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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 37316/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 febbraio 2023, il Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla revoca dell'ordine di demolizione emesso il 2 luglio 2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in esecuzione della sentenza di patteggiamento emessa dal giudice monocratico della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale etneo, [OSCURATO:PERSONA] e la Raffaeli, tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce il vizio di motivazione, premettendo che, rispetto all'immobile abusivo, il 21 e il 22 dicembre 2004, sono state presentate due domande di condono edilizio ai sensi della legge n. 326 del 2003, corredate da tutta la documentazione necessaria, avendo provveduto altresì le richiedenti al pagamento degli oneri previsti dalla normativa, tanto è vero che, con nota del 21 novembre 2020, la [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Catania ha ritenuto le due pratiche assentibili a norma delle leggi vigenti, per cui, risalendo le richieste di sanatoria al 2004, non era decisivo il richiamo alla legge regionale n. 19 del 2021, sulla cui declaratoria di illegittimità costituzionale è stato fondato il rigetto della domanda di revoca dell'ordine di demolizione da parte del giudice dell'esecuzione.

A ciò si aggiunge che l'immobile de quo è occupato dalla Raffaeli e dal suo nucleo familiare, non avendo avuto modo costei, percettrice di un assegno unico ed estranea comunque al reato, di attivarsi al fine di trovare un alloggio alternativo. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.

1. In via preliminare, occorre premettere che, nel rigettare l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione avanzata dalle ricorrenti, il giudice dell'esecuzione ha innanzitutto richiamato il parere della Soprintendenza che dichiarava sospesa l'istruttoria della pratica di sanatoria, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla legge regionale n. 19 del 2021, legge sulla cui applicabilità al caso di specie si fondava la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione.

Ciò posto, nell'ordinanza impugnata è stato evidenziato che, con la sentenza n. 252 del 22 novembre 2022, la Corte costituzionale, in accoglimento del ricorso del Governo, volto a rimarcare il travalicamento dei limiti della potestà legislativa primaria sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto regionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19 ("Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo").

Per effetto di tale decisione della Consulta, destinata a influire sull'esito del giudizio di esecuzione, l'istanza proposta dalle ricorrenti è stata pertanto disattesa.

2. Tanto premesso, occorre evidenziare che il ricorso, nel ricostruire l'iter amministrativo della procedura di condono, contesta la determinazione della Soprintendenza di attendere il pronunciamento della Consulta, ritenuto non rilevante a fronte di una pratica iniziata nel 2004, ma, come correttamente osservato dal Procuratore generale, le deduzioni difensive sul punto risultano generiche, non essendo stata documentata l'evoluzione del procedimento amministrativo e non essendo comunque noti i tempi di definizione della pratica di condanna, pendente da circa diciannove anni, allo stato senza alcun esito.

Orbene, a prescindere da ogni approfondimento circa la pertinenza dei rilievi della Soprintendenza, deve ritenersi che, a fronte della condizione ostativa rimarcata nell'ordinanza impugnata, il mancato accoglimento dell'istanza di revoca della demolizione da parte del giudice dell'esecuzione sia coerente con l'orientamento costante di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Rv. 268032 e Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145), secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'Autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione.

A ciò deve solo aggiungersi che, anche rispetto alla prospettazione della precaria situazione economica della Raffaeli, occupante con il suo nucleo familiare l'immobile abusivo oggetto dell'ordine di demolizione, il ricorso risulta non adeguatamente specifico, non essendovi alcuna allegazione circa la condizione economica della ricorrente e le attività esperite per trovare un diverso alloggio, anche presso il sistema di edilizia popolare, per cui (non risultando peraltro che tali elementi furono compiutamente sottoposti al giudice dell'esecuzione) non può ritenersi ravvisabile alcuna violazione dell'invocato principio di proporzionalità.

3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze proposte, i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati quindi inammissibili, con conseguente onere per ciascuna ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascuna ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 febbraio 2023, il Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla revoca dell'ordine di demolizione emesso il 2 luglio 2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in esecuzione della sentenza di patteggiamento emessa dal giudice monocratico della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale etneo, [OSCURATO:PERSONA] e la Raffaeli, tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce il vizio di motivazione, premettendo che, rispetto all'immobile abusivo, il 21 e il 22 dicembre 2004, sono state presentate due domande di condono edilizio ai sensi della legge n. 326 del 2003, corredate da tutta la documentazione necessaria, avendo provveduto altresì le richiedenti al pagamento degli oneri previsti dalla normativa, tanto è vero che, con nota del 21 novembre 2020, la [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Catania ha ritenuto le due pratiche assentibili a norma delle leggi vigenti, per cui, risalendo le richieste di sanatoria al 2004, non era decisivo il richiamo alla legge regionale n. 19 del 2021, sulla cui declaratoria di illegittimità costituzionale è stato fondato il rigetto della domanda di revoca dell'ordine di demolizione da parte del giudice dell'esecuzione. A ciò si aggiunge che l'immobile de quo è occupato dalla Raffaeli e dal suo nucleo familiare, non avendo avuto modo costei, percettrice di un assegno unico ed estranea comunque al reato, di attivarsi al fine di trovare un alloggio alternativo. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. In via preliminare, occorre premettere che, nel rigettare l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione avanzata dalle ricorrenti, il giudice dell'esecuzione ha innanzitutto richiamato il parere della Soprintendenza che dichiarava sospesa l'istruttoria della pratica di sanatoria, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla legge regionale n. 19 del 2021, legge sulla cui applicabilità al caso di specie si fondava la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione. Ciò posto, nell'ordinanza impugnata è stato evidenziato che, con la sentenza n. 252 del 22 novembre 2022, la Corte costituzionale, in accoglimento del ricorso del Governo, volto a rimarcare il travalicamento dei limiti della potestà legislativa primaria sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto regionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19 ("Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo"). Per effetto di tale decisione della Consulta, destinata a influire sull'esito del giudizio di esecuzione, l'istanza proposta dalle ricorrenti è stata pertanto disattesa. 2. Tanto premesso, occorre evidenziare che il ricorso, nel ricostruire l'iter amministrativo della procedura di condono, contesta la determinazione della Soprintendenza di attendere il pronunciamento della Consulta, ritenuto non rilevante a fronte di una pratica iniziata nel 2004, ma, come correttamente osservato dal Procuratore generale, le deduzioni difensive sul punto risultano generiche, non essendo stata documentata l'evoluzione del procedimento amministrativo e non essendo comunque noti i tempi di definizione della pratica di condanna, pendente da circa diciannove anni, allo stato senza alcun esito. Orbene, a prescindere da ogni approfondimento circa la pertinenza dei rilievi della Soprintendenza, deve ritenersi che, a fronte della condizione ostativa rimarcata nell'ordinanza impugnata, il mancato accoglimento dell'istanza di revoca della demolizione da parte del giudice dell'esecuzione sia coerente con l'orientamento costante di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Rv. 268032 e Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145), secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'Autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione. A ciò deve solo aggiungersi che, anche rispetto alla prospettazione della precaria situazione economica della Raffaeli, occupante con il suo nucleo familiare l'immobile abusivo oggetto dell'ordine di demolizione, il ricorso risulta non adeguatamente specifico, non essendovi alcuna allegazione circa la condizione economica della ricorrente e le attività esperite per trovare un diverso alloggio, anche presso il sistema di edilizia popolare, per cui (non risultando peraltro che tali elementi furono compiutamente sottoposti al giudice dell'esecuzione) non può ritenersi ravvisabile alcuna violazione dell'invocato principio di proporzionalità. 3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze proposte, i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati quindi inammissibili, con conseguente onere per ciascuna ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascuna ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
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