CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 06651/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4116/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cas- sazione; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; – intimate – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Lodi n. 16/21 del 29 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 gennaio 2021, il Giudice di pace di Lodi ha riget- F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4116/2021 Numero sezionale 4854/2021 Numero di raccolta generale 6651/2022 tato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino dell'Albania, avverso il Data pubblicazione 01/03/2022 decreto emesso il 23 dicembre 2020, con cui il Prefetto di Lodi ne ha disposto l'espulsione dal territorio nazionale. Premesso che l'Ufficio aveva prodotto in giudizio la delega rilasciata dal Prefetto al funzionario che aveva sottoscritto il provvedimento impugnato, il Giudice di pace ha ritenuto che la convivenza di fatto del ricorrente con una cittadina italiana non fosse ostativa all'espulsione, non rientrando tra le ipo- tesi tassativamente previste dall'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in cui è vietata l'espulsione, e non essendo le stesse suscettibili d'interpreta- zione estensiva o analogica. Ha rilevato inoltre che il provvedimento impu- gnato aveva tenuto conto di tutti gli elementi emergenti dal foglio notizie, anch'essi non ostativi all'espulsione, in quanto la richiesta del permesso di soggiorno era stata respinta e non ricorreva la fattispecie di cui all'art. 19, comma secondo, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998. Ha ritenuto infine che il ricorrente fosse a conoscenza del provvedimento del Questore, impugnato con esito sfavorevole dinanzi al Giudice amministrativo, aggiungendo che la permanenza illegale per circa dieci mesi sul territorio nazionale giustificava il riconoscimento del pericolo di sottrazione all'esecuzione del provvedimento. 2. Avverso la predetta ordinanza il Pali ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Le intimate non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva che, unitamente alla memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il ricorrente ha prodotto copia di un'or- dinanza emessa il 26 marzo 2021, con cui il Tribunale di Milano ha accolto l'impugnazione da lui proposta avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari disposto dal Questore di Lodi con decreto del 23 dicembre 2020; è stata altresì depositata copia di due comunicazioni inviate rispettiva- mente il 23 ed il 29 settembre 2021, con cui, a seguito dell'accoglimento della impugnazione, il Questore ha invitato il ricorrente a presentarsi presso i propri uffici per il rilascio del permesso, dandogli altresì notizia dell'intervenuta re- voca del decreto di espulsione. 2 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4116/2021 Numero sezionale 4854/2021 Numero di raccolta generale 6651/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 La produzione dei predetti documenti, ammissibile ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., nonostante l'intervenuta scadenza del termine di cui all'art.369 cod. proc. civ., in quanto volta ad evidenziare la sopravvenienza di fatti idonei ad incidere sull'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., Sez. III, 26/05/2020, n. 9685; Cass., Sez. lav., 9/05/2013, n. 10967; Cass., Sez. I, 31/03/2011, n. 7515), comprovando il venir meno di ogni ragione di contra- sto tra le parti, e quindi dell'interesse ad una pronuncia sul merito della con- troversia, per effetto dell'eliminazione del decreto di espulsione, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, cui consegue il venir meno dell'efficacia dell'ordinanza impugnata (cfr. Cass., Sez. I, 18/10/2018, n. 26299; 13/09/2007, n. 19160). 2. L'esito della lite, contrassegnato dal venir meno dell'interesse ad agire, in conseguenza di fatti sopravvenuti nel corso della fase d'impugnazione, giu- stifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. In quanto determinata dalla sopravvenienza di fatti idonei ad escludere la persistenza dell'interesse alla definizione del giudizio, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere esclude infine l'applicabilità del mec- canismo sanzionatorio previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui il giudizio di cassazione si concluda con l'integrale conferma della statuizione impugnata ovvero con l'ordinaria dichiarazione d'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. III, 20/07/2021, n. 20697; 10/02/2017, n. 3542). P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Roma il 24/11/2021 Il Presidente 3 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S