CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 10942/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/08/1979 (detenuto perquesta causa)avverso la sentenza del 15/04/2025 emessa dalla Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Roma in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di TorreAnnunziata, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso con conseguenteannullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12/12/2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], incomposizione collegiale, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 16, mesi1, giorni 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416bis, commi 2, 4, 5 e 8cod. pen. (capo a), 110, 629, comma 2, cod. pen. (capo n) (assolvendolo inveceper il reato di detenzione di armi di cui al capo i).La Corte di appello di Napoli, decidendo sull'appello dell'imputato, lo haassolto per non aver commesso il fatto dal capo n) e ha, per l'effetto,rideterminato in anni 12, mesi 1 di reclusione la pena, confermando nel resto lapronuncia di primo grado.Secondo la conforme ricostruzione dei fatti dei giudici di merito il [OSCURATO:PERSONA], dal2017 sino al 2020, sarebbe stato partecipe dell'associazione di stampocamorristico operante in Castellammare di Stabia denominata clan D'Alessandro.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 192, comma 3, cod.proc. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in relazione allavalutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia e ai riscontri alledichiarazioni etero-accusatorie di questi ultimi.In particolare, la difesa deduce che la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodaliziodi stampo camorristico era stata ritenuta esclusivamente sulla base didichiarazioni di collaboratori di giustizia vaghe, generiche e prive di riscontri, inviolazione dunque dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. secondol'interpretazione fornita dalla costante giurisprudenza di legittimità. Lamotivazione sul punto dei Giudici di appello era peraltro contraddittoria inquanto, dopo aver affermato che le dichiarazioni del collaboratore RapicanoCatello erano scarne e generiche e dopo aver ammesso che quelle delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] erano riferibili solo a fatti anteriori al 2009 (edunque fuori contestazione), gli stessi avevano ugualmente usato talidichiarazioni come riscontro alle dichiarazioni del collaboratore RapicanoPasquale. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano state poi valorizzatenonostante le stesse non riguardassero il nucleo dell'accusa e non potesseroquindi costituire un riscontro individualizzante. I giudici di merito, tanto di primogrado che di appello, si erano contraddetti dal momento che avevanoconsiderato come riscontro estrinseco alle dichiarazioni dei collaboratori (inordine al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il custode delle armi del clan) le condotte didetenzione e porto di armi da fuoco di cui al capo i), reato per il quale però ilBarba era stato assolto già nel primo giudizio. La Corte territoriale aveva inoltreindebitamente valorizzato come riscontro una conversazione (quella di cui alprog. 326 del 19/07/2017) che era completamente avulsa dal contesto mafioso eche la difesa aveva ampiamente spiegato in maniera alternativa.2.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancanza di motivazione dellasentenza di appello in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva. Ladifesa deduce che in appello aveva chiesto l'esclusione della recidiva anche inconsiderazione del fatto che le condotte per cui era intervenuta condanna eranoavulse dai fatti (estorsione) oggetto delle precedenti pronunce definitive. Contale argomento i giudici di appello non si erano confrontati, né si potevarichiamare la motivazione sul punto del Tribunale posto che quest'ultimo, ai finidella recidiva, aveva valorizzato l'estorsione di cui al capo n) per la quale,tuttavia, proprio la Corte di appello aveva assolto l’imputato.2.3. Con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione inrelazione al diniego delle attenuanti generiche. A detta del ricorrente i giudici diappello avevano valorizzato, ai fini del diniego, elementi inesistenti (quali lapartecipazione a reati fine per i quali il [OSCURATO:PERSONA] era invece stato assolto), nonrilevanti o pertinenti (come la decisione di non rendere esame e la gravità deltitolo del reato) e non ne avevano invece considerati altri, quali ad esempio ilcontegno processuale collaborativo (quali il consenso all'acquisizione delledichiarazioni di alcuni dei collaboratori di giustizia), che avrebbero giustificatol'applicazione della diminuente.3. Il 09/01/2026 il difensore ha depositato memoria di replica allarequisitoria scritta del PG nella quale ha approfondito i motivi di ricorso e insistitoper il loro accoglimento.4. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza del difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 192, comma 3,cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione in relazione allavalutazione delle chiamate in correità, non può trovare accoglimento.1.1. È necessario premettere che i Giudici di merito, sulla base di unaricostruzione dei fatti conforme, hanno ritenuto provata l'appartenenzadell'odierno ricorrente al clan D'Alessandro, sulla base degli elementi di seguitorichiamati. È stato principalmente valorizzato quanto riferito dal collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità era stata riconosciuta anche inaltri procedimenti, il quale aveva reso dichiarazioni in ordine alla partecipazionedel [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio (con il ruolo di custode delle armi del clan) precise,coerenti, e ricche di particolari. Si è poi ritenuto che tali dichiarazioni fosseroriscontrate – e a loro volta reciprocamente riscontrassero – quelle – seppurmeno dettagliate e precise – dei collaboratori di giustizia: a) [OSCURATO:PERSONA] ilquale, pur riferendo di fatti sino al 2009 (data del suo arresto), aveva individuatonel [OSCURATO:PERSONA] uno degli appartenenti del clan D'Alessandro di cui lui pure era statopartecipe, specificando che lo stesso era dedito allo spaccio di droga, partecipavaalle estorsioni ed era, altresì, il custode delle armi del sodalizio; b) CatelloRapicano il quale aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA], in seno al clan, si occupava distupefacenti.I Giudici di merito hanno, inoltre, evidenziato che le dichiarazioni deicollaboratori, in particolare del [OSCURATO:PERSONA], fossero riscontrate anche:a) dal fatto che risultava che il 03/01/2019 e il 25/08/2019 in due casolariubicati nei pressi dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] erano state rinvenute armi da fuoco(fatti costituenti oggetto della contestazione di cui al capo i); si osservava che,tanto la tipologia delle armi rinvenute (tra cui un Kalashnikov) quanto i luoghi ele modalità dell'occultamento, erano corrispondenti a quelle descritte dalcollaboratore;b) da una intercettazione telefonica (RIT 326) del 19/07/2017 emergeva cheall'epoca dei fatti effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità di una pistola egirava armato;c) da altra intercettazione (RIT 9966) del 04/07/2018 tra due esponenti divertice del clan D'Alessandro ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) i quali, nelmanifestare la loro intenzione di punire il figlio del [OSCURATO:PERSONA] (per uno “sgarbo” daquest'ultimo fatto al sodalizio), affermavano di conoscere bene il padre (vale adire l'odierno ricorrente), di apprezzarlo e di essere certi che non si sarebbearrabbiato per la punizione del figlio; conversazione dalla quale i Giudicidesumevano che il [OSCURATO:PERSONA] era riconosciuto dai vertici del sodalizio ed era ancheconsapevole delle sue dinamiche interne e delle sue regole di funzionamento.1.2. Il difensore del ricorrente, come detto, deduce che tale motivazione sipone in contrasto con l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. così comeinterpretato dalla giurisprudenza di legittimità a cominciare dalla sentenza delleSezioni unite n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina. In particolare la difesa, pur noncensurando il giudizio di attendibilità intrinseca del principale collaboratore digiustizia, [OSCURATO:PERSONA], evidenzia tuttavia che, alla luce dellagiurisprudenza richiamata, gli elementi valorizzati dai Giudici di merito nonpossono costituire validi riscontri estrinseci alle dichiarazioni del suddettocollaboratore ovvero non sono riscontri individualizzanti, utili a ritenere raggiuntala prova della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di stampo camorristico.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la denunciata violazione di legge non sussista eche non siano neppure ravvisabili nella motivazione della sentenza impugnata iprofili di illogicità o contraddittorietà dedotti dal ricorrente.1.3. Giova preliminarmente ribadire che il sindacato di legittimità sullavalutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significatoconcreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché untale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice dimerito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con lequali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nelloro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv.280058 – 01; Sez. 1, n. 5036 del 03/04/1997, Pesce, Rv. 207789 – 01, la qualeha chiarito che in materia di prove, la valutazione richiesta dall'art. 192, commiterzo e quarto, cod. proc. pen. spetta al giudice di merito, mentre la CorteSuprema di Cassazione, cui sia stata denunciata la violazione della citatadisposizione di legge, deve limitare il suo giudizio all'accertamento dellasussistenza dei vizi di legittimità indicati dall'art. 606, comma primo, lett. e),cod. proc. pen. - mancanza o manifesta illogicità della motivazione-).1.4. Ciò premesso quanto all'ambito della cognizione di questa Corte, va inprimo luogo evidenziato che le censure della difesa scontano un erroremetodologico di fondo. Ed infatti, il difensore, a fronte di una motivazione che havalorizzato plurimi elementi di riscontro, i quali, singolarmente e unitariamenteconsiderati, avvalorerebbero le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ha inveceproceduto ad una valutazione parcellizzata dei singoli elementi, evidenziando conriferimento a ciascuno di essi l’insufficienza o la scarsa conferenza rispetto allacapacità di riscontrare le dichiarazioni del collaboratore, omettendo però dieffettuare una lettura complessiva e di insieme delle risultanze investigative. Acausa di tale non condivisibile impostazione i singoli argomenti a discaricoriproposti dal ricorrente risultano, non solo non decisivi, ma inidonei a mettere indiscussione la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato. Alriguardo, va infatti evidenziato che questa Corte ha più volte ribadito che ildifetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non puòessere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti,costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini delcontrollo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va postoin relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultareanche da altri punti del provvedimento ai quali sia stato fatto richiamo, sia pureimplicito (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 – 01; Sez. 4,n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231302 – 01, la quale ha ribaditoche anche in tema di valutazione delle chiamate di correo ciò che occorrevalutare è la valenza degli elementi di riscontro non solo in sé stessi ma anchenel loro reciproco collegamento).1.5. Ferme restando le considerazioni che precedono, occorre rilevare cheanche le singole censure articolate dalla difesa in relazione a ciascuno deglielementi di riscontro individuati dalla Corte territoriale non sono condivisibili.Al riguardo giova premettere che, secondo la costante giurisprudenza dilegittimità, la chiamata in correità, perché possa assurgere al rango di provaposta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, necessita (per il chiarodisposto dell'art. 192, comma 3, c.p.p.), oltre che di un positivo apprezzamentoin ordine alla sua intrinseca attendibilità, di "riscontri estrinseci"; questi, dalpunto di vista oggettivo, possono consistere in qualsiasi elemento o datoprobatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasinatura, sicché essi possono consistere in elementi di prova sia rappresentativache logica, ed anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che questa siatotalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima. Per converso, non è invecerichiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente",perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto laprova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità(Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301 – 01). Si èaltresì precisato che in tema di chiamata di correo, gli altri elementi di prova davalutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alledichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisitipropri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendosufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei aconfermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propriaautonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Cauchi,Rv. 284840 – 01). È inoltre pacifico che i riscontri esterni alla chiamata di correorichiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. devono essere individualizzanti, nel sensoche devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devonopossedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito(Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 2010, Genna, Rv. 245867 – 01; Sez. 6, n.45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151 – 01, che ha precisato che il riscontropuò dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettivaconferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fattostesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativodell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato).1.6. Tanto premesso, occorre rilevare, quanto al riscontro estrinsecoindividuato dalla Corte territoriale nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ladifesa deduce che tali dichiarazioni sarebbero fuori contestazione dal punto divista temporale (in quanto riferibili al più tardi al 2009) e anche nonindividualizzanti in quanto, mentre il [OSCURATO:PERSONA] individua nel [OSCURATO:PERSONA] ilcustode delle armi del clan, il [OSCURATO:PERSONA] lo descrive come dedito allo spaccio ealle estorsioni. Le dichiarazioni del collaboratore non riscontrerebbero dunque ilnucleo essenziale della chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA]. L’assuntodifensivo non è condivisibile in quanto le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] – pur nonpotendo costituire di per sé sole il riscontro alla chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA]– non possono essere ritenute completamente irrilevanti, come pretende ildifensore. E' infatti notorio che le organizzazioni c.d. storiche di stampo mafiososono associazioni in cui la partecipazione è rigorosamente disciplinata di talché,in disparte l’ipotesi meramente teorica di dissolvimento dell’organismo criminale,come l'affiliazione richiede specifici requisiti e procedure, così anche la fuoriuscitadal clan non è evento usuale e si ricollega il più delle volte ad accadimentiparticolari (morte, collaborazione con la giustizia, migrazione in altro gruppocriminale, ecc.) mentre sono estremamente rari (se non del tutto sconosciutinella casistica giudiziaria) recessi consensuali e pacifici al pari delle ipotesi direingresso nel sodalizio. Nel caso in esame, non essendo emersa (e non essendostata neppure allegata dalla difesa) alcuna frattura nella biografia delittuosa delBarba, giustificativa di un allontanamento dell’imputato dal clan dopo il 2009 e diuna sua successiva riammissione, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ben possonorappresentare un utile elemento di valutazione e conferma della partecipazionedell'odierno ricorrente al sodalizio in relazione al periodo in contestazione. Non èquindi ravvisabile alcuna violazione di legge e/o alcun profilo di illogicità ocontraddittorietà nel fatto che i Giudici di merito hanno valorizzato ai fini di provaanche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia in questione.1.7. Anche con riguardo al collaboratore [OSCURATO:PERSONA] le censureformulate non sono condivisibili.Il difensore contesta infatti il giudizio di attendibilità intrinseca delcollaboratore operato dai Giudici di merito sulla base di argomenti non decisivi –come, ad esempio, il fatto che era inverosimile che lo stesso fosse un associatodall'età di 16 anni o che la sua appartenenza al sodalizio non era stata maiaccertata in altre sentenze relative al clan D'Alessandro – e palesemente inidoneiad incrinare la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata. Quantoall'argomento secondo il quale le dichiarazioni in esame non potrebberocostituire riscontro estrinseco in quanto generiche e “fuori contestazione”, vistoche, mentre [OSCURATO:PERSONA] parla del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'attività dinarcotraffico del clan il [OSCURATO:PERSONA] gli attribuisce il ruolo di custode dellearmi del sodalizio, occorre rilevare quanto segue. Questa Corte ha avuto modo diaffermare che ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., per ritenere laresponsabilità di un imputato sulla base delle dichiarazioni accusatorie di uncoimputato o di persona imputata in un procedimento connesso è necessario chele dette dichiarazioni siano suffragate da riscontri obiettivi; non è perònecessario che i detti riscontri riguardino le singole circostanze riferite daldichiarante, essendo sufficiente che riguardino la dichiarazione nel suocomplesso. Infatti, la citata disposizione richiede che gli "altri elementi di prova",unitamente ai quali il giudice di merito deve valutare le dichiarazioni di cui sitratta, confermino l'attendibilità delle stesse e non le singole circostanze riferite edetti elementi possono esser costituiti da dichiarazioni di altri collaboranti, datoche il legislatore non ha posto alcuna limitazione a riguardo (Sez. 1, n. 5036 del03/04/1997, Pesce, Rv. 207788 – 01; nello stesso senso Sez. 6, n. 47108 del08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393 – 01, secondo la quale, in tema dichiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulterioridichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materialeoggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa qualeriferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senzache possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenutinarrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanzasul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere).Nel caso in esame il nucleo essenziale della contestazione era lapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione e non le singole condotte dalle qualitale partecipazione poteva essere desunta o i singoli compiti ricoperti dalpartecipe nel sodalizio, i quali peraltro, come è noto, ben possono sovrapporsiovvero mutare nel corso del tempo e a seconda delle esigenze.1.8. Quanto invece alla conversazione intercettata dalla quale emergeva cheil [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità di armi e girasse armato, la Corte di appello nonsolo si è fatta carico della censura difensiva – vale a dire che l'imputato eraarmato in quanto temeva per la sua incolumità personale – ma ha illustrato inmaniera logica e con un apprezzamento insindacabile le ragioni per cui, ancherecependo l'ipotesi del ricorrente, l'episodio potesse conciliarsi con l'ipotesiaccusatoria circa l'intraneità dell'imputato al sodalizio. Occorre infatti ribadire cheil controllo che il giudice di legittimità può esercitare sulla motivazione trova isuoi limiti nell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con la conseguenza che la Corteadita deve limitarsi a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva (e nonapparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, nonrientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbiaproposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione(Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01).1.9. Con l'altra intercettazione tra i due esponenti del clan (avente adoggetto la punizione da infliggere al figlio del [OSCURATO:PERSONA]), pure valorizzata dai giudicidi merito, la difesa del ricorrente non si confronta nonostante dallaconversazione emerga che i vertici del sodalizio conoscevano l'imputato e neapprezzavano le doti e si dicevano, in sostanza, convinti che, sapendo qualierano le regole vigenti nell'organizzazione, il ricorrente non si sarebbe risentito diuna eventuale punizione inflitta al figlio.1.10. In relazione invece all'ulteriore riscontro rappresentato dalrinvenimento delle armi da fuoco nelle vicinanze dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA](oggetto del capo i), la difesa denuncia la contraddittorietà della sentenza inquanto per tali fatti il ricorrente era stato assolto già dal Tribunale “per non avercommesso il fatto”. Osserva la difesa che secondo gli stessi giudici di merito learmi rinvenute non erano dunque riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente lesentenze di primo e secondo grado erano in palese contraddizione nel momentoin cui avevano ritenuto che tale episodio riscontrasse le dichiarazioni di PasqualeRapicano.Anche su tale punto, gli argomenti della difesa non sono condivisibili.In primo luogo, giova ribadire che l'assoluzione relativa a reati fine non haalcun rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato per ilreato associativo. Infatti, da un lato, per la configurazione del reato associativonon è necessaria la consumazione di reati fine, ma soltanto un genericoprogramma criminoso che preveda la loro consumazione; dall'altro, l'assoluzionerelativa a reati fine potrebbe trovare adeguata giustificazione in una mancanza diriscontri relativi a tali reati (Sez. 1, n. 5036 del 03/04/1997, Pesce, Rv. 207792– 01). Va altresì considerato che, ai fini che qui interessano (vale a direverificare l'esistenza di riscontri alla chiamata in correità), ciò che rileva,contrariamente a quanto sembra ritenere il difensore, non è l'assoluzione in séné la formula assolutoria utilizzata, bensì le ragioni del proscioglimento. IlTribunale (pag. 97 della sentenza) ha infatti assolto il [OSCURATO:PERSONA] in quanto haritenuto che vi era il ragionevole dubbio che le specifiche armi rinvenute inoccasione dei due sequestri fossero state ivi collocate da altri appartenenti alsodalizio senza averne informato ancora il [OSCURATO:PERSONA]; conseguentemente, secondo igiudici di merito, svolgendo il [OSCURATO:PERSONA], quale custode dei luoghi di occultamento,una vigilanza solo periodica e non continuativa degli stessi, era possibile che lostesso non avesse contezza della presenza delle armi rinvenute (e solo diquelle). In sostanza, l'impossibilità di attribuire al [OSCURATO:PERSONA] la detenzione dellespecifiche armi rinvenute, non escludeva il suo ruolo di custode. Il rinvenimentodelle armi e degli esplosivi (certamente riconducibili per la loro tipologia allacriminalità organizzata) nelle vicinanze dell'abitazione dell'imputato, ben potevadunque riscontrare, a detta dei giudici di merito, le dichiarazioni delcollaboratore, il quale aveva attribuito al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di custode. In propositoquesta Corte ha affermato che l'insufficienza di un elemento indiziario ai finidell'affermazione di responsabilità, in sede dibattimentale, per un reato fineascritto ad un'associazione criminosa (nella specie, di stampo mafioso) non nepreclude l'utilizzazione con riferimento al reato associativo, in quanto capace didar conto del coinvolgimento del soggetto a cui si riferisce nella vitadell'associazione, salvo il limite costituito dalla pronunzia assolutoria in relazioneal reato fine per insussistenza del fatto, che nega in radice l'illiceità dellacondotta, e fermo restando che un simile indizio non può mai da solo fondareuna statuizione di colpevolezza per il reato associativo. (Sez. 2, n. 14052 del10/01/2019, Barbaro, Rv. 275418 - 01).2. Il secondo motivo, col quale si denuncia l'omessa motivazione in ordinealla richiesta di esclusione della recidiva è infondato. Il rigetto della richiesta diesclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un oneremotivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, benpotendo quest'ultima essere anche implicita (Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015,Del, Rv. 264533 – 01, fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita lamotivazione sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva, desumendoladal richiamo operato nella sentenza impugnata alla negativa personalitàdell'imputato emergente dalla gravità dei precedenti penali; nello stesso senso(Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 – 01, secondo la qualel'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico oneremotivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto ancheimplicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezzadella condotta e di pericolosità del suo autore; sentenza resa in fattispecie in cuila Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendoladal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato, qualeevincibile dall'altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta inessere).Tanto premesso, in primo luogo, occorre rilevare che il Tribunale, inapplicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. sul concorso delle circostanze adeffetto speciale, ha applicato per la recidiva un aumento di pena molto contenutopari a un mese di reclusione. Il Tribunale ha poi, di fatto, esplicitato le ragioniper le quali ha ritenuto la recidiva laddove a giustificazione del diniego dellecondanne definitive, tra le quali una per estorsione continuata e altre per armi edroga, era stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva, e per ben due volte(anche in epoca coeva ai fatti per cui si procede) alla sorveglianza speciale conobbligo di soggiorno, circostanze che danno conto della valutazione diaccresciuta pericolosità dell'imputato.In ogni caso occorre rilevare che il motivo di appello articolato dalla difesa inpunto di recidiva era del tutto generico in quanto consistente quasiesclusivamente di citazioni e richiami della giurisprudenza costituzionale e dicassazione in ordine agli obblighi motivazionali del giudice in tema di recidiva,senza alcuno specifico confronto col caso in esame. L'unico elemento didoglianza specifico articolato dall'appellante attiene al fatto che il Tribunaleaveva richiamato, tra i precedenti rilevanti ai fini della recidiva, una condannaper estorsione, non considerando però che nell'episodio di estorsione oggetto dicontestazione e di condanna, vale a dire il capo n), il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] era statodel tutto marginale se non inesistente, argomento del tutto irrilevante e nonpertinente ai fini della recidiva. La genericità della devoluzione comporta che ilmotivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse inapplicazione del principio per cui la mancata considerazione di un motivo diappello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, per genericità,difetto di specificità o per altra causa è insuscettibile di determinarel’annullamento in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbealcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, tenuto anche conto che imotivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche ilgiudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez.3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281–01; nello stesso senso Sez. 5,n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808–01).3. Il terzo motivo avente ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche èinammissibile in quanto meramente reiterativo del motivo di gravame sul quale iGiudici di appello hanno fornito motivazione adeguata e congrua, con la quale ildifensore non si confronta. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che, alfine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice puòlimitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.,quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento delbeneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole,alla gravità del reato e delle sue conseguenze ovvero alle modalità di esecuzionedi esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.279549). Si è altresì precisato che nel motivare il diniego della concessione delletutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3,n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso in esame la motivazionedella sentenza impugnata (pag. 22) è sufficiente e congrua, avendo i giudicievidenziato, da un lato che mancavano elementi positivi che giustificassero laconcessione delle attenuanti, e, dall'altro, che dovevano essere valorizzati (comeulteriori elementi ostativi) sia i numerosi precedenti penali (ben 8 condanne) pergravi anche reati (armi, droga, estorsione) da cui l'imputato è gravato sia la suapericolosità sociale desumibile sia dal ruolo svolto in seno al sodalizio (custode diarmi) sia dalla pregressa sottoposizione a misure di prevenzione. Il difensore nonsi confronta con i sopra esposti argomenti e non ha neppure indicato quali eranogli elementi positivi in forza dei quali l'imputato era meritevole del beneficio dilegge invocato, non potendo certamente essere considerato tale l'aver prestato ilconsenso all'acquisizione dei verbali di alcuni collaboratori (scelta processuale,peraltro operata dal difensore, e certamente non sintomatica di un contegnocollaborativo). Il motivo difetta dunque di specificità sia intrinseca cheestrinseca.4. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al qualeconsegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10942/2026REPUBBLICA ITALIANA Roma, lì, 23/03/2026In nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANNA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 72/2026SANDRA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]CATERINA BRIGNONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/08/1979 (detenuto perquesta causa)avverso la sentenza del 15/04/2025 emessa dalla Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Roma in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di TorreAnnunziata, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso con conseguenteannullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12/12/2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], incomposizione collegiale, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 16, mesi1, giorni 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416bis, commi 2, 4, 5 e 8cod. pen. (capo a), 110, 629, comma 2, cod. pen. (capo n) (assolvendolo inveceper il reato di detenzione di armi di cui al capo i).La Corte di appello di Napoli, decidendo sull'appello dell'imputato, lo haassolto per non aver commesso il fatto dal capo n) e ha, per l'effetto,rideterminato in anni 12, mesi 1 di reclusione la pena, confermando nel resto lapronuncia di primo grado.Secondo la conforme ricostruzione dei fatti dei giudici di merito il [OSCURATO:PERSONA], dal2017 sino al 2020, sarebbe stato partecipe dell'associazione di stampocamorristico operante in Castellammare di Stabia denominata clan D'Alessandro.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 192, comma 3, cod.proc. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in relazione allavalutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia e ai riscontri alledichiarazioni etero-accusatorie di questi ultimi.In particolare, la difesa deduce che la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodaliziodi stampo camorristico era stata ritenuta esclusivamente sulla base didichiarazioni di collaboratori di giustizia vaghe, generiche e prive di riscontri, inviolazione dunque dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. secondol'interpretazione fornita dalla costante giurisprudenza di legittimità. Lamotivazione sul punto dei Giudici di appello era peraltro contraddittoria inquanto, dopo aver affermato che le dichiarazioni del collaboratore RapicanoCatello erano scarne e generiche e dopo aver ammesso che quelle delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] erano riferibili solo a fatti anteriori al 2009 (edunque fuori contestazione), gli stessi avevano ugualmente usato talidichiarazioni come riscontro alle dichiarazioni del collaboratore RapicanoPasquale. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano state poi valorizzatenonostante le stesse non riguardassero il nucleo dell'accusa e non potesseroquindi costituire un riscontro individualizzante. I giudici di merito, tanto di primogrado che di appello, si erano contraddetti dal momento che avevanoconsiderato come riscontro estrinseco alle dichiarazioni dei collaboratori (inordine al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il custode delle armi del clan) le condotte didetenzione e porto di armi da fuoco di cui al capo i), reato per il quale però ilBarba era stato assolto già nel primo giudizio. La Corte territoriale aveva inoltreindebitamente valorizzato come riscontro una conversazione (quella di cui alprog. 326 del 19/07/2017) che era completamente avulsa dal contesto mafioso eche la difesa aveva ampiamente spiegato in maniera alternativa.2.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancanza di motivazione dellasentenza di appello in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva. Ladifesa deduce che in appello aveva chiesto l'esclusione della recidiva anche inconsiderazione del fatto che le condotte per cui era intervenuta condanna eranoavulse dai fatti (estorsione) oggetto delle precedenti pronunce definitive. Contale argomento i giudici di appello non si erano confrontati, né si potevarichiamare la motivazione sul punto del Tribunale posto che quest'ultimo, ai finidella recidiva, aveva valorizzato l'estorsione di cui al capo n) per la quale,tuttavia, proprio la Corte di appello aveva assolto l’imputato.2.3. Con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione inrelazione al diniego delle attenuanti generiche. A detta del ricorrente i giudici diappello avevano valorizzato, ai fini del diniego, elementi inesistenti (quali lapartecipazione a reati fine per i quali il [OSCURATO:PERSONA] era invece stato assolto), nonrilevanti o pertinenti (come la decisione di non rendere esame e la gravità deltitolo del reato) e non ne avevano invece considerati altri, quali ad esempio ilcontegno processuale collaborativo (quali il consenso all'acquisizione delledichiarazioni di alcuni dei collaboratori di giustizia), che avrebbero giustificatol'applicazione della diminuente.3. Il 09/01/2026 il difensore ha depositato memoria di replica allarequisitoria scritta del PG nella quale ha approfondito i motivi di ricorso e insistitoper il loro accoglimento.4. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza del difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 192, comma 3,cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione in relazione allavalutazione delle chiamate in correità, non può trovare accoglimento.1.1. È necessario premettere che i Giudici di merito, sulla base di unaricostruzione dei fatti conforme, hanno ritenuto provata l'appartenenzadell'odierno ricorrente al clan D'Alessandro, sulla base degli elementi di seguitorichiamati. È stato principalmente valorizzato quanto riferito dal collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità era stata riconosciuta anche inaltri procedimenti, il quale aveva reso dichiarazioni in ordine alla partecipazionedel [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio (con il ruolo di custode delle armi del clan) precise,coerenti, e ricche di particolari. Si è poi ritenuto che tali dichiarazioni fosseroriscontrate – e a loro volta reciprocamente riscontrassero – quelle – seppurmeno dettagliate e precise – dei collaboratori di giustizia: a) [OSCURATO:PERSONA] ilquale, pur riferendo di fatti sino al 2009 (data del suo arresto), aveva individuatonel [OSCURATO:PERSONA] uno degli appartenenti del clan D'Alessandro di cui lui pure era statopartecipe, specificando che lo stesso era dedito allo spaccio di droga, partecipavaalle estorsioni ed era, altresì, il custode delle armi del sodalizio; b) CatelloRapicano il quale aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA], in seno al clan, si occupava distupefacenti.I Giudici di merito hanno, inoltre, evidenziato che le dichiarazioni deicollaboratori, in particolare del [OSCURATO:PERSONA], fossero riscontrate anche:a) dal fatto che risultava che il 03/01/2019 e il 25/08/2019 in due casolariubicati nei pressi dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] erano state rinvenute armi da fuoco(fatti costituenti oggetto della contestazione di cui al capo i); si osservava che,tanto la tipologia delle armi rinvenute (tra cui un Kalashnikov) quanto i luoghi ele modalità dell'occultamento, erano corrispondenti a quelle descritte dalcollaboratore;b) da una intercettazione telefonica (RIT 326) del 19/07/2017 emergeva cheall'epoca dei fatti effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità di una pistola egirava armato;c) da altra intercettazione (RIT 9966) del 04/07/2018 tra due esponenti divertice del clan D'Alessandro ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) i quali, nelmanifestare la loro intenzione di punire il figlio del [OSCURATO:PERSONA] (per uno “sgarbo” daquest'ultimo fatto al sodalizio), affermavano di conoscere bene il padre (vale adire l'odierno ricorrente), di apprezzarlo e di essere certi che non si sarebbearrabbiato per la punizione del figlio; conversazione dalla quale i Giudicidesumevano che il [OSCURATO:PERSONA] era riconosciuto dai vertici del sodalizio ed era ancheconsapevole delle sue dinamiche interne e delle sue regole di funzionamento.1.2. Il difensore del ricorrente, come detto, deduce che tale motivazione sipone in contrasto con l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. così comeinterpretato dalla giurisprudenza di legittimità a cominciare dalla sentenza delleSezioni unite n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina. In particolare la difesa, pur noncensurando il giudizio di attendibilità intrinseca del principale collaboratore digiustizia, [OSCURATO:PERSONA], evidenzia tuttavia che, alla luce dellagiurisprudenza richiamata, gli elementi valorizzati dai Giudici di merito nonpossono costituire validi riscontri estrinseci alle dichiarazioni del suddettocollaboratore ovvero non sono riscontri individualizzanti, utili a ritenere raggiuntala prova della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di stampo camorristico.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la denunciata violazione di legge non sussista eche non siano neppure ravvisabili nella motivazione della sentenza impugnata iprofili di illogicità o contraddittorietà dedotti dal ricorrente.1.3. Giova preliminarmente ribadire che il sindacato di legittimità sullavalutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significatoconcreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché untale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice dimerito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con lequali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nelloro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv.280058 – 01; Sez. 1, n. 5036 del 03/04/1997, Pesce, Rv. 207789 – 01, la qualeha chiarito che in materia di prove, la valutazione richiesta dall'art. 192, commiterzo e quarto, cod. proc. pen. spetta al giudice di merito, mentre la CorteSuprema di Cassazione, cui sia stata denunciata la violazione della citatadisposizione di legge, deve limitare il suo giudizio all'accertamento dellasussistenza dei vizi di legittimità indicati dall'art. 606, comma primo, lett. e),cod. proc. pen. - mancanza o manifesta illogicità della motivazione-).1.4. Ciò premesso quanto all'ambito della cognizione di questa Corte, va inprimo luogo evidenziato che le censure della difesa scontano un erroremetodologico di fondo. Ed infatti, il difensore, a fronte di una motivazione che havalorizzato plurimi elementi di riscontro, i quali, singolarmente e unitariamenteconsiderati, avvalorerebbero le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ha inveceproceduto ad una valutazione parcellizzata dei singoli elementi, evidenziando conriferimento a ciascuno di essi l’insufficienza o la scarsa conferenza rispetto allacapacità di riscontrare le dichiarazioni del collaboratore, omettendo però dieffettuare una lettura complessiva e di insieme delle risultanze investigative. Acausa di tale non condivisibile impostazione i singoli argomenti a discaricoriproposti dal ricorrente risultano, non solo non decisivi, ma inidonei a mettere indiscussione la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato. Alriguardo, va infatti evidenziato che questa Corte ha più volte ribadito che ildifetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non puòessere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti,costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini delcontrollo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va postoin relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultareanche da altri punti del provvedimento ai quali sia stato fatto richiamo, sia pureimplicito (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 – 01; Sez. 4,n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231302 – 01, la quale ha ribaditoche anche in tema di valutazione delle chiamate di correo ciò che occorrevalutare è la valenza degli elementi di riscontro non solo in sé stessi ma anchenel loro reciproco collegamento).1.5. Ferme restando le considerazioni che precedono, occorre rilevare cheanche le singole censure articolate dalla difesa in relazione a ciascuno deglielementi di riscontro individuati dalla Corte territoriale non sono condivisibili.Al riguardo giova premettere che, secondo la costante giurisprudenza dilegittimità, la chiamata in correità, perché possa assurgere al rango di provaposta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, necessita (per il chiarodisposto dell'art. 192, comma 3, c.p.p.), oltre che di un positivo apprezzamentoin ordine alla sua intrinseca attendibilità, di "riscontri estrinseci"; questi, dalpunto di vista oggettivo, possono consistere in qualsiasi elemento o datoprobatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasinatura, sicché essi possono consistere in elementi di prova sia rappresentativache logica, ed anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che questa siatotalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima. Per converso, non è invecerichiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente",perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto laprova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità(Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301 – 01). Si èaltresì precisato che in tema di chiamata di correo, gli altri elementi di prova davalutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alledichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisitipropri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendosufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei aconfermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propriaautonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Cauchi,Rv. 284840 – 01). È inoltre pacifico che i riscontri esterni alla chiamata di correorichiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. devono essere individualizzanti, nel sensoche devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devonopossedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito(Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 2010, Genna, Rv. 245867 – 01; Sez. 6, n.45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151 – 01, che ha precisato che il riscontropuò dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettivaconferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fattostesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativodell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato).1.6. Tanto premesso, occorre rilevare, quanto al riscontro estrinsecoindividuato dalla Corte territoriale nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ladifesa deduce che tali dichiarazioni sarebbero fuori contestazione dal punto divista temporale (in quanto riferibili al più tardi al 2009) e anche nonindividualizzanti in quanto, mentre il [OSCURATO:PERSONA] individua nel [OSCURATO:PERSONA] ilcustode delle armi del clan, il [OSCURATO:PERSONA] lo descrive come dedito allo spaccio ealle estorsioni. Le dichiarazioni del collaboratore non riscontrerebbero dunque ilnucleo essenziale della chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA]. L’assuntodifensivo non è condivisibile in quanto le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] – pur nonpotendo costituire di per sé sole il riscontro alla chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA]– non possono essere ritenute completamente irrilevanti, come pretende ildifensore. E' infatti notorio che le organizzazioni c.d. storiche di stampo mafiososono associazioni in cui la partecipazione è rigorosamente disciplinata di talché,in disparte l’ipotesi meramente teorica di dissolvimento dell’organismo criminale,come l'affiliazione richiede specifici requisiti e procedure, così anche la fuoriuscitadal clan non è evento usuale e si ricollega il più delle volte ad accadimentiparticolari (morte, collaborazione con la giustizia, migrazione in altro gruppocriminale, ecc.) mentre sono estremamente rari (se non del tutto sconosciutinella casistica giudiziaria) recessi consensuali e pacifici al pari delle ipotesi direingresso nel sodalizio. Nel caso in esame, non essendo emersa (e non essendostata neppure allegata dalla difesa) alcuna frattura nella biografia delittuosa delBarba, giustificativa di un allontanamento dell’imputato dal clan dopo il 2009 e diuna sua successiva riammissione, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ben possonorappresentare un utile elemento di valutazione e conferma della partecipazionedell'odierno ricorrente al sodalizio in relazione al periodo in contestazione. Non èquindi ravvisabile alcuna violazione di legge e/o alcun profilo di illogicità ocontraddittorietà nel fatto che i Giudici di merito hanno valorizzato ai fini di provaanche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia in questione.1.7. Anche con riguardo al collaboratore [OSCURATO:PERSONA] le censureformulate non sono condivisibili.Il difensore contesta infatti il giudizio di attendibilità intrinseca delcollaboratore operato dai Giudici di merito sulla base di argomenti non decisivi –come, ad esempio, il fatto che era inverosimile che lo stesso fosse un associatodall'età di 16 anni o che la sua appartenenza al sodalizio non era stata maiaccertata in altre sentenze relative al clan D'Alessandro – e palesemente inidoneiad incrinare la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata. Quantoall'argomento secondo il quale le dichiarazioni in esame non potrebberocostituire riscontro estrinseco in quanto generiche e “fuori contestazione”, vistoche, mentre [OSCURATO:PERSONA] parla del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'attività dinarcotraffico del clan il [OSCURATO:PERSONA] gli attribuisce il ruolo di custode dellearmi del sodalizio, occorre rilevare quanto segue. Questa Corte ha avuto modo diaffermare che ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., per ritenere laresponsabilità di un imputato sulla base delle dichiarazioni accusatorie di uncoimputato o di persona imputata in un procedimento connesso è necessario chele dette dichiarazioni siano suffragate da riscontri obiettivi; non è perònecessario che i detti riscontri riguardino le singole circostanze riferite daldichiarante, essendo sufficiente che riguardino la dichiarazione nel suocomplesso. Infatti, la citata disposizione richiede che gli "altri elementi di prova",unitamente ai quali il giudice di merito deve valutare le dichiarazioni di cui sitratta, confermino l'attendibilità delle stesse e non le singole circostanze riferite edetti elementi possono esser costituiti da dichiarazioni di altri collaboranti, datoche il legislatore non ha posto alcuna limitazione a riguardo (Sez. 1, n. 5036 del03/04/1997, Pesce, Rv. 207788 – 01; nello stesso senso Sez. 6, n. 47108 del08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393 – 01, secondo la quale, in tema dichiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulterioridichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materialeoggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa qualeriferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senzache possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenutinarrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanzasul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere).Nel caso in esame il nucleo essenziale della contestazione era lapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione e non le singole condotte dalle qualitale partecipazione poteva essere desunta o i singoli compiti ricoperti dalpartecipe nel sodalizio, i quali peraltro, come è noto, ben possono sovrapporsiovvero mutare nel corso del tempo e a seconda delle esigenze.1.8. Quanto invece alla conversazione intercettata dalla quale emergeva cheil [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità di armi e girasse armato, la Corte di appello nonsolo si è fatta carico della censura difensiva – vale a dire che l'imputato eraarmato in quanto temeva per la sua incolumità personale – ma ha illustrato inmaniera logica e con un apprezzamento insindacabile le ragioni per cui, ancherecependo l'ipotesi del ricorrente, l'episodio potesse conciliarsi con l'ipotesiaccusatoria circa l'intraneità dell'imputato al sodalizio. Occorre infatti ribadire cheil controllo che il giudice di legittimità può esercitare sulla motivazione trova isuoi limiti nell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con la conseguenza che la Corteadita deve limitarsi a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva (e nonapparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, nonrientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbiaproposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione(Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01).1.9. Con l'altra intercettazione tra i due esponenti del clan (avente adoggetto la punizione da infliggere al figlio del [OSCURATO:PERSONA]), pure valorizzata dai giudicidi merito, la difesa del ricorrente non si confronta nonostante dallaconversazione emerga che i vertici del sodalizio conoscevano l'imputato e neapprezzavano le doti e si dicevano, in sostanza, convinti che, sapendo qualierano le regole vigenti nell'organizzazione, il ricorrente non si sarebbe risentito diuna eventuale punizione inflitta al figlio.1.10. In relazione invece all'ulteriore riscontro rappresentato dalrinvenimento delle armi da fuoco nelle vicinanze dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA](oggetto del capo i), la difesa denuncia la contraddittorietà della sentenza inquanto per tali fatti il ricorrente era stato assolto già dal Tribunale “per non avercommesso il fatto”. Osserva la difesa che secondo gli stessi giudici di merito learmi rinvenute non erano dunque riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente lesentenze di primo e secondo grado erano in palese contraddizione nel momentoin cui avevano ritenuto che tale episodio riscontrasse le dichiarazioni di PasqualeRapicano.Anche su tale punto, gli argomenti della difesa non sono condivisibili.In primo luogo, giova ribadire che l'assoluzione relativa a reati fine non haalcun rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato per ilreato associativo. Infatti, da un lato, per la configurazione del reato associativonon è necessaria la consumazione di reati fine, ma soltanto un genericoprogramma criminoso che preveda la loro consumazione; dall'altro, l'assoluzionerelativa a reati fine potrebbe trovare adeguata giustificazione in una mancanza diriscontri relativi a tali reati (Sez. 1, n. 5036 del 03/04/1997, Pesce, Rv. 207792– 01). Va altresì considerato che, ai fini che qui interessano (vale a direverificare l'esistenza di riscontri alla chiamata in correità), ciò che rileva,contrariamente a quanto sembra ritenere il difensore, non è l'assoluzione in séné la formula assolutoria utilizzata, bensì le ragioni del proscioglimento. IlTribunale (pag. 97 della sentenza) ha infatti assolto il [OSCURATO:PERSONA] in quanto haritenuto che vi era il ragionevole dubbio che le specifiche armi rinvenute inoccasione dei due sequestri fossero state ivi collocate da altri appartenenti alsodalizio senza averne informato ancora il [OSCURATO:PERSONA]; conseguentemente, secondo igiudici di merito, svolgendo il [OSCURATO:PERSONA], quale custode dei luoghi di occultamento,una vigilanza solo periodica e non continuativa degli stessi, era possibile che lostesso non avesse contezza della presenza delle armi rinvenute (e solo diquelle). In sostanza, l'impossibilità di attribuire al [OSCURATO:PERSONA] la detenzione dellespecifiche armi rinvenute, non escludeva il suo ruolo di custode. Il rinvenimentodelle armi e degli esplosivi (certamente riconducibili per la loro tipologia allacriminalità organizzata) nelle vicinanze dell'abitazione dell'imputato, ben potevadunque riscontrare, a detta dei giudici di merito, le dichiarazioni delcollaboratore, il quale aveva attribuito al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di custode. In propositoquesta Corte ha affermato che l'insufficienza di un elemento indiziario ai finidell'affermazione di responsabilità, in sede dibattimentale, per un reato fineascritto ad un'associazione criminosa (nella specie, di stampo mafioso) non nepreclude l'utilizzazione con riferimento al reato associativo, in quanto capace didar conto del coinvolgimento del soggetto a cui si riferisce nella vitadell'associazione, salvo il limite costituito dalla pronunzia assolutoria in relazioneal reato fine per insussistenza del fatto, che nega in radice l'illiceità dellacondotta, e fermo restando che un simile indizio non può mai da solo fondareuna statuizione di colpevolezza per il reato associativo. (Sez. 2, n. 14052 del10/01/2019, Barbaro, Rv. 275418 - 01).2. Il secondo motivo, col quale si denuncia l'omessa motivazione in ordinealla richiesta di esclusione della recidiva è infondato. Il rigetto della richiesta diesclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un oneremotivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, benpotendo quest'ultima essere anche implicita (Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015,Del, Rv. 264533 – 01, fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita lamotivazione sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva, desumendoladal richiamo operato nella sentenza impugnata alla negativa personalitàdell'imputato emergente dalla gravità dei precedenti penali; nello stesso senso(Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 – 01, secondo la qualel'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico oneremotivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto ancheimplicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezzadella condotta e di pericolosità del suo autore; sentenza resa in fattispecie in cuila Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendoladal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato, qualeevincibile dall'altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta inessere).Tanto premesso, in primo luogo, occorre rilevare che il Tribunale, inapplicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. sul concorso delle circostanze adeffetto speciale, ha applicato per la recidiva un aumento di pena molto contenutopari a un mese di reclusione. Il Tribunale ha poi, di fatto, esplicitato le ragioniper le quali ha ritenuto la recidiva laddove a giustificazione del diniego dellecondanne definitive, tra le quali una per estorsione continuata e altre per armi edroga, era stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva, e per ben due volte(anche in epoca coeva ai fatti per cui si procede) alla sorveglianza speciale conobbligo di soggiorno, circostanze che danno conto della valutazione diaccresciuta pericolosità dell'imputato.In ogni caso occorre rilevare che il motivo di appello articolato dalla difesa inpunto di recidiva era del tutto generico in quanto consistente quasiesclusivamente di citazioni e richiami della giurisprudenza costituzionale e dicassazione in ordine agli obblighi motivazionali del giudice in tema di recidiva,senza alcuno specifico confronto col caso in esame. L'unico elemento didoglianza specifico articolato dall'appellante attiene al fatto che il Tribunaleaveva richiamato, tra i precedenti rilevanti ai fini della recidiva, una condannaper estorsione, non considerando però che nell'episodio di estorsione oggetto dicontestazione e di condanna, vale a dire il capo n), il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] era statodel tutto marginale se non inesistente, argomento del tutto irrilevante e nonpertinente ai fini della recidiva. La genericità della devoluzione comporta che ilmotivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse inapplicazione del principio per cui la mancata considerazione di un motivo diappello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, per genericità,difetto di specificità o per altra causa è insuscettibile di determinarel’annullamento in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbealcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, tenuto anche conto che imotivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche ilgiudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez.3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281–01; nello stesso senso Sez. 5,n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808–01).3. Il terzo motivo avente ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche èinammissibile in quanto meramente reiterativo del motivo di gravame sul quale iGiudici di appello hanno fornito motivazione adeguata e congrua, con la quale ildifensore non si confronta. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che, alfine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice puòlimitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.,quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento delbeneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole,alla gravità del reato e delle sue conseguenze ovvero alle modalità di esecuzionedi esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.279549). Si è altresì precisato che nel motivare il diniego della concessione delletutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3,n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso in esame la motivazionedella sentenza impugnata (pag. 22) è sufficiente e congrua, avendo i giudicievidenziato, da un lato che mancavano elementi positivi che giustificassero laconcessione delle attenuanti, e, dall'altro, che dovevano essere valorizzati (comeulteriori elementi ostativi) sia i numerosi precedenti penali (ben 8 condanne) pergravi anche reati (armi, droga, estorsione) da cui l'imputato è gravato sia la suapericolosità sociale desumibile sia dal ruolo svolto in seno al sodalizio (custode diarmi) sia dalla pregressa sottoposizione a misure di prevenzione. Il difensore nonsi confronta con i sopra esposti argomenti e non ha neppure indicato quali eranogli elementi positivi in forza dei quali l'imputato era meritevole del beneficio dilegge invocato, non potendo certamente essere considerato tale l'aver prestato ilconsenso all'acquisizione dei verbali di alcuni collaboratori (scelta processuale,peraltro operata dal difensore, e certamente non sintomatica di un contegnocollaborativo). Il motivo difetta dunque di specificità sia intrinseca cheestrinseca.4. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al qualeconsegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 21/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente