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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 13514/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34760/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del Consigliere delegato della [OSCURATO:PERSONA] - Emilia, legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'P,,vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio di quest'ultimo - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto lo 252122 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (ì84 [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del Consigliere delegato della [OSCURATO:PERSONA] - Emilia, legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio di quest'ultimo - controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 3016/2019 della Corte d'Appello dl Bologna, depositata il 25/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 16/1997, dichiarava colpevoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, giornalista e direttore della «Gazzetta di Modena», dei reati di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo, condannandoli al pagamento, il primo, di L. 2.000.000, e il secondo, di L. 1.500.000 di multa nonché, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separato giudizio, previa corresponsione di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di L. 20.000.000 per ciascuna di esse.

La sentenza era stata sollecitata dalla denuncia querela presentata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che, all'epoca dei fatti erano due giovani calciatori del [OSCURATO:PERSONA], relativamente a due articoli di stampa che riportavano la notizia, rivelatasi non rispondente al vero, di un loro coinvolgimento nelle indagini sul c.d.

Totonero, per avere scommesso una ingente somma di denaro su una partita del campionato di calcio di serie C in schedina.

La Corte d'Appello di Brescia, investita dell'appello dagli imputati, con sentenza n. 1203/2003, dichiarava «non doversi procedere» nei loro confronti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili della decisione del Tribunale.

Il ricorso per la cassazione della suddetta decisione veniva dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta accertata in sede penale la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], li convenivano, dinanzi al Tribunale civile di Modena, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] SPA, società editrice della «Gazzetta di Modena», al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in euro 460.000,00 per [OSCURATO:PERSONA] e in euro 550.000,00 per [OSCURATO:PERSONA].

A tal fine assumevano: i) di avere interrotto le trattative in corso, rispettivamente, con l'A.S. di Roma e con l'U.S. di Lecce relative ad un loro trasferimento nelle suddette squadre dietro la corresponsione di un importo considerevole; ii) di avere notevolmente sofferto sul piano psicologico, in quanto i tifosi modenesi li avevano accusati di aver determinato la retrocessione del Modena in serie C. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la fondatezza delle domande degli attori e chiedevano che venisse dichiarata satisfattoria delle loro pretese la somma di L. 40.000.000 loro corrisposta in forza della sentenza del Tribunale penale di Modena.

Il Tribunale civile di Modena, con la sentenza n. 400/2011, condannava i convenuti in solido al pagamento di euro 200.000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e di euro 450.000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre agli interessi dalla domanda al saldo.

I convenuti impugnavano la decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, deducendo: la violazione e falsa applicazione degli artt.2059, 2056 e 1226 c.c.; la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per avere il Tribunale riconosciuto il danno per perdita di chance, mentre, invece, era stata chiesta la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante; la liquidazione del danno non patrimoniale in assenza di prova della sua ricorrenza.

A seguito di sospensione parziale della provvisoria esecuzione della sentenza di prime cure, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. provvedeva a corrispondere complessivamente euro 137.214,89, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ed euro 21,484,75, a titolo di rifusione delle spese di lite.

Gli appellati, costituitisi in giudizio, chiedevano, in via principale, il rigetto dell'appello e, in via incidentale, che venisse dichiarato che gli interessi sulle somme liquidate dovevano essere calcolati a far tempo dal 27 ottobre 1994, data della pubblicazione diffamatoria, o dalla data di proposizione della querela per diffamazione, risalente al novembre 1994, o dalla data di costituzione di parte civile nel processo penale, avvenuta in data 11 luglio 1996.

La Corte d'Appello di Bologna, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, ha rigettato l'appello principale e quello incidentale ed ha compensato le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ricorrono per la cassazione di detta sentenza, articolando due motivi.

Resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale basato su un solo motivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La causa è trattata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale 1) Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 112 cod.proc.civ, in relazione all'art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.

La tesi prospettata è che la Corte d'Appello abbia disatteso il motivo di impugnazione con cui era stata fatta rilevare la violazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 112 cod.proc.civ., per avere accordato agli odierni controricorrenti il risarcimento del danno patrimoniale per perdita di chance, nonostante gli stessi avessero domandato il risarcimento del danno da lucro cessante.

In particolare, la decisione impugnata - dopo avere sostenuto che «il danno da perdita di chance è alternativo al danno da lucro cessante per la perdita del reddito futuro.

Se c'è l'uno non può esserci l'altro, e viceversa.

Delle due, infatti l'una: o la vittima dimostra di aver perduto un reddito che verosimilmente, secondo la regola del "più probabile che non", avrebbe realizzato e, allora, le spetta il risarcimento del danno da lucro cessante, o la vittima non adduce quella prova e, di conseguenza, le può spettare il risarcimento del danno da perdita di chance, sempre che sia dimostrata la serietà della possibilità di conseguire il risultato» - ha rigettato il motivo di gravame, rilevando che, a prescindere dalla qualificazione formale, era stato «incontestabilmente accertato e liquidato un pregiudizio economico da lucro cessante», sulla scorta delle circostanze di fatto allegate dagli attori, senza in alcun modo esorbitare rispetto alla domanda.

Tale statuizione sarebbe il risultato della violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, applicabile analogicamente ai provvedimenti giurisdizionali, perché il Tribunale di Modena, nella sentenza n. 400/2011, aveva usato l'espressione «danno da perdita di chance», cioè un'espressione dal significato tecnico-giuridico inequivoco; non solo: aveva considerato causalmente connessa alla pubblicazione della notizia diffamatoria non la mancata stipulazione dei contratti con A.S.

Roma e U.S.

Lecce, ma l'interruzione della progressione in carriera dei giocatori, non avendo ritenuto certo che le trattative con le società calcistiche andassero a buon fine.

La pendenza delle trattative - insistono i ricorrenti - non è sufficiente per ritenere, sulla base di un rigoroso giudizio di probabilità, che i contratti calcistici sarebbero stati stipulati; di qui la conclusione che la Corte d'Appello, ritenendo che il giudice di prime cure avesse liquidato un danno da lucro cessante, nonostante la diversa qualificazione formale ad esso attribuita, abbia errato ed abbia operato d'ufficio una non consentita conversione della domanda di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante in una domanda di liquidazione del danno per perdita di chance, sul presupposto - erroneo - che detta domanda sia insita come un minus nella prima, trattandosi, invece, di domanda tutt'affatto diversa sulla quale, ove non proposta, il giudice non può pronunciare.

Mette conto rilevare che: i) la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. ed il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui esso costituisce espressione devono ritenersi violati ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti (Cass. n. 17897 del 3 luglio 2019); li) la circostanza che l'attore qualifichi il tipo di pregiudizio cui chiede il risarcimento non è d'ostacolo all'accoglimento della domanda sulla scorta di una diversa qualificazione giudiziale, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data, abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi (Cass. n. 7868 del 20 marzo 2019), giacché il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. n. 5153 del 21 febbraio 2019).Applicando tali principi consolidati alla fattispecie per cui è causa, deve, innanzitutto, escludersi che il giudice sia incorso nella dedotta violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., perché, partendo dal presupposto che l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea.

In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte (Cass. n. 20718 del 13 agosto 2018).

Escluso che al giudice a quo possa imputarsi di essere incorso nel vizio di ultrapetizione, è necessario, come, del resto, richiesto dai ricorrenti che, infatti, oltre alla violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., hanno dedotto la violazione dell'art. 12 delle preleggi, verificare se il giudice abbia operato una illegittima qualificazione della domanda, attribuendo all'istante un bene della vita diverso da quello egli intendeva conseguire e non compreso neppure virtualmente nella domanda(Cass. n. 14077 dell'i giugno 2018) e interferito con il potere dispositivo delle parti, ponendo alla base della diversa qualificazione del titolo della domanda fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, alterando i dati oggettivi identificativi dell'azione (Cass. n. 906 del 17 gennaio 2018).

I ricorrenti hanno riportato, per la parte di interesse, la domanda risarcitoria, avente ad oggetto il danno patrimoniale, formulata in primo grado; da essa si evince che avevano lamentato di avere subito «un gravissimo danno patrimoniale per lesione della reputazione, del diritto all'immagine, alla riservatezza, ed all'onore sia sotto il profilo del lucro cessante che sotto quello del danno alla vita di relazione».

A tal fine gli attori avevano allegato che [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato le trattative con l'A.S. di Roma e che [OSCURATO:PERSONA] stava trattando con la U.S.

Lecce e che, a seguito della pubblicazione degli articoli risultati diffamatori, le trattative con le due squadre si erano interrotte, sicché il primo era rimasto inattivo fino all'archiviazione dell'inchiesta della Federcalcio, per poi ricevere una modesta offerta da parte del Casarano F.C., ed entrambi non avevano portato a termine le trattative in corso per gli ingaggi nell'A.S.

Roma e nell'U.S.

Lecce.

Il Tribunale, dopo aver ritenuto, sulla scorta dell'istruttoria svolta, «causalmente connessa alla pubblicazione della notizia diffamatoria l'interruzione della progressione in carriera di entrambi i giocatori, all'epoca poco più che venticinquenni, e quindi nel momento cruciale della loro vita professionale», stimava «congruo un danno da perdita di chance di guadagno a favore di [OSCURATO:PERSONA] di euro 150.000,00, per aver dovuto accontentarsi da allora in poi di squadre di serie B e C, e di euro 400.000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] per aver guadagnato con il Lecce la metà di quanto proposto prima della diffusione dei fatti infamati, ed aver ritardato di quasi tre anni compensi di gran lunga superiori».

La Corte d'Appello, come esposto in narrativa, tenendo presente la distinzione e l'alternatività tra la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante e quella di danno da perdita di chance, ha ritenuto che il Tribunale, pur avendo evocato il danno da perdita di chance, avesse incontestabilmente accertato e liquidato un pregiudizio economico da lucro cessante, escludendo che fosse incorso in ultrapetizione.

Tale statuizione resiste alle censure dei ricorrenti, i quali, infatti, sovrapponendo più profili — il vizio di ultrapetizione, l'erronea qualificazione della domanda, la violazione degli artt. 2056 e 1226 cod.civ., per la mancata dimostrazione della probabilità e non della mera possibilità di una perdita di una utilità patrimoniale futura - contestano in sostanza che non vi fossero i presupposti per l'accoglimento della richiesta risarcitoria.

La questione della erronea qualificazione della domanda è suffragata, nondimeno, da argomenti deboli: l'utilizzo dell'espressione tecnica danno da perdita di chance e il non aver messo il danno lamentato in nesso di relazione causale con la stipulazione dei contratti, avendo ritenuto del tutto incerto che le trattative in corso con dette società potessero andare a buon fine.

Il primo argomento, peraltro, preso in considerazione dalla decisione d'Appello, non regge anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte.

Le Sezioni Unite hanno sostenuto che l'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali deve avvenire in applicazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 12 delle preleggi - e non dei criteri esegetici dettati per i negozi dagli artt. 1362 e ss. cod.civ. - precisando, però, che l'interpretazione «si risolve nella ricerca del significato oggettivo della regola (o del comando), di cui il provvedimento è portatore».

Ciò posto, l'interpretazione in concreto operata dalla Corte d'Appello del provvedimento del giudice di prime cure risulta coerentemente sorretta da argomenti compatibili anche con i canoni dell'esegesi di cui all'art. 12 preleggi; in quanto, infatti, valorizza altri elementi oltre al dato letterale, come già in narrativa riferito - la valutazione e l'accertamento del nesso causale, le allegazioni degli attori, il - utilizzandoli per l'enucleazione della ratio e della mens acti (cfr. Sez. un. nn. 13916/06; 24664/07), proprio come sarebbe consentito desumere la ratio legis dai lavoratori preparatori (cfr. Cass., Sez.

Un., 09/05/2008, n. 11501).

Infatti, l'art. 12 delle preleggi, a mente del quale «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore», richiede pur sempre un'attività interpretativa, sicché il principio in claris non fit interpretati° non preclude affatto la ricerca dell'effettiva mens acti anche ove essa contraddica il senso palese delle espressioni utilizzate, dovendo il dato letterale/formale essere controllato dall'interpretazione logica.

È quanto, del resto, richiesto dagli stessi ricorrenti quando, a p. 12 del ricorso, invocano l'applicazione dell'art. 12 delle preleggi, sottolineando che in base ad esso «i provvedimenti giurisdizionali devono, pertanto, essere interpretati in applicazione del criterio letterale, avendo riguardo alla intenzione del giudice».

Il giudice a quo, dunque, ha ricostruito la volontà del giudice di prime cure, senza incorrere nella violazione dell'art. 12 delle preleggi: all'esito di tale ricostruzione i ricorrenti contrappongono uno diverso, basato su una differente interpretazione dei medesimi fatti, ma non dimostrano la denunciata violazione di legge, com'è provato dal secondo argomento utilizzato a scopo confutativo: il fatto - riferito - in maniera del tutto assertiva che il giudice di prime cure avrebbe messo in nesso di relazione causale con la notizia diffamatoria non la mancata stipulazione dei contratti con le società calcistiche, ma l'interruzione della progressione della carriera dei due genitori, avendo ritenuto incerto l'esito delle trattative.

La conclusione, peraltro si scontra con il dato letterale della pronuncia di primo grado che gli stessi ricorrenti riportano a p. 9 del ricorso, ove si legge che il Tribunale, dopo aver riferito, quanto a [OSCURATO:PERSONA], delle trattative in corso e del loro contenuto economico, aveva ritenuto le stesse «interrotte a causa della pubblicazione della notizia diffamatoria, dal momento che con l'apertura dell'inchiesta calcistica poteva rischiare sanzioni che gli avrebbero impedito di giocare e quindi di adempiere la propria prestazione» e quanto ad [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo utilizzato espressioni altrettanto inequivoche, aveva comunque messo in relazione i danni patrimoniali subito con la mancata stipulazione, a seguito della notizia diffamatoria, del contratto triennale con il Lecce per quattrocento milioni di lire l'anno.

Nessuna censura è mossa alla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto le statuizioni del primo giudice fondate sulle medesime circostanze di fatto allegate dagli attori, senza esorbitare in alcun modo rispetto alla domanda.

Non essendo sufficiente, a tal fine, quanto riportato al §

1.5. del ricorso, ove viene lamentato, senza ulteriori puntuali confronti con la sentenza impugnata - rispetto alla denuncia di violazione dell'art. 12 delle preleggi - che, avendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'atto di citazione di primo grado, chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante, avrebbe dovuto considerarsi precluso al giudice d'ufficio di convertire detta domanda in una domanda avente ad oggetto il danno da perdita di chance.

Detto ragionamento, infatti, continua a far leva sul fatto che il Tribunale sia incorso in un insussistente vizio di ultrapetizione. 2) Con il secondo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata la violazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., del principio dell'onere della prova ex art. 2697 cod.civ. nonché degli artt. 2043, 2056 e 1226 cod.civ., per avere la Corte d'Appello disatteso il terzo motivo di impugnazione con cui era stato sostenuto che non era stata fornita la prova del danno da lucro cessante.

La sentenza impugnata aveva ritenuto dimostrato, sulla scorta delle prove testimoniali espletate, che la pubblicazione dell'articolo diffamatorio avesse provocato l'interruzione delle trattative con l'A.S.

Roma e con l'U.S.

Lecce e che, essendo stato con le suddette squadre concordato l'aspetto fondamentale dell'accordo definitivo, vale a dire il corrispettivo per la prestazione sportiva del calciatore, esso dovesse rappresentare il parametro di riferimento per la determinazione economica dei danni subiti.Secondo i ricorrenti la Corte d'Appello avrebbe errato sia quando ha ritenuto dimostrata la ricorrenza del danno, perché il fatto che vi fossero delle trattative in corso, peraltro, appena all'inizio, non precludeva una loro interruzione, sia quando ha ritenuto determinato il corrispettivo per gli ingaggi, come comprovato dai capitoli di prova per testi, ove si parlava di trattativa e con estrema genericità delle somme concordate.

Di qui la conclusione che la Corte d'Appello abbia violato il principio dell'onere della prova.

Non solo: quanto ad [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un ulteriore errore perché la perdita patrimoniale avrebbe dovuto determinarsi nella differenza tra quanto percepito - L. 470.000.000 - e quanto avrebbe potuto percepire se la trattativa fosse andata a buon fine - L. 1.200.000.00 per tre anni - e quindi avrebbe dovuto essere determinata in euro 377.000,00 e non in euro 400.000,00.

Il motivo è inammissibile.

Un motivo denunciante la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura effettivamente e, dunque, dev'essere scrutinato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni.

Viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell'art.2697 c.c. non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. (se si considera l'art. 2697 c.c. norma processuale) e ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (se si considera l'art. 2697 c.c. norma sostanziale, sulla base della vecchia idea dell'essere le norme sulle prove norma sostanziali); e lo sarebbe anche se fosse stata dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. , perché si risolverebbe in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma: Cass., Sez.

Un., n. 16598 del 5 agosto 2016.

L'ubi consistam della censura si sostanzia in una contestazione del risultato della valutazione delle prove anche sotto il profilo del quantum, perché, avendo la Corte territoriale determinato equitativamente il danno, non può esserle imputato di essere incorsa nell'errore di calcolo denunciato.

Il giudice, infatti, (cfr. p. 5 della sentenza, ha motivato la liquidazione equitativa, indicando gli elementi valorizzati nel compimento della valutazione e il percorso logico che lo ha condotto al risultato finale della quantificazione, in ordine al quale egli ha dato dimostrazione di avere considerato tutte le circostanze del caso concreto e, specificamente, gli elementi di riferimento pertinenti e l'attività espletata a tal fine (Cass. n. 3191 del 14 febbraio 2006; Cass. n. 23434 del 25 agosto 2021).

Per meritare accoglimento i ricorrenti avrebbero dovuto non già limitarsi ,3c1 affermare la ricorrenza di un errore di calcolo, ma contestare la sussistenza dei presupposti per ricorrere alla liquidazione equitativa del danno.

Ricorso incidentale 3) Con un solo motivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano la violazione degli artt. 1219 cod.civ. e 112 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod.proc.civ., riproducendo, al fine di reiterarla, la richiesta formulata alla Corte d'Appello di indicare la corretta data di decorrenza degli interessi da applicare sulle somme capitali liquidate.

L'appello incidentale è stato considerato inammissibile dalla Corte d'Appello, perché «la richiesta che ne costituisce l'oggetto si sostanzia, infatti, non in una critica, alla statuizione del Tribunale, ma in una inammissibile richiesta di "interpretazione" del titolo che semmai compete al Giudice dell'esecuzione».La Corte territoriale non pronunciandosi sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., eludendo il motivo di appello incidentale, devolvendo la decisione sulla decorrenza degli interessi al Giudice dell'esecuzione.

Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha ritenuto che con l'appello incidentale non fosse stata mossa una critica alla sentenza impugnata, ma fosse stato chiesto di dare contenuto all'espressione «dalla data della domanda» utilizzata dal Tribunale per individuare la decorrenza degli interessi.

È da escludersi che il giudice a quo sia incorso nella violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per la ragione dirimente che detta violazione implica un difetto di attività del giudice di secondo grado, che non ricorre quando il giudice, come in questo caso, abbia preso in esame la questione oggetto della doglianza e l'abbia risolta, dovendosi in questi casi dedurre o la violazione di una norma sostanziale o un difetto di motivazione (Cass. 16/07/2021, n. 20386).

4. In conclusione, il ricorso principale è infondato e quello incidentale è inammissibile.

5. La Corte dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra ricorrenti principali e ricorrenti incidentali, data la reciproca soccombenza.

6. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti principali e di quelli incidentali l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara infondato il ricorso principale e inammissibile quello incidentale.

Compensa integralmente le spese processuali, data la reciproca soccombenza.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34760/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del Consigliere delegato della [OSCURATO:PERSONA] - Emilia, legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'P,,vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio di quest'ultimo - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto lo 252122 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (ì84 [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del Consigliere delegato della [OSCURATO:PERSONA] - Emilia, legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio di quest'ultimo - controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 3016/2019 della Corte d'Appello dl Bologna, depositata il 25/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 16/1997, dichiarava colpevoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, giornalista e direttore della «Gazzetta di Modena», dei reati di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo, condannandoli al pagamento, il primo, di L. 2.000.000, e il secondo, di L. 1.500.000 di multa nonché, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separato giudizio, previa corresponsione di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di L. 20.000.000 per ciascuna di esse. La sentenza era stata sollecitata dalla denuncia querela presentata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che, all'epoca dei fatti erano due giovani calciatori del [OSCURATO:PERSONA], relativamente a due articoli di stampa che riportavano la notizia, rivelatasi non rispondente al vero, di un loro coinvolgimento nelle indagini sul c.d. Totonero, per avere scommesso una ingente somma di denaro su una partita del campionato di calcio di serie C in schedina. La Corte d'Appello di Brescia, investita dell'appello dagli imputati, con sentenza n. 1203/2003, dichiarava «non doversi procedere» nei loro confronti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili della decisione del Tribunale. Il ricorso per la cassazione della suddetta decisione veniva dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta accertata in sede penale la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], li convenivano, dinanzi al Tribunale civile di Modena, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] SPA, società editrice della «Gazzetta di Modena», al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in euro 460.000,00 per [OSCURATO:PERSONA] e in euro 550.000,00 per [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine assumevano: i) di avere interrotto le trattative in corso, rispettivamente, con l'A.S. di Roma e con l'U.S. di Lecce relative ad un loro trasferimento nelle suddette squadre dietro la corresponsione di un importo considerevole; ii) di avere notevolmente sofferto sul piano psicologico, in quanto i tifosi modenesi li avevano accusati di aver determinato la retrocessione del Modena in serie C. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la fondatezza delle domande degli attori e chiedevano che venisse dichiarata satisfattoria delle loro pretese la somma di L. 40.000.000 loro corrisposta in forza della sentenza del Tribunale penale di Modena. Il Tribunale civile di Modena, con la sentenza n. 400/2011, condannava i convenuti in solido al pagamento di euro 200.000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e di euro 450.000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre agli interessi dalla domanda al saldo. I convenuti impugnavano la decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, deducendo: la violazione e falsa applicazione degli artt.2059, 2056 e 1226 c.c.; la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per avere il Tribunale riconosciuto il danno per perdita di chance, mentre, invece, era stata chiesta la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante; la liquidazione del danno non patrimoniale in assenza di prova della sua ricorrenza. A seguito di sospensione parziale della provvisoria esecuzione della sentenza di prime cure, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. provvedeva a corrispondere complessivamente euro 137.214,89, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ed euro 21,484,75, a titolo di rifusione delle spese di lite. Gli appellati, costituitisi in giudizio, chiedevano, in via principale, il rigetto dell'appello e, in via incidentale, che venisse dichiarato che gli interessi sulle somme liquidate dovevano essere calcolati a far tempo dal 27 ottobre 1994, data della pubblicazione diffamatoria, o dalla data di proposizione della querela per diffamazione, risalente al novembre 1994, o dalla data di costituzione di parte civile nel processo penale, avvenuta in data 11 luglio 1996. La Corte d'Appello di Bologna, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, ha rigettato l'appello principale e quello incidentale ed ha compensato le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ricorrono per la cassazione di detta sentenza, articolando due motivi. Resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale basato su un solo motivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La causa è trattata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale 1) Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 112 cod.proc.civ, in relazione all'art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 cod.proc.civ. La tesi prospettata è che la Corte d'Appello abbia disatteso il motivo di impugnazione con cui era stata fatta rilevare la violazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 112 cod.proc.civ., per avere accordato agli odierni controricorrenti il risarcimento del danno patrimoniale per perdita di chance, nonostante gli stessi avessero domandato il risarcimento del danno da lucro cessante. In particolare, la decisione impugnata - dopo avere sostenuto che «il danno da perdita di chance è alternativo al danno da lucro cessante per la perdita del reddito futuro. Se c'è l'uno non può esserci l'altro, e viceversa. Delle due, infatti l'una: o la vittima dimostra di aver perduto un reddito che verosimilmente, secondo la regola del "più probabile che non", avrebbe realizzato e, allora, le spetta il risarcimento del danno da lucro cessante, o la vittima non adduce quella prova e, di conseguenza, le può spettare il risarcimento del danno da perdita di chance, sempre che sia dimostrata la serietà della possibilità di conseguire il risultato» - ha rigettato il motivo di gravame, rilevando che, a prescindere dalla qualificazione formale, era stato «incontestabilmente accertato e liquidato un pregiudizio economico da lucro cessante», sulla scorta delle circostanze di fatto allegate dagli attori, senza in alcun modo esorbitare rispetto alla domanda. Tale statuizione sarebbe il risultato della violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, applicabile analogicamente ai provvedimenti giurisdizionali, perché il Tribunale di Modena, nella sentenza n. 400/2011, aveva usato l'espressione «danno da perdita di chance», cioè un'espressione dal significato tecnico-giuridico inequivoco; non solo: aveva considerato causalmente connessa alla pubblicazione della notizia diffamatoria non la mancata stipulazione dei contratti con A.S. Roma e U.S. Lecce, ma l'interruzione della progressione in carriera dei giocatori, non avendo ritenuto certo che le trattative con le società calcistiche andassero a buon fine. La pendenza delle trattative - insistono i ricorrenti - non è sufficiente per ritenere, sulla base di un rigoroso giudizio di probabilità, che i contratti calcistici sarebbero stati stipulati; di qui la conclusione che la Corte d'Appello, ritenendo che il giudice di prime cure avesse liquidato un danno da lucro cessante, nonostante la diversa qualificazione formale ad esso attribuita, abbia errato ed abbia operato d'ufficio una non consentita conversione della domanda di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante in una domanda di liquidazione del danno per perdita di chance, sul presupposto - erroneo - che detta domanda sia insita come un minus nella prima, trattandosi, invece, di domanda tutt'affatto diversa sulla quale, ove non proposta, il giudice non può pronunciare. Mette conto rilevare che: i) la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. ed il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui esso costituisce espressione devono ritenersi violati ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti (Cass. n. 17897 del 3 luglio 2019); li) la circostanza che l'attore qualifichi il tipo di pregiudizio cui chiede il risarcimento non è d'ostacolo all'accoglimento della domanda sulla scorta di una diversa qualificazione giudiziale, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data, abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi (Cass. n. 7868 del 20 marzo 2019), giacché il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. n. 5153 del 21 febbraio 2019).Applicando tali principi consolidati alla fattispecie per cui è causa, deve, innanzitutto, escludersi che il giudice sia incorso nella dedotta violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., perché, partendo dal presupposto che l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte (Cass. n. 20718 del 13 agosto 2018). Escluso che al giudice a quo possa imputarsi di essere incorso nel vizio di ultrapetizione, è necessario, come, del resto, richiesto dai ricorrenti che, infatti, oltre alla violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., hanno dedotto la violazione dell'art. 12 delle preleggi, verificare se il giudice abbia operato una illegittima qualificazione della domanda, attribuendo all'istante un bene della vita diverso da quello egli intendeva conseguire e non compreso neppure virtualmente nella domanda(Cass. n. 14077 dell'i giugno 2018) e interferito con il potere dispositivo delle parti, ponendo alla base della diversa qualificazione del titolo della domanda fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, alterando i dati oggettivi identificativi dell'azione (Cass. n. 906 del 17 gennaio 2018). I ricorrenti hanno riportato, per la parte di interesse, la domanda risarcitoria, avente ad oggetto il danno patrimoniale, formulata in primo grado; da essa si evince che avevano lamentato di avere subito «un gravissimo danno patrimoniale per lesione della reputazione, del diritto all'immagine, alla riservatezza, ed all'onore sia sotto il profilo del lucro cessante che sotto quello del danno alla vita di relazione». A tal fine gli attori avevano allegato che [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato le trattative con l'A.S. di Roma e che [OSCURATO:PERSONA] stava trattando con la U.S. Lecce e che, a seguito della pubblicazione degli articoli risultati diffamatori, le trattative con le due squadre si erano interrotte, sicché il primo era rimasto inattivo fino all'archiviazione dell'inchiesta della Federcalcio, per poi ricevere una modesta offerta da parte del Casarano F.C., ed entrambi non avevano portato a termine le trattative in corso per gli ingaggi nell'A.S. Roma e nell'U.S. Lecce. Il Tribunale, dopo aver ritenuto, sulla scorta dell'istruttoria svolta, «causalmente connessa alla pubblicazione della notizia diffamatoria l'interruzione della progressione in carriera di entrambi i giocatori, all'epoca poco più che venticinquenni, e quindi nel momento cruciale della loro vita professionale», stimava «congruo un danno da perdita di chance di guadagno a favore di [OSCURATO:PERSONA] di euro 150.000,00, per aver dovuto accontentarsi da allora in poi di squadre di serie B e C, e di euro 400.000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] per aver guadagnato con il Lecce la metà di quanto proposto prima della diffusione dei fatti infamati, ed aver ritardato di quasi tre anni compensi di gran lunga superiori». La Corte d'Appello, come esposto in narrativa, tenendo presente la distinzione e l'alternatività tra la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante e quella di danno da perdita di chance, ha ritenuto che il Tribunale, pur avendo evocato il danno da perdita di chance, avesse incontestabilmente accertato e liquidato un pregiudizio economico da lucro cessante, escludendo che fosse incorso in ultrapetizione. Tale statuizione resiste alle censure dei ricorrenti, i quali, infatti, sovrapponendo più profili — il vizio di ultrapetizione, l'erronea qualificazione della domanda, la violazione degli artt. 2056 e 1226 cod.civ., per la mancata dimostrazione della probabilità e non della mera possibilità di una perdita di una utilità patrimoniale futura - contestano in sostanza che non vi fossero i presupposti per l'accoglimento della richiesta risarcitoria. La questione della erronea qualificazione della domanda è suffragata, nondimeno, da argomenti deboli: l'utilizzo dell'espressione tecnica danno da perdita di chance e il non aver messo il danno lamentato in nesso di relazione causale con la stipulazione dei contratti, avendo ritenuto del tutto incerto che le trattative in corso con dette società potessero andare a buon fine. Il primo argomento, peraltro, preso in considerazione dalla decisione d'Appello, non regge anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte. Le Sezioni Unite hanno sostenuto che l'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali deve avvenire in applicazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 12 delle preleggi - e non dei criteri esegetici dettati per i negozi dagli artt. 1362 e ss. cod.civ. - precisando, però, che l'interpretazione «si risolve nella ricerca del significato oggettivo della regola (o del comando), di cui il provvedimento è portatore». Ciò posto, l'interpretazione in concreto operata dalla Corte d'Appello del provvedimento del giudice di prime cure risulta coerentemente sorretta da argomenti compatibili anche con i canoni dell'esegesi di cui all'art. 12 preleggi; in quanto, infatti, valorizza altri elementi oltre al dato letterale, come già in narrativa riferito - la valutazione e l'accertamento del nesso causale, le allegazioni degli attori, il - utilizzandoli per l'enucleazione della ratio e della mens acti (cfr. Sez. un. nn. 13916/06; 24664/07), proprio come sarebbe consentito desumere la ratio legis dai lavoratori preparatori (cfr. Cass., Sez. Un., 09/05/2008, n. 11501). Infatti, l'art. 12 delle preleggi, a mente del quale «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore», richiede pur sempre un'attività interpretativa, sicché il principio in claris non fit interpretati° non preclude affatto la ricerca dell'effettiva mens acti anche ove essa contraddica il senso palese delle espressioni utilizzate, dovendo il dato letterale/formale essere controllato dall'interpretazione logica. È quanto, del resto, richiesto dagli stessi ricorrenti quando, a p. 12 del ricorso, invocano l'applicazione dell'art. 12 delle preleggi, sottolineando che in base ad esso «i provvedimenti giurisdizionali devono, pertanto, essere interpretati in applicazione del criterio letterale, avendo riguardo alla intenzione del giudice». Il giudice a quo, dunque, ha ricostruito la volontà del giudice di prime cure, senza incorrere nella violazione dell'art. 12 delle preleggi: all'esito di tale ricostruzione i ricorrenti contrappongono uno diverso, basato su una differente interpretazione dei medesimi fatti, ma non dimostrano la denunciata violazione di legge, com'è provato dal secondo argomento utilizzato a scopo confutativo: il fatto - riferito - in maniera del tutto assertiva che il giudice di prime cure avrebbe messo in nesso di relazione causale con la notizia diffamatoria non la mancata stipulazione dei contratti con le società calcistiche, ma l'interruzione della progressione della carriera dei due genitori, avendo ritenuto incerto l'esito delle trattative. La conclusione, peraltro si scontra con il dato letterale della pronuncia di primo grado che gli stessi ricorrenti riportano a p. 9 del ricorso, ove si legge che il Tribunale, dopo aver riferito, quanto a [OSCURATO:PERSONA], delle trattative in corso e del loro contenuto economico, aveva ritenuto le stesse «interrotte a causa della pubblicazione della notizia diffamatoria, dal momento che con l'apertura dell'inchiesta calcistica poteva rischiare sanzioni che gli avrebbero impedito di giocare e quindi di adempiere la propria prestazione» e quanto ad [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo utilizzato espressioni altrettanto inequivoche, aveva comunque messo in relazione i danni patrimoniali subito con la mancata stipulazione, a seguito della notizia diffamatoria, del contratto triennale con il Lecce per quattrocento milioni di lire l'anno. Nessuna censura è mossa alla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto le statuizioni del primo giudice fondate sulle medesime circostanze di fatto allegate dagli attori, senza esorbitare in alcun modo rispetto alla domanda. Non essendo sufficiente, a tal fine, quanto riportato al § 1.5. del ricorso, ove viene lamentato, senza ulteriori puntuali confronti con la sentenza impugnata - rispetto alla denuncia di violazione dell'art. 12 delle preleggi - che, avendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'atto di citazione di primo grado, chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante, avrebbe dovuto considerarsi precluso al giudice d'ufficio di convertire detta domanda in una domanda avente ad oggetto il danno da perdita di chance. Detto ragionamento, infatti, continua a far leva sul fatto che il Tribunale sia incorso in un insussistente vizio di ultrapetizione. 2) Con il secondo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata la violazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., del principio dell'onere della prova ex art. 2697 cod.civ. nonché degli artt. 2043, 2056 e 1226 cod.civ., per avere la Corte d'Appello disatteso il terzo motivo di impugnazione con cui era stato sostenuto che non era stata fornita la prova del danno da lucro cessante. La sentenza impugnata aveva ritenuto dimostrato, sulla scorta delle prove testimoniali espletate, che la pubblicazione dell'articolo diffamatorio avesse provocato l'interruzione delle trattative con l'A.S. Roma e con l'U.S. Lecce e che, essendo stato con le suddette squadre concordato l'aspetto fondamentale dell'accordo definitivo, vale a dire il corrispettivo per la prestazione sportiva del calciatore, esso dovesse rappresentare il parametro di riferimento per la determinazione economica dei danni subiti.Secondo i ricorrenti la Corte d'Appello avrebbe errato sia quando ha ritenuto dimostrata la ricorrenza del danno, perché il fatto che vi fossero delle trattative in corso, peraltro, appena all'inizio, non precludeva una loro interruzione, sia quando ha ritenuto determinato il corrispettivo per gli ingaggi, come comprovato dai capitoli di prova per testi, ove si parlava di trattativa e con estrema genericità delle somme concordate. Di qui la conclusione che la Corte d'Appello abbia violato il principio dell'onere della prova. Non solo: quanto ad [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un ulteriore errore perché la perdita patrimoniale avrebbe dovuto determinarsi nella differenza tra quanto percepito - L. 470.000.000 - e quanto avrebbe potuto percepire se la trattativa fosse andata a buon fine - L. 1.200.000.00 per tre anni - e quindi avrebbe dovuto essere determinata in euro 377.000,00 e non in euro 400.000,00. Il motivo è inammissibile. Un motivo denunciante la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura effettivamente e, dunque, dev'essere scrutinato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell'art.2697 c.c. non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. (se si considera l'art. 2697 c.c. norma processuale) e ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (se si considera l'art. 2697 c.c. norma sostanziale, sulla base della vecchia idea dell'essere le norme sulle prove norma sostanziali); e lo sarebbe anche se fosse stata dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. , perché si risolverebbe in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma: Cass., Sez. Un., n. 16598 del 5 agosto 2016. L'ubi consistam della censura si sostanzia in una contestazione del risultato della valutazione delle prove anche sotto il profilo del quantum, perché, avendo la Corte territoriale determinato equitativamente il danno, non può esserle imputato di essere incorsa nell'errore di calcolo denunciato. Il giudice, infatti, (cfr. p. 5 della sentenza, ha motivato la liquidazione equitativa, indicando gli elementi valorizzati nel compimento della valutazione e il percorso logico che lo ha condotto al risultato finale della quantificazione, in ordine al quale egli ha dato dimostrazione di avere considerato tutte le circostanze del caso concreto e, specificamente, gli elementi di riferimento pertinenti e l'attività espletata a tal fine (Cass. n. 3191 del 14 febbraio 2006; Cass. n. 23434 del 25 agosto 2021). Per meritare accoglimento i ricorrenti avrebbero dovuto non già limitarsi ,3c1 affermare la ricorrenza di un errore di calcolo, ma contestare la sussistenza dei presupposti per ricorrere alla liquidazione equitativa del danno. Ricorso incidentale 3) Con un solo motivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano la violazione degli artt. 1219 cod.civ. e 112 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod.proc.civ., riproducendo, al fine di reiterarla, la richiesta formulata alla Corte d'Appello di indicare la corretta data di decorrenza degli interessi da applicare sulle somme capitali liquidate. L'appello incidentale è stato considerato inammissibile dalla Corte d'Appello, perché «la richiesta che ne costituisce l'oggetto si sostanzia, infatti, non in una critica, alla statuizione del Tribunale, ma in una inammissibile richiesta di "interpretazione" del titolo che semmai compete al Giudice dell'esecuzione».La Corte territoriale non pronunciandosi sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., eludendo il motivo di appello incidentale, devolvendo la decisione sulla decorrenza degli interessi al Giudice dell'esecuzione. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto che con l'appello incidentale non fosse stata mossa una critica alla sentenza impugnata, ma fosse stato chiesto di dare contenuto all'espressione «dalla data della domanda» utilizzata dal Tribunale per individuare la decorrenza degli interessi. È da escludersi che il giudice a quo sia incorso nella violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per la ragione dirimente che detta violazione implica un difetto di attività del giudice di secondo grado, che non ricorre quando il giudice, come in questo caso, abbia preso in esame la questione oggetto della doglianza e l'abbia risolta, dovendosi in questi casi dedurre o la violazione di una norma sostanziale o un difetto di motivazione (Cass. 16/07/2021, n. 20386). 4. In conclusione, il ricorso principale è infondato e quello incidentale è inammissibile. 5. La Corte dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra ricorrenti principali e ricorrenti incidentali, data la reciproca soccombenza. 6. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti principali e di quelli incidentali l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara infondato il ricorso principale e inammissibile quello incidentale. Compensa integralmente le spese processuali, data la reciproca soccombenza.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver
Sentenza Cassazione n. 13514/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris