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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 44610/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. P.G., K. Tassone, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento reso in data 18 gennaio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato l'affidamento cd. terapeutico, disposto ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di sospensione pronunciata dal Magistrato di sorveglianza del Tribunale in sede, ex art. 51 Ord. pen., perché trovato alla guida di una vettura, nonostante la sua patente di guida fosse stata revocata, peraltro trattandosi di veicolo con targa inserita nella black list del lettore targhe, in quanto usata, qualche giorno prima, da soggetto che aveva perpetrato un furto. 2.11 Tribunale ha rilevato che si tratta della terza violazione che aveva condotto alla terza sospensione dell'affidamento, ex art. 51 Ord. pen, in due anni, la prima per interruzione dei rapporti con l'U.E.P.E. di riferimento e con il Sert, la seconda per aver schiaffeggiato una controparte di una controversia civilistica; in entrambi i casi, comunque rilevando che il Tribunale di sorveglianza aveva riammesso il condannato alla misura alternativa, nonostante il provvedimento di sospensione.

2.1. L'ordinanza evidenzia che, nella specie, Peverello, con la condotta accertata da ultimo in data 24 novembre 2021, aveva manifestato di non avere alcun rispetto nei confronti dell'Autorità giudiziaria e che la misura alternativa doveva essere revocata con effetto ex tunc, a partire dal primo provvedimento di sospensione (del 12 novembre 2020), momento iniziale in cui il condannato aveva cominciato a tenere una condotta non conforme al percorso educativo. 3.Avverso il provvedimento indicato, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv.

E. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla decorrenza con effetti ex tunc della disposta revoca.

Si rileva che il primo provvedimento di sospensione risaliva al 12 novembre 2020 e che il secondo, più recente, era stato reso in data 5 ottobre 2021, senza che, all'esito delle disposte sospensioni, il Tribunale di sorveglianza avesse reputato necessario procedere alla revoca anticipata della misura alternativa.

Si censura la contraddittorietà del provvedimento che valorizza una causa di sospensione della misura non sfociata nella revoca anticipata e, dunque, non reputata, dall'Autorità giudiziaria preposta, inconciliabile con la prosecuzione della misura alternativa.Si richiama la sentenza della Corte Cost. n. 343 del 1987 che valorizza, ai fini del periodo trascorso in affidamento in prova, la rilevanza anche di quello precedente alla disposta revoca e si chiede di far decorrere l'efficacia della revoca a far data dall'ultima violazione accertata il 24 novembre 2021. 2.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, K. Tassone, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.È noto che can la pronuncia n. 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 10, Ord. pen., nella parte in cui in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. [OSCURATO:PERSONA] ha espresso dissenso per la tesi maggioritaria che, assegnando all'affidamento in prova una funzione essenzialmente rieducativa, riteneva che la revoca per il fallimento dell'esperimento avesse effetto retroattivo e determinasse il ripristino dell'originario rapporto punitivo, in quanto non teneva conto del contenuto sanzionatorio delle prescrizioni inerenti la misura, limitative della libertà personali e, quindi, necessariamente oggetto di valutazione in sede di revoca per stabilire quanto debba ancora essere espiato, per cui il non tenerne conto si poneva in contrasto col disposto dell'art. 13 Cost.

Del pari, anche quella minoritaria, basata sulla equiparazione dell'affidamento in prova all'espiazione della pena quale sua modalità esecutiva, nel ritenere che il periodo scontato dovesse in ogni caso essere scomputato per intero dalla pena residua, avrebbe finito per introdurre ingiustificate parificazioni di trattamento tra la diversa situazione di coloro che avessero violato le leggi o le regole imposte sin dall'inizio e quanti vi fossero incorsi nel periodo conclusivo dell'esperimento.

In tal modo si sarebbe eliminata la natura sanzionatoria e l'efficacia preventiva della revoca, con la conseguente disincentivazione a mantenere una condotta regolare, in contrasto con la funzione rieducativa della misura. [OSCURATO:PERSONA] ha posto l'accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti alla misura, per cui, nell'assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell'art. 47 Ord. pen., ha ritenuto necessario che il relativo provvedimento fosse preceduto da un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all'incisività delle regole imposte ed infrante.

La soluzione prescelta, dunque, consiste nell'affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (Corte Cost. n. 343 del 29/10/1987; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Vateri, Rv. 282007; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859). 1.1.Nel caso specifico, il Tribunale, con una motivazione carente, si è limitato a giustificare la decisione di revoca con effetto retroattivo, per l'esistenza di precedenti provvedimenti di sospensione ex art. 51-ter Ord. pen. e la collocazione temporale di uno di questi in epoca prossima all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza con la quale Peverello era stato riammesso alla misura alternativa, dopo il secondo provvedimento di sospensione.

Ha però omesso, perché la motivazione dell'ordinanza impugnata non ne offre riscontro, l'analisi complessiva dei comportamenti tenuti dal condannato, in considerazione del contenuto dei provvedimenti del Tribunale, allegati dal ricorrente a sostegno degli argomenti spesi con il ricorso, con i quali la misura alternativa non era stata revocata e che avevano disposto la prosecuzione dell'affidamento terapeutico, pur a fronte delle accertate violazioni.

Né tali valutazioni, per la carenza di informazioni esplicative, possono ritenersi implicitamente contenute nell'accenno all'intervenuta interruzione dei contatti con Sert e Uepe, a far data dal 12 novembre 2020 (cioè dalla prima delle violazioni accertate). [OSCURATO:PERSONA] è consapevole che il comportamento tenuto dal condannato nel corso della prova può rivelare il sostanziale fallimento e l'inutilità a fini risocializzanti dell'esperienza della misura alternativa sin dal suo inizio, ma il provvedimento che ne dispone la revoca ex tunc deve chiaramente offrire indicazioni in tal senso, come fondatamente rilevato nel ricorso, che non si addentra ad esprimere considerazioni in punto di fatto o a proporre diverse massime di esperienza rispetto a quelle utilizzate dal Tribunale, ma a rilevare la carenza di motivazione rispetto a precedenti provvedimenti che avevano consentito la prosecuzione della misura. 2.Deve dunque concludersi che la decisione di revoca con effetto retroattivo è rimasta priva di giustificazione.

L'ordinanza impugnata, pertanto, nella parte in cui ha disposto detta decorrenza della revoca deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale statuizione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. P.G., K. Tassone, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento reso in data 18 gennaio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato l'affidamento cd. terapeutico, disposto ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di sospensione pronunciata dal Magistrato di sorveglianza del Tribunale in sede, ex art. 51 Ord. pen., perché trovato alla guida di una vettura, nonostante la sua patente di guida fosse stata revocata, peraltro trattandosi di veicolo con targa inserita nella black list del lettore targhe, in quanto usata, qualche giorno prima, da soggetto che aveva perpetrato un furto. 2.11 Tribunale ha rilevato che si tratta della terza violazione che aveva condotto alla terza sospensione dell'affidamento, ex art. 51 Ord. pen, in due anni, la prima per interruzione dei rapporti con l'U.E.P.E. di riferimento e con il Sert, la seconda per aver schiaffeggiato una controparte di una controversia civilistica; in entrambi i casi, comunque rilevando che il Tribunale di sorveglianza aveva riammesso il condannato alla misura alternativa, nonostante il provvedimento di sospensione. 2.1. L'ordinanza evidenzia che, nella specie, Peverello, con la condotta accertata da ultimo in data 24 novembre 2021, aveva manifestato di non avere alcun rispetto nei confronti dell'Autorità giudiziaria e che la misura alternativa doveva essere revocata con effetto ex tunc, a partire dal primo provvedimento di sospensione (del 12 novembre 2020), momento iniziale in cui il condannato aveva cominciato a tenere una condotta non conforme al percorso educativo. 3.Avverso il provvedimento indicato, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. E. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla decorrenza con effetti ex tunc della disposta revoca. Si rileva che il primo provvedimento di sospensione risaliva al 12 novembre 2020 e che il secondo, più recente, era stato reso in data 5 ottobre 2021, senza che, all'esito delle disposte sospensioni, il Tribunale di sorveglianza avesse reputato necessario procedere alla revoca anticipata della misura alternativa. Si censura la contraddittorietà del provvedimento che valorizza una causa di sospensione della misura non sfociata nella revoca anticipata e, dunque, non reputata, dall'Autorità giudiziaria preposta, inconciliabile con la prosecuzione della misura alternativa.Si richiama la sentenza della Corte Cost. n. 343 del 1987 che valorizza, ai fini del periodo trascorso in affidamento in prova, la rilevanza anche di quello precedente alla disposta revoca e si chiede di far decorrere l'efficacia della revoca a far data dall'ultima violazione accertata il 24 novembre 2021. 2.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, K. Tassone, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.È noto che can la pronuncia n. 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 10, Ord. pen., nella parte in cui in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. [OSCURATO:PERSONA] ha espresso dissenso per la tesi maggioritaria che, assegnando all'affidamento in prova una funzione essenzialmente rieducativa, riteneva che la revoca per il fallimento dell'esperimento avesse effetto retroattivo e determinasse il ripristino dell'originario rapporto punitivo, in quanto non teneva conto del contenuto sanzionatorio delle prescrizioni inerenti la misura, limitative della libertà personali e, quindi, necessariamente oggetto di valutazione in sede di revoca per stabilire quanto debba ancora essere espiato, per cui il non tenerne conto si poneva in contrasto col disposto dell'art. 13 Cost. Del pari, anche quella minoritaria, basata sulla equiparazione dell'affidamento in prova all'espiazione della pena quale sua modalità esecutiva, nel ritenere che il periodo scontato dovesse in ogni caso essere scomputato per intero dalla pena residua, avrebbe finito per introdurre ingiustificate parificazioni di trattamento tra la diversa situazione di coloro che avessero violato le leggi o le regole imposte sin dall'inizio e quanti vi fossero incorsi nel periodo conclusivo dell'esperimento. In tal modo si sarebbe eliminata la natura sanzionatoria e l'efficacia preventiva della revoca, con la conseguente disincentivazione a mantenere una condotta regolare, in contrasto con la funzione rieducativa della misura. [OSCURATO:PERSONA] ha posto l'accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti alla misura, per cui, nell'assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell'art. 47 Ord. pen., ha ritenuto necessario che il relativo provvedimento fosse preceduto da un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all'incisività delle regole imposte ed infrante. La soluzione prescelta, dunque, consiste nell'affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (Corte Cost. n. 343 del 29/10/1987; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Vateri, Rv. 282007; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859). 1.1.Nel caso specifico, il Tribunale, con una motivazione carente, si è limitato a giustificare la decisione di revoca con effetto retroattivo, per l'esistenza di precedenti provvedimenti di sospensione ex art. 51-ter Ord. pen. e la collocazione temporale di uno di questi in epoca prossima all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza con la quale Peverello era stato riammesso alla misura alternativa, dopo il secondo provvedimento di sospensione. Ha però omesso, perché la motivazione dell'ordinanza impugnata non ne offre riscontro, l'analisi complessiva dei comportamenti tenuti dal condannato, in considerazione del contenuto dei provvedimenti del Tribunale, allegati dal ricorrente a sostegno degli argomenti spesi con il ricorso, con i quali la misura alternativa non era stata revocata e che avevano disposto la prosecuzione dell'affidamento terapeutico, pur a fronte delle accertate violazioni. Né tali valutazioni, per la carenza di informazioni esplicative, possono ritenersi implicitamente contenute nell'accenno all'intervenuta interruzione dei contatti con Sert e Uepe, a far data dal 12 novembre 2020 (cioè dalla prima delle violazioni accertate). [OSCURATO:PERSONA] è consapevole che il comportamento tenuto dal condannato nel corso della prova può rivelare il sostanziale fallimento e l'inutilità a fini risocializzanti dell'esperienza della misura alternativa sin dal suo inizio, ma il provvedimento che ne dispone la revoca ex tunc deve chiaramente offrire indicazioni in tal senso, come fondatamente rilevato nel ricorso, che non si addentra ad esprimere considerazioni in punto di fatto o a proporre diverse massime di esperienza rispetto a quelle utilizzate dal Tribunale, ma a rilevare la carenza di motivazione rispetto a precedenti provvedimenti che avevano consentito la prosecuzione della misura. 2.Deve dunque concludersi che la decisione di revoca con effetto retroattivo è rimasta priva di giustificazione. L'ordinanza impugnata, pertanto, nella parte in cui ha disposto detta decorrenza della revoca deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale statuizione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorve
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