, n. 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’Appello di Messina, udita la relazione nella camera di consiglio del 19febbraio 202 5 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 54 d.P.R. n. 327/200 1 e 29 d.lgs. n. 150/2011 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari dei terreni in territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in catasto al foglio 3, particelle n. 350 e n. 1082, convenivano dinanzi alla Corte d’Appello di Messina il Comune di [OSCURATO:PERSONA], così proponendo opposizione avverso la determinazione dell’indennità di espropriazione di talune porzioni dei medesimi terreni. Premettevano che sin dal 2002 i terreni di loro proprietà erano stati destinati all’esecuzione dei lavori di “riqualificazione area urbana a servizio del sito archeologico di località [OSCURATO:PERSONA]”;che con delibera della Giunta municipale n. 139 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica ed aveva dichiarato la pubblica utilità dell’opera(cfr. ricorso, pag. 2). Premettevano che con provvedimento del 20.11.2017 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] determinato l’indennità da corrispondere ad essi opponenti e che con decreto n. 1 del 2018 il dirigente responsabile dell’area tecnica del Comune aveva disposto l’espropriazione definitiva di mq. 309,50,limitatamente alla particella n. 350,e di mq. 31,60, limitatamente alla particella n. 1082 (cfr. ricorso, pag. 2). Indi esponevano che il valore venale a mq. offerto dall’ente espropriante doveva considerarsisenz’altro incongruo. Chiedevanoquindi farsi luogo alla quantifica zione della giusta indennità di espropriazione. 2.Resisteva i l Comune di [OSCURATO:PERSONA] . 3. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Cort e d’Appello di Messina dichiarava cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse e compensava le spese di lite. Premetteva la corte che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune aveva dichiarato che “con determina n. 482 del 30.9.19 era stata approvata una perizia di variante con la quale la strada, che interessava il terreno dei ricorrenti, era stata eliminata” (così ordinanza impugnata, pag. 2); altresì, che nelle note per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i ricorrenti avevano rappresentato che “il Comune aveva in corso la pratica di retrocessione” (così ordinanza impugnata, pag. 2). Indi la corte evidenziava che le surriferite circostanze –ovvero la modifica del progetto dell’opera pubblica e l’eliminazione della strada – palesavano indubitabilmente che le porzioni espropriate sarebbero state retrocesse, benché l’iterdella retrocessione non fosse stato completato, e davano ragione, dunque, della cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse(cfr. ordinanza impugnata, pag. 2).4. Avverso tale sentenza ha nno pro posto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ne hannochiesto sulla scorta di cinquemotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato contro ricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 5.I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo i ricorrent i denu ncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3e n. 4 , cod. proc. civ. la violazione de gli artt. 1 0 1, 183, 4 ° co., e 702 ter cod. proc. civ. Premettono che avevano formalmente comunicato che avrebbero aderito alla retrocessione, unicamente qualora fosse stata modificata la destinazione urbanistica dei terreni (cfr. ricorso, pag. 5). Premettono che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno chiesto un rinvio e parimenti ilComune di [OSCURATO:PERSONA] nelle note per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva chiesto un rinvio (cfr. ricorso, pag. 5). Deduconoquindi che si è al cospetto di un’ordinanza “a sorpresa ”, siccome in alcun modo le parti avevano richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere (cfr. ricorso, pag. 5). Deducono, ad ulteriore riscontro della natura “a sorpresa” dell’impugnata ordinanza, che nel verbale d’udienza del 19.10.2020 la corte d’appello aveva riservato il procedimento e non la decisione (cfr. ricorso, pag. 6).7.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 101, 112, 281 quinquies e 702 tercod. proc. civ. Deducono che la Corte di Messina ha deciso il giudizio senza invitar e previamentele parti alla precisazione delle conclusioni ovvero alla discussione (cfr. ricorso, pag. 6)e che siffatta formalità si sarebbe imposta nonostante il carattere sommario del rito innanzi alla corte d’appello (cfr.ricorso, pag. 7). Deducono chein sede di conclusioni avrebbero senz’altro rappresentato che il loro interesse non era stato soddisfatto(cfr. ricorso, pag. 7 ) . 8.Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. Deducono che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere postula un’esplicita concorde richiesta delle parti, che, viceversa, nella specie neppure implicitamente vi è stata (cfr. ricorso, pag. 7). Deducono del resto che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato a verbale richiesto congiuntamente da ambedue le parti un rinvio, giacché il provvedimento di retrocessione, satisfattivo degli interessi di essi ricorrenti,non era stato – siccome avev a dato atto lo stesso Comune di [OSCURATO:PERSONA] - assunto(cfr. ricorso, pag. 7 ) . Deducono che la corte d’appello non ha tenuto conto che unicamente il perfezionamento del procedimento di retrocessione avrebbe potuto comportare la cessazione della materia del contendere(cfr. ricorso, pag. 8 ) . 9.Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 47 d.P.R. n.327/2001.Deducono che la retrocessione costituisce un diritto dell’espropriato, ossia in caso di mancato utilizzo del terreno l’espropriato ha facoltà –può – chiedere la retrocessione (cfr. ricorso, pag. 9). Deducono quindi che la Corte di Messina ha erroneamente assunto che la retrocessione si realizza automaticamente, “solo perché si è modificato il progetto dell’opera”(così ricorso, pag. 9 ) . 10.Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deducono che la Corte di Messina non ha tenuto conto delle risultanze dei verbali di causa, da cui emergeva che la retrocessione non si era verificata, siccome non risultava integrata la condizione da essi posta ai fini della retrocessione (cfr.ricorso, pag. 10). 11. Il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso, da disaminare contestualmente, siccome senza dubbio connessi, sono, nei termini che seguono,fondati e meritevoli di accoglimento. Il loro buon esito assorbe e rende vana la disamina del primo motivo, del secondo motivo e del quinto motivo. 12.Vanno premessi i seguenti insegnamenti di questa Corte. In primo luogo, l’insegnamento a tenor del quale, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il diritto allaretrocessione del bene presuppone la validità e laperdurante efficacia del decreto di espropriazione e c onsist e nel diritto potestativo attribuito al proprietario dell’immobile espropriato, manon utilizzato per larealizzazione dell ’ opera pubblica a causa di un fatto verificatosi “ ex post" [è il caso di cui alla presente controversia], dichiedere all ’ auto rità giudiziaria che gli sia ritrasferito il bene tramite la pronuncia diuna sentenza che non dà luogo allacaducazione del precedente acquisto avvenuto in base al decreto di espropriazione, maattua un nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto “ex nunc”(cfr. Cass. (ord.) 23.9.2021, n. 25825). In secondo luogo, l’insegnamento a tenor del quale la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso;in mancanza di tale accordo, l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza; qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell’inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell’azione, dichiarandone l’infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (cfr. Cass. 8.7.2010, n. 16150; Cass. sez. lav. 30.1.2014, n. 2063). 13.In questo quadro non può che darsi atto che duplice è stato l’ “ error ” in cui è incorsa la Corte di Messina. Da un canto, le parti in lite non si erano date reciprocamente e concordemente atto del sopravvenuto mutamentodella situazione sostanziale dedottain giudizio.Del resto, i ricorrenti con le note depositate per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevano riferito di aver “comunicato sin dal febbraio 2020 seppur informalmente all’ufficio tecnico [del Comune di [OSCURATO:PERSONA]] le condizioni alle quali accettavano la retrocessione”, tant’è che avevano formulato richiesta di un “ultimo rinvio affinché si possa completare la pratica di retrocessione” (cfr. ricorso, pag. 3). Cosicché si delinea il denunciato – con il terzo mezzo - “vizio di attività” correlato alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., cui la Corte di Messina è incorsa, appunto, allorché ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. D’altro canto, la sopravvenuta eliminazione, con la determina n. 482 del 30.9.2019, della strada interessante i terreni di proprietà dei ricorrenti e la circostanza, rappresentata dai ricorrenti nelle note per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui“il Comune aveva in corso la pratica di retrocessione ” (cfr. ordinanza impugnata, pag. 2), non valevano e non valgono di per sé ad integrare la retrocessione dei terreni e dunque il sopravvenuto venir meno dell’interesse ad agire, ad opporsi alla stima. La configurazione in guisa potestativa del diritto dell’espropriato alla retrocessione in ipotesi di mancata realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità rimette rigorosamente alla valutazione dell’espropriato la richiesta di restituzione del bene espropriato. Cosicché l’affermazione della Corte di Messina secondo cui “i dati riportati evidenziano chiaramente che esso debba essere retrocesso”, rende manifesto l’ “error in iudicando”sub specie di “falsa applicazione” dell’art. 47 del d.P.R. n. 327/2001 in cui la medesima corte d’appello è incorsa. 14. I n accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’Appello di Messina va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 15.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso, cassa in relazione ai medesimi motivi l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’Appello di Messina e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara assorbiti il primo motivo, il secondo motivo ed il quinto motivo di ricorso. Così deciso in Roma nella camera
Sentenza Cassazione n. 05398/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris