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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 29968/2024

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CONI.

FATTO 1.[OSCURATO:PERSONA], medico veterinario, aveva dedotto che dal 1.1.1996 al 31.12.2002 ha adito il Tribunale di Ragusa deducendo di avere svolto l’incarico di Direttore di strutture complesse e dal 1.1.2003 l’incarico di Direttore di Dipartimento elamentando di avere percepito la retribuzione di posizione in misura non satisfattiva; ha pertantochiesto la condanna della ASL al pagamento della somma di € 379.204,18 a titolo di retribuzione di posizione.

2. Il Tribunale ha qualificato la domanda come volta ad ottenere la retribuzione di posizione variabile ed ha respinto il ricorso, in quanto il Licitra non aveva allegato né dimostrato che fosse stata espletata la procedura di graduazione.

3. La Corte di Appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA],ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito A.S.P.) di Ragusa al pagamento, in favore del medesimo, della somma di € 129.632,38 a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile, di cui € 43.382,38 in relazione al periodo dal 1.1.2003 al dicembre 2005 ed € 86.250,00 in relazione al periodo dal 1.1.2006 al 30.9.2011.

4. La Corte territorialeha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della maggiorazione ex art. 39, comma 9, CCNL 5.6.2000 riguardo al periodo anteriore al 2003, in quanto il dirigente medico aveva svolto un incarico di mero coordinamento ed aveva percepito le retribuzioni previste dalle delibere e della contrattazione collettiva; ha invece riconosciuto il diritto del Licitra ad ottenere la suddetta maggiorazione , calcolatasul valore massimo della fascia di appartenenza (fascia A, art. 56 CCNL 05.12.1996) con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]al 2011.

5. Il giudice di appello haevidenziato che il Licitra, in forza della delibera n. 3942del 5.12.2002, dal 1.1.2003, aveva svolto l’incarico di Direttore del Dipartimento di prevenzione, che dal 1.8.2005 gli era stato conferito l’incarico di Direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], mentre con delibera n. 1010 del 19.3.2009 gli era stato confermato l’incarico di Direttore della Struttura complessa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA].

6. Ha inoltre rilevato che la delibera n. 3942 del 05.12.2002 aveva previsto l’attribuzione della maggiorazione della retribuzione di posizione, calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza, evidenziando che i valori economici stabiliti erano stati confermati dai CCNL successivi, mentre il CCNL integrativo del 6.5.2010 li aveva mutati, avendo fissato in € 50.000,00 il valore massimo della fascia A, ed avendo modificato i valori percentuali entro i quali calcolare la maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione.

7. Ha dunque quantificato la maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione tenendo conto della percentuale minima con riferimento al periodo dal 1.1.2003 al dicembre 2005, e quanto al successivo periodo dal 1.1.2006 (data di decorrenza normativa del CCNL integrativo del 6.5.2010) al 30.9.2011 ha invece considerato il valore massimo della fascia A come modificato dal contratto integrativo, e la ridotta percentuale minima di variazione.

8. Avverso tale sentenza la A.S.P.

Ragusa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. 9.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.DIRITTO 1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 9, del CCNL 8.6.2000, nonché degli artt. 50, 54 e 55 del CCNL 1996, e vizi della motivazione, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

Evidenzia chel’incremento della componente variabile della retribuzione di posizioneè di competenza delle singole aziende nell’esercizio di un potere discrezionale, è commisurato alle risultanze delle funzioni dirigenziali ed al valore economico attribuito alle medesime e dipende dalle risorse disponibili nell’apposito fondo.

Lamenta che la Corte territoriale ha travisato la disposizione contrattuale collettiva, riconoscendoin via automatica il diritto del Licitra alla percezione della retribuzione di posizione parte variabile in assenza di un provvedimento di graduazione delle funzioni.

2. L’eccezione di inammissibilità del ricorsoè infondata .

La giurisprudenza di questa Corte da tempo è consolidata nell'affermare che, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la violazione dei contratti collettivi nazionali di diritto pubblico , per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001,è denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; solo l’interpretazione dei contratti integrativi, in quanto sonoattivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, ed hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall'art. 360 n.5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis(cfr. fra le tante Cass.n. 5565/2004; Cass. n. 20599/2006; Cass. n. 28859/2008; Cass. n. 6748/2010; Cass. n. 15934/2013; Cass. n. 4921/2016, Cass. n.16705/2018; Cass. n. 33312/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass.n.7568/2020; Cass. n. 25626/2020e Cass. n. 3829/2021).

Si è inoltre chiarito cheai contratti integrativi non si estende il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché, venendo in rilievo gli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente è tenuto a depositarli, a fornire precise indicazioni sulle modalità e sui tempi della produzione nel giudizio di merito, a trascrivere nel ricorso le clausole che si assumono erroneamente interpretate dalla Corte territoriale (Cass. nn. 7981, 7216, 6038, 2709, 95 del 2018; Cass. n. 3829/2021).

L’Azienda ricorrente non era dunque tenuta a enunciare la violazione dei canoni ermeneutici, né a riprodurre il testo integrale della disposizione del CCNL di diritto pubblico di cui ha lamentato la violazione.

Inoltre, la censura soddisfa gli oneri di chiarezza e di specificità , in quanto lamenta che la sentenza di primo grado ha riconosciuto il diritto del Licitra alla percezione della retribuzione di posizione parte variabile in via automatica, senza tenere conto dei presupposti indicati dalla norma contrattuale ( graduazione delle funzioni da parte dell’Amministrazione e disponibilità delle risorse)e del carattere discrezionale della graduazione.

3. Il ricorso è fondato.

4. In materia di dirigenza pubblica questa Corte ha da tempo affermato che il provvedimento di graduazione delle funzioni integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che, in sua mancanza, la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all’importanza e complessità dell’incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell’apposito fondo aziendale(v.

Cass. n. 20480/2020).

Con specifico riferimento alla dirigenza sanitaria, il d.lgs. n. 502/1992 si applica ai rapporti di lavoro dei dirigenti delle aree medica, professionale, tecnica e amministrativa del SSN, oltre che alla dirigenza non medica (v.

Cass. n. 91/2019).In particolare, ai sensi degli artt. 3, comma 1 bis, 15, 15 bise 15 ter del d.lgs. n. 165/2001, l’atto aziendale che regola l’organizzazione ed il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, riconducibile all’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento dell’incarico dirigenziale e per l’attribuzione del trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell’incarico stesso ed alla graduazione delle funzioni.

La regola generale impone di attendere l’adozione dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni per ottenere il riconoscimento della componente variabile della retribuzione di posizione.

L’art. 39 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]prevede infatti : “1.

La retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall’art. 51, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 è collegata all’incarico agli stessi conferito ai sensi dell’art. 27.

2. La retribuzione di posizione, è composta da una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilità.

3. La componente fissa della retribuzione di posizione, è garantita al dirigente nella misura -in atto goduta - in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992.

4. La componente fissa della retribuzione è mantenuta anche nei casi previsti dall’art. 34 operando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte variabile.

5. In prima applicazione del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 2 luglio 1997, il valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione - parte fissa e variabile - per il personale già in servizio all’entrata in vigore del contratto medesimo -è stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL relativo al II biennio economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti.6.

La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non è modificabile, mentre l’incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella - sulla base della graduazione delle funzioni di cui all’art. 26, è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo.

Di conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca – in base alla tipologia degli incarichi conferiti – nelle fasce economiche degli artt. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996.

7. Il valore economico complessivo dell’incarico determinato ai sensi del comma 6 è la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente.

Detto valore, a parità di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore economico complessivo.

8. Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incaricodi pari valore economico. 9.

Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano –secondo l’atto aziendale – più strutture complesse - per la retribuzione di posizione – parte variabile – de l dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10.(…)”.

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 4, del CCNL integrativo del6.5.2010, il testo dell’art. 39, comma 9, del CCNL 8.6.2000 è il seguente: «9.

Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse per la retribuzione di posizione - parte variabile - d el dirigente interessato senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Azienda, è prevista una maggiorazione fra il 30 ed il 50%».

L’art. 24 del CCNL 3 novembre 2005, interpretando autenticamente l’art.55 del CCNL 5 dicembre 1996 e l’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, ha chiarito che, in materia di trattamento economico del personale dirigente amministrativo sanitario, l’art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996 dell’area dirigenza dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo del SSN, nel prevedere, da parte delle aziende, la determinazione della graduazione delle funzioni dirigenziali attribuendo ad ogni relativa posizione un valore economico complessivo, riconosce ai dirigenti una retribuzione di posizione complessiva, che è composta da una quota stabilita tabellarmente in sede contrattuale, divisa in una parte fissa e in una variabile, nonché da un’ulteriore quota, parimenti variabile e definita in sede aziendale, collegata all’incarico conferito sulla base della graduatoria delle funzioni, fermo restando che, sino al conferimento degli incarichi, deve essere corrisposta una retribuzione di posizione minima, costituita dalle componenti, fissa e variabile, della quota tabellare, destinata ad essere riassorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico conferito in quanto mera anticipazione prevista dal contratto collettivo (al riguardo, in giurisprudenza, può citarsi Cass., Sez.

L, n. 22934 del 10 novembre 2016).

La composizione complessiva della retribuzione di posizione dopo la graduazione delle funzioni è la seguente: 1) Parte fissa della quota tabellare stabilita in sede contrattuale; 2) Parte variabile della quota tabellare stabilita in sede contrattuale; 3) Variabile definita in sede aziendale dipendente dalla graduazione delle funzioni ( v. per tutte Cass. n. 3513/2024).

Si è dunque evidenziato che l ’art. 4 del CCNL 8.6.2000, riguardante la contrattazione collettiva integrativa, nello stabilire che essa si svolge utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 50 (fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione di struttura complessa), 51 (Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro) e 52 (Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale) individua fra gli oggetti di tale contrattazione, anche la rideterminazione della parte variabile dell’indennità di posizione.

Il provvedimento di graduazione delle funzioni è atto riservato all’organo di vertice delle Amministrazioni, riconducibile, come generalmente ritenuto, alle previsioni dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, quale atto di macroorganizzazione, e che dalla sua adozione dipende la determinazione della retribuzione di posizione.

L’Azienda provvederà ad effettuare la graduazione delle funzioni e la pesatura degli incarichi e, quindi, a determinare la componente variabile della retribuzione di posizione distinta dalla quota tabellare stabilita in sede contrattuale, utilizzando le risorse di cui al fondo menzionato dall’art. 60 CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 50 CCNL 8 giugno 2000.

La violazione dell’obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione; a tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile(Cass. n. 7110/2023).

5. La previsione contenuta nell’art. 39, comma 9, CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] si colloca dunque all’interno di una disposizione coerente con la regola generale secondo cui il riconoscimento della componente variabile della retribuzione di posizione non può prescindere dall’atto aziendale di graduazione delle funzioni.In particolare, ilcomma 12 dell’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 prevede che alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti, fissa e variabile, in applic azione del medesimo art. 39 si provvede con il fondo di cui all’ art. 50 e che le aziende pro vvedono alla corresponsione della maggiorazione di cui al comma 9 con oneri a carico del proprio bilancio; tale disposizionepresuppone che l’Azienda abbia determinato la retribuzionedi posizione nelle sue componenti fissa e variabile con i fondi cui all’ art. 50.

In applicazione del comma 12del CCNL 8.6.2000 , l a Corte territoriale avrebbe pertanto dovuto determinare la maggiorazione ex art. 39, comma 9, CCNL 8.6.2000, previa graduazione ai fini della determinazione della retribuzione di posizione parte variabile. 6.La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, in quanto pur avendo affermato che la domanda del Licitra era tesa ad ottenere la retribuzione di posizione variabile, non ha analizzato la distinzione tra retribuzione di posizione parte variabile tabellare e retribuzione di posizione parte variabile aziendale, nè ha verificato la sussistenza della graduazione quale presupposto della retribuzione di posizione parte variabile e della maggiorazione exart. 39, comma 9, del CCNL 8.6.2000.

7. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese relative al giudizio di legittimità.

8. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Azienda ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONI. FATTO 1.[OSCURATO:PERSONA], medico veterinario, aveva dedotto che dal 1.1.1996 al 31.12.2002 ha adito il Tribunale di Ragusa deducendo di avere svolto l’incarico di Direttore di strutture complesse e dal 1.1.2003 l’incarico di Direttore di Dipartimento elamentando di avere percepito la retribuzione di posizione in misura non satisfattiva; ha pertantochiesto la condanna della ASL al pagamento della somma di € 379.204,18 a titolo di retribuzione di posizione. 2. Il Tribunale ha qualificato la domanda come volta ad ottenere la retribuzione di posizione variabile ed ha respinto il ricorso, in quanto il Licitra non aveva allegato né dimostrato che fosse stata espletata la procedura di graduazione. 3. La Corte di Appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA],ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito A.S.P.) di Ragusa al pagamento, in favore del medesimo, della somma di € 129.632,38 a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile, di cui € 43.382,38 in relazione al periodo dal 1.1.2003 al dicembre 2005 ed € 86.250,00 in relazione al periodo dal 1.1.2006 al 30.9.2011. 4. La Corte territorialeha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della maggiorazione ex art. 39, comma 9, CCNL 5.6.2000 riguardo al periodo anteriore al 2003, in quanto il dirigente medico aveva svolto un incarico di mero coordinamento ed aveva percepito le retribuzioni previste dalle delibere e della contrattazione collettiva; ha invece riconosciuto il diritto del Licitra ad ottenere la suddetta maggiorazione , calcolatasul valore massimo della fascia di appartenenza (fascia A, art. 56 CCNL 05.12.1996) con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]al 2011. 5. Il giudice di appello haevidenziato che il Licitra, in forza della delibera n. 3942del 5.12.2002, dal 1.1.2003, aveva svolto l’incarico di Direttore del Dipartimento di prevenzione, che dal 1.8.2005 gli era stato conferito l’incarico di Direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], mentre con delibera n. 1010 del 19.3.2009 gli era stato confermato l’incarico di Direttore della Struttura complessa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 6. Ha inoltre rilevato che la delibera n. 3942 del 05.12.2002 aveva previsto l’attribuzione della maggiorazione della retribuzione di posizione, calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza, evidenziando che i valori economici stabiliti erano stati confermati dai CCNL successivi, mentre il CCNL integrativo del 6.5.2010 li aveva mutati, avendo fissato in € 50.000,00 il valore massimo della fascia A, ed avendo modificato i valori percentuali entro i quali calcolare la maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione. 7. Ha dunque quantificato la maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione tenendo conto della percentuale minima con riferimento al periodo dal 1.1.2003 al dicembre 2005, e quanto al successivo periodo dal 1.1.2006 (data di decorrenza normativa del CCNL integrativo del 6.5.2010) al 30.9.2011 ha invece considerato il valore massimo della fascia A come modificato dal contratto integrativo, e la ridotta percentuale minima di variazione. 8. Avverso tale sentenza la A.S.P. Ragusa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. 9.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.DIRITTO 1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 9, del CCNL 8.6.2000, nonché degli artt. 50, 54 e 55 del CCNL 1996, e vizi della motivazione, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Evidenzia chel’incremento della componente variabile della retribuzione di posizioneè di competenza delle singole aziende nell’esercizio di un potere discrezionale, è commisurato alle risultanze delle funzioni dirigenziali ed al valore economico attribuito alle medesime e dipende dalle risorse disponibili nell’apposito fondo. Lamenta che la Corte territoriale ha travisato la disposizione contrattuale collettiva, riconoscendoin via automatica il diritto del Licitra alla percezione della retribuzione di posizione parte variabile in assenza di un provvedimento di graduazione delle funzioni. 2. L’eccezione di inammissibilità del ricorsoè infondata . La giurisprudenza di questa Corte da tempo è consolidata nell'affermare che, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la violazione dei contratti collettivi nazionali di diritto pubblico , per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001,è denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; solo l’interpretazione dei contratti integrativi, in quanto sonoattivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, ed hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall'art. 360 n.5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis(cfr. fra le tante Cass.n. 5565/2004; Cass. n. 20599/2006; Cass. n. 28859/2008; Cass. n. 6748/2010; Cass. n. 15934/2013; Cass. n. 4921/2016, Cass. n.16705/2018; Cass. n. 33312/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass.n.7568/2020; Cass. n. 25626/2020e Cass. n. 3829/2021). Si è inoltre chiarito cheai contratti integrativi non si estende il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché, venendo in rilievo gli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente è tenuto a depositarli, a fornire precise indicazioni sulle modalità e sui tempi della produzione nel giudizio di merito, a trascrivere nel ricorso le clausole che si assumono erroneamente interpretate dalla Corte territoriale (Cass. nn. 7981, 7216, 6038, 2709, 95 del 2018; Cass. n. 3829/2021). L’Azienda ricorrente non era dunque tenuta a enunciare la violazione dei canoni ermeneutici, né a riprodurre il testo integrale della disposizione del CCNL di diritto pubblico di cui ha lamentato la violazione. Inoltre, la censura soddisfa gli oneri di chiarezza e di specificità , in quanto lamenta che la sentenza di primo grado ha riconosciuto il diritto del Licitra alla percezione della retribuzione di posizione parte variabile in via automatica, senza tenere conto dei presupposti indicati dalla norma contrattuale ( graduazione delle funzioni da parte dell’Amministrazione e disponibilità delle risorse)e del carattere discrezionale della graduazione. 3. Il ricorso è fondato. 4. In materia di dirigenza pubblica questa Corte ha da tempo affermato che il provvedimento di graduazione delle funzioni integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che, in sua mancanza, la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all’importanza e complessità dell’incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell’apposito fondo aziendale(v. Cass. n. 20480/2020). Con specifico riferimento alla dirigenza sanitaria, il d.lgs. n. 502/1992 si applica ai rapporti di lavoro dei dirigenti delle aree medica, professionale, tecnica e amministrativa del SSN, oltre che alla dirigenza non medica (v. Cass. n. 91/2019).In particolare, ai sensi degli artt. 3, comma 1 bis, 15, 15 bise 15 ter del d.lgs. n. 165/2001, l’atto aziendale che regola l’organizzazione ed il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, riconducibile all’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento dell’incarico dirigenziale e per l’attribuzione del trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell’incarico stesso ed alla graduazione delle funzioni. La regola generale impone di attendere l’adozione dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni per ottenere il riconoscimento della componente variabile della retribuzione di posizione. L’art. 39 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]prevede infatti : “1. La retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall’art. 51, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 è collegata all’incarico agli stessi conferito ai sensi dell’art. 27. 2. La retribuzione di posizione, è composta da una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilità. 3. La componente fissa della retribuzione di posizione, è garantita al dirigente nella misura -in atto goduta - in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. 4. La componente fissa della retribuzione è mantenuta anche nei casi previsti dall’art. 34 operando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte variabile. 5. In prima applicazione del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 2 luglio 1997, il valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione - parte fissa e variabile - per il personale già in servizio all’entrata in vigore del contratto medesimo -è stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL relativo al II biennio economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti.6. La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non è modificabile, mentre l’incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella - sulla base della graduazione delle funzioni di cui all’art. 26, è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca – in base alla tipologia degli incarichi conferiti – nelle fasce economiche degli artt. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996. 7. Il valore economico complessivo dell’incarico determinato ai sensi del comma 6 è la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore economico complessivo. 8. Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incaricodi pari valore economico. 9. Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano –secondo l’atto aziendale – più strutture complesse - per la retribuzione di posizione – parte variabile – de l dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10.(…)”. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 4, del CCNL integrativo del6.5.2010, il testo dell’art. 39, comma 9, del CCNL 8.6.2000 è il seguente: «9. Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse per la retribuzione di posizione - parte variabile - d el dirigente interessato senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Azienda, è prevista una maggiorazione fra il 30 ed il 50%». L’art. 24 del CCNL 3 novembre 2005, interpretando autenticamente l’art.55 del CCNL 5 dicembre 1996 e l’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, ha chiarito che, in materia di trattamento economico del personale dirigente amministrativo sanitario, l’art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996 dell’area dirigenza dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo del SSN, nel prevedere, da parte delle aziende, la determinazione della graduazione delle funzioni dirigenziali attribuendo ad ogni relativa posizione un valore economico complessivo, riconosce ai dirigenti una retribuzione di posizione complessiva, che è composta da una quota stabilita tabellarmente in sede contrattuale, divisa in una parte fissa e in una variabile, nonché da un’ulteriore quota, parimenti variabile e definita in sede aziendale, collegata all’incarico conferito sulla base della graduatoria delle funzioni, fermo restando che, sino al conferimento degli incarichi, deve essere corrisposta una retribuzione di posizione minima, costituita dalle componenti, fissa e variabile, della quota tabellare, destinata ad essere riassorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico conferito in quanto mera anticipazione prevista dal contratto collettivo (al riguardo, in giurisprudenza, può citarsi Cass., Sez. L, n. 22934 del 10 novembre 2016). La composizione complessiva della retribuzione di posizione dopo la graduazione delle funzioni è la seguente: 1) Parte fissa della quota tabellare stabilita in sede contrattuale; 2) Parte variabile della quota tabellare stabilita in sede contrattuale; 3) Variabile definita in sede aziendale dipendente dalla graduazione delle funzioni ( v. per tutte Cass. n. 3513/2024). Si è dunque evidenziato che l ’art. 4 del CCNL 8.6.2000, riguardante la contrattazione collettiva integrativa, nello stabilire che essa si svolge utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 50 (fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione di struttura complessa), 51 (Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro) e 52 (Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale) individua fra gli oggetti di tale contrattazione, anche la rideterminazione della parte variabile dell’indennità di posizione. Il provvedimento di graduazione delle funzioni è atto riservato all’organo di vertice delle Amministrazioni, riconducibile, come generalmente ritenuto, alle previsioni dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, quale atto di macroorganizzazione, e che dalla sua adozione dipende la determinazione della retribuzione di posizione. L’Azienda provvederà ad effettuare la graduazione delle funzioni e la pesatura degli incarichi e, quindi, a determinare la componente variabile della retribuzione di posizione distinta dalla quota tabellare stabilita in sede contrattuale, utilizzando le risorse di cui al fondo menzionato dall’art. 60 CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 50 CCNL 8 giugno 2000. La violazione dell’obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione; a tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile(Cass. n. 7110/2023). 5. La previsione contenuta nell’art. 39, comma 9, CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] si colloca dunque all’interno di una disposizione coerente con la regola generale secondo cui il riconoscimento della componente variabile della retribuzione di posizione non può prescindere dall’atto aziendale di graduazione delle funzioni.In particolare, ilcomma 12 dell’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 prevede che alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti, fissa e variabile, in applic azione del medesimo art. 39 si provvede con il fondo di cui all’ art. 50 e che le aziende pro vvedono alla corresponsione della maggiorazione di cui al comma 9 con oneri a carico del proprio bilancio; tale disposizionepresuppone che l’Azienda abbia determinato la retribuzionedi posizione nelle sue componenti fissa e variabile con i fondi cui all’ art. 50. In applicazione del comma 12del CCNL 8.6.2000 , l a Corte territoriale avrebbe pertanto dovuto determinare la maggiorazione ex art. 39, comma 9, CCNL 8.6.2000, previa graduazione ai fini della determinazione della retribuzione di posizione parte variabile. 6.La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, in quanto pur avendo affermato che la domanda del Licitra era tesa ad ottenere la retribuzione di posizione variabile, non ha analizzato la distinzione tra retribuzione di posizione parte variabile tabellare e retribuzione di posizione parte variabile aziendale, nè ha verificato la sussistenza della graduazione quale presupposto della retribuzione di posizione parte variabile e della maggiorazione exart. 39, comma 9, del CCNL 8.6.2000. 7. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese relative al giudizio di legittimità. 8. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Azienda ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appe
Sentenza Cassazione n. 29968/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris