CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 04923/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 13 novembre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver, in qualità di amministratore della Progetto suole s.r.I., distrutto o occultato le scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari per il periodo di imposta 2013; commesso in Casoria il 22/04/2016. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si sostiene la non imputabilità del ricorrente per il principio del ne bis in idem, essendo già stato giudicato e assolto per gli stessi fatti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, avendo la Corte territoriale sottolineato la mancata produzione di alcuna specifica decisione a sostegno della richiesta. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto espone anch'esso censure non consentite in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata (v. pag. 3) ritenuto destituita di fondamento la tesi difensiva, correttamente affermando che la presentazione della dichiarazione d'imposta oltre il termine di novanta giorni (presentazione che la Corte afferma neanche dimostrata) era irrilevante nella vicenda in esame, essendo contestato all'imputato l'occultamento delle scritture contabili obbligatorie, mai consegnate agli accertatori, che dovettero procedere alla ricostruzione del volume degli affari con metodo induttivo. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è inammissibile per aspecificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, non avendo il ricorrente, a fronte di una motivazione con la quale, in modo pertinente, è stato ritenuto che le circostanze concrete (modalità della condotta e volume di affari della società, oltre che abitualità del comportamento) non consentivano di ritenere la particolare tenuità del fatto, il ricorrente non ha spiegato quale fosse, sul punto, il vizio della sentenza ricorsa. Evidenziato che la inammissibilità per aspecificità connota anche il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non avendo il ricorrente spiegato quando fosse maturato il termine prescrizionale, a fronte di un capo di incolpazione che individua nel 22/04/2016 la data di commissione del reato, per cui il termine decennale di prescrizione maturerà soltanto il 22/04/2026. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R