CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32505/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25852/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 2618/2022 emessa dalla Corte di appello di Milano il 26 luglio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sentire accertare il saldo del conto corrente n. 000088, depurato dall’illegittima applicazione di interessi anatocistici ed usurari, nonché di altre spese e commissioni. Il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande, sulla base dell’espletata CTU contabile, accertava l’esistenza di un saldo a credito della correntista di € 10.441,30. L’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. veniva rigettato dalla Corte di appello di Milano che, quanto all’applicazione di tassi ultra-legali in difetto di pattuizione scritta, evidenziava che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato l’applicazione del tasso sostitutivo senza specificare, né nell’atto di citazione né nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 183 c.p.c., alcunché in merito alla base imponibile e, dunque, al quantum dell’apertura di credito. Soltanto in sede di comparsa conclusionale di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva assunto che dall’esame degli estratti del conto corrente risultava che, a far data dal 1 settembre 2010, la linea di credito era stata elevata da € 250.000,00 ad € 500.000,00, peraltro, senza individuare, allegare e tanto meno produrre un documento formale di variazione dell’apertura di credito. Tanto, secondo la Corte territoriale, determinava la novità della contestazione ex art.345 c.p.c. e rendeva superflua la trattazione del merito della questione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva, dunque, ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L’istituto di credito ha resistito con controricorso. 2. ─ Èstata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― L’unico motivo di ricorso sollevato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è così rubricato: «illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultra legale determinato senza alcuna pattuizione scritta e, previa corretta determinazione della base imponibile dell'apertura di credito erogata dal [OSCURATO:SOCIETA], ricalcolare il saldo del conto corrente 0000088»; La proposta di definizione evidenzia quanto segue: «il motivo appare inammissibile; «esso non chiarisce a quale dei motivi di ricorso previsti dall’art. 360 c.p.c. sia affidata l’impugnazione: il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore: la tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 14 maggio 2018, n. 11603; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 29 maggio 2012, n. 8585; in tema cfr. pure Cass. Sez. U. 8 novembre 2021, n. 32415, secondo cui il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa); la richiamata esigenza nasce anche dal principio di specificità di cui all'art. 366, n. 4 c.p.c., il quale richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronuncia (Cass. 18 agosto 2020, n. 17224); «si osserva, per completezza, che l’affermazione della Corte di appello, secondo cui l’allegazione circa l’elevazione della linea di credito da euro 250.000,00 ad euro 500.000,00 risultava essere tardiva ex art. 345 c.p.c., appare corretta: infatti, il divieto di nova sancito da tale norma per il giudizio d'appello riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto (Cass. 22 marzo 2022, n. 9211); né potrebbe sostenersi che il tema dell’ampliamento dell’apertura di credito ― estraneo al giudizio di primo grado, visto che il limite di euro 250.000,00, riconosciuto dal c.t.u., era stato documentato dalla stessa parte attrice (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ed era risultato pacifico fino al passaggio della causa in decisione (cfr. sentenza impugnata, pagg. 4 s.) ― sia stato validamente introdotto dall’odierna ricorrente con la comparsa conclusionale di primo grado: la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha infatti la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo (Cass. 23 giugno 2022, n. 20232)». 2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consigliere delegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacemente contestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nella richiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c. Con riguardo al rilevato difetto di specificità del ricorso per cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. evidenzia di avere «dedotto la violazione ovvero non corretta applicazione da parte della Corte di Appello di Milano degli artt. 101, 112 e 345 C.p.c. nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 C.p.c., numeri 4 e 5), per non avere la Corte territoriale rilevato l’erroneità della sentenza di primo grado, la quale avrebbe recepito acriticamente le risultanze peritali non pronunciandosi sulle critiche mosse dalle appellanti all’elaborato del C.t.u. incaricato in sede di comparsa conclusionale, sul presupposto della tardività di dette censure in quanto sollevate per la prima volta nella comparsa conclusionale di primo grado e per tali ragioni inammissibili in sede di gravame» (istanza ex art. 380-bis c.p.c., pag. 5). Tuttavia, il mancato esame della doglianza sollevata in sede di appello dalla parte è stato correttamente giustificato dalla Corte di merito in ragione della tardività con il quale il fatto storico concernente l’aumento della linea di credito è stato allegato nell’ambito del giudizio di primo grado. D’altra parte, per come si evince dalla stessa intitolazione del motivo di ricorso per cassazione e dalle sue conclusioni (nelle quale si chiede di «ricalcolare il saldo del conto corrente»), appare evidente che la parte tenda ad una rivalutazione dei fatti preclusa nell’ambito del giudizio di legittimità (ex plurimis,Cass. Sez. 6, 04/04/2017, n. 8758, Rv. 643690 - 01 secondo la quale è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito). Sotto altro profilo, parte ricorrente evidenzia che «la precisazione della base imponibile della linea di fido per la prima volta in comparsa conclusionale, quando non era stata indicata nell’atto di citazione, può costituire una domanda nuova solo se comporta una modifica dell’oggetto o del petitumdella domanda originaria» (istanza ex art. 380-bis c.p.c., pag. 3). Inoltre, sempre secondo la ricorrente, «la domanda nuova in senso processuale è quella che determina una variazione degli elementi identificativi dell’azione (cioè, il bene della vita richiesto, il titolo su cui si fonda o la causa petendi). Al contrario, la semplice precisazione o quantificazione di un importo già richiesto in via generica nell’atto introduttivo non costituisce nuova domanda, ma è considerata mera specificazione o integrazione di una domanda già proposta» (pag. 4). Tuttavia, ciò che il consigliere delegato ha rilevato nella proposta non è stata la modificazione della domanda originaria, ma l’introduzione, soltanto nelle memorie conclusionali, di un «fatto» nuovo, introduzione preclusa dalla stessa struttura del giudizio di cognizione. In questa prospettiva, i fatti sui quali si deve svolgere il giudizio devono essere introdotti nel rispetto delle preclusioni assertive previste per il giudizio di primo grado, non potendo essere introdotti in sede di memorie conclusionali - che, come evidenziato nella proposta di definizione, hanno una funzione meramente illustrativa di domande ed eccezioni già proposte – né, tantomeno, nel grado di appello. D’altra parte, anche a volere considerare la base imponibile dello scoperto un fatto secondario rispetto a quello principale (l’applicazione di un tasso ultralegale superiore a quello pattuito), la sua indicazione in sede di comparsa conclusionale risulterebbe, comunque, «tardiva». Infatti, è stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali. (Cass. Sez. 3, 30/07/2024, n. 21332, Rv. 671834 -01; Cass. Sez. 3, 06/05/2020, n. 8525, Rv. 657810 - 02). Diviene, così, consequenziale affermare che il divieto di “nova” sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (Cass. Sez. 3, 22/03/2022, n. 9211, Rv. 664556 -02; Cass. Sez. 6, 01/02/2018, n. 2529, Rv. 647921 -01). 3. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bisc.p.c. ora richiamato - il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore somma a favore della cassa delle ammende. Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 -01). Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 - 01). In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 -01). Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegato piena conferma in questa sede. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 3.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore impor