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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 35071/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ala na Gaspare, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 117, commi 15 e 17 cod. strada.

Rilevato che il ricorrente lamenta: I) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 116, comma 17, cod. stra ida; 521 cod. proc. pen.; 24 Cost.; II)Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 187, comma 8, cod. strada, mancanza, contr addittorietà e manifesta illogicità della motivazione; III) Inosservanza ed erronea i applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 581 cod. proc. per i., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Considerato che le sentenze di merito sono assistite da confen ?.nte apparato argomentativo a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, stante l'acclarata ricorrenza della recidiva nel biennio, Puntualmente argomentata dalla Corte di merito.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di r icorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva com petenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, u congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su cor retti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato che il secondo motivo di doglianza si appalE 'sa del tutto inconferente, in quanto si riferisce a fattispecie di reato non in contE 'stazione.

Rilevato, quanto al terzo motivo di ricorso, anch'esso fondato su argomentazioni che non hanno attinenza con il reato contestato, he il diniego del beneficio delle attenuanti generiche è sostenuto da confere nte apparato argomentativo, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam missibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dE !Ila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ala na Gaspare, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 117, commi 15 e 17 cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta: I) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 116, comma 17, cod. stra ida; 521 cod. proc. pen.; 24 Cost.; II)Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 187, comma 8, cod. strada, mancanza, contr addittorietà e manifesta illogicità della motivazione; III) Inosservanza ed erronea i applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 581 cod. proc. per i., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Considerato che le sentenze di merito sono assistite da confen ?.nte apparato argomentativo a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, stante l'acclarata ricorrenza della recidiva nel biennio, Puntualmente argomentata dalla Corte di merito. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di r icorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva com petenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, u congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su cor retti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato che il secondo motivo di doglianza si appalE 'sa del tutto inconferente, in quanto si riferisce a fattispecie di reato non in contE 'stazione. Rilevato, quanto al terzo motivo di ricorso, anch'esso fondato su argomentazioni che non hanno attinenza con il reato contestato, he il diniego del beneficio delle attenuanti generiche è sostenuto da confere nte apparato argomentativo, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam missibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dE !Ila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensor
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