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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 23138/2022

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DELLO Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 22688/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei paschi di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma al [OSCURATO:PERSONA] II n. 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 3140/2019 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2019; Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 22688/2019; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20/04/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] In punto di fatto, e per quanto ancora in questa sede rileva, dalla sentenza impugnata risulta che: [OSCURATO:PERSONA] raggiunse, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], un accordo transattivo con [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito della dichiarazione di nullità del contratto, da lui stipulato in data 19/04/2001 con la [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto il prodotto finanziario denominato 4you (o FourYou); in forza del detto accordo transattivo gli doveva essere corrisposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di settemiladuecentosessantasei euro e sessantanove centesimi (7.266,69); che detta somma, con gli interessi, per oltre ottomila euro, gli venne corrisposta solo a seguito del decreto ingiuntivo emanato, in data 4/10/2010, su suo ricorso dal Tribunale di Roma; che tuttavia egli, subito dopo la conclusione della transazione con la [OSCURATO:SOCIETA]., in data 7/08/2010, aveva pattuito con un suo creditore, tal [OSCURATO:PERSONA], la restituzione della somma di euro seimilacinquecento, a fronte di un maggior suo debito di tredicimila euro; che a causa del suo inadempimento, posto che nella transazione con il creditore Rossi era previsto il pagamento entro il 4/10/2010, il creditore aveva trattenuto euro duemila a titolo di penale e preteso l’intesa somma di cui alla transazione, pari a seimilacinquecento euro; che, quindi, aveva chiesto al Tribunale di Roma la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. a risarcirgli i danni patrimoniali, pari ad euro ottomilacinquecento, oltre ai danni non patrimoniali, per non poter essere partito per le vacanze con la sua famiglia in tranquillità.

Nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. il Tribunale di Roma, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, rigettò la domanda.

Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 22688/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Roma, adita dallo stesso Velletrani ha confermato la decisione del Tribunale, sebbene con una diversa motivazione.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] non ha presentato conclusioni.

Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1218, 1255 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Il mezzo poggia sull’assunto che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente valutato che nel ricorso per il decreto ingiuntivo, riprodotto (a quanto affermato dal Velletrani) nell’atto di citazione in primo grado, era stato esposto che il mancato tempestivo pagamento dell’importo transatto da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., con riferimento al prodotto finanziario 4you aveva causato l’inadempimento del Velletrani alla successiva transazione stipulata con il Rossi.

Il primo motivo, sebbene indichi violate le norme degli artt. 1218 e – incomprensibilmente - 1255 cod. civ. (salvo poi fare un riferimento all’art. 1225 cod. civ.) e poi degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nella sua illustrazione non contiene alcunché in cui si argomenti la violazione di esse, ma lamenta che, ai fini dell’apprezzamento della prevedibilità del danno, non si sia dato rilievo da parte della Corte territoriale a ciò che risultava daltenore del ricorso per decreto ingiuntivo, che – parrebbe – sarebbe stato presente nel fascicolo monitorio allegato come n. 5 alla citazione.

Si lamenta, dunque, l’omessa valutazione di una emergenza Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 22688/2019; estensore: C. Valle documentale.

Il motivo, nella sua sostanza, ha la struttura del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., ma, pur considerato – alla stregua della giurisprudenza nomofilattica (Sez.

U,24/07/2013, n. 17913, Rv. 627268 - 01) in tal guisa – non è ammissibile, in quanto si omette di dire se e dove il fatto, emergente dal documento rappresentato dal ricorso monitorio, fosse stato dedotto con un’attività argomentativa nel giudizio di merito.

Si omette di precisare, quindi, dove e come si era dedotto che la conoscenza dell’impegno di pagamento assunto dal ricorrente da parte dell’istituto bancario sarebbe stata desumibile dal contenuto del documento, ossia del ricorso monitorio.

In concreto, nella prospettazione di parte ricorrente, si vorrebbe che per il sol fatto che alla citazione era stato allegato il fascicolo monitorio contenente il ricorso per decreto ingiuntivo emergesse la rilevanza nel giudizio della conoscenza, dell’impegno verso terzi da parte del ricorrente, sì da dover essere percepita dalla corte territoriale.

Il motivo, pur apprezzato alla stregua dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. non ne presenta i requisiti nei termini indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U nelle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014).

Il discorso svolto vale pure per l’argomentazione con cui si la mancata opposizione al decreto ingiuntivo si vorrebbe avesse determinato cosa giudicata sulla già ricordata conoscenza, con riflesso sulla questione della prevedibilità: anche della deduzione del preteso giudicato derivante dalla mancata opposizione al monitorio – in disparte ogni valutazione sulla sua configurabilità – nel giudizio di merito non v’è traccia.

Deve, peraltro, aggiungersi che parte ricorrente non ha ritenuto di dedurre, in alcun modo, che il rilievo della mancanza di Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 22688/2019; estensore: C. Valle prevedibilità del danno sia stato fatto dalla Corte territoriale senza l’osservanza del secondo comma dell’art. 101 cod. proc. civ.

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile.

Il secondo mezzo afferma violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 342 cod. proc. civ. e all’art.116 cod. proc. civ. e all’art. 2697 cod. civ.

Il mezzo si appunta sulla mancata ammissione delle prove, segnatamente di quella testimoniale, nei confronti del preposto della banca, con il quale era stata conclusa la transazione.

Il secondo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., dato che omette di fornire l’indicazione specifica del motivo di appello che si vorrebbe essere stato dedotto, a suo tempo, in modo pure specifico.

Il motivo è inammissibile anche per quanto concerne il riferimento all’art. 2697 cod. civ. in quanto, per costante giurisprudenza di questa Corte (giusta Sez.

U n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831 – 01 già richiamata e Sez. un. n. 16598 05/08/2016 Rv. 640829 – 01 e Cass. 10/06/2016 Rv. 640193 - 01): «un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni.

Viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 c.c. non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 22688/2019; estensore: C. Valle dell’art. 360 c.p.c. (se si considera l’art. 2697 c.c. norma processuale) e ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. (se si considera l’art.2697 c.c. norma sostanziale, sulla base della vecchia idea dell’essere le norme sulle prove norma sostanziali) e, nel regime dell’art. 360 n. 5 oggi vigente si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma» ed è inammissibile in quanto non riporta, inoltre, il testo dell’articolato che si intendeva sottoporre al teste (il preposto della [OSCURATO:SOCIETA].).

Il terzo motivo del ricorso deduce: violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 113 cod. proc. civ. e artt. 1375 e 1175 cod. civ.

Il mezzo sembra poggiare sull’assunto che in ogni caso la condotta della [OSCURATO:SOCIETA]. nell’adempimento della transazione era sanzionabile alla stregua del principio generale di correttezza e buona fede nell’adempimento delle obbligazioni e segnatamente dell’obbligazione di cui alla transazione.

Il motivo appare, tuttavia, scarsamente aderente alla motivazione della sentenza d’appello che ha escluso una rilevanza autonoma della violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto obbligatorio, affermando che si tratta di obblighi di carattere comportamentale, non aventi, in sostanza, una loro autonomia, tale che di per sé sola la loro violazione possa condurre all’affermazione di responsabilità risarcitoria.

Per quanto non propriamente condivisibile la tesi della [OSCURATO:SOCIETA]. (soprattutto alla luce della giurisprudenza più recente: Cass. n. 09200 del 02/04/2021 Rv. 661071 – 02 e in precedenza: Cass. n. 22819 del 10/11/2010 Rv. 614831 - 01) il motiv o, come proposto, non attacca adeguatamente la motivazione della Corte d’appello sul punto.

Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 22688/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] terzo motivo non coglie, in conclusione, il senso della motivazione della sentenza impugnata, la quale, sebbene in modo non del tutto chiaro, dopo avere svolto discorsi sulla violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., nella proposizione di chiusura dell’esame dell’ottavo motivo – a pag. 10 – ha detto il motivo “ultroneo”, cioè assorbito.

La valutazione di assorbimento è corretta, essendo stata basta sull’assenza di danno risarcibile per la mancanza di prevedibilità.

Il ricorso, nel riscontro di ragioni di inammissibilità dei motivi in cui si articola, è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e valutata l’attività processuale espletata.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELLO Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 22688/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei paschi di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma al [OSCURATO:PERSONA] II n. 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 3140/2019 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2019; Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 22688/2019; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20/04/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] In punto di fatto, e per quanto ancora in questa sede rileva, dalla sentenza impugnata risulta che: [OSCURATO:PERSONA] raggiunse, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], un accordo transattivo con [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito della dichiarazione di nullità del contratto, da lui stipulato in data 19/04/2001 con la [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto il prodotto finanziario denominato 4you (o FourYou); in forza del detto accordo transattivo gli doveva essere corrisposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di settemiladuecentosessantasei euro e sessantanove centesimi (7.266,69); che detta somma, con gli interessi, per oltre ottomila euro, gli venne corrisposta solo a seguito del decreto ingiuntivo emanato, in data 4/10/2010, su suo ricorso dal Tribunale di Roma; che tuttavia egli, subito dopo la conclusione della transazione con la [OSCURATO:SOCIETA]., in data 7/08/2010, aveva pattuito con un suo creditore, tal [OSCURATO:PERSONA], la restituzione della somma di euro seimilacinquecento, a fronte di un maggior suo debito di tredicimila euro; che a causa del suo inadempimento, posto che nella transazione con il creditore Rossi era previsto il pagamento entro il 4/10/2010, il creditore aveva trattenuto euro duemila a titolo di penale e preteso l’intesa somma di cui alla transazione, pari a seimilacinquecento euro; che, quindi, aveva chiesto al Tribunale di Roma la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. a risarcirgli i danni patrimoniali, pari ad euro ottomilacinquecento, oltre ai danni non patrimoniali, per non poter essere partito per le vacanze con la sua famiglia in tranquillità. Nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. il Tribunale di Roma, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, rigettò la domanda. Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 22688/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Roma, adita dallo stesso Velletrani ha confermato la decisione del Tribunale, sebbene con una diversa motivazione. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] non ha presentato conclusioni. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1218, 1255 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Il mezzo poggia sull’assunto che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente valutato che nel ricorso per il decreto ingiuntivo, riprodotto (a quanto affermato dal Velletrani) nell’atto di citazione in primo grado, era stato esposto che il mancato tempestivo pagamento dell’importo transatto da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., con riferimento al prodotto finanziario 4you aveva causato l’inadempimento del Velletrani alla successiva transazione stipulata con il Rossi. Il primo motivo, sebbene indichi violate le norme degli artt. 1218 e – incomprensibilmente - 1255 cod. civ. (salvo poi fare un riferimento all’art. 1225 cod. civ.) e poi degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nella sua illustrazione non contiene alcunché in cui si argomenti la violazione di esse, ma lamenta che, ai fini dell’apprezzamento della prevedibilità del danno, non si sia dato rilievo da parte della Corte territoriale a ciò che risultava daltenore del ricorso per decreto ingiuntivo, che – parrebbe – sarebbe stato presente nel fascicolo monitorio allegato come n. 5 alla citazione. Si lamenta, dunque, l’omessa valutazione di una emergenza Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 22688/2019; estensore: C. Valle documentale. Il motivo, nella sua sostanza, ha la struttura del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., ma, pur considerato – alla stregua della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U,24/07/2013, n. 17913, Rv. 627268 - 01) in tal guisa – non è ammissibile, in quanto si omette di dire se e dove il fatto, emergente dal documento rappresentato dal ricorso monitorio, fosse stato dedotto con un’attività argomentativa nel giudizio di merito. Si omette di precisare, quindi, dove e come si era dedotto che la conoscenza dell’impegno di pagamento assunto dal ricorrente da parte dell’istituto bancario sarebbe stata desumibile dal contenuto del documento, ossia del ricorso monitorio. In concreto, nella prospettazione di parte ricorrente, si vorrebbe che per il sol fatto che alla citazione era stato allegato il fascicolo monitorio contenente il ricorso per decreto ingiuntivo emergesse la rilevanza nel giudizio della conoscenza, dell’impegno verso terzi da parte del ricorrente, sì da dover essere percepita dalla corte territoriale. Il motivo, pur apprezzato alla stregua dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. non ne presenta i requisiti nei termini indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U nelle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014). Il discorso svolto vale pure per l’argomentazione con cui si la mancata opposizione al decreto ingiuntivo si vorrebbe avesse determinato cosa giudicata sulla già ricordata conoscenza, con riflesso sulla questione della prevedibilità: anche della deduzione del preteso giudicato derivante dalla mancata opposizione al monitorio – in disparte ogni valutazione sulla sua configurabilità – nel giudizio di merito non v’è traccia. Deve, peraltro, aggiungersi che parte ricorrente non ha ritenuto di dedurre, in alcun modo, che il rilievo della mancanza di Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 22688/2019; estensore: C. Valle prevedibilità del danno sia stato fatto dalla Corte territoriale senza l’osservanza del secondo comma dell’art. 101 cod. proc. civ. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile. Il secondo mezzo afferma violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 342 cod. proc. civ. e all’art.116 cod. proc. civ. e all’art. 2697 cod. civ. Il mezzo si appunta sulla mancata ammissione delle prove, segnatamente di quella testimoniale, nei confronti del preposto della banca, con il quale era stata conclusa la transazione. Il secondo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., dato che omette di fornire l’indicazione specifica del motivo di appello che si vorrebbe essere stato dedotto, a suo tempo, in modo pure specifico. Il motivo è inammissibile anche per quanto concerne il riferimento all’art. 2697 cod. civ. in quanto, per costante giurisprudenza di questa Corte (giusta Sez. U n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831 – 01 già richiamata e Sez. un. n. 16598 05/08/2016 Rv. 640829 – 01 e Cass. 10/06/2016 Rv. 640193 - 01): «un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 c.c. non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 22688/2019; estensore: C. Valle dell’art. 360 c.p.c. (se si considera l’art. 2697 c.c. norma processuale) e ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. (se si considera l’art.2697 c.c. norma sostanziale, sulla base della vecchia idea dell’essere le norme sulle prove norma sostanziali) e, nel regime dell’art. 360 n. 5 oggi vigente si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma» ed è inammissibile in quanto non riporta, inoltre, il testo dell’articolato che si intendeva sottoporre al teste (il preposto della [OSCURATO:SOCIETA].). Il terzo motivo del ricorso deduce: violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 113 cod. proc. civ. e artt. 1375 e 1175 cod. civ. Il mezzo sembra poggiare sull’assunto che in ogni caso la condotta della [OSCURATO:SOCIETA]. nell’adempimento della transazione era sanzionabile alla stregua del principio generale di correttezza e buona fede nell’adempimento delle obbligazioni e segnatamente dell’obbligazione di cui alla transazione. Il motivo appare, tuttavia, scarsamente aderente alla motivazione della sentenza d’appello che ha escluso una rilevanza autonoma della violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto obbligatorio, affermando che si tratta di obblighi di carattere comportamentale, non aventi, in sostanza, una loro autonomia, tale che di per sé sola la loro violazione possa condurre all’affermazione di responsabilità risarcitoria. Per quanto non propriamente condivisibile la tesi della [OSCURATO:SOCIETA]. (soprattutto alla luce della giurisprudenza più recente: Cass. n. 09200 del 02/04/2021 Rv. 661071 – 02 e in precedenza: Cass. n. 22819 del 10/11/2010 Rv. 614831 - 01) il motiv o, come proposto, non attacca adeguatamente la motivazione della Corte d’appello sul punto. Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 22688/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] terzo motivo non coglie, in conclusione, il senso della motivazione della sentenza impugnata, la quale, sebbene in modo non del tutto chiaro, dopo avere svolto discorsi sulla violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., nella proposizione di chiusura dell’esame dell’ottavo motivo – a pag. 10 – ha detto il motivo “ultroneo”, cioè assorbito. La valutazione di assorbimento è corretta, essendo stata basta sull’assenza di danno risarcibile per la mancanza di prevedibilità. Il ricorso, nel riscontro di ragioni di inammissibilità dei motivi in cui si articola, è, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e valutata l’attività processuale espletata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo un
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