CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il Comune di Calabritto (AV), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 25 settembre 2019, n. 51, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Avellino, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni : [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il C o nsorzio A.S.I. per la Provincia di Avellino, con sede in Avellino, in persona del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre 2019,n. 2019/33/353, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli , elettivamente [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. domiciliatopresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania –Sezione Staccata di Salerno il 7 marzo 2019, n. 1980/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020 , n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l.29 dicembre 2022, n. 198, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) dell’1 marzo 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Comune di Calabritto (AV) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 7 marzo 2019, n. 1980/05/2019 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avvisodi accertamento per il parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2010 con riguardo alla proprietà di aree ed opifici industriali ubicati nel medesimo Comune, di cui il Consorzio A.S.I. per la Provincia di Avellino era proprietario exart. 39 del d.lgs. 30 marzo 1990,n. 76, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti delConsorzio A.S.I. per la Provincia di Avellino avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino il 19 aprile 2016 , n. 622/05/2016, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul rilievo chela base imponibile dell’ICI era stata correttamente determinata in relazione al valore venale degli immobili. [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. per la Provincia di Avellino si è costituito con controricorso, eccependo, tra l’altro l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso per cassazione. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e fal sa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ . , per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo gradoche il valore degli immobili era stato determinato sulla base delle risultanzecontabili del bilancio di esercizio per l’anno 2010 dell’ente contribuente (sotto la voce “Immobilizzazioni materiali” per l’importo di € 26.876.550,75), dovendosi aver riguardo ai costi di realizzazione degli impianti e delle opere infrastrutturali. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado il valore probatorio del bilancio di esercizio dell’ente contribuente per la determinazione della base imponibile dell’ICI con riferimento ai costi di realizzazione degli impianti e delle opere infrastrutturali. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione proposta dal controricorrente circa l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso per cassazione, che sarebbe stato notificato a mezzo PEC in formato pdf, in totale assenza della sottoscrizione digitale (sia in formato cades , che in formato pades ) e dell’attestazione di conformità all’originale, essendosi realizzata la sanatoria delle nullità inficianti la notifica per raggiungimento dello scopo (art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.). Difatti, nessun pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa è stato dedotto dal controricorrente, che si è costituito nel termine di legge ed ha contestato i motivi dedotti dal ricorrente. Ancora, si deve respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sotto i distinti profili della “doppia conforme” e della carente specificità dei motivi , giacché le censure involgono in modo chiaro ed inequivoco il parametro normativo della base imponibile e, dunque, una viola zione di legge. 1.1 Per il resto, i l primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo. 1.2Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a decorrere dall'annualità di imposta 2007, ha abrogato gli artt. 5, comma 4, e 11, commi 1, 2 e 2-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, i Comuni avevano il potere di determinare la base imponibile per gli immobili non iscritti in catasto, ma iscrivibili in categoria D, alla stregua del valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, risultante dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti indicati nell'art. 7 del d.l. 11 luglio1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come indicato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero, in mancanza, in virtù della rendita presunta di cui all'art. 5, comma 4, dello stesso d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; successivamente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'annualità di imposta 2007 residua in capo ai Comuni il potere di determinare la rendita degli opifici non iscritti in catasto esclusivamente sulla base del criterio di cui al citato art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (in termini: Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8358; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2022, n. 21115). Invero, l’art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504 disciplina la fattispecie (qui ricorrente) relativa alla determinazione (provvisoria) della base imponibile dei «fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati», prescrivendo, quindi, che il relativo valore, - giustappunto rilevante, in difetto di iscrizione catastale, ai fini della liquidazione dell'imposta, - debba essere determinato «secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359» e, dunque, assumendo quale base imponibile il valore di detti beni risultante «dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili» (c.d. valore contabilizzato). Inoltre, questa Corte ha precisato anche che, a detti fini, deve aversi riguardo al costo di acquisto ovvero al costo di costruzione, aumentato degli eventuali costi incrementativi (Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2009, n. 9385; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2009, n. 21445; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9602;Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2019, n. 10006 ; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2022, n. 8501).Come è stato rimarcato dal giudice delle Leggi, la ratio della disposizione in esame(art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) va individuata nella particolare natura giuridica, a fini catastali, delle unità immobiliari classificabili nel gruppo D, unità la cui rendita catastale, - diversamente da quella relativa alle unità, a c.d. destinazione ordinaria, che sono ordinate per tariffe d'estimo e, così, suscettibili di (provvisorio) accertamento, a fini ICI, secondo il criterio della rendita c.d. presunta (art. 5, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), - consegue da una stima diretta, « con la conseguenza che, in mancanza di tale stima, si è preferito il criterio - già sperimentato per l'imposta straordinaria sugli immobili (ISI) - del costo rivalutato di acquisizione del bene ricavabile dalle scritture contabili, in luogo di quello basato sulla rendita "presunta", di più difficile applicazione» (così:Corte Cost., 24 febbraio 2006, n. 67). 1.3Peraltro, è pacifico che i Consorzi A.S.I., costituiti tra enti pubblici territoriali ed altri enti (pubblici o privati), sono enti pubblici economici, come è previsto dall'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e sono, pertanto, tenuti al pagamento dell'ICI, al pari di qualsiasi altro operatore commerciale o industriale (Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31037; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36478). 1.4Pertanto, si può ribadire l’orientamento consolidato per cui, in tema di ICI, ai fini della determinazione della base imponibile (costituita dal valore degli immobili), per l'applicabilità dei criteri dettati dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è necessario che i fabbricati, classificabili nel gruppo catastale D e non iscritti in catasto, siano posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, presupposto, quest'ultimo, che trova la sua ratio giustificatrice nella puntuale correlazione che deve sussistere, in ordine ai singoli fabbricati, fra il costo indicato nelle scritture contabili e la futura rendita da attribuirsi agli immobili stessi all'atto dell'iscrizione in catasto (Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2005, n. 5565; Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2008, n. 27067; Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2010, nn. 7332 e 7333). Peraltro, è stato anche precisato che, quanto al significato dell'avverbio «distintamente», usato dal legislatore, si deve ritenere che l'iscrizione del valore di un fabbricato nei registri aziendali è «distinta», e pertanto integra il requisito di legge per il calcolo contabilistico dell'ICI, se non comprende cumulativamente quello di altri beni non soggetti all'imposta (macchine, scorte, ecc.), ma corrisponde al prezzo d'acquisto dell'intero bene immobile, comunque censito in catasto, ed all'ammontare delle spese incrementative, risultanti dalle scritture contabili, come pure dispone l’art. 7, comma 3, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conver tito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,n. 359, richiamato dal l'art. 5 , comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504 (Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2009, n. 21445). 1.5Ciò posto, l’art. 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266, novellando il testo dell’art. 5, comma 1, del d.l. 23 ottobre 1996,n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, aveva disposto che: « 1 . Sono trasferite alle [OSCURATO:PERSONA] e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato articolo 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti de lle disponibilità esistenti, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi è esercitata dalla Regione competente. Con decreto del M inistro dell'Industria, del Co mmercio e dell'Artigianato è nominato un commissario ad acta , determinando il relativo compenso a carico delle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi». In seguito, il Decreto reso dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 2 luglio 1999 ha disposto il trasferimento al Consorzio A.S.I. per la Provincia di Avellino della proprietà dei lotti ubicati nell’area industriale di Calabritto (AV)con le relative accessioni e pertinenze, individuandone le opere infrastrutturali nell’«Infrastrutturazione del nucleo industriale di Calabritto» e nell’«Impianto di depurazione a servizio del nucleo industriale di Calabritto». Non vi è dubbio, peraltro, che gli impianti e le opere di infrastrutturazionein questione, essendo immobili strumentali all’attività imprenditoriale svolta d al Consorzio A.S.I. per la Provincia di Avellino, siano beni imponibili ai fini dell’ICIex art. 2, lett. a, del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504 . 1.6Nella specie, la sentenza impugnata non si uniformata ai principi enunciati, avendo apoditticamente ritenuto, senza fornire alcuna spiegazione del proprio assunto, che: «(…) la base imponibile dell’ICI computata dal Comune di Calabritto non poteva essere ricondotta ai costi risultanti dalle scritture contabili dell’ASI, ma doveva essere determinata sulla scorta del valore dei beni». 2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania (ora, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022,n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizio