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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 13072/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Quanto alla prima censura sulla illogicità o apparenza del riferimento della volatilità del principio psicoattivo quale elemento dimostrativo della destinazione allo sF accio, essa è generica siccome assertiva del vizio senza spiegarne le ragioni.

Quanto alla seconda censura/è rivalutativa del merito rileggendo in altra Taniera un dato non irragionevolmente inquadrato nella illustrazione del qua(ir) che escluderebbe l'acquisto per uso personale della droga.

Si aggiunge in prop)sito un elemento meramente ipotetico quale la possibilità che terzi si dedichino lli cura della prole dell'imputato.

Rivalutativa è anche la censura che tende a sminuire il peso di dati fattuali logicamente utilizzati, e in maniera non "manifestamente irragionevo e né apparente, per illustrare la destinazione a terzi della droga.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibili:!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so -n ma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Si trascura poi la orizzazione da p e dei giudici del posse —cit 800 e A ro in .\ bancon i piccolo taglio per le quali il ricorrente non avrebbe fornito spiec a:ioni. \ P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14.3.2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Quanto alla prima censura sulla illogicità o apparenza del riferimento della volatilità del principio psicoattivo quale elemento dimostrativo della destinazione allo sF accio, essa è generica siccome assertiva del vizio senza spiegarne le ragioni. Quanto alla seconda censura/è rivalutativa del merito rileggendo in altra Taniera un dato non irragionevolmente inquadrato nella illustrazione del qua(ir) che escluderebbe l'acquisto per uso personale della droga. Si aggiunge in prop)sito un elemento meramente ipotetico quale la possibilità che terzi si dedichino lli cura della prole dell'imputato. Rivalutativa è anche la censura che tende a sminuire il peso di dati fattuali logicamente utilizzati, e in maniera non "manifestamente irragionevo e né apparente, per illustrare la destinazione a terzi della droga. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibili:!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so -n ma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Si trascura poi la orizzazione da p e dei giudici del posse —cit 800 e A ro in .\ bancon i piccolo taglio per le quali il ricorrente non avrebbe fornito spiec a:ioni. \ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.3.2025.
Sentenza Cassazione n. 13072/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris