CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24353/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Asti con sentenza del 14 aprile 2022 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 256, secondo comma d. Igs. 152 del 2006 perché nella sua qualità di legale rappresentante in veste di socio amministratore "responsabile unico per quanto riguarda la tutela ambientale", depositava in modo incontrollato circa 100 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti in prevalenza da terra in parte frammista a pietrame e materia vegetale, su terreno sito in Feisoglio ed individuato in particella catastale n. 103, al foglio 18. Reato accertato il 12 gennaio 2019. 2. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 256 bis, d. Igs. 152 del 2006). Per la sentenza impugnata appare chiaro come non ci sia stato alcun deposito incontrollato di rifiuti speciali essendo l'unico fine dell'imputato quello di riutilizzare il terreno, perfettamente idoneo allo scopo. Il terreno sarebbe stato immediatamente smaltito dall'imputato che lo aveva solo depositato in un terreno di proprietà della sua famiglia. Per il Tribunale, quindi, il terreno non sarebbe da considerare un rifiuto. Invece, la semplice circostanza che il terreno risulta smaltito con appositi formulari smentisce la tesi giuridica del Tribunale. Infatti, se un materiale è un rifiuto lo stesso lo è dall'inizio alla fine. Il sottoprodotto, inoltre, richiede, tra l'altro, il suo riutilizzo, noto, sin dalla produzione. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, genericità e perché articolato in fatto, senza critiche specifiche di legittimità alla motivazione della decisione impugnata. La sentenza impugnata non ritiene sussistente il reato di deposito incontrollato di rifiuti (non perché la terra non fosse un rifiuto, come sostenuto dal ricorrente) in quanto il terreno è stato immediatamente riutilizzato dall'imputato, peraltro secondo le indicazioni della P.G.; l'imputato dopo aver svolto un servizio di movimento terra per il Comune depositava la terra (priva, peraltro, di materiali edilizi o di altre sostanze non vegetali) in un appezzamento di proprietà della madre, per la riutilizzazione del terreno vegetale per la coltivazione delle nocciole. Il terreno, poi, è stato immediatamente smaltito, secondo le indicazioni della P.G. (Comandante della Stazione di Cortemilia). «Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall'art. 256, comma secondo, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile anche in caso di attività occasionale commessa non soltanto dai titolari di imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche da qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art.2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto» (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017 - dep. 15/06/2017, Saldutti e altro, Rv. 27032301). Comunque, necessita sempre un deposito incontrollato, ovvero un'attività di accumulo a caso, senza uno scopo. Inoltre, è stato precisato che la contravvenzione di deposito di rifiuti, prevista dal comma 2 dell'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura permanente, perchè la condotta riguarda un'ipotesi di 14i deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma 1, lett.b), del d.lgs. citato, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro; il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha invece natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione (Sez. 3, Sentenza n. 6999 del 22/11/2017 Ud. (dep. 14/02/2018 ) Rv. 272632 - 01). Orbene, nel caso di specie a fronte della valutazione in fatto sopra menzionata il ricorso del P.M. prende in considerazione la motivazione della sentenza impugnata prospettando una violazione di legge, ma nella sostanza finisce per sottoporre a critica il percorso motivazionale della decisione, e i suoi accertamenti fattuali e, conseguentemente, il ricorso risulta inammissibile. Non può, quindi, ritenersi sussistente una violazione di legge, sindacabile in sede di legittimità (ricorso diretto in cassazione) trattandosi di accertamenti di merito adeguatamente motivati dal Tribunale. Il ricorrente ha espressamente voluto proporre ricorso diretto in cassazione, impugnazione che non è convertibile in appello (con conseguente inammissibilità del gravame) "quando, attraverso la ricerca della effettiva volontà del ricorrente si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato" (Sez. 1 - , Sentenza n. 51610 del 23/04/2018 Ud. (dep. 15/11/2018 ) Rv. 27566