CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 18822/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nomia e delle Finanze, in persona del legalerappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generaledello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1976/2022pubblicata il 25 marzo 2022.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 23484/2022Numero sezionale 913/2026lette e udite le conclusioni del P.M., in persona del SostitutoNumero di raccolta generale 18822/2026Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accDoatga lpiuebrbleic aizlio ne 09/06/2026primo motivo di ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],per parte ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ordinanza ingiunzione del Ministero dell’Economia e delle22.800,00 a fronte della violazione dell’art. 3 del d.l. n. 195 del 2008,per avere omesso di redigere la dichiarazione di esportazione didenaro contante per € 67.000,00.Il Tribunale di Civitavecchia, su ricorso del sanzionato, haannullato la detta ordinanza con sentenza n. 105/2020.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto appello chela Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1976/2022, ha accolto,sul presupposto che il ricorso di primo grado non fosse mai statonotificato alla P.A. nei termini di legge, con conseguente esaurimentodel potere di proporre opposizione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di cinque motivi, cui ha resistito il Ministero intimato concontroricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 9-4-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il PubblicoMinistero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale AlbertoCardino, ha depositato memoria con le sue conclusioni.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 22 ss. della legge n. 689 del 1981 e 6 deld.lgs. n. 150 del 2011 in quanto la corte territoriale non avrebbeconsiderato che, in base alla menzionata normativa, il ricorso e ildecreto di fissazione di udienza avrebbero dovuti essere notificatidalla cancelleria del Tribunale di Civitavecchia. Sostiene, altresì, cheNumero registro generale 23484/2022Numero sezionale 913/2026la corte territoriale si sarebbe contraddetta affermando la regolaritàNumero di raccolta generale 18822/2026della notifica dell’atto di impugnazione all’Agenzia delleD aDta opugbbalincaezio ne 09/06/2026effettuata in sede di appello, sempre a cura della cancelleria, ma nondi quella dell’originario ricorso in opposizione.La censura è fondata nei termini che seguono.Innanzitutto, la normativa vigente, ossia l’art. 6, comma 8, dellalegge n. 151 del 2011, dispone che, nelle controversie previstedall’art. 22 della legge n. 689 del 1981, “Con il decreto di cuiall'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile ilgiudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimentoimpugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienzafissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento,nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorsoe il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente eall’autorità che ha emesso l’ordinanza”.La Corte d’appello di Roma ha dato atto della mancatanotificazione dell’originario ricorso in opposizione, come denunciatodal Ministero con l’atto di gravame e, quindi, dell’inesistenza dellanotificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (e,deve ritenersi, del correlato decreto del giudice). Circostanzaquest’ultima che deve ritenersi incontrovertibile, considerato che ilricorrente, nonostante sostenga vi sia documentazione agli atti chedimostrerebbe il regolare compimento della medesima notificazione,non ha saputo indicato il contenuto essenziale né ha fornito elementiin ordine alla sua collocazione nel fascicolo di primo grado. Inparticolare, a fronte dell’affermazione della P.A. di non averericevuto nessuna notifica agli indirizzi di posta elettronica a ciòdestinati e indicati a pagina otto del controricorso([OSCURATO:EMAIL] e/[OSCURATO:EMAIL]), il ricorrente non ha riportatoné le date delle notifiche che sarebbero state effettuate dallacancelleria del Tribunale di Civitavecchia né gli elementi identificativiNumero registro generale 23484/2022Numero sezionale 913/2026degli uffici destinatari né le mail a cui tali notifiche sarebbero stateNumero di raccolta generale 18822/2026inviate. Data pubblicazione 09/06/2026Sulla base delle premesse esposte, deve trovare applicazione,allora, l’indirizzo giurisprudenziale per il quale, nelle controversiesoggette al rito del lavoro e proposte in opposizione a decretoingiuntivo, il giudice d’appello che rilevi l’inesistenza dellanotificazione del ricorso in opposizione e il perfezionamento dellafase dell’editio actionis con il tempestivo deposito del ricorso neltermine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata,non essendosi in quella fase instaurato il contraddittorio per mancata354 c.p.c., deve rimettere la causa al primo giudice il qualeprovvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, daeseguire o da rinnovare, onde consentire il realizzarsi delcontraddittorio con la controparte, non rilevando che l’inesistenzadella notificazione dell’atto introduttivo non sia (a differenza dellanullità della notificazione) contemplata dall’art. 354 c.p.c., atteso chetale ultimo articolo fa riferimento ai procedimenti introdotti concitazione, nei quali non può verificarsi l’inesistenza dellanotificazione, dal momento che l’iscrizione della causa a ruolopresuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tieneconto della scissione tra editio actionis e vocatio in ius che si verificanei procedimenti, come quello del lavoro, introdotti con ricorso(Cass. n. 18081/04; in senso analogo, Cass. nn. 5358/04 e10782/03). Infatti, benché riferito ad un rito diverso, tale indirizzoappare senz’altro estensibile al procedimento di cui alla legge n. 689del 1981, artt. 22 e 23, essendo identica in esso la scissione fra editioactionis e vocatio in ius su cui si basa la giurisprudenza citata (intermini, Cass. Sez. 6-2, n. 20757 del 1° ottobre 2014).Ne deriva che la Corte d’appello di Roma, ritenuta l’inesistenzadella notificazione dell’atto introduttivo dell’opposizione davanti alTribunale di Civitavecchia, avrebbe dovuto rinviare la causa a dettotribunale, per consentire la regolare instaurazione del contraddittorioNumero registro generale 23484/2022Numero sezionale 913/2026(sin dal primo grado del giudizio nei confronti della P.A.) e non,Numero di raccolta generale 18822/2026come, al contrario, deciso, dichiarare “non proposta l’opposDiaztaio punbebli”c.a zione 09/06/20262) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità dellasentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, inrelazione alla mancata pronuncia sull’eccezione di mancatanotificazione del ricorso in opposizione.Riferisce che la corte territoriale si sarebbe accontentata dellamera affermazione della P.A. di non avere ricevuto la notificadell’impugnazione di primo grado, senza valutare quanto da luirappresentato anche documentalmente, atteso che, nel fascicolo disecondo grado, sarebbero state presenti le ricevute attestanti il buonfine della notifica.Con il terzo motivo il ricorrente contesta la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in quanto la corteterritoriale, nel valutare l’interpretazione della legge n. 689 del 1981e del d.lgs. n. 150 del 2011, non avrebbe detto alcunché in ordinealle sue osservazioni di merito.Con il quarto e il quinto motivo il ricorrente contesta la “Nullitàdella sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, in relazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., in relazione allamancata pronuncia sulla eccezione della violazione e falsaapplicazione art. 14 CEDU, - art. 26 del patto internazionale sui diritticivili e politici, - art. 21 e 46 della carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea- artt. 10 e 6 CEDU - art. 81 e 82 TFUE -violazione art. 10 della Costituzione - violazione artt. 2 e 24costituzione. Violazione di legge per motivazione perplessa econtraddittoria. Difetto di istruttoria” e la “Nullità della sentenza peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazionedell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla mancata pronunciasulla eccezione della violazione e falsa applicazione d.lgs. n. 195 del19.11.2008 e ss. integr. e mod. – violazione regolamento (ce) n.1889/2005 da leggere anche in combinato disposto con ilregolamento (ce) n. 562/2006”.Numero registro generale 23484/2022Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 18822/2026Le censure sono da ritenere assorbite dall’accoglimento del primoData pubblicazione 09/06/2026motivo di ricorso che attiene alla pregiudiziale questione dellamancata instaurazione del contraddittorio.3) Conclusivamente, è accolto il primo motivo, assorbiti irestanti; la sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale diCivitavecchia, in persona di altro magistrato, che esaminerà lacontroversia alla luce del principio sopra illustrato e provvederàanche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, conrinvio al Tribunale di Civitavecchia, in persona di diverso magistrato,anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 aprile2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]