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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2024

Cassazione n. 26667/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui agii artt. 73 e 80, d.PR.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, posto che la Corte territoriale, ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione del comportamento dell'imputato che non ha mostrato segni di resipiscenza e, in assenza di elementi di segno positivi da valutare ai fini della concessione, ha evidenziato che il ricorrente trasportava, occultandola, oltre due kg di cocaina.

Al riguardo, si ricorda che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489) Allo stesso modo, la Corte territoriale, facendo richiamo a parametri di congruità, ha confermato le determinazioni del primo giudice, affermando la adeguatezza della pena base, se pure determinata in misura non prossima al minimo edittale, in relazione alla gravità del fatto.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui agii artt. 73 e 80, d.PR.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, posto che la Corte territoriale, ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione del comportamento dell'imputato che non ha mostrato segni di resipiscenza e, in assenza di elementi di segno positivi da valutare ai fini della concessione, ha evidenziato che il ricorrente trasportava, occultandola, oltre due kg di cocaina. Al riguardo, si ricorda che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489) Allo stesso modo, la Corte territoriale, facendo richiamo a parametri di congruità, ha confermato le determinazioni del primo giudice, affermando la adeguatezza della pena base, se pure determinata in misura non prossima al minimo edittale, in relazione alla gravità del fatto. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26667/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris