CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 03208/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché conclusioni nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 aprile 2023 la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 483 cod. pen., in relazione all'art. 76 d.P.R. 445 del 2000 e all'art. 11 del d.l. n. 201 del 2011. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, per essere stato il decreto di citazione a giudizio in grado di appello notificato al difensore presso un indirizzo di posta elettronica («[OSCURATO:EMAIL]») diverso da quello proprio («[OSCURATO:EMAIL] »), quale, peraltro, indicato nell'atto di appello. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché conclusioni nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, dal momento che, in effetti, il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'indirizzo sopra indicato, che non corrisponde a quello del difensore che aveva presentato l'atto di impugnazione. Ne segue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Salerno. Va aggiunto per completezza che non è ancora maturato il termine di prescrizione del reato, tenuto conto dell'incontestato tempus commissi delicti (23 febbraio 2016). Infatti, all'ordinario termine di sette anni e mezzo, risultante dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., devono aggiungersi 124 giorni di sospensione per impedimento del difensore, con la conseguenza che la prescrizione spirerà il 25 dicembre 2023. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Salerno. C