CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 28458/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 4-7 aprile 2022 ha confermato l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catania il 28 febbraio 2022 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], che è indagata per detenzione illecita e cessione di marijuana (art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), in concorso con il marito [OSCURATO:PERSONA], fatti contestati come commessi dal 25 dicembre 2019 al 16 marzo 2020, la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza con divieto di allontanamento notturno dall'abitazione. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagata, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione che all'indagata si addebitano - sì - nove episodi ma commesso in un arco di tempo abbastanza vasto, cioè con ridotta frequenza, che i fatti comunque risalgono a due anni prima dell'emissione dell'ordinanza, che [OSCURATO:PERSONA] è incensurata e che la stessa da luglio 2021 svolge lecita attività lavorativa. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 14 giugno 2002 ha chiesto rigettarsi il ricorso. 4. Con memoria del 16 giugno 2022 il Difensore ha informato che il G.i.p. del Tribunale di Catania il 15 giugno 2022 ha revocato la misura, allegando copia del relativo provvedimento. 5.Deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, risultando documentalmente la revoca della misura a suo tempo adottata (difetterebbe peraltro interesse anche nella ipotetica prospettiva di cui all'art. 314 cod. proc. pen., non essendo stata la ricorrente destinataria di misura coercitiva custodiale). 6. Nulla è dovuto per le spese processuali né deve applicarsi alla ricorrente sanzione pecuniaria, conformemente al principio secondo il quale «In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la • successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza» (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; nello stesso senso v. già, tra le altre, Sez. 1, n. 11302 del 19/9/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308, e Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225, ed inoltre, più recentemente, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549; tutte pronunzie in linea con l'autorevole insegnamento di Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168, di Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166, e di Sez. U, ord. n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168). 7.Discende dalle considerazioni svolte la statuizione in dispositivo. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissi