CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27826/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, inerente alla violazione di legge e al vizio di motivazione, in relazione all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva, non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha dato conto dei plurimi precedenti penali dell'imputato, della gravità del fatto desunta dalle modalità di realizzazione dello stesso, indicative di una particolare intensità del dolo e capacità a delinquere dell'imputato, nonché dell'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle dette attenuanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il